Art. 13.
E' abolita la distinzione tra sovrintendenze di prima e seconda classe.
Alla direzione delle sovrintendenze e degli istituti possono essere preposti soprintendenti con la qualifica di primo dirigente ovvero di dirigente superiore.
E' abolita la distinzione tra sovrintendenze di prima e seconda classe.
Alla direzione delle sovrintendenze e degli istituti possono essere preposti soprintendenti con la qualifica di primo dirigente ovvero di dirigente superiore.