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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 357/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 761/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV. RIMBORSO n. 29128202400000332
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150001151803 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201500023698 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210001729101 IMPOSTE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria nei confronti di Agenzia delle entrate – Riscossione, il provvedimento di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter dpr
602/73 del 13/07/2023 comunicato a mezzo posta in data 27/01/2025, documento n.
29128202400000332000 prot. n. t240722121419597510000018, anno d'imposta 2023 dell'importo complessivo di €. 652,00, nonché' le cartelle di pagamento avente ad oggetto tributi e segnatamente: - cartella di pagamento n. 291 2015 0001151803 000 riguardante il mancato pagamento della somma di
€ 2.696,60, di cui € 2.082,64 al netto delle sanzioni e degli interessi per i.v.a. per l'anno 2011; - cartella di pagamento n. 291 2015 00023698000 000, riguardante il mancato pagamento della somma di € 202,23 per diritto annuale per l'anno 2011; - cartella di pagamento n. 291 2021 0001729101 000, riguardante il mancato pagamento della somma di € 439,20 per l'anno 2011.
Ha lamentato: -nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento contestate richiamate nel rimborso e proposta di compensazione impugnati;
nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento contestate richiamate nel rimborso e proposta di compensazione impugnate;
nullità del rimborso e proposta di compensazione impugnato per mancata e/o errato indicazione del responsabile del procedimento esattoriale, violazione dell'art. 7 l.212/2000
e della legge 241/90; nullità delle cartelle di pagamento richiamate nella proposta di rimborso e proposta di compensazione impugnato per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
nullità delle cartelle di pagamento richiamate nel rimborso e proposta di compensazione impugnato per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art. 8 – d. lgs n. 32/2001 nonché' dell'art. 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90; nullità degli atti presupposti e del rimborso e proposta di compensazione impugnato per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/
o prescrizione dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo alle asserite notifiche delle stesse cartelle di pagamento.
2. AdER, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il contribuente ha depositato memoria
4. All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che difetta la giuridizione in ordine al credito relativo a "spese processuali" occorre rilevare che
AdER, giusta documentazione versata in atti, ha comprovato la notifica di tutte le cartelle
2. Deve osservarsi che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, cit., quanto alla proposizione di motivi aggiunti (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754).
Si è affermato da parte della Suprema Corte che: «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente. l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"» (tra le molte, Cass. n. 19337 del 22/09/2011, rv.
619083 – 01; Cass. n. 23326 del 15/10/2013, rv. 628832 – 01; Cass. n. 15051 del 02/07/2014, rv. 631568 -
01).
Si è osservato, poi, che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile
2013, n. 8398).
Quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
Giova, ancora, richiamare il disposto di cui all' art. 24 d.lgs. 546/1992 che testualmente recita:
1. i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. in tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
3.2. Ne discende che, a fronte del rituale deposito nel giudizio, della documentazione relativa tempestivo invio degli atti impositivi de quibus, parte ricorrente avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti di impugnazione ai sensi del citato art. 24 d.lgs. 546/1992, memoria nel caso in esame non proposta (vedi sul punto da ultimo
Cass. n. 16797/25).
Occorre, pure, rilevare che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.
p.r., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. (Cass. sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, rv. 675406 - 01).
4. Va, quindi, chiarito che per l'IVA la prescrizione è decennale (sicché nessuna prescrizione risulta maturata in relazione a tali crediti)
4.1. Per contro va osservato che il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale. (Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22897, Rv. 665290 - 01): ne discende che nelle more risulta maturata la prescrizione per tale credito a fronte di una cartella notificata il 13 marzo 2015.
5. In conclusione il ricorso va accolto limitatamente a tale credito, estinto per prescrizione.
5.1. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
DI PISA FABIO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 761/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV. RIMBORSO n. 29128202400000332
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120150001151803 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291201500023698 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210001729101 IMPOSTE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato, innanzi a questa Corte di giustizia tributaria nei confronti di Agenzia delle entrate – Riscossione, il provvedimento di rimborso e proposta di compensazione ex art. 28-ter dpr
602/73 del 13/07/2023 comunicato a mezzo posta in data 27/01/2025, documento n.
29128202400000332000 prot. n. t240722121419597510000018, anno d'imposta 2023 dell'importo complessivo di €. 652,00, nonché' le cartelle di pagamento avente ad oggetto tributi e segnatamente: - cartella di pagamento n. 291 2015 0001151803 000 riguardante il mancato pagamento della somma di
€ 2.696,60, di cui € 2.082,64 al netto delle sanzioni e degli interessi per i.v.a. per l'anno 2011; - cartella di pagamento n. 291 2015 00023698000 000, riguardante il mancato pagamento della somma di € 202,23 per diritto annuale per l'anno 2011; - cartella di pagamento n. 291 2021 0001729101 000, riguardante il mancato pagamento della somma di € 439,20 per l'anno 2011.
Ha lamentato: -nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento contestate richiamate nel rimborso e proposta di compensazione impugnati;
nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 26 d.p.r. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento contestate richiamate nel rimborso e proposta di compensazione impugnate;
nullità del rimborso e proposta di compensazione impugnato per mancata e/o errato indicazione del responsabile del procedimento esattoriale, violazione dell'art. 7 l.212/2000
e della legge 241/90; nullità delle cartelle di pagamento richiamate nella proposta di rimborso e proposta di compensazione impugnato per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche;
nullità delle cartelle di pagamento richiamate nel rimborso e proposta di compensazione impugnato per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art. 8 – d. lgs n. 32/2001 nonché' dell'art. 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90; nullità degli atti presupposti e del rimborso e proposta di compensazione impugnato per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/
o prescrizione dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo alle asserite notifiche delle stesse cartelle di pagamento.
2. AdER, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. Il contribuente ha depositato memoria
4. All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesso che difetta la giuridizione in ordine al credito relativo a "spese processuali" occorre rilevare che
AdER, giusta documentazione versata in atti, ha comprovato la notifica di tutte le cartelle
2. Deve osservarsi che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, cit., quanto alla proposizione di motivi aggiunti (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003,
n. 9754).
Si è affermato da parte della Suprema Corte che: «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente. l'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"» (tra le molte, Cass. n. 19337 del 22/09/2011, rv.
619083 – 01; Cass. n. 23326 del 15/10/2013, rv. 628832 – 01; Cass. n. 15051 del 02/07/2014, rv. 631568 -
01).
Si è osservato, poi, che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile
2013, n. 8398).
Quanto alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
Giova, ancora, richiamare il disposto di cui all' art. 24 d.lgs. 546/1992 che testualmente recita:
1. i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.
2. l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. in tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.
3.2. Ne discende che, a fronte del rituale deposito nel giudizio, della documentazione relativa tempestivo invio degli atti impositivi de quibus, parte ricorrente avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti di impugnazione ai sensi del citato art. 24 d.lgs. 546/1992, memoria nel caso in esame non proposta (vedi sul punto da ultimo
Cass. n. 16797/25).
Occorre, pure, rilevare che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.
p.r., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine. (Cass. sez. 5, 21/07/2025, n. 20476, rv. 675406 - 01).
4. Va, quindi, chiarito che per l'IVA la prescrizione è decennale (sicché nessuna prescrizione risulta maturata in relazione a tali crediti)
4.1. Per contro va osservato che il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale. (Cass. Sez. 5, 21/07/2022, n. 22897, Rv. 665290 - 01): ne discende che nelle more risulta maturata la prescrizione per tale credito a fronte di una cartella notificata il 13 marzo 2015.
5. In conclusione il ricorso va accolto limitatamente a tale credito, estinto per prescrizione.
5.1. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate.