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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 75/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato MA (MI) il 04/02/1983 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Ossona (MI)
(Anno 2012, numero 1, parte II, Serie A)
separati consensualmente con verbale del 15/11/2021 omologato dal Tribunale di Milano in data
19/11/2021 (R.G. 42087/2021) con la seguente figlia minore: (C.F.: ) nata a [...] il Parte_3 C.F._3
12/09/2015, cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la sig.ra e il sig. in data 14/04/2012 nel Comune di Ossona (MI) con atto regolarmente Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 1 parte II Serie A anno
2012, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Ossona a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria competente, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione necessaria nei comuni di residenza alle seguenti condizioni:
- La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori nel rispetto del Pt_3 principio della bigenitorialità, con residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale che rimarrà assegnata con quanto l'arreda alla sig.ra . Parte_1
Più specificatamente, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia;
mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
- Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal sabato Parte_2 Pt_3 mattina alle ore 10.00 fino al lunedì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola. Inoltre, nelle settimane di spettanza del weekend, il padre terrà con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento (indicativamente nelle giornate del martedì e del giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando il padre la accompagnerà a scuola. Nelle settimane di non spettanza del weekend, invece, vedrà il padre tre giorni infrasettimanali con pernottamento (indicativamente Pt_3 nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando il padre la accompagnerà a scuola. Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Inoltre, i genitori potranno trascorrere con la figlia una settimana durante le vacanze natalizie alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio: per la Vigilia di Natale e il giorno di Natale ad anni alterni. I genitori trascorreranno alternativamente con il giorno di Pt_3
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Per il periodo delle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni (anche non Pt_3 consecutivi) con il padre, nel periodo di sospensione scolastica, con impegno dei coniugi a definire le proprie ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con la figlia per le vacanze.
- I genitori divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per la figlia, come da Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
- Le parti, inoltre, divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia Pt_3 relative al vestiario di cambio stagione e alla mensa scolastica.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ossona (MI) il
14/04/2012 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ossona perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di RO
(MI ) e VE (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato MA (MI) il 04/02/1983 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Samantha Battiston presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Ossona (MI)
(Anno 2012, numero 1, parte II, Serie A)
separati consensualmente con verbale del 15/11/2021 omologato dal Tribunale di Milano in data
19/11/2021 (R.G. 42087/2021) con la seguente figlia minore: (C.F.: ) nata a [...] il Parte_3 C.F._3
12/09/2015, cittadina italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la sig.ra e il sig. in data 14/04/2012 nel Comune di Ossona (MI) con atto regolarmente Parte_1 Parte_2 trascritto nei Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 1 parte II Serie A anno
2012, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Ossona a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria competente, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione necessaria nei comuni di residenza alle seguenti condizioni:
- La figlia minore sarà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori nel rispetto del Pt_3 principio della bigenitorialità, con residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale che rimarrà assegnata con quanto l'arreda alla sig.ra . Parte_1
Più specificatamente, tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore verranno assunte in modo condiviso tra i genitori e, in particolare, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tra le parti, tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni della figlia;
mentre per le sole decisioni di ordinaria amministrazione potrà, di volta in volta, decidere, in via autonoma, ciascun genitore.
- Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal sabato Parte_2 Pt_3 mattina alle ore 10.00 fino al lunedì mattina quando il padre la accompagnerà a scuola. Inoltre, nelle settimane di spettanza del weekend, il padre terrà con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento (indicativamente nelle giornate del martedì e del giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando il padre la accompagnerà a scuola. Nelle settimane di non spettanza del weekend, invece, vedrà il padre tre giorni infrasettimanali con pernottamento (indicativamente Pt_3 nelle giornate del martedì, mercoledì e giovedì) dall'uscita da scuola fino al mattino seguente quando il padre la accompagnerà a scuola. Sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
Inoltre, i genitori potranno trascorrere con la figlia una settimana durante le vacanze natalizie alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio: per la Vigilia di Natale e il giorno di Natale ad anni alterni. I genitori trascorreranno alternativamente con il giorno di Pt_3
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo.
Per il periodo delle vacanze estive, trascorrerà 15 giorni con la madre e 15 giorni (anche non Pt_3 consecutivi) con il padre, nel periodo di sospensione scolastica, con impegno dei coniugi a definire le proprie ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con la figlia per le vacanze.
- I genitori divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie sostenute per la figlia, come da Linee Guida del Tribunale di Milano di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia.
- Le parti, inoltre, divideranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la figlia Pt_3 relative al vestiario di cambio stagione e alla mensa scolastica.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ossona (MI) il
14/04/2012 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ossona perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di RO
(MI ) e VE (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 12.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato