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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7920/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ROMELE MARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MOGLIA SABRINA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
SALVADORI ALBERTO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/3/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo al rispetto reciproco, ordinando al contempo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Provaglio D'SE (BS) di procedere alle relative annotazioni di legge;
2. assegnare l'appartamento coniugale di proprietà del Sig. sita a Provaglio D'SE (BS) alla Parte_1
Sig.ra con diritto di quest'ultima ad utilizzare il garage in caso di acquisto di una nuova Controparte_1 autovettura;
3. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente dello stesso presso Per_1 la madre;
pagina 1 di 4 4. riconoscere al padre la facoltà di vedere il figlio secondo il seguente calendario, visto il particolare orario lavorativo del Sig. - ogni settimana dal venerdì all'uscita della scuola materna e/o primaria sino al sabato Pt_1 mattina;
lunedì dall'uscita della scuola materna e/o primaria sino al martedì sera alle ore 21,00 quando lo porterà
a casa dalla madre. A settimane alterne dalla domenica alle ore 14:00 sino al martedì sera alle ore 21:00 quando, dopo aver trascorso con lui il pomeriggio dopo il ritiro dalla scuola materna e/o primaria, lo riporterà presso la casa della madre. Gli spostamenti saranno a carico del Sig. - vacanze natalizie: facoltà del padre di vedere Pt_1 il minore e trascorrere con lo stesso 7 giorni durante le vacanze natalizie. La cena della Vigilia di Natale verrà sempre trascorsa con la madre ed il pranzo di Natale verrà sempre trascorso con il padre. Il Capodanno verrà trascorso con i genitori ad anni alterni e la sera del 12 dicembre verrà trascorsa sempre con la madre;
- vacanze pasquali: facoltà del padre di trascorrere con il minore 2 giorni durante le vacanze pasquali, alternando tra i coniugi le festività di Pasqua e Pasquetta;
- vacanze estive: facoltà del padre di trascorrere con 15 Per_1 giorni (anche non consecutivi), con impegno di concordare con la madre i giorni di vacanza da trascorrere con il bambino entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro il luogo ove trascorrerà le vacanze con il figlio minore;
- il figlio, inoltre, trascorrerà la festa della mamma e del papà con il genitore della relativa festa;
il compleanno del figlio sarà alternato tra i genitori;
il compleanno della mamma con la madre e viceversa anche per il compleanno del papà; - anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori;
5. disporre a carico del Sig. un contributo al mantenimento in favore del figlio pari ad Parte_1 Per_1
€ 450,00 mensili, importo da versarsi entro il giorno 15 del mese di riferimento mediante bonifico bancario a favore della madre del minore e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Brescia che di seguito si riporta: “Spese per la salute: a)
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia delle prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo pagina 2 di 4 estivo;
Spese per il divertimento: Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze”;
6. il Sig. ad integrazione delle somme versate sino ad oggi a titolo di mantenimento del minore Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra euro 3.000,00 tramite versamenti mensili di euro 250,00; CP_1
7. gli assegni familiari riconosciuti per il minore saranno percepiti dalla fine della scuola materna solo dalla
Sig.ra CP_1
8. le detrazioni familiari per figlio a carico verranno fruite al 50% tra i coniugi;
9. il Sig. nulla verserà in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento, in quanto la Parte_1
Sig.ra è economicamente autosufficiente;
CP_1
10. la Sig.ra rinuncia alla domanda di addebito promossa nei confronti del Sig. CP_1 Pt_1
11. il Sig. verserà in favore della Sig.ra la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al rilascio Pt_1 CP_1 dell'immobile, non prima di sei anni dalla pronuncia della separazione;
12. pagamento da parte del Sig. del 50% della somma necessaria per le vacanze estive del minore con la Pt_1 madre, sempre che il padre non lo porti in ferie in località a pagamento e con il limite massimo di euro 500,00;
13. il Sig. potrà presentare al minore la nuova compagna dal mese di luglio 2025, impegnandosi a Pt_1 concordare con la Sig.ra modi e tempi e rinunciando a portarlo in vacanza con quest'ultima ad agosto CP_1
14. il Sig. concorrerà al pagamento delle spese legali della versando a quest'ultima la somma di Pt_1 CP_1 euro 1.500,00 (oltre accessori di legge);
15. autorizzare i coniugi all'espatrio ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per gli stessi e per il minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.6.2024, premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a Provaglio d'SE in data 1.6.2017, dalla cui unione era nato il figlio Controparte_1
il 5.2.2019, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e Per_1
chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione, sentiti i coniugi all'udienza del 14.1.2025, all'udienza del 20.3.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 4 La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Provaglio d'Ieso di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2017, parte I, n. 5;
3) dispone quanto, ai rapporti personali, economici e alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7920/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. ROMELE MARA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. MOGLIA SABRINA e l'avv. Controparte_1 C.F._2
SALVADORI ALBERTO
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensualizzata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/3/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo al rispetto reciproco, ordinando al contempo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Provaglio D'SE (BS) di procedere alle relative annotazioni di legge;
2. assegnare l'appartamento coniugale di proprietà del Sig. sita a Provaglio D'SE (BS) alla Parte_1
Sig.ra con diritto di quest'ultima ad utilizzare il garage in caso di acquisto di una nuova Controparte_1 autovettura;
3. disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente dello stesso presso Per_1 la madre;
pagina 1 di 4 4. riconoscere al padre la facoltà di vedere il figlio secondo il seguente calendario, visto il particolare orario lavorativo del Sig. - ogni settimana dal venerdì all'uscita della scuola materna e/o primaria sino al sabato Pt_1 mattina;
lunedì dall'uscita della scuola materna e/o primaria sino al martedì sera alle ore 21,00 quando lo porterà
a casa dalla madre. A settimane alterne dalla domenica alle ore 14:00 sino al martedì sera alle ore 21:00 quando, dopo aver trascorso con lui il pomeriggio dopo il ritiro dalla scuola materna e/o primaria, lo riporterà presso la casa della madre. Gli spostamenti saranno a carico del Sig. - vacanze natalizie: facoltà del padre di vedere Pt_1 il minore e trascorrere con lo stesso 7 giorni durante le vacanze natalizie. La cena della Vigilia di Natale verrà sempre trascorsa con la madre ed il pranzo di Natale verrà sempre trascorso con il padre. Il Capodanno verrà trascorso con i genitori ad anni alterni e la sera del 12 dicembre verrà trascorsa sempre con la madre;
- vacanze pasquali: facoltà del padre di trascorrere con il minore 2 giorni durante le vacanze pasquali, alternando tra i coniugi le festività di Pasqua e Pasquetta;
- vacanze estive: facoltà del padre di trascorrere con 15 Per_1 giorni (anche non consecutivi), con impegno di concordare con la madre i giorni di vacanza da trascorrere con il bambino entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro il luogo ove trascorrerà le vacanze con il figlio minore;
- il figlio, inoltre, trascorrerà la festa della mamma e del papà con il genitore della relativa festa;
il compleanno del figlio sarà alternato tra i genitori;
il compleanno della mamma con la madre e viceversa anche per il compleanno del papà; - anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori;
5. disporre a carico del Sig. un contributo al mantenimento in favore del figlio pari ad Parte_1 Per_1
€ 450,00 mensili, importo da versarsi entro il giorno 15 del mese di riferimento mediante bonifico bancario a favore della madre del minore e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Brescia che di seguito si riporta: “Spese per la salute: a)
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia delle prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo pagina 2 di 4 estivo;
Spese per il divertimento: Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze”;
6. il Sig. ad integrazione delle somme versate sino ad oggi a titolo di mantenimento del minore Pt_1 corrisponderà alla Sig.ra euro 3.000,00 tramite versamenti mensili di euro 250,00; CP_1
7. gli assegni familiari riconosciuti per il minore saranno percepiti dalla fine della scuola materna solo dalla
Sig.ra CP_1
8. le detrazioni familiari per figlio a carico verranno fruite al 50% tra i coniugi;
9. il Sig. nulla verserà in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento, in quanto la Parte_1
Sig.ra è economicamente autosufficiente;
CP_1
10. la Sig.ra rinuncia alla domanda di addebito promossa nei confronti del Sig. CP_1 Pt_1
11. il Sig. verserà in favore della Sig.ra la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) al rilascio Pt_1 CP_1 dell'immobile, non prima di sei anni dalla pronuncia della separazione;
12. pagamento da parte del Sig. del 50% della somma necessaria per le vacanze estive del minore con la Pt_1 madre, sempre che il padre non lo porti in ferie in località a pagamento e con il limite massimo di euro 500,00;
13. il Sig. potrà presentare al minore la nuova compagna dal mese di luglio 2025, impegnandosi a Pt_1 concordare con la Sig.ra modi e tempi e rinunciando a portarlo in vacanza con quest'ultima ad agosto CP_1
14. il Sig. concorrerà al pagamento delle spese legali della versando a quest'ultima la somma di Pt_1 CP_1 euro 1.500,00 (oltre accessori di legge);
15. autorizzare i coniugi all'espatrio ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per gli stessi e per il minore.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.6.2024, premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
a Provaglio d'SE in data 1.6.2017, dalla cui unione era nato il figlio Controparte_1
il 5.2.2019, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e Per_1
chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fallito il tentativo di conciliazione, sentiti i coniugi all'udienza del 14.1.2025, all'udienza del 20.3.2025 i procuratori delle parti riferivano del raggiungimento di un accordo a definizione dei rapporti personali ed economici della separazione e precisavano congiuntamente le trascritte conclusioni, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e alle impugnazioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
pagina 3 di 4 La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Provaglio d'Ieso di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2017, parte I, n. 5;
3) dispone quanto, ai rapporti personali, economici e alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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