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Articolo 2 della Legge 7 giugno 1989, n. 221
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Legge 7 giugno 1989, n. 221
Articolo 2 della Legge 7 giugno 1989, n. 221
Versione
9 giugno 1989
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 9 giugno 1989
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