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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11324 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.5162 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: opposizione ingiunzioni di pagamento ex art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 63, vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il 31 Parte_1 C.F._1
ottobre 1954, ivi residente a[...], quale erede della sig.ra rappresentato e difeso, congiuntamente e Persona_1
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti RA Maria
LL (c.f.: ) ed (c.f.: C.F._2 Controparte_1
) presso i quali elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli, al Viale Gramsci, n. 19,
ATTORE
E
(c.f.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede legale in Napoli, alla via G. Porzio, Centro
Direzionale, Isola C1 CONVENUTO CONTUMACE
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 1 di 12 E in persona del Sindaco e suo legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani (c.f.:
) in virtù di procura alle liti allegato alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, alla P.zza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli
Uffici dell'Avvocatura Comunale
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti da intendersi qui riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO EIN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento ex art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 63, prot. n. 0085283/22 e n.
0085287/22 del 27 dicembre 2022, successivamente notificata a mezzo raccomandata A/R.
A mezzo degli atti ora richiamati il ha ingiunto Controparte_3
all'attore il pagamento delle somme di euro 6.000,00 e di euro 5.975,00
a titolo di acconto, quale indennità di occupazione alla data del dicembre 2016 degli immobili siti in Napoli, alla via Nuova Angogna
n. 107, piano primo, interno 1 (appartamento) e piano terra.
Dalla lettura della diffida, sottoscritta sia dall'amministratore unico della che dalla dirigente del Servizio demanio e Controparte_2
patrimonio del si apprende che la domanda ha ad oggetto CP_3
somme richieste a titolo di acconto, finalizzate a risarcire il danno causato dall'occupazione abusiva dell'immobile.
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 2 di 12 Con riferimento a tali immobili, l'attore premetteva che fu presentata istanza di condono rispetto alla quale il non ha Controparte_3
esitato la richiesta, senza comunicare motivi ostativi alla concessione del medesimo. La ritenendo che rispetto a tali Controparte_2
immobili non sussisteva alcun procedimento volto alla concessione del permesso in sanatoria e, quindi, presupponendo che vi fosse un valido provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, ne richiedeva il rilascio con nota del 2 dicembre 2016. A seguito di questa, si apriva tra le parti un contraddittorio endoprocedimentale che si concludeva con le disposizioni dirigenziali n. 177 del 29.10.2018 e 37 del 12.3.2019, a mezzo delle quali il prestava assenso alla Controparte_3
cancellazione dell'asserito provvedimento di acquisizione.
L'attore ha proposto opposizione avverso la già menzionata diffida, eccependo: la nullità e/o l'inesistenza delle ingiunzioni, per mancato rispetto della procedura di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario prevista dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 (recapito dell'atto avvenuto mediante raccomandata postale a mezzo di vettore privato); la carenza di potere in capo alla la quale, non Controparte_2
potendo essere qualificata come pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, non poteva emettere l'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910; l'infondatezza del credito per violazione degli artt.
38 e 44 della legge n. 47/1985, in ragione della mancata sospensione prevista dalla legge nei casi di presentazione della domanda di condono;
la mancanza di liquidità del credito, unilateralmente quantificato dalla p.a. ma privo della indicazione dei criteri seguiti per
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 3 di 12 la quantificazione;
la nullità assoluta del provvedimento ai sensi dell'art. 21 septies legge n. 241/1990; la prescrizione quinquennale dei crediti relativi agli anni anteriori al 2017.
In conclusione, l'istante chiedeva al Tribunale di Napoli: dichiarare invalida e comunque infondata le citate ingiunzione di pagamento emesse dalla nonché tutti gli atti ad esse relativi, Controparte_2
presupposti, consequenziali e/o comunque connessi e, per l'effetto disapplicarla e/o annullarla;
in ogni caso accertare l'illiceità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria del e per Controparte_3
l'effetto dichiarare il diritto della parte attrice alla non debenza delle somme oggetto d'ingiunzione.
Con comparsa di costituzione e risposta, il Controparte_3
evidenziava che: gli atti impugnati non costituivano ingiunzioni fiscali, bensì mere diffide, a loro volta precedute da plurime richieste di pagamento allegate alla comparsa (dicembre 2016, novembre 2017) e pertanto non richiedenti particolari forme (comparsa di costituzione, pag. 3: «è evidente che non si tratti di ingiunzioni ex art. 2 del R.D. n.
639/10, ovvero di accertamento esecutivo per le somme oggetto di intimazione, dal momento che il credito, di natura patrimoniale ed avente rilievo privatistico, è tutt'altro che certo»); il provvedimento impugnato rappresenta tipica espressione della potestas dominicale rispetto ai beni immobili sopra individuati, sicché costituisce manifestazione di un'attività legittima e obbligata;
l'eventuale condono interrompe gli atti successivi (demolizione o utilizzo pubblico) ma certamente non annulla, per ciò solo, gli effetti amministrativi e
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 4 di 12 contabili degli atti già perfezionati, dunque la richiesta dell'amministrazione comunale è fondata nel merito;
la prescrizione risultava interrotta nell'anno 2016 con l'invio delle prime richieste di pagamento.
In diritto si rileva, in via preliminare, occorre rilevare che l'atto impugnato risulta essere sprovvisto dei requisiti formali indicati dall'art. 2 del R.D. n. 639/1910 mancando, in particolare, l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
Deve inoltre evidenziarsi che esso ha ad oggetto un credito il cui importo non è calcolato in maniera definitiva. Per tali ragioni, deve concludersi che non si tratta di un'ingiunzione emessa ai sensi dell'anzidetta norma, ma di una mera diffida ad adempiere, funzionale ad interrompere la prescrizione e ad invitare la controparte all'adempimento spontaneo.
Da tale constatazione discende la qualificazione della presente iniziativa giudiziale in termini di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal Controparte_3
Trattandosi di un soggetto estraneo alla controversia, avente per l'appunto ad oggetto l'accertamento negativo di un credito, la
[...]
risulta sprovvista di legittimazione passiva. CP_2
Irrilevanti, inoltre, sono le doglianze sollevate dagli attori in ordine alla mancanza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'emanazione dell'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910 e in ordine alla regolarità del relativo procedimento di notifica (Trib. Napoli, Sez. X,
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 5 di 12 27 febbraio 2023, n. 2141).
La domanda, anche se di accertamento negativo dell'altrui diritto, è comunque supportata dall'interesse ad agire demandato dall'art. 100
c.p.c.
La diffida, in tal senso, contiene l'avvertenza esplicita circa le conseguenze connesse al mancato pagamento nei successivi trenta giorni. Detta dicitura ingenera nel destinatario la necessità di procedere ad un accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito vantato ex adverso, in modo da schivare ulteriori iniziative che il CP_3
potrebbe intraprendere ai fini del soddisfacimento del suo diritto in via coattiva (Trib. Napoli, Sez. X, 23 settembre 2025, n. 8252).
Ai fini dell'inquadramento della vicenda appare opportuno una breve premessa in diritto. Il provvedimento di acquisizione degli immobili di
Via Nuova Angogna n. 107, piano primo, è stato adottato sulla scorta dell'art. 15, legge n. 10/1977, rubricato “sanzioni amministrative”.
Detta disposizione stabiliva la misura ablatoria dell'immobile costruito in totale difformità rispetto agli strumenti di regolazione urbanistica.
Le opere così costruite venivano destinate alla demolizione o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
La sanzione dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale è stata poi ribadita dall'art. 7 della legge n. 47/1985, rubricato “opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità
o con variazioni essenziali”. La scansione procedimentale era simile a quella prevista dal citato art. 15 e stabiliva che: in caso di mancata demolizione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria,
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 6 di 12 secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune;
l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di 90 giorni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione (gratuita) nei registri immobiliari;
l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del
Sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salva l'esistenza di prevalenti interessi pubblici (dichiarata con delibera del Consiglio comunale) e sempre che l'opera non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Detta disposizione è poi confluita nell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Secondo costante giurisprudenza, l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all'immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici. In mancanza di tali evenienze, la domanda di condono deve ritenersi ammissibile ed è accoglibile in presenza dei relativi presupposti.
Il suddetto principio di diritto si fonda sul disposto dell'art. 43 della legge n. 47/1985, in forza del quale “l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.
Del resto, a conferma della compatibilità della sanatoria con l'avvenuta acquisizione, vi è il disposto dell'art. 39, comma 19, della legge n.
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 7 di 12 724/1994. Questo stabilisce che “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad CP_3
attività di pubblica utilità entro la data del 1 dicembre 1994”.
Può affermarsi che il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari è previsto esclusivamente al fine di facilitare la circolazione dei beni immobili in attesa di condono (si veda, in tal senso, quanto disposto dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985), mentre non ha alcun rilievo nel rapporto proprietario – nel CP_3
senso che l'acquisizione perde efficacia con la proposizione della domanda di condono a prescindere dalla presentazione dell'istanza di annullamento.
In base all'art. 38 della legge n. 47/1985, la presentazione entro il termine perentorio della domanda di condono, accompagnata dalla attestazione del versamento della prima rata dell'oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative;
inoltre, con il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di oblazione si
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 8 di 12 estinguono i reati e i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative;
infine, una volta rilasciata la concessione in sanatoria,
“non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero”.
Richiamando il disposto della norma da ultimo menzionata, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria impone al competente la CP_3
disamina della stessa e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Tutti gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, ferma restando la necessità di una loro reiterata adozione nell'eventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria. Ove venga accolta la domanda di concessione in sanatoria, gli atti sanzionatori impugnati sono implicitamente rimossi;
se viceversa il
Comune disattende l'istanza, respingendola, è tenuto, in base all'art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985, a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo se del caso nuovi, e questa volta conclusivi, provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa (Cons. St., Sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1540).
A seguito dell'istanza di condono, dunque, perdono efficacia tutti gli atti repressivi posti in essere sino a quel momento, non esclusa l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune (in tal senso
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 9 di 12 Cass. Civ., Sez. II, 19 dicembre 2017, n. 30497, secondo cui ove il
Comune non disponga la demolizione o l'utilizzazione a fini pubblici di un immobile abusivo, la presentazione dell'istanza di condono rende inefficace l'ordinanza con cui l'ente acquisisce l'immobile nel proprio patrimonio;
Trib. Napoli, Sez. X, 23 settembre 2024, n. 8058).
Tale conclusione è coerente con la legislazione in materia di condono edilizio, la quale delinea un impianto normativo volto a favorire, ricorrendone i presupposti, il buon esito, anche fattuale, della procedura di condono. In tal senso, si pensi alla scelta del legislatore di prevedere espressamente che la rituale presentazione della domanda di condono sospenda il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative (art. 38, comma 1, legge n. 47/1985); che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti non impedisce il conseguimento della sanatoria (art. 43, comma 1, legge n. 47/1985); che la concessione della sanatoria determina la definitiva inapplicabilità delle sanzioni amministrative (art. 38, comma 4, legge n. 47/1985).
Ciò considerato in diritto, in punto di fatto deve evidenziarsi che le pretese del trovano il loro fondamento Controparte_3
nell'acquisizione ex lege dell'immobile abusivo e che gli attori hanno presentato domanda di condono per ottenere la sanatoria dell'abuso edilizio, domanda su cui il non si è ancora pronunziato. CP_3
In base a quanto in precedenza esposto, le pretese del sono CP_3
infondate per plurime ragioni. Con l'istanza di condono sono venuti meno gli atti repressivi nel frattempo posti in essere, non esclusa la sanzione dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale;
ciò
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 10 di 12 implica che, allo stato, gli attori non possono essere considerati occupanti abusivi degli immobili in danno del La condizione CP_3
di occupanti legittimi degli immobili in esame comporta il venir meno del presupposto della pretesa del e, dunque, la fondatezza della CP_3
domanda di parte attrice.
In accoglimento della domanda, va dichiarata l'inesistenza del diritto di credito oggetto delle diffide impugnate e l'inesistenza del diritto del ad ottenere il rilascio degli immobili. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55/2014 (come modificati con d.m. n. 147 del 2022), della natura seriale e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
[...]
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal CP_3
con le diffide prot. n. 0085283/22 e n. 0085287/22 del 27
[...]
dicembre 2022;
- condanna il al pagamento delle spese di lite degli Controparte_3
attori, liquidate in euro 264,00 per spese esenti ed euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 11 di 12 compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione agli avv.ti
RA M. LL e , dichiaratisi antistatari. Controparte_1
- Nulla per le spese della . Controparte_2
Così deciso in Napoli, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione X civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Maria Esposito, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.5162 del Ruolo Generale
A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: opposizione ingiunzioni di pagamento ex art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n. 63, vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il 31 Parte_1 C.F._1
ottobre 1954, ivi residente a[...], quale erede della sig.ra rappresentato e difeso, congiuntamente e Persona_1
disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti RA Maria
LL (c.f.: ) ed (c.f.: C.F._2 Controparte_1
) presso i quali elettivamente domicilia in C.F._3
Napoli, al Viale Gramsci, n. 19,
ATTORE
E
(c.f.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t. con sede legale in Napoli, alla via G. Porzio, Centro
Direzionale, Isola C1 CONVENUTO CONTUMACE
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 1 di 12 E in persona del Sindaco e suo legale Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani (c.f.:
) in virtù di procura alle liti allegato alla C.F._4
comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, alla P.zza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli
Uffici dell'Avvocatura Comunale
CONVENUTO
Conclusioni: come in atti da intendersi qui riportate e trascritte.
MOTIVI IN FATTO EIN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso le ingiunzioni di pagamento ex art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 63, prot. n. 0085283/22 e n.
0085287/22 del 27 dicembre 2022, successivamente notificata a mezzo raccomandata A/R.
A mezzo degli atti ora richiamati il ha ingiunto Controparte_3
all'attore il pagamento delle somme di euro 6.000,00 e di euro 5.975,00
a titolo di acconto, quale indennità di occupazione alla data del dicembre 2016 degli immobili siti in Napoli, alla via Nuova Angogna
n. 107, piano primo, interno 1 (appartamento) e piano terra.
Dalla lettura della diffida, sottoscritta sia dall'amministratore unico della che dalla dirigente del Servizio demanio e Controparte_2
patrimonio del si apprende che la domanda ha ad oggetto CP_3
somme richieste a titolo di acconto, finalizzate a risarcire il danno causato dall'occupazione abusiva dell'immobile.
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 2 di 12 Con riferimento a tali immobili, l'attore premetteva che fu presentata istanza di condono rispetto alla quale il non ha Controparte_3
esitato la richiesta, senza comunicare motivi ostativi alla concessione del medesimo. La ritenendo che rispetto a tali Controparte_2
immobili non sussisteva alcun procedimento volto alla concessione del permesso in sanatoria e, quindi, presupponendo che vi fosse un valido provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, ne richiedeva il rilascio con nota del 2 dicembre 2016. A seguito di questa, si apriva tra le parti un contraddittorio endoprocedimentale che si concludeva con le disposizioni dirigenziali n. 177 del 29.10.2018 e 37 del 12.3.2019, a mezzo delle quali il prestava assenso alla Controparte_3
cancellazione dell'asserito provvedimento di acquisizione.
L'attore ha proposto opposizione avverso la già menzionata diffida, eccependo: la nullità e/o l'inesistenza delle ingiunzioni, per mancato rispetto della procedura di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario prevista dall'art. 2 del regio decreto n. 639/1910 (recapito dell'atto avvenuto mediante raccomandata postale a mezzo di vettore privato); la carenza di potere in capo alla la quale, non Controparte_2
potendo essere qualificata come pubblica amministrazione dal punto di vista soggettivo, non poteva emettere l'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910; l'infondatezza del credito per violazione degli artt.
38 e 44 della legge n. 47/1985, in ragione della mancata sospensione prevista dalla legge nei casi di presentazione della domanda di condono;
la mancanza di liquidità del credito, unilateralmente quantificato dalla p.a. ma privo della indicazione dei criteri seguiti per
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 3 di 12 la quantificazione;
la nullità assoluta del provvedimento ai sensi dell'art. 21 septies legge n. 241/1990; la prescrizione quinquennale dei crediti relativi agli anni anteriori al 2017.
In conclusione, l'istante chiedeva al Tribunale di Napoli: dichiarare invalida e comunque infondata le citate ingiunzione di pagamento emesse dalla nonché tutti gli atti ad esse relativi, Controparte_2
presupposti, consequenziali e/o comunque connessi e, per l'effetto disapplicarla e/o annullarla;
in ogni caso accertare l'illiceità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria del e per Controparte_3
l'effetto dichiarare il diritto della parte attrice alla non debenza delle somme oggetto d'ingiunzione.
Con comparsa di costituzione e risposta, il Controparte_3
evidenziava che: gli atti impugnati non costituivano ingiunzioni fiscali, bensì mere diffide, a loro volta precedute da plurime richieste di pagamento allegate alla comparsa (dicembre 2016, novembre 2017) e pertanto non richiedenti particolari forme (comparsa di costituzione, pag. 3: «è evidente che non si tratti di ingiunzioni ex art. 2 del R.D. n.
639/10, ovvero di accertamento esecutivo per le somme oggetto di intimazione, dal momento che il credito, di natura patrimoniale ed avente rilievo privatistico, è tutt'altro che certo»); il provvedimento impugnato rappresenta tipica espressione della potestas dominicale rispetto ai beni immobili sopra individuati, sicché costituisce manifestazione di un'attività legittima e obbligata;
l'eventuale condono interrompe gli atti successivi (demolizione o utilizzo pubblico) ma certamente non annulla, per ciò solo, gli effetti amministrativi e
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 4 di 12 contabili degli atti già perfezionati, dunque la richiesta dell'amministrazione comunale è fondata nel merito;
la prescrizione risultava interrotta nell'anno 2016 con l'invio delle prime richieste di pagamento.
In diritto si rileva, in via preliminare, occorre rilevare che l'atto impugnato risulta essere sprovvisto dei requisiti formali indicati dall'art. 2 del R.D. n. 639/1910 mancando, in particolare, l'ordine “di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta”.
Deve inoltre evidenziarsi che esso ha ad oggetto un credito il cui importo non è calcolato in maniera definitiva. Per tali ragioni, deve concludersi che non si tratta di un'ingiunzione emessa ai sensi dell'anzidetta norma, ma di una mera diffida ad adempiere, funzionale ad interrompere la prescrizione e ad invitare la controparte all'adempimento spontaneo.
Da tale constatazione discende la qualificazione della presente iniziativa giudiziale in termini di domanda di accertamento negativo del credito vantato dal Controparte_3
Trattandosi di un soggetto estraneo alla controversia, avente per l'appunto ad oggetto l'accertamento negativo di un credito, la
[...]
risulta sprovvista di legittimazione passiva. CP_2
Irrilevanti, inoltre, sono le doglianze sollevate dagli attori in ordine alla mancanza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, per l'emanazione dell'ingiunzione ex art. 2 del regio decreto n. 639/1910 e in ordine alla regolarità del relativo procedimento di notifica (Trib. Napoli, Sez. X,
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 5 di 12 27 febbraio 2023, n. 2141).
La domanda, anche se di accertamento negativo dell'altrui diritto, è comunque supportata dall'interesse ad agire demandato dall'art. 100
c.p.c.
La diffida, in tal senso, contiene l'avvertenza esplicita circa le conseguenze connesse al mancato pagamento nei successivi trenta giorni. Detta dicitura ingenera nel destinatario la necessità di procedere ad un accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito vantato ex adverso, in modo da schivare ulteriori iniziative che il CP_3
potrebbe intraprendere ai fini del soddisfacimento del suo diritto in via coattiva (Trib. Napoli, Sez. X, 23 settembre 2025, n. 8252).
Ai fini dell'inquadramento della vicenda appare opportuno una breve premessa in diritto. Il provvedimento di acquisizione degli immobili di
Via Nuova Angogna n. 107, piano primo, è stato adottato sulla scorta dell'art. 15, legge n. 10/1977, rubricato “sanzioni amministrative”.
Detta disposizione stabiliva la misura ablatoria dell'immobile costruito in totale difformità rispetto agli strumenti di regolazione urbanistica.
Le opere così costruite venivano destinate alla demolizione o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
La sanzione dell'acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale è stata poi ribadita dall'art. 7 della legge n. 47/1985, rubricato “opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità
o con variazioni essenziali”. La scansione procedimentale era simile a quella prevista dal citato art. 15 e stabiliva che: in caso di mancata demolizione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria,
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 6 di 12 secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune;
l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di 90 giorni, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione (gratuita) nei registri immobiliari;
l'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del
Sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salva l'esistenza di prevalenti interessi pubblici (dichiarata con delibera del Consiglio comunale) e sempre che l'opera non sia in contrasto con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Detta disposizione è poi confluita nell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Secondo costante giurisprudenza, l'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di un manufatto abusivo determina una situazione inconciliabile con la sanatoria soltanto quando all'immissione nel possesso sia seguita la demolizione dell'immobile abusivo o la sua utilizzazione a fini pubblici. In mancanza di tali evenienze, la domanda di condono deve ritenersi ammissibile ed è accoglibile in presenza dei relativi presupposti.
Il suddetto principio di diritto si fonda sul disposto dell'art. 43 della legge n. 47/1985, in forza del quale “l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria”.
Del resto, a conferma della compatibilità della sanatoria con l'avvenuta acquisizione, vi è il disposto dell'art. 39, comma 19, della legge n.
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 7 di 12 724/1994. Questo stabilisce che “per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'art. 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad CP_3
attività di pubblica utilità entro la data del 1 dicembre 1994”.
Può affermarsi che il diritto ad ottenere l'annullamento dell'acquisizione e la cancellazione della trascrizione dai pubblici registri immobiliari è previsto esclusivamente al fine di facilitare la circolazione dei beni immobili in attesa di condono (si veda, in tal senso, quanto disposto dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985), mentre non ha alcun rilievo nel rapporto proprietario – nel CP_3
senso che l'acquisizione perde efficacia con la proposizione della domanda di condono a prescindere dalla presentazione dell'istanza di annullamento.
In base all'art. 38 della legge n. 47/1985, la presentazione entro il termine perentorio della domanda di condono, accompagnata dalla attestazione del versamento della prima rata dell'oblazione, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative;
inoltre, con il pagamento dell'intero importo dovuto a titolo di oblazione si
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 8 di 12 estinguono i reati e i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative;
infine, una volta rilasciata la concessione in sanatoria,
“non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero”.
Richiamando il disposto della norma da ultimo menzionata, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la presentazione della domanda di concessione in sanatoria impone al competente la CP_3
disamina della stessa e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Tutti gli atti repressivi dell'abuso in precedenza adottati perdono efficacia, ferma restando la necessità di una loro reiterata adozione nell'eventualità di un successivo rigetto dell'istanza di sanatoria. Ove venga accolta la domanda di concessione in sanatoria, gli atti sanzionatori impugnati sono implicitamente rimossi;
se viceversa il
Comune disattende l'istanza, respingendola, è tenuto, in base all'art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985, a procedere al completo riesame della fattispecie, assumendo se del caso nuovi, e questa volta conclusivi, provvedimenti sanzionatori, che a loro volta troveranno esecuzione oppure saranno oggetto di autonoma impugnativa (Cons. St., Sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1540).
A seguito dell'istanza di condono, dunque, perdono efficacia tutti gli atti repressivi posti in essere sino a quel momento, non esclusa l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune (in tal senso
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 9 di 12 Cass. Civ., Sez. II, 19 dicembre 2017, n. 30497, secondo cui ove il
Comune non disponga la demolizione o l'utilizzazione a fini pubblici di un immobile abusivo, la presentazione dell'istanza di condono rende inefficace l'ordinanza con cui l'ente acquisisce l'immobile nel proprio patrimonio;
Trib. Napoli, Sez. X, 23 settembre 2024, n. 8058).
Tale conclusione è coerente con la legislazione in materia di condono edilizio, la quale delinea un impianto normativo volto a favorire, ricorrendone i presupposti, il buon esito, anche fattuale, della procedura di condono. In tal senso, si pensi alla scelta del legislatore di prevedere espressamente che la rituale presentazione della domanda di condono sospenda il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative (art. 38, comma 1, legge n. 47/1985); che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti non impedisce il conseguimento della sanatoria (art. 43, comma 1, legge n. 47/1985); che la concessione della sanatoria determina la definitiva inapplicabilità delle sanzioni amministrative (art. 38, comma 4, legge n. 47/1985).
Ciò considerato in diritto, in punto di fatto deve evidenziarsi che le pretese del trovano il loro fondamento Controparte_3
nell'acquisizione ex lege dell'immobile abusivo e che gli attori hanno presentato domanda di condono per ottenere la sanatoria dell'abuso edilizio, domanda su cui il non si è ancora pronunziato. CP_3
In base a quanto in precedenza esposto, le pretese del sono CP_3
infondate per plurime ragioni. Con l'istanza di condono sono venuti meno gli atti repressivi nel frattempo posti in essere, non esclusa la sanzione dell'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale;
ciò
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 10 di 12 implica che, allo stato, gli attori non possono essere considerati occupanti abusivi degli immobili in danno del La condizione CP_3
di occupanti legittimi degli immobili in esame comporta il venir meno del presupposto della pretesa del e, dunque, la fondatezza della CP_3
domanda di parte attrice.
In accoglimento della domanda, va dichiarata l'inesistenza del diritto di credito oggetto delle diffide impugnate e l'inesistenza del diritto del ad ottenere il rilascio degli immobili. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della giustizia n. 55/2014 (come modificati con d.m. n. 147 del 2022), della natura seriale e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Decima Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_2
[...]
- dichiara l'inesistenza del diritto di credito vantato dal CP_3
con le diffide prot. n. 0085283/22 e n. 0085287/22 del 27
[...]
dicembre 2022;
- condanna il al pagamento delle spese di lite degli Controparte_3
attori, liquidate in euro 264,00 per spese esenti ed euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 11 di 12 compenso, IVA e CPA come per legge con attribuzione agli avv.ti
RA M. LL e , dichiaratisi antistatari. Controparte_1
- Nulla per le spese della . Controparte_2
Così deciso in Napoli, 01.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
Proc. R.G.5162/2023 – sentenza Pagina 12 di 12