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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 4861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 4861/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRI Parte_1 C.F._1
CLARISSA elettivamente domiciliato in VIA MARSILI N. 19 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CERRI CLARISSA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ARIENTI FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 48/B 40061 MINERBIO presso il difensore avv. ARIENTI FEDERICA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...] e nata il [...] a Parte_1 Parte_2
LO in data 26.11.2017 contraevano matrimonio civile nel Comune di LO (BO), con atto trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al n. 563, anno 2017, parte 1; i coniugi optavano per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione il 5.1.2005 nasceva a LO la FI
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Persona_1
Con sentenza n. 399/2024 passata in giudicato era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la pronuncia sulla domanda di divorzio. All'udienza del
6.5.2025 celebrata a mezzo di note scritte le parti concludevano come da ricorso confermando di non volersi riconciliare e precisando che all'attualità, la SI si è trasferita in Parte_2
LO alla Via Massarenti, unitamente alla FI maggiorenne;
mentre il SI Persona_2 [...]
si era già trasferito in un immobile di sua proprietà sito in San Lazzaro di Savena (40068- Parte_1
BO) in Via Idice n. 47.
Sussistono i presupposti di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio e le condizioni concordate vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge. Spese legali a carico del come da accordi. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra , nato il [...] a [...] e Parte_1
nata il [...] celebrato a LO in data 26.11.2017 ), con atto Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al n. 563, anno 2017, parte 1; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) al fine di soddisfare interessi riconducibili alle esigenze sorte in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare e, precipuamente, al fine di garantire alla FI la conservazione dell'ambiente nel quale si è svolta la vita familiare ed il mantenimento delle sue consuetudini di vita e delle relazioni sociali, la sig.ra continuerà ad abitare, insieme alla FI , nella ex abitazione Pt_2 Persona_1 coniugale sino al 30 novembre 2024, allorquando si trasferirà altrove. Sino a quando la SI.ra Pt_2 e la FI resteranno nell'abitazione di Via Arno n. 20, il SI. si farà carico del Persona_1 Parte_1 pagamento del canone di locazione, nonché delle spese condominiali pregresse e quelle che saranno dovute fino al termine ultimo della loro permanenza e la SI.ra invece, si farà carico del Pt_2 pagamento delle utenze afferenti detto immobile, ad eccezione della TARSU che rimarrà integralmente a carico del SI. fino al 31.12.2023 (compresi eventuali pregressi). Per quanto attiene ai Parte_1 contratti per la linea internet dell'ex casa coniugale e quelli delle utenze telefoniche mobili in uso alla SI.ra e a ma intestate al SI. , quest'ultimo si impegna a favorire gli Pt_2 Persona_1 Parte_1 eventuali e futuri passaggi ad altri operatori per il disbrigo delle pratiche burocratiche con mantenimento dei numeri telefonici attualmente attribuiti. Il SI. continuerà a farsi Parte_1 integralmente carico dell'utenza per linea internet sia relativa all'abitazione già casa familiare, che a quella in cui si trasferiranno la SI.ra e la FI , oltre all'utenza mobile di Pt_2 Persona_1 quest'ultima; 3) all'attualità, la SI si è trasferita in LO alla Via Massarenti, Parte_2 unitamente alla FI maggiorenne;
mentre il SI si era già trasferito Persona_2 Parte_1
pagina 2 di 4 in un immobile di sua proprietà sito in San Lazzaro di Savena (40068-BO) in Via Idice n. 47, con obbligo, entro un mese dalla pronuncia della sentenza di separazione, egli provvederà, altresì, al cambio dell'indicazione della sede della ditta CP_1
4) il SI. , vista la raggiunta maggiore età della FI , potrà vedere la stessa Parte_1 Persona_1 quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni di entrambi, con accordi direttamente assunti tra padre e FI. Il padre è consapevole che sta seguendo presso il consultorio del Persona_1
Mit di LO (movimento identità trans) un percorso di sostegno per la disforia di identità di genere;
5) il SI. si impegna altresì a contribuire al mantenimento della FI , fino a Parte_1 Persona_1 quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, corrispondendo a tal fine alla SI.ra Pt_2 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma mensile di € 1.000,00 (Euro mille/00) da rivalutarsi annualmente come per legge sulla base dell'indice ISTAT, mediante accredito sulla carta prepagata Poste Pay intestata alla madre alle seguenti coordinate IBAN ITO3608105138208125008126. Il predetto contributo, come precisato dal Protocollo del Tribunale di LO, riguarda le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della FI, quali vitto e alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per la cura ordinaria della persona;
6) il padre corrisponderà alla madre anche il 100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della FI, disciplinate secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di LO, come di seguito riportato: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
campi scuola estivi e/o campi organizzati in qualsiasi altro periodo dell'anno da ASD, Officina del Movimento e/o qualsivoglia altra associazione;
baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario, sempre che il genitore non collocatario, anche per tramite delle rete familiare di riferimento, non offra tempestiva alternativa;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso spese straordinarie. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità della esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 3 di 4 7) i ricorrenti convengono altresì che l'assegno unico universale spettante per la FI Persona_1 venga riscosso interamente dalla madre;
8) relativamente ai beni mobili registrati i coniugi convengono che il veicolo Fiat Doblò tg. EL042EV intestato al SI. , rimarrà nell'esclusiva proprietà dello stesso;
mentre l'autoveicolo Mini Parte_1 One Tg. CP878SH, intestato alla SI.ra rimarrà nell'esclusiva proprietà della Parte_2 stessa;
9) quanto ai debiti contratti da ciascuno dei coniugi nel loro precipuo e personale interesse od eventualmente per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia i ricorrenti convengono che ciascuno di essi provveda al pagamento dei debiti dal medesimo contratti ed al medesimo intestati;
i coniugi dichiarano di non disporre di un conto corrente cointestato e di essere ciascuno titolare di un proprio conto corrente. In merito al saldo dei conti correnti ai medesimi singolarmente intestati convengono che esso rimanga nell'esclusiva disponibilità del titolare del conto e così anche tutti gli eventuali investimenti e/o risparmi dai medesimi accantonati, rinunciando sin d'ora a pretendere l'uno dall'altro la divisione dei suddetti beni mobili;
10) i coniugi dichiarano infine di non avere beni immobili e mobili registrati in comproprietà e di non richiedere l'uno all'altra vicendevolmente nessun contributo a titolo di mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
11) i coniugi si impegnano altresì a portarsi reciproco rispetto, a non frapporre interferenze alla rispettiva vita sentimentale e dato atto di quanto sopra ed accettando incondizionatamente ogni condizione dichiarano di avere in tal modo regolato e definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale ad integrale soddisfacimento di qualsiasi diritto maturato durante la convivenza coniugale, di non avere altre pretese da avanzare per tali titoli.
12) spese legali a carico del SI. come da accordi. Parte_1
Così è deciso in LO nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. vol. 4861/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CERRI Parte_1 C.F._1
CLARISSA elettivamente domiciliato in VIA MARSILI N. 19 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. CERRI CLARISSA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
ARIENTI FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 48/B 40061 MINERBIO presso il difensore avv. ARIENTI FEDERICA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato il [...] a [...] e nata il [...] a Parte_1 Parte_2
LO in data 26.11.2017 contraevano matrimonio civile nel Comune di LO (BO), con atto trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al n. 563, anno 2017, parte 1; i coniugi optavano per il regime di separazione dei beni;
dalla loro unione il 5.1.2005 nasceva a LO la FI
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente. Persona_1
Con sentenza n. 399/2024 passata in giudicato era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la pronuncia sulla domanda di divorzio. All'udienza del
6.5.2025 celebrata a mezzo di note scritte le parti concludevano come da ricorso confermando di non volersi riconciliare e precisando che all'attualità, la SI si è trasferita in Parte_2
LO alla Via Massarenti, unitamente alla FI maggiorenne;
mentre il SI Persona_2 [...]
si era già trasferito in un immobile di sua proprietà sito in San Lazzaro di Savena (40068- Parte_1
BO) in Via Idice n. 47.
Sussistono i presupposti di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio e le condizioni concordate vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge. Spese legali a carico del come da accordi. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio fra , nato il [...] a [...] e Parte_1
nata il [...] celebrato a LO in data 26.11.2017 ), con atto Parte_2 trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al n. 563, anno 2017, parte 1; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per volontà delle parti lo scioglimento del matrimonio è regolato dalle seguenti condizioni:
1) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) al fine di soddisfare interessi riconducibili alle esigenze sorte in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare e, precipuamente, al fine di garantire alla FI la conservazione dell'ambiente nel quale si è svolta la vita familiare ed il mantenimento delle sue consuetudini di vita e delle relazioni sociali, la sig.ra continuerà ad abitare, insieme alla FI , nella ex abitazione Pt_2 Persona_1 coniugale sino al 30 novembre 2024, allorquando si trasferirà altrove. Sino a quando la SI.ra Pt_2 e la FI resteranno nell'abitazione di Via Arno n. 20, il SI. si farà carico del Persona_1 Parte_1 pagamento del canone di locazione, nonché delle spese condominiali pregresse e quelle che saranno dovute fino al termine ultimo della loro permanenza e la SI.ra invece, si farà carico del Pt_2 pagamento delle utenze afferenti detto immobile, ad eccezione della TARSU che rimarrà integralmente a carico del SI. fino al 31.12.2023 (compresi eventuali pregressi). Per quanto attiene ai Parte_1 contratti per la linea internet dell'ex casa coniugale e quelli delle utenze telefoniche mobili in uso alla SI.ra e a ma intestate al SI. , quest'ultimo si impegna a favorire gli Pt_2 Persona_1 Parte_1 eventuali e futuri passaggi ad altri operatori per il disbrigo delle pratiche burocratiche con mantenimento dei numeri telefonici attualmente attribuiti. Il SI. continuerà a farsi Parte_1 integralmente carico dell'utenza per linea internet sia relativa all'abitazione già casa familiare, che a quella in cui si trasferiranno la SI.ra e la FI , oltre all'utenza mobile di Pt_2 Persona_1 quest'ultima; 3) all'attualità, la SI si è trasferita in LO alla Via Massarenti, Parte_2 unitamente alla FI maggiorenne;
mentre il SI si era già trasferito Persona_2 Parte_1
pagina 2 di 4 in un immobile di sua proprietà sito in San Lazzaro di Savena (40068-BO) in Via Idice n. 47, con obbligo, entro un mese dalla pronuncia della sentenza di separazione, egli provvederà, altresì, al cambio dell'indicazione della sede della ditta CP_1
4) il SI. , vista la raggiunta maggiore età della FI , potrà vedere la stessa Parte_1 Persona_1 quando vorrà, compatibilmente con le esigenze e gli impegni di entrambi, con accordi direttamente assunti tra padre e FI. Il padre è consapevole che sta seguendo presso il consultorio del Persona_1
Mit di LO (movimento identità trans) un percorso di sostegno per la disforia di identità di genere;
5) il SI. si impegna altresì a contribuire al mantenimento della FI , fino a Parte_1 Persona_1 quando non avrà raggiunto l'autosufficienza economica, corrispondendo a tal fine alla SI.ra Pt_2 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma mensile di € 1.000,00 (Euro mille/00) da rivalutarsi annualmente come per legge sulla base dell'indice ISTAT, mediante accredito sulla carta prepagata Poste Pay intestata alla madre alle seguenti coordinate IBAN ITO3608105138208125008126. Il predetto contributo, come precisato dal Protocollo del Tribunale di LO, riguarda le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita della FI, quali vitto e alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per la cura ordinaria della persona;
6) il padre corrisponderà alla madre anche il 100% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della FI, disciplinate secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di LO, come di seguito riportato: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo;
spese ludico-ricreative-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività, incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature;
campi scuola estivi e/o campi organizzati in qualsiasi altro periodo dell'anno da ASD, Officina del Movimento e/o qualsivoglia altra associazione;
baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario, sempre che il genitore non collocatario, anche per tramite delle rete familiare di riferimento, non offra tempestiva alternativa;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso spese straordinarie. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità della esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altri enti pubblici o privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 3 di 4 7) i ricorrenti convengono altresì che l'assegno unico universale spettante per la FI Persona_1 venga riscosso interamente dalla madre;
8) relativamente ai beni mobili registrati i coniugi convengono che il veicolo Fiat Doblò tg. EL042EV intestato al SI. , rimarrà nell'esclusiva proprietà dello stesso;
mentre l'autoveicolo Mini Parte_1 One Tg. CP878SH, intestato alla SI.ra rimarrà nell'esclusiva proprietà della Parte_2 stessa;
9) quanto ai debiti contratti da ciascuno dei coniugi nel loro precipuo e personale interesse od eventualmente per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia i ricorrenti convengono che ciascuno di essi provveda al pagamento dei debiti dal medesimo contratti ed al medesimo intestati;
i coniugi dichiarano di non disporre di un conto corrente cointestato e di essere ciascuno titolare di un proprio conto corrente. In merito al saldo dei conti correnti ai medesimi singolarmente intestati convengono che esso rimanga nell'esclusiva disponibilità del titolare del conto e così anche tutti gli eventuali investimenti e/o risparmi dai medesimi accantonati, rinunciando sin d'ora a pretendere l'uno dall'altro la divisione dei suddetti beni mobili;
10) i coniugi dichiarano infine di non avere beni immobili e mobili registrati in comproprietà e di non richiedere l'uno all'altra vicendevolmente nessun contributo a titolo di mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
11) i coniugi si impegnano altresì a portarsi reciproco rispetto, a non frapporre interferenze alla rispettiva vita sentimentale e dato atto di quanto sopra ed accettando incondizionatamente ogni condizione dichiarano di avere in tal modo regolato e definito ogni loro rapporto personale e patrimoniale ad integrale soddisfacimento di qualsiasi diritto maturato durante la convivenza coniugale, di non avere altre pretese da avanzare per tali titoli.
12) spese legali a carico del SI. come da accordi. Parte_1
Così è deciso in LO nella camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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