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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5012/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 06/02/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5012/2018
r.g.a.c.
TRA elett.te dom.ta in Napoli, al viale Augusto n. Parte_1
132, presso lo studio dall'Avv. MIGLIACCIO TEOFILO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
n. 28, Brusciano (NA), in Controparte_1
persona dell'amministratore e l.r.p.t. Sig. , Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: risarcimento danni, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Preliminare va dichiarata la contumacia del via Controparte_3
Tirone n. 28, Brusciano (NA), regolarmente citato in giudizio e non costituito.
L'odierna attrice ha instaurato il presente giudizio onde sentir accertare e dichiarare la responsabilità del in Brusciano alla via Controparte_3
Tirone n.2 nella produzione dei danni subiti al proprio immobile (box posto al piano seminterrato) a causa di infiltrazioni di acqua ed umidità, basando le proprie richieste sulle risultanze di cui alla consulenza espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo in atti e chiedendo, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dei danni subiti dall'attrice nella somma di €
6.260,08 (€4.606,15 a titolo di risarcimento dei danni per l'eliminazione delle infiltrazioni ed € 1.653,93 per spese CTU-ATP). Inoltre, chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento del danno subito per il mancato/ridotto CP_3
pagamento dei canoni locatizi del suddetto box.
La presente domanda è infondata e va rigettata, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
In via preliminare, deve evidenziarsi come la vicenda odierna debba essere pacificamente inquadrata nell'alveo applicativo dell'art. 2051c.c.
Ora, è noto come, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di pag. 2/5 custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Detto fattore, peraltro, attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (Cassazione civile, sez. III, 09 novembre 2005, n. 21684;
Cassazione civile 28 novembre 2007 n. 24739 sez. III;
Cass. 10 marzo 2005 n.
5326; Cass. 15 marzo 2004 n. 5236).
In ogni caso, il danneggiato che voglia avvalersi dell'istituto di cui all'art. 2051
c.c. ha l'onere di dimostrare, quale primo presupposto della sua azione risarcitoria, la sussistenza di un efficace nesso causale tra la res e l'evento (per tutte, Cass. 3 agosto 2001 n. 10687), oltre alla sussistenza di un rapporto di custodia sulla cosa ed al fatto storico del sinistro subito.
Deve cioè provarsi che il pregiudizio addotto è stato espressione della potenzialità lesiva del bene, o posseduta ab origine per suo connaturale dinamismo od assunta dallo stesso bene in ragione di una sua sopravvenienza intervenuta ex post per modificazione intrinseco-strutturale e/o per la presenza di un agente dannoso esterno, in modo che, in ogni caso, emerga come l'evento lamentato sia stato la normale conseguenza dell'attitudine dannosa della cosa in custodia (per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7062 del 05/04/2005; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2331 del 16/02/2001).
Tanto premesso, il Tribunale evidenzia che alcuna responsabilità del CP_3
contumace emerge dalla CTU in atti.
Ed, infatti, il CTU afferma che “la provenienza delle infiltrazioni presenti nel solaio di copertura del locale box sono, in gran parte, riconducibili alle feritoie sottostanti i balconi degli alloggi dei Sigg. e in quanto non CP_4 CP_5
garantiscono alcuna efficiente protezione”, aggiungendo “che, nell'angolo a confine con il terrazzo di proprietà vi è una piccola zona scoperta e CP_5
pag. 3/5 non pavimentata, attraversata da condotte idriche, verosimilmente, di interesse condominiale”.
Orbene, dal momento che la causa delle lamentate infiltrazioni viene ricondotta dal consulente, per la gran parte, a difetti di manutenzione dei balconi (o terrazzi, non è ben chiaro) di proprietà di altri soggetti non si comprende a che titolo parte attrice ha ritenuto di dover agire nei confronti del . CP_3
A tal proposito, è appena il caso di rilevare che il tema dei balconi "aggettanti" è stato affrontato diverse volte dalla Suprema Corte, osservando che i balconi cosiddetti aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, sono di proprietà esclusiva del proprietario di questa, dovendosi considerare comuni solo gli elementi decorativi delle parte frontale ed inferiore del manufatto, qualora si inseriscano nella facciata di prospetto dell'edificio (cfr.
Cassazione, sentenza 6624/2012; 1156/2015).
Sotto altro profilo, la consulenza in atti appare in parte contraddittoria ed, in parte, lacunosa.
Sotto il primo profilo, deve rimarcarsi che il CTU, pur riconducendo le infiltrazioni de qua a deficit costruttivi, finisce poi – come dianzi esposto – per addebitare la responsabilità delle stesse a vari vizi riscontrati sui balconi di proprietà e . CP_4 CP_5
Sotto il secondo aspetto, l'esperto dà atto della sussistenza della “problematica dell'innalzamento del livello della falda acquifera”, ma non individua con chiarezza in che modo tale problematica abbia influito nella produzione dei danni per è causa, sicché non è dato capire, dalla relazione, il soggetto su cui dovrebbe ricadere la responsabilità di tale (con) causa (il consulente invoca finanche la mancata manutenzione dei Regi Lagni).
Né le predette lacune probatorie potevano essere superate nell'ambito del presente giudizio, avendo parte attrice rinunciato alle proprie istanze istruttorie
(cfr, verbale di udienza del 13.11.2018).
pag. 4/5 Per tutto quanto esposto la domanda deve essere rigettata.
Nulla per spese, attesa la contumacia del convenuto. CP_3
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per spese.
Così deciso in Nola, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 06/02/2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281 sexies
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5012/2018
r.g.a.c.
TRA elett.te dom.ta in Napoli, al viale Augusto n. Parte_1
132, presso lo studio dall'Avv. MIGLIACCIO TEOFILO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
E
n. 28, Brusciano (NA), in Controparte_1
persona dell'amministratore e l.r.p.t. Sig. , Controparte_2
- CONVENUTO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: risarcimento danni, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Preliminare va dichiarata la contumacia del via Controparte_3
Tirone n. 28, Brusciano (NA), regolarmente citato in giudizio e non costituito.
L'odierna attrice ha instaurato il presente giudizio onde sentir accertare e dichiarare la responsabilità del in Brusciano alla via Controparte_3
Tirone n.2 nella produzione dei danni subiti al proprio immobile (box posto al piano seminterrato) a causa di infiltrazioni di acqua ed umidità, basando le proprie richieste sulle risultanze di cui alla consulenza espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo in atti e chiedendo, pertanto, la condanna del convenuto al pagamento dei danni subiti dall'attrice nella somma di €
6.260,08 (€4.606,15 a titolo di risarcimento dei danni per l'eliminazione delle infiltrazioni ed € 1.653,93 per spese CTU-ATP). Inoltre, chiedeva condannarsi il convenuto al risarcimento del danno subito per il mancato/ridotto CP_3
pagamento dei canoni locatizi del suddetto box.
La presente domanda è infondata e va rigettata, sulla scorta delle motivazioni che seguono.
In via preliminare, deve evidenziarsi come la vicenda odierna debba essere pacificamente inquadrata nell'alveo applicativo dell'art. 2051c.c.
Ora, è noto come, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di pag. 2/5 custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Detto fattore, peraltro, attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (Cassazione civile, sez. III, 09 novembre 2005, n. 21684;
Cassazione civile 28 novembre 2007 n. 24739 sez. III;
Cass. 10 marzo 2005 n.
5326; Cass. 15 marzo 2004 n. 5236).
In ogni caso, il danneggiato che voglia avvalersi dell'istituto di cui all'art. 2051
c.c. ha l'onere di dimostrare, quale primo presupposto della sua azione risarcitoria, la sussistenza di un efficace nesso causale tra la res e l'evento (per tutte, Cass. 3 agosto 2001 n. 10687), oltre alla sussistenza di un rapporto di custodia sulla cosa ed al fatto storico del sinistro subito.
Deve cioè provarsi che il pregiudizio addotto è stato espressione della potenzialità lesiva del bene, o posseduta ab origine per suo connaturale dinamismo od assunta dallo stesso bene in ragione di una sua sopravvenienza intervenuta ex post per modificazione intrinseco-strutturale e/o per la presenza di un agente dannoso esterno, in modo che, in ogni caso, emerga come l'evento lamentato sia stato la normale conseguenza dell'attitudine dannosa della cosa in custodia (per tutte, Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7062 del 05/04/2005; Cass.
Civ. Sez. 3, Sentenza n. 2331 del 16/02/2001).
Tanto premesso, il Tribunale evidenzia che alcuna responsabilità del CP_3
contumace emerge dalla CTU in atti.
Ed, infatti, il CTU afferma che “la provenienza delle infiltrazioni presenti nel solaio di copertura del locale box sono, in gran parte, riconducibili alle feritoie sottostanti i balconi degli alloggi dei Sigg. e in quanto non CP_4 CP_5
garantiscono alcuna efficiente protezione”, aggiungendo “che, nell'angolo a confine con il terrazzo di proprietà vi è una piccola zona scoperta e CP_5
pag. 3/5 non pavimentata, attraversata da condotte idriche, verosimilmente, di interesse condominiale”.
Orbene, dal momento che la causa delle lamentate infiltrazioni viene ricondotta dal consulente, per la gran parte, a difetti di manutenzione dei balconi (o terrazzi, non è ben chiaro) di proprietà di altri soggetti non si comprende a che titolo parte attrice ha ritenuto di dover agire nei confronti del . CP_3
A tal proposito, è appena il caso di rilevare che il tema dei balconi "aggettanti" è stato affrontato diverse volte dalla Suprema Corte, osservando che i balconi cosiddetti aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, sono di proprietà esclusiva del proprietario di questa, dovendosi considerare comuni solo gli elementi decorativi delle parte frontale ed inferiore del manufatto, qualora si inseriscano nella facciata di prospetto dell'edificio (cfr.
Cassazione, sentenza 6624/2012; 1156/2015).
Sotto altro profilo, la consulenza in atti appare in parte contraddittoria ed, in parte, lacunosa.
Sotto il primo profilo, deve rimarcarsi che il CTU, pur riconducendo le infiltrazioni de qua a deficit costruttivi, finisce poi – come dianzi esposto – per addebitare la responsabilità delle stesse a vari vizi riscontrati sui balconi di proprietà e . CP_4 CP_5
Sotto il secondo aspetto, l'esperto dà atto della sussistenza della “problematica dell'innalzamento del livello della falda acquifera”, ma non individua con chiarezza in che modo tale problematica abbia influito nella produzione dei danni per è causa, sicché non è dato capire, dalla relazione, il soggetto su cui dovrebbe ricadere la responsabilità di tale (con) causa (il consulente invoca finanche la mancata manutenzione dei Regi Lagni).
Né le predette lacune probatorie potevano essere superate nell'ambito del presente giudizio, avendo parte attrice rinunciato alle proprie istanze istruttorie
(cfr, verbale di udienza del 13.11.2018).
pag. 4/5 Per tutto quanto esposto la domanda deve essere rigettata.
Nulla per spese, attesa la contumacia del convenuto. CP_3
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per spese.
Così deciso in Nola, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 5/5