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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/06/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA
Opposizione D.I. nella causa civile iscritta al n.2047/23 del ruolo civile contenzioso, promossa n.2748/22 da
rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Notarpietro , Parte_1
mandato in atti
PP
Contro
in persona il legale Controparte_1
rappresentante p-t. e per essa in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marialucrezia
Turco mandato in atti
Convenuto opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato il sig. in conveniva in giudizio Parte_1 [...]
n persona il legale rappresentante p-t per Controparte_1
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2748/22 avente ad oggetto ratei insoluti finanziamento .
Eccepiva preliminarmente l'opponente la prescrizione del presunto credito.
Nel merito asseriva l'insussistenza del credito contestando nonché tutta la documentazione esibita . 2
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la giudizio
[...]
in persona il legale rappresentante p-t e Controparte_1
per essa la in persona del legale rappresentate pro- Controparte_2
tempore contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Istruita la causa con sola produzione documentale, precisate le conclusioni veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 28.02.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero dalla documentazione versata in atti si evince che già in data
10.11..2012 la Finanziaria ) comunicava alla opponente “ la Parte_2
decadenza del beneficio del termine …” Nella specie, quindi a far data
10.11.2012 il contratto di finanziamento ( con pagamento rateale ) veniva risolto per inadempimento dell'opponente , con invito alla stessa al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute ( a causa della decadenza dal beneficio del termine).
La richiesta di pagamento in un'unica soluzione,( per giurisprudenza pressoché unanime) comporta, evidentemente, che dalla predetta richiesta sorge il diritto della creditrice ad ottenere il pagamento ( si ribadisce - in un'unica soluzione) del credito 3
vantato, e pertanto da quel momento inizia a decorrere inesorabilmente il termine di prescrizione decennale.
Nella specie non essendo intervenuto alcun atto interruttivo a far data
10.11.2025, alla luce della più attenta giurisprudenza, alla data di notifica del decreto ingiuntivo in oggetto avvenuta il 12.01.2023), la stessa deve ritenersi avvenuta quando il credito era inesorabilmente prescritto ( essendo decorsi alla data del 10.11.2022 i 10 anni dalla intervenuta esigibilità del credito ) .
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società opposta (posto a base del Decreto ingiuntivo opposto ) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione, pure prospettata dalla PP , resta assorbita.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Dichiara l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla opposta e per lo effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n.2748/2022 emesso dal Tribunale di
Lecce il 28.12.2022
2) compensa interamente le spese di lite tra e parti.
Lecce,01.06.2025 Il.G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
Oggetto: SENTENZA
Opposizione D.I. nella causa civile iscritta al n.2047/23 del ruolo civile contenzioso, promossa n.2748/22 da
rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Notarpietro , Parte_1
mandato in atti
PP
Contro
in persona il legale Controparte_1
rappresentante p-t. e per essa in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Marialucrezia
Turco mandato in atti
Convenuto opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato il sig. in conveniva in giudizio Parte_1 [...]
n persona il legale rappresentante p-t per Controparte_1
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2748/22 avente ad oggetto ratei insoluti finanziamento .
Eccepiva preliminarmente l'opponente la prescrizione del presunto credito.
Nel merito asseriva l'insussistenza del credito contestando nonché tutta la documentazione esibita . 2
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la giudizio
[...]
in persona il legale rappresentante p-t e Controparte_1
per essa la in persona del legale rappresentate pro- Controparte_2
tempore contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
Istruita la causa con sola produzione documentale, precisate le conclusioni veniva fissata l'udienza a trattazione scritta del 28.02.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata e pertanto merita accoglimento.
Ed invero dalla documentazione versata in atti si evince che già in data
10.11..2012 la Finanziaria ) comunicava alla opponente “ la Parte_2
decadenza del beneficio del termine …” Nella specie, quindi a far data
10.11.2012 il contratto di finanziamento ( con pagamento rateale ) veniva risolto per inadempimento dell'opponente , con invito alla stessa al pagamento in un'unica soluzione delle somme dovute ( a causa della decadenza dal beneficio del termine).
La richiesta di pagamento in un'unica soluzione,( per giurisprudenza pressoché unanime) comporta, evidentemente, che dalla predetta richiesta sorge il diritto della creditrice ad ottenere il pagamento ( si ribadisce - in un'unica soluzione) del credito 3
vantato, e pertanto da quel momento inizia a decorrere inesorabilmente il termine di prescrizione decennale.
Nella specie non essendo intervenuto alcun atto interruttivo a far data
10.11.2025, alla luce della più attenta giurisprudenza, alla data di notifica del decreto ingiuntivo in oggetto avvenuta il 12.01.2023), la stessa deve ritenersi avvenuta quando il credito era inesorabilmente prescritto ( essendo decorsi alla data del 10.11.2022 i 10 anni dalla intervenuta esigibilità del credito ) .
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società opposta (posto a base del Decreto ingiuntivo opposto ) con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione, pure prospettata dalla PP , resta assorbita.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Dichiara l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla opposta e per lo effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n.2748/2022 emesso dal Tribunale di
Lecce il 28.12.2022
2) compensa interamente le spese di lite tra e parti.
Lecce,01.06.2025 Il.G.O. Marilena Caroppo