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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9638/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies e segg. c.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO Parte_1 C.F._1
EMANUELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ELMO
EMANUELA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOLINI Parte_2 C.F._2
TANIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NICOLINI TANIA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nate due figli minori, Per_1 nata il [...] e , nata il [...]. Per_2
Con Decreto definitivo datato 11 maggio 2021 nel procedimento rubricato al numero di R.G. 872/2021 il Tribunale di Bologna ha regolamentato le condizioni relative alle minori.
Col ricorso introduttivo depositato in data 8-7-2025 le parti intendono addivenire ad una modifica consensuale delle condizioni previste nel citato decreto, secondo quanto ivi formulato congiuntamente.
Le condizioni concordate vanno integralmente recepite col presente provvedimento in quanto conformi a legge e all'interesse delle minori. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A – dà atto che per accordo delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del
Tribunale di Bologna in data 11-5-2021, la cessazione della loro convivenza è regolata come segue:
1) le minori nata a [...] il [...], e nata a [...] il Persona_3 Persona_4
09.01.2017, sono affidate congiuntamente a entrambi i genitori, i quali, quindi, continueranno a curare insieme l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento delle minori, si consulteranno l'un l'altro per ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali (ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione) e la salute (anche in casi non di gravità), la crescita religiosa delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori. Per le questioni di ordinaria gestione la responsabilità genitoriale è esercitata separatamente da ciascun genitore quando ha le figlie con sé;
2) e continueranno a mantenere la residenza anagrafica nella casa sita in OS di Per_1 Per_2
LL (BO) alla via G. Matteotti n. 4/1, unitamente alla Sig.ra genitore Parte_2 prevalentemente collocatario;
3) la casa familiare di OS di LL (BO) alla via G. Matteotti n. 4/1 continuerà ad essere assegnata alla sig.ra quale genitore prevalentemente collocatario delle figlie;
Parte_2
4) il padre terrà con sé le figlie secondo le seguenti modalità:
pagina 2 di 4 - dalla domenica al giovedì, il sig. andrà a prendere le figlie a casa della madre alle ore 20:00 Pt_1 circa (comunque dopo cena) e le terrà con sé sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola;
- due fine settimana al mese, non necessariamente alternati, dal venerdì al lunedì mattina, da concordarsi entro il giorno 20 del mese precedente;
le parti danno atto che il padre 1 settimana ogni 14 settimane farà un turno che non gli consentirà di prendere le figlie a dormire presso di sé, visto che inizia alle ore 15:30 e termina alle ore 23:00. In detta settimana il padre andrà a prendere le figlie di mattina presso la casa della madre o casa dei nonni per accompagnarle a scuola. Inoltre, dare atto che, dato che il padre ha circa una settimana al mese di ferie, in detta settimana e staranno con lui ferma restando la possibilità della madre di tenerle Per_1 Per_2 con sé tre pomeriggi infrasettimanali;
5) durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con le figlie 3 settimane ciascuno, di cui due consecutive da organizzarsi ogni anno entro il 30 maggio. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari la madre;
si dà atto che per l'estate 2025 il Signor ha tenuto Pt_1 con sé le figlie dal 14 al 22 giugno e dal 27 luglio al 10 agosto;
la madre, invece, ha trascorso con le figlie la settimana dal 19 al 26 luglio 2025 e dal 23 agosto al 7 settembre 2025.
6) durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno, salvo diversi accordi tra i genitori, 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre alternando la Vigilia e il giorno di Natale, nonché Capodanno e l'AN (quindi un anno con la madre il 24 dicembre e dal 2 al 6 gennaio e con il padre dal 25 dicembre al 1° gennaio, e l'anno successivo con il padre il 24 dicembre e dal 2 al 6 gennaio e con la madre dal 25 dicembre al 1° gennaio, e via via alternativamente).
7) durante le vacanze di Pasqua le minori trascorreranno 3 giorni con il padre e tre giorni con la madre, alternando il Giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari la madre. Le ulteriori festività le figlie le trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro;
8) entro il giorno 20 del mese precedente il Signor deve comunicare alla Signora i Pt_1 Parte_2 turni lavorativi, in modo da concordare eventuali modifiche al calendario sopra concordato e organizzarsi per accompagnare le bambine a scuola. Negli stessi tempi, ossia entro il giorno 20 del mese precedente, la sig.ra deve comunicare al sig. le giornate in cui farà l'orario Parte_2 Pt_1 standard;
9) con decorrenza dal giugno 2025 il Signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla Parte_1
Signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, l'importo Parte_2 complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT pagina 3 di 4 (prima rivalutazione giugno 2026). Posto che la riduzione del contributo nel mantenimento delle figlie a carico del sig. è stata disposta per la disponibilità del padre di accompagnare le figlie a scuola Pt_1
e che la madre, infermiera, per andare incontro anche alle esigenze della famiglia, ha un turno di lavoro che non le permette di accompagnare le figlie a scuola – occupandosi di loro, invece, tutti i pomeriggi nelle varie attività sportive e ricreative, nonché della cena - nell'ipotesi in cui ci siano mesi in cui per più di una settimana, a causa dei propri turni di lavoro, il padre non possa rispettare il diritto di visita come sopra disciplinato (punti 4-5-6), il contributo del padre per il mantenimento delle figlie sarà pari ad € 500,00. Sarà comunque compito e onere di entrambi i genitori, e non solo della sig. Parte_2 trovare una baby-sitter che si occupi dell'accompagnamento delle figlie a scuola nelle giornate in cui non dovesse riuscire il padre;
10) in relazione alle spese straordinarie - fermo restando che ciascun genitore parteciperà alle stesse nella misura del 50% ciascuno e il richiamo al Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale - i genitori hanno deciso che il rimborso all'anticipatario dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di idonea documentazione. Dare atto che le spese della ricarica telefonica delle figlie vengono dalle parti considerate straordinarie e verranno divise secondo le modalità previste al punto
13;
11) per concorde volontà delle parti, l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre e il padre si impegna a fornire alla stessa ogni documentazione eventualmente necessaria per la richiesta. Nel caso in cui il sig. non dovesse essere adempiente dovrà tenere indenne la sig.ra Pt_1 di ogni conseguenza pregiudizievole;
Parte_2
12) gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del
50% cadauno, mentre l'assegno unico andrà direttamente alla Signora Parte_2
13) le parti manterranno attivo il conto corrente cointestato sul quale entrambi dovranno versare mensilmente la metà del mutuo, pari all'attualità ad € 333,50 a testa, oltre ad € 4,50 a testa per la ricarica del cellulare di e, in futuro, oltre all'importo dovuto per la ricarica del cellulare di Per_1
. Per_2
B – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9638/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 quinquies e segg. c.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELMO Parte_1 C.F._1
EMANUELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ELMO
EMANUELA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOLINI Parte_2 C.F._2
TANIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NICOLINI TANIA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo. pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nate due figli minori, Per_1 nata il [...] e , nata il [...]. Per_2
Con Decreto definitivo datato 11 maggio 2021 nel procedimento rubricato al numero di R.G. 872/2021 il Tribunale di Bologna ha regolamentato le condizioni relative alle minori.
Col ricorso introduttivo depositato in data 8-7-2025 le parti intendono addivenire ad una modifica consensuale delle condizioni previste nel citato decreto, secondo quanto ivi formulato congiuntamente.
Le condizioni concordate vanno integralmente recepite col presente provvedimento in quanto conformi a legge e all'interesse delle minori. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A – dà atto che per accordo delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del
Tribunale di Bologna in data 11-5-2021, la cessazione della loro convivenza è regolata come segue:
1) le minori nata a [...] il [...], e nata a [...] il Persona_3 Persona_4
09.01.2017, sono affidate congiuntamente a entrambi i genitori, i quali, quindi, continueranno a curare insieme l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento delle minori, si consulteranno l'un l'altro per ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali (ivi comprese quelle riguardanti l'istruzione) e la salute (anche in casi non di gravità), la crescita religiosa delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle minori. Per le questioni di ordinaria gestione la responsabilità genitoriale è esercitata separatamente da ciascun genitore quando ha le figlie con sé;
2) e continueranno a mantenere la residenza anagrafica nella casa sita in OS di Per_1 Per_2
LL (BO) alla via G. Matteotti n. 4/1, unitamente alla Sig.ra genitore Parte_2 prevalentemente collocatario;
3) la casa familiare di OS di LL (BO) alla via G. Matteotti n. 4/1 continuerà ad essere assegnata alla sig.ra quale genitore prevalentemente collocatario delle figlie;
Parte_2
4) il padre terrà con sé le figlie secondo le seguenti modalità:
pagina 2 di 4 - dalla domenica al giovedì, il sig. andrà a prendere le figlie a casa della madre alle ore 20:00 Pt_1 circa (comunque dopo cena) e le terrà con sé sino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola;
- due fine settimana al mese, non necessariamente alternati, dal venerdì al lunedì mattina, da concordarsi entro il giorno 20 del mese precedente;
le parti danno atto che il padre 1 settimana ogni 14 settimane farà un turno che non gli consentirà di prendere le figlie a dormire presso di sé, visto che inizia alle ore 15:30 e termina alle ore 23:00. In detta settimana il padre andrà a prendere le figlie di mattina presso la casa della madre o casa dei nonni per accompagnarle a scuola. Inoltre, dare atto che, dato che il padre ha circa una settimana al mese di ferie, in detta settimana e staranno con lui ferma restando la possibilità della madre di tenerle Per_1 Per_2 con sé tre pomeriggi infrasettimanali;
5) durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con le figlie 3 settimane ciascuno, di cui due consecutive da organizzarsi ogni anno entro il 30 maggio. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari la madre;
si dà atto che per l'estate 2025 il Signor ha tenuto Pt_1 con sé le figlie dal 14 al 22 giugno e dal 27 luglio al 10 agosto;
la madre, invece, ha trascorso con le figlie la settimana dal 19 al 26 luglio 2025 e dal 23 agosto al 7 settembre 2025.
6) durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno, salvo diversi accordi tra i genitori, 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre alternando la Vigilia e il giorno di Natale, nonché Capodanno e l'AN (quindi un anno con la madre il 24 dicembre e dal 2 al 6 gennaio e con il padre dal 25 dicembre al 1° gennaio, e l'anno successivo con il padre il 24 dicembre e dal 2 al 6 gennaio e con la madre dal 25 dicembre al 1° gennaio, e via via alternativamente).
7) durante le vacanze di Pasqua le minori trascorreranno 3 giorni con il padre e tre giorni con la madre, alternando il Giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di disaccordo negli anni dispari deciderà il padre e negli anni pari la madre. Le ulteriori festività le figlie le trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro;
8) entro il giorno 20 del mese precedente il Signor deve comunicare alla Signora i Pt_1 Parte_2 turni lavorativi, in modo da concordare eventuali modifiche al calendario sopra concordato e organizzarsi per accompagnare le bambine a scuola. Negli stessi tempi, ossia entro il giorno 20 del mese precedente, la sig.ra deve comunicare al sig. le giornate in cui farà l'orario Parte_2 Pt_1 standard;
9) con decorrenza dal giugno 2025 il Signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla Parte_1
Signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, l'importo Parte_2 complessivo di € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT pagina 3 di 4 (prima rivalutazione giugno 2026). Posto che la riduzione del contributo nel mantenimento delle figlie a carico del sig. è stata disposta per la disponibilità del padre di accompagnare le figlie a scuola Pt_1
e che la madre, infermiera, per andare incontro anche alle esigenze della famiglia, ha un turno di lavoro che non le permette di accompagnare le figlie a scuola – occupandosi di loro, invece, tutti i pomeriggi nelle varie attività sportive e ricreative, nonché della cena - nell'ipotesi in cui ci siano mesi in cui per più di una settimana, a causa dei propri turni di lavoro, il padre non possa rispettare il diritto di visita come sopra disciplinato (punti 4-5-6), il contributo del padre per il mantenimento delle figlie sarà pari ad € 500,00. Sarà comunque compito e onere di entrambi i genitori, e non solo della sig. Parte_2 trovare una baby-sitter che si occupi dell'accompagnamento delle figlie a scuola nelle giornate in cui non dovesse riuscire il padre;
10) in relazione alle spese straordinarie - fermo restando che ciascun genitore parteciperà alle stesse nella misura del 50% ciascuno e il richiamo al Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale - i genitori hanno deciso che il rimborso all'anticipatario dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di idonea documentazione. Dare atto che le spese della ricarica telefonica delle figlie vengono dalle parti considerate straordinarie e verranno divise secondo le modalità previste al punto
13;
11) per concorde volontà delle parti, l'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre e il padre si impegna a fornire alla stessa ogni documentazione eventualmente necessaria per la richiesta. Nel caso in cui il sig. non dovesse essere adempiente dovrà tenere indenne la sig.ra Pt_1 di ogni conseguenza pregiudizievole;
Parte_2
12) gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio di entrambi i genitori nella misura del
50% cadauno, mentre l'assegno unico andrà direttamente alla Signora Parte_2
13) le parti manterranno attivo il conto corrente cointestato sul quale entrambi dovranno versare mensilmente la metà del mutuo, pari all'attualità ad € 333,50 a testa, oltre ad € 4,50 a testa per la ricarica del cellulare di e, in futuro, oltre all'importo dovuto per la ricarica del cellulare di Per_1
. Per_2
B – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 2.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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