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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2855/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montelibretti
elettivamente domiciliato presso Comune Di Montelibretti Comune 00010 Montelibretti RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2967/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 11 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175 DEL 05.11.2018 TARES2013 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 ha presentato a questa Corte ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. e dell'art.64 D. Lgs. 546/92, in ordine alla sentenza n. 2967/2022 resa dalla C.T.R. Lazio Sez. 11.
Il motivo di revocazione scaturisce dalla decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio n. 568 del 25 gennaio 2024, che ha accolto il ricorso in appello del Ricorrente_2, la quale ha dichiarato definitivamente che nessuna DOCFA era stata mai presentata personalmente dal contribuente e/o da terzi muniti di poteri di rappresentanza.
Pertanto, le variazioni catastali erano da ritenersi nulle poiché adottate in assenza di validi documenti.
Il presente ricorso è stato proposto per la revocazione della sentenza n. 2967/2022 resa da questa Corte
e depositata in data 22.06.2022 e rientra nella ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c., ossia “dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Dalla sentenza n. 568/2024 sono trascorsi meno di giorni 30 per la proposizione del ricorso per revocazione e, pertanto, lo stesso deve ritenersi tempestivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come legittimamente assunto dall'appellante, nella fattispecie in esame, ricorre l'ipotesi processuale di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. e dell'art. 64 del D. Lgs. 546/92, i quali prevedono espressamente che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione …... 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Orbene, nella fattispecie in esame, è stato documentalmente provato con la sentenza n. 568 resa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in data 25.01.2014, che nessuna DOCFA era mai stata presentata dal contribuente Ricorrente_2 e/o da terzi muniti da potere di rappresentanza, per cui tutte le variazioni catastali erano state assunte in assenza di validi atti legittimanti la stessa modifica e, pertanto, dovevano ritenersi radicalmente nulle.
Detto fatto, incontrovertibilmente acquisito agli atti processuali, assume rilevanza ai fini della reclamata revocazione proprio in ragione della disposizione processuale avanti richiamata, poiché costituisce un documento nuovo, decisivo ai fini di un corretto scrutinio della fattispecie in esame, prontamente portato alla cognizione di questa Corte.
Le spese, stante la particolare fattispecie che esclude qualsiasi forma di responsabilità in capo all'appellato, seguono la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per revocazione e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 2967/2022 resa dalla C.T.R. Lazio
Sez. 11 . Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PALILLO SALVATORE, Presidente e Relatore
UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2855/2024 depositato il 09/06/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montelibretti
elettivamente domiciliato presso Comune Di Montelibretti Comune 00010 Montelibretti RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2967/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale LAZIO sez. 11 e pubblicata il 22/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 175 DEL 05.11.2018 TARES2013 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 ha presentato a questa Corte ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. e dell'art.64 D. Lgs. 546/92, in ordine alla sentenza n. 2967/2022 resa dalla C.T.R. Lazio Sez. 11.
Il motivo di revocazione scaturisce dalla decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio n. 568 del 25 gennaio 2024, che ha accolto il ricorso in appello del Ricorrente_2, la quale ha dichiarato definitivamente che nessuna DOCFA era stata mai presentata personalmente dal contribuente e/o da terzi muniti di poteri di rappresentanza.
Pertanto, le variazioni catastali erano da ritenersi nulle poiché adottate in assenza di validi documenti.
Il presente ricorso è stato proposto per la revocazione della sentenza n. 2967/2022 resa da questa Corte
e depositata in data 22.06.2022 e rientra nella ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c., ossia “dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”.
Dalla sentenza n. 568/2024 sono trascorsi meno di giorni 30 per la proposizione del ricorso per revocazione e, pertanto, lo stesso deve ritenersi tempestivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come legittimamente assunto dall'appellante, nella fattispecie in esame, ricorre l'ipotesi processuale di cui all'art. 395 n. 3 c.p.c. e dell'art. 64 del D. Lgs. 546/92, i quali prevedono espressamente che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione …... 3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario.
Orbene, nella fattispecie in esame, è stato documentalmente provato con la sentenza n. 568 resa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in data 25.01.2014, che nessuna DOCFA era mai stata presentata dal contribuente Ricorrente_2 e/o da terzi muniti da potere di rappresentanza, per cui tutte le variazioni catastali erano state assunte in assenza di validi atti legittimanti la stessa modifica e, pertanto, dovevano ritenersi radicalmente nulle.
Detto fatto, incontrovertibilmente acquisito agli atti processuali, assume rilevanza ai fini della reclamata revocazione proprio in ragione della disposizione processuale avanti richiamata, poiché costituisce un documento nuovo, decisivo ai fini di un corretto scrutinio della fattispecie in esame, prontamente portato alla cognizione di questa Corte.
Le spese, stante la particolare fattispecie che esclude qualsiasi forma di responsabilità in capo all'appellato, seguono la compensazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per revocazione e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 2967/2022 resa dalla C.T.R. Lazio
Sez. 11 . Spese compensate.