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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4689/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4689/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Martina Parte_1 C.F._1
Menghi;
e
, c.f. , con l'Avv. Michela Pierini;
CP_1 CodiceFiscale_2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in GN IM (LI) il 06.09.1997 e che dalla loro unione sono nati due figli: nata a Cecina (LI) in [...] Persona_1
13.07.2002 e nato a [...] in data [...]. Parte_2
Con provvedimento in data 09/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di GN
[...] CP_1
IM (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in GN IM (LI) il 06.09.1997 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 46 P. 2 Serie C anno 1997.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni Pt_2 di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
3) Il figlio minore risiederà in via prevalente presso la madre, mentre l'altro Pt_2 coniuge potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale e comunque almeno tre o quattro giorni a settimana (a settimane alternate, una settimana tre giorni e tre notti, la settimana successiva quattro giorni e quattro notti) nonché durante le vacanze estive per quindici giorni anche consecutivi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie e pasquali (invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e i periodi comprendenti Pasqua e Pasquetta).
4) La casa familiare, di proprietà della sig.ra sita in GN M.mo (LI) CP_1 via Enrico Mayer n. 2, resterà alla stessa, mentre l'altro coniuge provvederà ad allontanarsi dalla casa familiare entro il termine per il deposito delle note scritte, nel medesimo termine provvederà ad asportare i propri effetti personali, compresi acquisti e regali di matrimonio che saranno divisi tra le parti per ½ ciascuno.
5) I coniugi dichiarano di essere in grado ciascuno di provvedere al proprio mantenimento e pertanto rinunciano a pretendere alcunché l'uno dall'altro a tale titolo e ciascun genitore contribuirà al sostentamento del figlio minore mediante mantenimento diretto.
6) Per quanto riguarda le spese straordinarie i genitori concordano di ripartire al 50% le seguenti spese: scolastiche: mensa scolastica, libri scolastici (scuola pubblica), materiale didattico indicato dalla scuola all'inizio di ogni anno scolastico, iscrizioni e rette scuola pubblica, tasse e abbonamenti per trasporto scolastico;
mediche: per ticket medici, visite specialistiche urgenti, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti dal medico curante ad eccezione di quelli da banco e per un'attività sportiva e relativa attrezzatura. Ulteriori spese scolastiche straordinarie (a titolo indicativo: gite per più giorni, recuperi scolastici, corsi linguistici…) mediche straordinarie (a titolo indicativo: apparecchi odontotecnici, dentistici, occhiali da vista…) e straordinarie in genere, saranno pagate al 50% dai genitori, ma esclusivamente previo accordo. Il genitore che avrà sostenuto la spesa individualmente, avrà diritto ad ottenere il rimborso dall'altro genitore entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione del giustificativo di spesa.
7) L'assegno unico sarà percepito, nella misura del 100% dalla madre, la quale ha il figlio a carico per il 100%, impegnandosi il padre se necessario, a sottoscrivere la documentazione eventualmente necessaria a tale scopo. Le detrazioni /deduzioni per figli a carico saranno effettuate secondo la normativa fiscale vigente. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF, sarà effettuata dalla madre.
8) Nel quadro delle condizioni e della regolamentazione del complesso dei rapporti economici tra i coniugi e al fine di definire la loro situazione coniugale e patrimoniale, si pattuisce quanto segue: il signor , nato ad [...] in Parte_1
Germania Rep. Popolare, il 19.12.1971 (c.f: ), residente in CodiceFiscale_3
GN M.mo (LI) via Della Liberazione n. 5, si obbliga a cedere e a trasferire, entro tre mesi dall'omologa della separazione, a titolo transattivo, alla sig.ra CP_1 nata a [...] il [...], residente a [...], codice fiscale , che a tale titolo l'accetta, la sua quota di proprietà pari CodiceFiscale_4
a 100/100 dell'unità immobiliare così, composta: A) Appartamento per civile abitazione, ubicato al piano terra rialzato di un fabbricato plurifamiliare, avente accesso da via di Pel di Lupo tramite scala esterna. Detto appartamento è così composto: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, camera, terrazza e scala a chiocciola che si collega con un locale di sgombero ed un altro bagno al piano seminterrato. B) Rimessa ubicata al piano seminterrato composta da unico vano, con accesso da corte comune. I beni i risultano catastalmente intestati per l'intero diritto di proprietà al sig. , al Parte_1 quale sono pervenuti mediante atto pubblico ai rogiti del Notaio di Persona_2
GN M.mo (LI) (rep. 133513) in data 13.6.2007 e sono identificati al Catasto Fabbricati del Comune di GN M.mo (LI): A) al foglio 67 particella 972 sub. 606 l'appartamento, censito come segue: categoria A/2, classe 3^, consistenza 5 vani, superficie catastale mq 38, rendita catastale €. 658,48 – Loc. Pel di Lupo n. 14 - Fraz. GN Solvay, piano T-S1; B) al foglio 67 particella 972 sub. 612 area urbana, censita come segue: categoria C/6, classe 5, consistenza 17 mq, rendita catastale €. 43,02 - Loc. Pel di Lupo n. 14 - Fraz. GN Solvay interno 3S Piano S1; Il fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto, è stato realizzato a seguito di concessione edilizia n. 201/2005 rilasciato in data 2.5.2005 con attestazione di abitabilità del 16 aprile 2007. Nella proprietà del bene rientrano le quote proporzionali sulle cose comuni condominiali di cui all'Art.1117 del C.C., oltre quelle di cui al regolamento di condominio e tabelle millesimali. Il tutto come da relazione tecnica del geom. del 25.11.2024 allegata al ricorso. CP_2
9) I coniugi si obbligano a perfezionare l'atto di trasferimento delle unità immobiliari di cui sopra, presso notaio di fiducia degli stessi, entro tre mesi dalla data dell'omologa della separazione.
10) I ricorrenti concordano sin da ora che le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile saranno pagate dal marito fino alla data di trasferimento.
11) Le imposte sui trasferimenti (se dovute), le spese notarili, le spese tecniche per la conformità urbanistica e catastale, le spese per la relazione del tecnico abilitato, l'APE e quant'altro necessario per la stipula dell'atto definitivo, saranno pagate dal sig.
[...]
Parte_1
12) La suddetta proprietà degli immobili verrà ceduta al momento del rogito definitivo, con la garanzia della piena e legittima proprietà, libera da oneri reali, censi, livelli ipoteche privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e da gravami di qualsiasi natura fatta eccezione di quelle attualmente esistenti.
13) Per il trasferimento non è previsto alcun corrispettivo.
14) L'art. 19 L. n.74/1987 stabilisce che: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
15) Anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle “condizioni della separazione” di cui all'art. 711 comma 4 c.p.c., in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.
16) La Cassazione, con sentenza n. 2111/2016, ha ritenuto che deve essere riconosciuto carattere di negoziazione globale «a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti».
17) Trattandosi il nostro di un accordo patrimoniale a beneficio di ciascun coniuge, che costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini del perfezionamento degli accordi di separazione personale dei coniugi, gli stessi chiedono espressamente, in loro favore tutte le agevolazioni fiscali loro spettanti per gli atti di trasferimento di cui sopra, previste dalla leggi in materia di famiglia, in particolare quella sul divorzio (L. 1/12/70 n. 898 e art. 19 L. 6/3/87 n. 74), estesa anche alla separazione, nonché di quelle stabilite nelle sentenze n. 176/1992, n. 154/99 e n. 202/2003 della Corte Costituzionale e nelle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 21.6.2012, par. 2.1, n. 18/E del 29.5.2013 paragrafo 1,15 e n. 2/E del 21.2.2014 paragrafo 9 e/o di ogni altro beneficio o agevolazione che possa loro spettare, comprese quelle relative all'acquisto della prima casa. Con la recente sentenza n. 4260 del 26 settembre 2021, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, si è chiarito come l'esenzione opera anche sulle eventuali plusvalenze generate dalla vendita a favore dell'ex coniuge di una partecipazione societaria, quando tale negoziazione avvenga in esecuzione di accordi di divorzio.
18) Tutti gli altri aspetti di carattere economico e patrimoniale, ivi compresa l'attività lavorativa prestata dalla Sig.ra nell'ambito dell'impresa familiare sono stati CP_1 definiti con separato accordo di natura transattiva unitamente alla sottoscrizione del ricorso.
19) I ricorrenti sono obbligati a vicenda a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura e dichiarano fin d'ora di prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per l'estero e consentono reciprocamente l'iscrizione del figlio sui Pt_2 relativi passaporti, impegnandosi a manifestare il consenso nelle opportune sedi;
i viaggi all'estero del figlio minore dovranno però essere concordati preventivamente tra i genitori.
20) I ricorrenti danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4689/2024 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Martina Parte_1 C.F._1
Menghi;
e
, c.f. , con l'Avv. Michela Pierini;
CP_1 CodiceFiscale_2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 06.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in GN IM (LI) il 06.09.1997 e che dalla loro unione sono nati due figli: nata a Cecina (LI) in [...] Persona_1
13.07.2002 e nato a [...] in data [...]. Parte_2
Con provvedimento in data 09/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di GN
[...] CP_1
IM (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in GN IM (LI) il 06.09.1997 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 46 P. 2 Serie C anno 1997.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori: le decisioni Pt_2 di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
3) Il figlio minore risiederà in via prevalente presso la madre, mentre l'altro Pt_2 coniuge potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario in via principale e comunque almeno tre o quattro giorni a settimana (a settimane alternate, una settimana tre giorni e tre notti, la settimana successiva quattro giorni e quattro notti) nonché durante le vacanze estive per quindici giorni anche consecutivi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie e pasquali (invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e i periodi comprendenti Pasqua e Pasquetta).
4) La casa familiare, di proprietà della sig.ra sita in GN M.mo (LI) CP_1 via Enrico Mayer n. 2, resterà alla stessa, mentre l'altro coniuge provvederà ad allontanarsi dalla casa familiare entro il termine per il deposito delle note scritte, nel medesimo termine provvederà ad asportare i propri effetti personali, compresi acquisti e regali di matrimonio che saranno divisi tra le parti per ½ ciascuno.
5) I coniugi dichiarano di essere in grado ciascuno di provvedere al proprio mantenimento e pertanto rinunciano a pretendere alcunché l'uno dall'altro a tale titolo e ciascun genitore contribuirà al sostentamento del figlio minore mediante mantenimento diretto.
6) Per quanto riguarda le spese straordinarie i genitori concordano di ripartire al 50% le seguenti spese: scolastiche: mensa scolastica, libri scolastici (scuola pubblica), materiale didattico indicato dalla scuola all'inizio di ogni anno scolastico, iscrizioni e rette scuola pubblica, tasse e abbonamenti per trasporto scolastico;
mediche: per ticket medici, visite specialistiche urgenti, spese sanitarie urgenti, farmaci prescritti dal medico curante ad eccezione di quelli da banco e per un'attività sportiva e relativa attrezzatura. Ulteriori spese scolastiche straordinarie (a titolo indicativo: gite per più giorni, recuperi scolastici, corsi linguistici…) mediche straordinarie (a titolo indicativo: apparecchi odontotecnici, dentistici, occhiali da vista…) e straordinarie in genere, saranno pagate al 50% dai genitori, ma esclusivamente previo accordo. Il genitore che avrà sostenuto la spesa individualmente, avrà diritto ad ottenere il rimborso dall'altro genitore entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione del giustificativo di spesa.
7) L'assegno unico sarà percepito, nella misura del 100% dalla madre, la quale ha il figlio a carico per il 100%, impegnandosi il padre se necessario, a sottoscrivere la documentazione eventualmente necessaria a tale scopo. Le detrazioni /deduzioni per figli a carico saranno effettuate secondo la normativa fiscale vigente. Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF, sarà effettuata dalla madre.
8) Nel quadro delle condizioni e della regolamentazione del complesso dei rapporti economici tra i coniugi e al fine di definire la loro situazione coniugale e patrimoniale, si pattuisce quanto segue: il signor , nato ad [...] in Parte_1
Germania Rep. Popolare, il 19.12.1971 (c.f: ), residente in CodiceFiscale_3
GN M.mo (LI) via Della Liberazione n. 5, si obbliga a cedere e a trasferire, entro tre mesi dall'omologa della separazione, a titolo transattivo, alla sig.ra CP_1 nata a [...] il [...], residente a [...], codice fiscale , che a tale titolo l'accetta, la sua quota di proprietà pari CodiceFiscale_4
a 100/100 dell'unità immobiliare così, composta: A) Appartamento per civile abitazione, ubicato al piano terra rialzato di un fabbricato plurifamiliare, avente accesso da via di Pel di Lupo tramite scala esterna. Detto appartamento è così composto: soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, camera, terrazza e scala a chiocciola che si collega con un locale di sgombero ed un altro bagno al piano seminterrato. B) Rimessa ubicata al piano seminterrato composta da unico vano, con accesso da corte comune. I beni i risultano catastalmente intestati per l'intero diritto di proprietà al sig. , al Parte_1 quale sono pervenuti mediante atto pubblico ai rogiti del Notaio di Persona_2
GN M.mo (LI) (rep. 133513) in data 13.6.2007 e sono identificati al Catasto Fabbricati del Comune di GN M.mo (LI): A) al foglio 67 particella 972 sub. 606 l'appartamento, censito come segue: categoria A/2, classe 3^, consistenza 5 vani, superficie catastale mq 38, rendita catastale €. 658,48 – Loc. Pel di Lupo n. 14 - Fraz. GN Solvay, piano T-S1; B) al foglio 67 particella 972 sub. 612 area urbana, censita come segue: categoria C/6, classe 5, consistenza 17 mq, rendita catastale €. 43,02 - Loc. Pel di Lupo n. 14 - Fraz. GN Solvay interno 3S Piano S1; Il fabbricato di cui è parte l'immobile in oggetto, è stato realizzato a seguito di concessione edilizia n. 201/2005 rilasciato in data 2.5.2005 con attestazione di abitabilità del 16 aprile 2007. Nella proprietà del bene rientrano le quote proporzionali sulle cose comuni condominiali di cui all'Art.1117 del C.C., oltre quelle di cui al regolamento di condominio e tabelle millesimali. Il tutto come da relazione tecnica del geom. del 25.11.2024 allegata al ricorso. CP_2
9) I coniugi si obbligano a perfezionare l'atto di trasferimento delle unità immobiliari di cui sopra, presso notaio di fiducia degli stessi, entro tre mesi dalla data dell'omologa della separazione.
10) I ricorrenti concordano sin da ora che le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile saranno pagate dal marito fino alla data di trasferimento.
11) Le imposte sui trasferimenti (se dovute), le spese notarili, le spese tecniche per la conformità urbanistica e catastale, le spese per la relazione del tecnico abilitato, l'APE e quant'altro necessario per la stipula dell'atto definitivo, saranno pagate dal sig.
[...]
Parte_1
12) La suddetta proprietà degli immobili verrà ceduta al momento del rogito definitivo, con la garanzia della piena e legittima proprietà, libera da oneri reali, censi, livelli ipoteche privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e da gravami di qualsiasi natura fatta eccezione di quelle attualmente esistenti.
13) Per il trasferimento non è previsto alcun corrispettivo.
14) L'art. 19 L. n.74/1987 stabilisce che: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
15) Anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell'ambito delle “condizioni della separazione” di cui all'art. 711 comma 4 c.p.c., in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.
16) La Cassazione, con sentenza n. 2111/2016, ha ritenuto che deve essere riconosciuto carattere di negoziazione globale «a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti».
17) Trattandosi il nostro di un accordo patrimoniale a beneficio di ciascun coniuge, che costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini del perfezionamento degli accordi di separazione personale dei coniugi, gli stessi chiedono espressamente, in loro favore tutte le agevolazioni fiscali loro spettanti per gli atti di trasferimento di cui sopra, previste dalla leggi in materia di famiglia, in particolare quella sul divorzio (L. 1/12/70 n. 898 e art. 19 L. 6/3/87 n. 74), estesa anche alla separazione, nonché di quelle stabilite nelle sentenze n. 176/1992, n. 154/99 e n. 202/2003 della Corte Costituzionale e nelle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 21.6.2012, par. 2.1, n. 18/E del 29.5.2013 paragrafo 1,15 e n. 2/E del 21.2.2014 paragrafo 9 e/o di ogni altro beneficio o agevolazione che possa loro spettare, comprese quelle relative all'acquisto della prima casa. Con la recente sentenza n. 4260 del 26 settembre 2021, della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, si è chiarito come l'esenzione opera anche sulle eventuali plusvalenze generate dalla vendita a favore dell'ex coniuge di una partecipazione societaria, quando tale negoziazione avvenga in esecuzione di accordi di divorzio.
18) Tutti gli altri aspetti di carattere economico e patrimoniale, ivi compresa l'attività lavorativa prestata dalla Sig.ra nell'ambito dell'impresa familiare sono stati CP_1 definiti con separato accordo di natura transattiva unitamente alla sottoscrizione del ricorso.
19) I ricorrenti sono obbligati a vicenda a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi di villeggiatura e dichiarano fin d'ora di prestarsi reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per l'estero e consentono reciprocamente l'iscrizione del figlio sui Pt_2 relativi passaporti, impegnandosi a manifestare il consenso nelle opportune sedi;
i viaggi all'estero del figlio minore dovranno però essere concordati preventivamente tra i genitori.
20) I ricorrenti danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 20.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai