Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 357
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per mancata/irregolare/illegittima notifica delle cartelle di pagamento

    Il giudice rileva che la notifica di tutte le cartelle è stata comprovata da AdER. Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 per contestare vizi diversi da quelli dedotti nel ricorso introduttivo, ma tale memoria non è stata proposta.

  • Rigettato
    Nullità per mancata/errata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale

    Il giudice rileva che la notifica di tutte le cartelle è stata comprovata da AdER. Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 per contestare vizi diversi da quelli dedotti nel ricorso introduttivo, ma tale memoria non è stata proposta.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle di pagamento per inesistenza/nullità delle notifiche

    Il giudice rileva che la notifica di tutte le cartelle è stata comprovata da AdER. Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 per contestare vizi diversi da quelli dedotti nel ricorso introduttivo, ma tale memoria non è stata proposta.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle di pagamento per difetto di motivazione

    Il giudice rileva che la notifica di tutte le cartelle è stata comprovata da AdER. Inoltre, il contribuente avrebbe dovuto formulare motivi aggiunti ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 per contestare vizi diversi da quelli dedotti nel ricorso introduttivo, ma tale memoria non è stata proposta.

  • Altro
    Nullità degli atti presupposti e del rimborso/compensazione per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza/prescrizione

    Per l'IVA, la prescrizione è decennale e non risulta maturata. Per il diritto camerale, la prescrizione è quinquennale e risulta maturata, dato che la cartella è stata notificata il 13 marzo 2015.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito IVA

    La prescrizione per l'IVA è decennale, pertanto non risulta maturata alcuna prescrizione in relazione a tali crediti.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto annuale CCIAA

    Il diritto camerale è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. Essendo la cartella stata notificata il 13 marzo 2015, è maturata la prescrizione per tale credito.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito per imposte 2011

    Non viene specificato a quali imposte si riferisca la cartella né viene fornita una base giuridica per la prescrizione eccepita. La Corte, in assenza di specifica contestazione sulla notifica o altri vizi, e non potendo accertare d'ufficio la prescrizione per imposte diverse dall'IVA o dal diritto camerale, rigetta la domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 357
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 357
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo