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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12805/2024 del Registro Generale e promossa da
, Parte_1 con gli avv.ti RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER, GANCI FABIO e ZAMPIERI NICOLA
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 21/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza. Cont La parte ricorrente ha proposto azione di adempimento contrattuale con condanna del alla fruizione della formazione mediante assegnazione della Carta elettronica di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, nell'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/25. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha dedotto che “Per l'anno 2024/2025 la carta risulta accreditata dal 24 giugno 2025 e pertanto si chiede la cessata materia del contendere.
Ad ogni modo per quest'anno si chiede la condanna spese per soccombenza virtuale rilevato che il riconoscimento è stato previsto solamente per effetto della conversione in Legge con modificazioni
(L. 05.06.2025) del Decreto Legge n. 45 del 07.04.2025”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Come richiesto dalla ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché
è già avvenuto il riconoscimento in suo favore della carta docente per l'anno oggetto di causa e, pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire. Cont Le spese di lite devono essere poste a carico del , secondo soccombenza virtuale, in quanto il riconoscimento del beneficio richiesto è avvenuto dopo la notifica del ricorso.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che, in base all'art. 4 co. 5 lett. c) DM 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” (cfr. Cass. 1196/2022; conforme, Cass. 4384/2024).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 25/10/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere. Cont
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 260,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 21/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12805/2024 del Registro Generale e promossa da
, Parte_1 con gli avv.ti RINALDI GIOVANNI, MICELI WALTER, GANCI FABIO e ZAMPIERI NICOLA
Ricorrente nei confronti di
, con il funzionario avv. TANZARELLA ROSA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'udienza di discussione del 21/10/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni a norma dell'art. 127 ter c.p.c.; le parti hanno depositato le note nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza. Cont La parte ricorrente ha proposto azione di adempimento contrattuale con condanna del alla fruizione della formazione mediante assegnazione della Carta elettronica di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, nell'importo di € 500,00 per l'anno scolastico 2024/25. Cont Il ha chiesto: - rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- dichiarare, comunque,
l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente, nei limiti prescrizionali quinquennali.
Nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha dedotto che “Per l'anno 2024/2025 la carta risulta accreditata dal 24 giugno 2025 e pertanto si chiede la cessata materia del contendere.
Ad ogni modo per quest'anno si chiede la condanna spese per soccombenza virtuale rilevato che il riconoscimento è stato previsto solamente per effetto della conversione in Legge con modificazioni
(L. 05.06.2025) del Decreto Legge n. 45 del 07.04.2025”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Come richiesto dalla ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché
è già avvenuto il riconoscimento in suo favore della carta docente per l'anno oggetto di causa e, pertanto, è venuto meno l'interesse ad agire. Cont Le spese di lite devono essere poste a carico del , secondo soccombenza virtuale, in quanto il riconoscimento del beneficio richiesto è avvenuto dopo la notifica del ricorso.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che, in base all'art. 4 co. 5 lett. c) DM 55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” (cfr. Cass. 1196/2022; conforme, Cass. 4384/2024).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto Cont depositato in data 25/10/2024 da nei confronti del , così provvede: Parte_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere. Cont
3. Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 260,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 21/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2