Articolo 13 della Legge 1 marzo 1975, n. 44
Articolo 12Articolo 14
Versione
28 marzo 1975
Art. 13.
E' abolita la distinzione tra sovrintendenze di prima e seconda classe.
Alla direzione delle sovrintendenze e degli istituti possono essere preposti soprintendenti con la qualifica di primo dirigente ovvero di dirigente superiore.
Entrata in vigore il 28 marzo 1975
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