TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 699
TAR
Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Silenzio inadempimento sull'istanza di VIA

    Il Tribunale ha accertato l'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni, ritenendo che i termini procedimentali stabiliti dalla normativa siano stati superati senza che il procedimento fosse concluso.

  • Rigettato
    Eccezione di tardività del ricorso

    Il Tribunale ha respinto l'eccezione, ritenendo che la diffida presentata dalla ricorrente costituisca una nuova istanza ai fini del decorso dei termini per la proposizione del ricorso, in conformità con la giurisprudenza consolidata.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere sull'istanza di VIA

    Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando le amministrazioni a provvedere sull'istanza entro un termine stabilito, tenendo conto della priorità dei procedimenti non prioritari.

  • Accolto
    Inerzia delle amministrazioni

    Il Tribunale ha previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza alla sentenza.

  • Accolto
    Mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA

    Il Tribunale ha accolto la domanda, condannando il Ministero dell'Ambiente al rimborso della somma richiesta, in quanto diretta conseguenza dello spirare dei termini perentori previsti dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 699
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 699
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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