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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6393 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Londrino Valeria presso cui elettivamente Parte_1 domicilia;
RICORRENTE
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Di Controparte_1
AJ OR e US TA presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi nel corso dell'udienza del 28.11.2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 28.10.2024, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta in data 07.07.2018 con la parte resistente, e dalla cui unione era nata la figlia il 23.08.2021. Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale divenuta in seguito consensuale, RG 2644/2023, conclusosi con sentenza N. 3138/2023 emesso in data 28.07.2023, con attestazione del passaggio in giudicato, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo conferma dell'importo dell'assegno a proprio carico a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore pari a euro 300,00 mensili, con partecipazione al 50% delle spese straodinarie, e dell'inserimento del pernotto della stessa presso l'abitazione paterna, oltre all'ampliamento del diritto di visita.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo un aumento dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore pari a euro 450,00 mensili, l'affido condiviso della stessa con collocamento prevalente della stessa presso di sé e la disciplina del diritto di visita da parte del padre.
All'udienza del 04.02.2025, le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Giudice
Relatore, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta al termine della predetta udienza, procedeva alla nomina del ctu nella persona della Dott.ssa
[...]
, e confermava le condizioni della separazione nelle more dell'espletamento della consulenza Per_2 tecnica.
All'udienza celebrata in data 28.11.2025 le parti, concordi nel chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'anno 2018.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione dapprima giudiziale, divenuta in seguito consensuale, terminato con sentenza, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in data 28.11.2025, le parti si riportavano all' accordo che di seguito si trascrive:
“affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio del diritto di Per_1 visita del padre da esercitarsi secondo tali modalità: trascorrerà con il padre il martedì dalle ore 16.30 alle 20.30 Per_1
e il giovedì dalle 16.30 con pernotto e accompagnamento da parte del padre a scuola il venerdì mattina;
il padre trascorrerà con la minore, a weekend alternati, il sabato e la domenica, con pernotto, con prelevamento della minore dalle ore 11.30 del sabato mattina e accompagnamento la domenica sera alle ore 19.30; per quanto concerne le festività natalizie Per_1 trascorrerà con il padre o il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio, ad anni alterni. Il 6 gennaio verrà trascorso, ad anni alterni, una volta con il padre, una volta con la madre. Per quanto concerne le festività pasquali trascorrerà Per_1 con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì il Albis, ad anni alterni. Per quanto concerne le vacanze estive, da giugno ad agosto, trascorrerà, per l'estate 2026, una settimana consecutiva con il padre, da concordare con la madre entro il Per_1
31 marzo 2026; dal compimento del sesto anno di età, trascorrerà con il padre fino a due settimane, anche non Per_1 consecutive, da comunicare entro fine marzo.
Per quanto concerne il mantenimento, il sig. si impegna a versare alla , a titolo di mantenimento per la Pt_1 CP_1 figlia minore , la somma di 400,00 euro entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale. Assegno unico al 50%. Il sig. si impegna Pt_1
a versare il 50% delle spese relative alla scuola frequentata dalla figlia minore . Per_1
Le parti chiedono compensarsi le spese di CTU e le spese del giudizio.
Gli avvocati rinunciano alla solidarietà professionale.
Gli avvocati rinunciano ai termini del 473bis28 c.p.c.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.07.2018 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Napoli-Chiaia il 01.04.1985; • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 115, parte II, Serie A, Ufficio I, anno 2018);
• Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in udienza e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6393 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Londrino Valeria presso cui elettivamente Parte_1 domicilia;
RICORRENTE
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Di Controparte_1
AJ OR e US TA presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi nel corso dell'udienza del 28.11.2025.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato in data 28.10.2024, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caserta in data 07.07.2018 con la parte resistente, e dalla cui unione era nata la figlia il 23.08.2021. Per_1
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione giudiziale divenuta in seguito consensuale, RG 2644/2023, conclusosi con sentenza N. 3138/2023 emesso in data 28.07.2023, con attestazione del passaggio in giudicato, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo conferma dell'importo dell'assegno a proprio carico a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore pari a euro 300,00 mensili, con partecipazione al 50% delle spese straodinarie, e dell'inserimento del pernotto della stessa presso l'abitazione paterna, oltre all'ampliamento del diritto di visita.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo un aumento dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore pari a euro 450,00 mensili, l'affido condiviso della stessa con collocamento prevalente della stessa presso di sé e la disciplina del diritto di visita da parte del padre.
All'udienza del 04.02.2025, le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Giudice
Relatore, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, a scioglimento della riserva assunta al termine della predetta udienza, procedeva alla nomina del ctu nella persona della Dott.ssa
[...]
, e confermava le condizioni della separazione nelle more dell'espletamento della consulenza Per_2 tecnica.
All'udienza celebrata in data 28.11.2025 le parti, concordi nel chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle statuizioni accessorie
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nell'anno 2018.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione dapprima giudiziale, divenuta in seguito consensuale, terminato con sentenza, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in data 28.11.2025, le parti si riportavano all' accordo che di seguito si trascrive:
“affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio del diritto di Per_1 visita del padre da esercitarsi secondo tali modalità: trascorrerà con il padre il martedì dalle ore 16.30 alle 20.30 Per_1
e il giovedì dalle 16.30 con pernotto e accompagnamento da parte del padre a scuola il venerdì mattina;
il padre trascorrerà con la minore, a weekend alternati, il sabato e la domenica, con pernotto, con prelevamento della minore dalle ore 11.30 del sabato mattina e accompagnamento la domenica sera alle ore 19.30; per quanto concerne le festività natalizie Per_1 trascorrerà con il padre o il 24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1 gennaio, ad anni alterni. Il 6 gennaio verrà trascorso, ad anni alterni, una volta con il padre, una volta con la madre. Per quanto concerne le festività pasquali trascorrerà Per_1 con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì il Albis, ad anni alterni. Per quanto concerne le vacanze estive, da giugno ad agosto, trascorrerà, per l'estate 2026, una settimana consecutiva con il padre, da concordare con la madre entro il Per_1
31 marzo 2026; dal compimento del sesto anno di età, trascorrerà con il padre fino a due settimane, anche non Per_1 consecutive, da comunicare entro fine marzo.
Per quanto concerne il mantenimento, il sig. si impegna a versare alla , a titolo di mantenimento per la Pt_1 CP_1 figlia minore , la somma di 400,00 euro entro il giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale. Assegno unico al 50%. Il sig. si impegna Pt_1
a versare il 50% delle spese relative alla scuola frequentata dalla figlia minore . Per_1
Le parti chiedono compensarsi le spese di CTU e le spese del giudizio.
Gli avvocati rinunciano alla solidarietà professionale.
Gli avvocati rinunciano ai termini del 473bis28 c.p.c.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07.07.2018 tra
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
Napoli-Chiaia il 01.04.1985; • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 115, parte II, Serie A, Ufficio I, anno 2018);
• Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in udienza e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 28/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso