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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1439/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
CI RI presidente
Roberto Rivello consigliere
RE AN ME consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1439/2022 promossa da
(p. i.v.a. , nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dall'avv. Stefano Besani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Gallarate, via Sant'Antonio, n. 2 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, difeso dall'avv. Mauro Carlo Bonini, elettivamente domiciliato in Torino, via
A. Cantore, n. 3 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Torino, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
- Riformare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto,
Preliminarmente
- Concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'Ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Verbania in data 07.10.2022 e pubblicata in data 10.10.2022;
Sempre preliminarmente
- Dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione per mancata denuncia dei vizi nei termini di legge e per i motivi di cui sopra.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio e del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito
- Rigettare le domande di parte ricorrente in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui sopra.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio e del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo». ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Torino, contrariis reiectis e previe tutte le maggiori e minori declaratorie, anche incidentali, del caso: previa, in quanto occorra, IN VIA ISTRUTTORIA:
- ACQUISIZIONE del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per A.T.P. ed al giudizio di prime cure;
- PROVA per TESTI (o, comunque, audizione) del geom. di Arona sulle Controparte_2 seguenti circostanze (già formulate in primo grado):
1. «Vero che, a fronte delle lamentele dell'Amministratore del Controparte_3 di Arona di cui al presente ricorso, su incarico del legale rappresentante della
[...] [...]
presi contatto con la ditta che aveva realizzato la pavimentazione del lastrico Parte_1 di proprietà comune con funzione di copertura dei boxes auto invitandola ad intervenire per l'eliminazione dei vizi e difetti lamentati dal ; CP_1
2. «Vero che su incarico della venne effettuato un intervento che Parte_1 avrebbe dovuto eliminare i vizi e difetti lamentati dal condominio»;
3. «Vero l'intervento rimediale commissionato dalla non risolse gli Parte_1 inconvenienti lamentati dal Condominio ed, anzi, peggiorò la situazione in quanto
2 successivamente ad esso le acque piovane ristagna(va)no e si accumula(va)no addosso alla facciata dell'edificio bi-famigliare facente parte del condominio provocando infiltrazioni nelle parti comuni».
NEL MERITO
- CONFERMARE la statuizione di epigrafe in questa sede gravata;
- CONDANNARE la – in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, sedente in Arona (NO), C.so Liberazione n. 6, p.i. a rifondere al P.IVA_1
Condominio esponente anticipazioni, spese e compensi della procedura, liquidati a norma della Tariffa Professionale Forense vigente, oltre rimborso forfetario e le successive occorrende».
Svolgimento del processo
1. Il aveva convenuto innanzi al Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Verbania, assumendo di averla notiziata, poiché costruttrice del fabbricato condominiale, che si stava degradando la pavimentazione del lastrico, avente funzione di copertura delle autorimesse.
Il ricorrente aveva rappresentato che, tramite legale, la convenuta aveva dichiarato di avere dato incarico di provvedere alla soluzione del problema al soggetto che aveva materialmente realizzato la pavimentazione e che, a seguito di un altro sollecito, il tecnico della convenuta, geometra aveva ribadito l'impegno a provvedervi da parte Controparte_2 della convenuta medesima, in caso di inerzia del soggetto incaricato.
Il ricorrente aveva inoltre allegato che, dopo l'intervento, al problema originario, non del tutto risolto, si era aggiunto il ristagno delle acque piovane, causa di infiltrazioni sia nelle parti comuni sia in quelle di proprietà esclusiva, e che, a seguito di contestazione, la convenuta si era assunta l'impegno ad intervenire.
Il ricorrente aveva infine esposto che, a seguito di un'ulteriore formale contestazione, la convenuta aveva replicato, imputando la responsabilità dei danni al soggetto che aveva incaricato di eseguire i lavori, ed offrendosi di partecipare alle spese di sistemazione.
All'esito dell'accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente, era emerso che la pavimentazione e il massetto non erano stati eseguiti a regola d'arte.
3 Il ricorrente aveva dunque chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 13.800,00 (rectius 13.080,00), oltre ad i.v.a., interessi e rivalutazione, quale valore per l'eliminazione dei vizi e dei danni.
2. si era costituita in giudizio, assumendo di avere realizzato il CP_1 Parte_1 fabbricato condominiale negli anni 2000/2002, che, nell'anno 2008, il ricorrente aveva proceduto al rifacimento della pavimentazione del lastrico comune soprastante i box auto e aveva incaricato “Concrete G.” del rifacimento delle pavimentazioni esterne, e che, nel febbraio 2010, dopo essere stata notiziata delle infiltrazioni, si era proposta di sistemare i danni.
La convenuta aveva eccepito la nullità della procura alle liti, il decorso della durata decennale della responsabilità del costruttore, la prescrizione dell'azione.
La convenuta aveva anche dedotto di non avere riconosciuto i vizi, che non era sorto un nuovo impegno ad eliminarli, che, a volere ritenere il contrario, la relativa azione si era prescritta, e che, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, non risultava l'identità dell'autore dei vizi.
La convenuta aveva quindi chiesto il rigetto della domanda.
3. Con ordinanza del 7-10 ottobre 2022, il Tribunale di Verbania ha accolto la domanda del ricorrente e ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite, anche di quelle relative all'accertamento tecnico preventivo.
4. Avverso l'ordinanza, ha proposto appello in base a tre motivi e Parte_1 ha chiesto il rigetto della domanda avversaria.
Il ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato accertato che i lavori manutentivi sono ad essa riferibili, perché direttamente o indirettamente eseguiti.
Il motivo non è fondato.
Giova anzitutto riportare la motivazione qui rilevante: «Risulta dai documenti in atti che le opere sono state eseguite, nel corso degli anni, o direttamente da Parte_2
4
[...] oppure da imprese incaricate dalla resistente: per Dueci Impermeabilizzazioni di Cicero e
Concrete G sono allegate fatture intestate alla resistente;
ditta AN e ditta ZZ vengono sollecitate all'intervento direttamente dalla resistente, come riportato nella comunicazione del 4 febbraio 2010, lasciando desumere il rapporto diretto tra la società assistita dall'avv. Orioli e le imprese nominate. || Lo stesso teste nulla ha Controparte_2 saputo riferire in relazione a interventi commissionati a terzi dal sentito sul CP_1 cap. 1 di parte resistente “Nel 2008 il procedeva a lavori di Controparte_1 ristrutturazione in autonomia della pavimentazione esterna.”, il teste risponde “nulla so;
so che ci sono state una serie di manutenzioni ma non so chi le ha commissionate”, ma elenca poi una serie di interventi proprio della “dal 2008 al 2010 ma Parte_1 anche 2006 e 2007, con una serie di interventi manutentivi svolti da e » (p. 2 CP_1 CP_1 ord.).
Per l'appellante, nel 2008, ai lavori di rifacimento della pavimentazione del lastrico comune soprastante i box auto aveva provveduto l'appellato, il quale aveva poi incaricato
“Concrete G” del rifacimento delle pavimentazioni esterne, e nel 2010, lei era intervenuta,
«[a]l fine di addivenire ad una soluzione, senza che ciò implicasse riconoscimento alcuno»
(p. 6 cit. app.).
A dimostrazione della bontà della prospettazione, l'appellante ha fatto ricorso alla prova documentale e ad un argomento.
Con riferimento alla prima, l'appellante ha rilevato che, in data 27 aprile 2011, la controparte aveva scritto a suo collaboratore, e a “Concrete G”, al fine di Controparte_2 promuovere la soluzione dei problemi riscontrati – «Stilo la presente, a seguito del sopralluogo odierno eseguito con i tecnici della Concrete-G presso lo stabile in oggetto, fornendo i rispettivi recapiti ai destinatari affinché vi contattiate per definire la soluzione che riterrete opportuna, serve un intervento più incisivo alfine di soluzionare la problematica in maniera definitiva» (doc. n. 6 fasc. primo grado appellato) –, e che, in replica, CP_2 aveva così risposto: «credo che non ci sia nulla da dire se al Tuo sopralluogo hanno
[...] partecipato i tecnici della Concrete-[g], visto che hanno appena rifatto il lavoro e che prima dell'intervento questo problema non esisteva credo anche loro, che ci leggono in copia, siano concordi che debbano intervenire nuovamente per rivedere le pendenze al fine di evitare i lamentati ristagni d'acqua» (ibidem).
5 Con riferimento alla parte argomentativa, l'appellante ha assunto che l'emissione delle fatture nei suoi confronti non è di per sé prova di avere incaricato soggetti terzi dei lavori litigiosi.
Le difese dell'appellante non convincono.
Anzitutto, si confrontano solo parzialmente con la motivazione.
L'appellante non ha censurato né l'accertamento che «ditta AN e ditta ZZ vengono sollecitate all'intervento direttamente dalla resistente», né l'attendibilità o anche la concludenza della testimonianza di che ha fatto l'elenco di «una serie di Controparte_2 interventi proprio della . Parte_1
Inoltre, con riguardo al contenuto delle comunicazioni del 27 aprile 2011, si osserva che la circostanza (pacifica) per cui i lavori erano stati eseguiti da un terzo (“Concrete G”) non è rilevante;
ciò che conta è l'identità del soggetto che ha incaricato il terzo e che il tribunale ha individuato nella persona dell'appellante.
Pertanto, l'espletamento del sopralluogo dell'appellato alla presenza dei tecnici di
“Concrete G” altro non è che la conferma che “Concrete G” è stato l'autore materiale dei lavori.
La circostanza “anomala”, che l'appellante non ha considerato e spiegato, è l'inoltro dell'esito del sopralluogo anche a lei.
Invero, a seguire l'impostazione dell'appellante, secondo cui era stata la controparte ad incaricare dei lavori “Concrete G”, non si comprende l'esigenza di notiziarla dei risultati del sopralluogo, perché appunto (in tesi) soggetto estraneo alla vicenda.
L'anomalia è solo apparente perché l'incarico era stato fornito proprio dall'appellante come si può desumere dall'intestazione della fattura, della quale non è stata fornita una giustificazione seria: «Nel caso che occupa, il Condominio, dopo aver commissionato i lavori
a società terze e non avendo intenzione di corrispondere alcunché, ha richiesto alle società di intestare fattura direttamente alla (p. 7 cit. app.). Parte_1
L'enunciato descrive la vicenda (cioè l'intervenuta intestazione della fattura), ma non spiega perché l'appellante avrebbe dovuto assecondare la richiesta dell'appellato e quindi accettare di essere la destinataria dell'emissione della fattura, o comunque non riferisce che l'appellante aveva contestato l'intestazione, in quanto indebita, di modo da evitare di apparire la titolare del rapporto obbligatorio sotteso.
L'appellante si era dunque avvalsa dell'opera di terzi nei lavori di sistemazione della pavimentazione.
6 La conclusione è suffragata da altre evidenze documentali anteriori e posteriori alle comunicazioni del 27 aprile 2011.
Il 4 febbraio 2010, il legale dell'appellante aveva scritto all'appellato che avrebbe sollecitato la “ditta AN” ad intervenire per rimediare al distacco della pavimentazione soprastante le autorimesse (doc. n. 2 fasc. primo grado appellato).
La premura è ingiustificata, se proveniente da un soggetto estraneo alla vicenda.
Il 21 luglio 2010, aveva comunicato che l'esecutrice “Concrete G Controparte_2
” aveva manifestato la volontà di intervenire e aveva precisato che Parte_3 il legale dell'appellante avrebbe agito nei confronti della medesima, se inadempiente, invitando l'appellato ad astenersi da ogni «iniziativa che comporterebbe solo un aggravio di costi legali e null'altro» (doc. n. 3 fasc. primo grado appellato).
L'individuazione del soggetto esecutore, la prospettazione di un'iniziativa legale in caso di inadempimento, l'invito ad astenersi da iniziative costose sono ingiustificate, se, in ultimo ( era il tecnico di fiducia dell'appellante), riferibili ad un soggetto Controparte_2 estraneo alla vicenda.
Il 17 ottobre 2011, l'appellato aveva comunicato alla controparte, dietro richiesta telefonica di quest'ultima, «quanto ancora da eseguire secondo i precedenti accordi», tra cui la soluzione ai problemi derivati dai lavori di ripristino della “pavimentazione cortile sopra alle autorimesse”, eseguiti da “Concrete G/Concrete Pav” (doc. n. 7 fasc. primo grado appellato).
La comunicazione è chiaro indice della qualità dell'appellante di parte del rapporto litigioso.
Il 20 giugno 2018, l'appellato aveva diffidato l'appellante ad intervenire: «l'intervento fatto eseguire qualche anno fa sul lastrico di proprietà condominiale costituente copertura dei boxes auto e di contorno all'aiuola finalizzato ad eliminare i ristagni delle acque piovane non ha risolto il problema che, anzi, si è aggravato in quanto, a causa della non corretta esecuzione dell'intervento rimediale (errato nella formazione delle pendenze), ora le acque si accumulano principalmente addosso alla facciata dell'edificio bi-famigliare provocando infiltrazioni nelle proprietà esclusive» (doc. n. 8 fasc. primo grado appellato).
La comunicazione è chiaro indice della qualità dell'appellante di parte del rapporto litigioso.
Il 23 luglio 2018, l'appellante aveva scritto a “Concrete Pav” e all'appellato al fine di imputare al primo, soggetto che «ha eseguito i lavori di impermeabilizzazione del lastrico
7 solare, eseguendo successivamente al completamento dell'opera […] un intervento di sistemazione in quanto si generavano infiltrazioni di acqua al piano sottostante», la responsabilità per quanto lamentato dal secondo (doc. n. 9 fasc. primo grado appellato).
La presa di posizione è ingiustificata, se proveniente da un soggetto estraneo alla vicenda.
L'accertamento compiuto dal tribunale in argomento non merita dunque censura.
Il motivo è rigettato.
L'appellante ha anche riproposto le eccezioni di decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Le eccezioni vanno però trattate unitamente all'esame del secondo motivo d'appello, in quanto vertente sulla questione dell'insorgenza di una nuova obbligazione, soggetta ad un autonomo termine (ordinario) di prescrizione.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato l'accertamento del riconoscimento dei vizi e dell'assunzione dell'impegno ad eseguire interventi risolutivi.
Il motivo non è fondato.
Secondo il tribunale gli «[i]nterventi ripetuti […], unitamente alle comunicazioni […] del
Geom. e dell'avv. Orioli, rappresentano non solo riconoscimento dell'esistenza di vizi CP_2 nelle opere ma anche l'impegno a eseguire interventi risolutivi, peraltro […] concretamente avviati» (pp. 2 s. ord.).
L'appellante ha contestato l'intervenuto riconoscimento sulla base di due rilievi.
In primo luogo, nella comunicazione del legale dell'appellante del 4 ottobre (rectius 4 febbraio) 2010, si legge: «gli interventi già eseguiti e quelli che il sig. farà eseguire CP_4 non costituiscono riconoscimento di alcuna tenutezza, ma solo semplicemente manifestazione di buona volontà, così da evitare un'inutile lite giudiziaria» (p. 8 cit. app.).
In secondo luogo, la comunicazione del 24 gennaio 2011 di (già citata Controparte_2 nel primo motivo d'appello) è irrilevante perché proveniente da un soggetto terzo.
Si osserva che la riserva secondo cui gli interventi non costituivano riconoscimento di un obbligo di intervento (ovverosia affermazione di responsabilità), quale sorta di c.d.
“protestatio”, non è determinante.
La riserva fa riferimento (altresì) ad interventi già eseguiti, rispetto ai quali si rivela tardiva;
detto altrimenti, non è emerso che per gli interventi pregressi la parte avesse fatto tempestiva “riserva”, sicché per essi non può valere l'eccezione dell'appellante.
8 In diritto, «l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare
l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.»
(Cass. civ., sez. II^, ord. 6 novembre 2023, n. 30786).
La riserva, per il suo contenuto, è anche irrilevante.
In diritto, «il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo
l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere» (Cass. civ., n.
30786/2023 cit.).
Nessuna delle parti ha dubitato dell'applicabilità dei predetti principî di diritto anche alle fattispecie sussumibili sotto l'art. 1669 c.c. (v., in argomento, Cass. civ., sez. II^, sent.
5 settembre 2000, n. 11672).
In fatto, dalle plurime comunicazioni citate nell'esame del primo motivo d'appello e anche dalla dichiarazione del teste («io ricordo una serie di sopralluoghi, dal Controparte_2
2008 al 2010 ma anche 2006 e 2007, con una serie di interventi manutentivi svolti da
e ritengo risolti», verbale d'udienza del 3 giugno 2021), risulta che l'appellante CP_1 CP_1 era intervenuta più volte al fine di risolvere i problemi lamentati.
Come già esposto, l'appellante non ha censurato la bontà della deposizione del teste.
Le comunicazioni richiamate nel primo motivo d'appello provenienti da un terzo (il riferimento è alla comunicazione del 21 luglio 2010 di non sono il titolo Controparte_2 che ha impegnato l'appellante, ma rappresentano un elemento di prova che si inserisce nel compendio probatorio, da cui complessivamente si può desumere che l'appellante si era prodigata nel risolvere i problemi lamentati dall'appellato.
Le eccezioni di decorso della durata decennale della responsabilità e di prescrizione sono infondate, siccome riferite ai lavori originari («Innanzitutto non risulta rispettato il termine decennale inerente il rapporto sostanziale di responsabilità, termine decorrente dal compimento dell'opera, e quindi dal 2000 – 2002. || Allo stesso modo, non risulta rispettato neppure il termine prescrizionale previsto dall'art. 1669, comma 2, c.p.c. ||La relativa azione si prescrive in un anno dalla denunzia, la quale non è stata allegata in primo grado, ma si presume sicuramente anteriore al 04.02.2010, data in cui l'Avv. Orioli,
9 precedente difensore dell'appellante, rispondeva alla corrispondenza intercorso con il Rag.
», p. 8 cit. app.). Parte_4
L'appellante ha assunto che «[i]n ogni caso, l'ultimo intervento effettuato dalla
[...] risale al 2008 e, pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui si Controparte_5 ritenesse che esso costituisce un riconoscimento, l'azione sarebbe irrimediabilmente prescritta» (pp. 9 s. cit. app.).
L'eccezione non è fondata.
In primo luogo, gli interventi, ancorché indiretti, dell'appellante si collocano anche in epoca successiva al 2008 (cfr. anche soltanto le comunicazioni del 2010).
In secondo luogo, l'appellato ha sollecitato l'appellante ad intervenire per rimediare ai vizi (v. comunicazioni del 17 ottobre 2011 e del 20 giugno 2018) e ha promosso un accertamento tecnico preventivo nel 2019, con ciò interrompendo il decorso del termine di prescrizione.
Il motivo è rigettato.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha contestato l'imputabilità dei difetti dell'opera.
Il motivo non è fondato.
Il motivo è articolato in tre punti, da esaminarsi partitamente.
Anzitutto, l'appellante ha così dedotto: «Il Giudice di primo grado, […], non ha in alcun modo motivato la ritenuta responsabilità dell'odierna appellante, limitandosi a dichiarare che “risulta dai documenti in atti che le opere sono state eseguit[e], nel corso degli anni, o direttamente da oppure da imprese incaricate dalla Parte_1 resistente”. || Come dimostrato dalla corrispondenza prodotta dalla parte ricorrente in primo grado, però, per alcuni lavori le società terze sono state incaricate direttamente dal
|| Controparte, pertanto, avrebbe dovuto provare che i vizi contestati CP_1 nell'odierna vertenza fossero riconducibili all'operato della e non alle opere Parte_1 delle altre società, intervenute su diretta richiesta del Condominio, e successive a quelle poste in essere dall'appellante» (p. 10 cit. app.).
Queste difese costituiscono fondamentalmente la reiterazione di quelle contenute nel primo motivo d'appello.
La loro infondatezza riposa su quanto già ivi esposto.
10 Altrettanto dicasi rispetto all'ulteriore argomento, secondo cui il consulente tecnico d'ufficio, in sede di accertamento tecnico preventivo, avrebbe sì accertato il grave difetto dedotto, ma senza indicare l'autore dell'opera (p. 10 cit. app.).
Invero, la responsabilità per i gravi difetti è stata accertata in capo all'appellante nel compulsare il primo motivo d'appello.
Inoltre, l'appellante ha ripreso quanto osservato dal consulente di parte: «Da quanto
[…] scritto dal ctp architetto a pag. 2 del suo elaborato, dopo la vendita Persona_1 degli appartamenti nel 2002, il Condominio commissionò dei lavori di manutenzione pochi anni dopo: “il manufatto è stato realizzato nel 2000/2002 successivamente rifatto alcuni anni dopo e poi fino al 2018 nessuna contestazione in merito è stata sollevata. Si ritiene pertanto che eventuali infiltrazioni, possano derivare dalla vetustà oppure dalla mancata e corretta manutenzione, […], o per interventi fatti eseguire dall'amministratore di condominio in maniera non risolutiva od addirittura peggiorativa dello stato dei luoghi”»
(pp. 10 s. cit. app.).
Si osserva che l'assenza di contestazioni dall'ultimazione della costruzione al 2018 è smentita in modo manifesto dai fatti di causa;
basta infatti rammentare le comunicazioni tra le parti, risalenti agli anni 2010 e 2011.
L'enunciato inerente agli interventi fatti eseguire dall'amministratore di condominio
è generico e soprattutto irrilevante: sicuramente si tratta di lavori richiesti dall'appellato, ma altro aspetto, che è quello che conta, è l'identità del soggetto incaricato dall'appellato di eseguire i lavori.
Infine, l'appellante ha menzionato la comunicazione sempre di del Persona_1
30 luglio 2018, rivolta all'appellato, e l'ha riprodotta – «la società considerato il Parte_1 tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori e del primo intervento di riparazione eseguito nei termini di garanzia, nonché rilevato che il condominio ha eseguito interventi senza darne comunicazione alla società che hanno modificato le situazioni iniziali» (p. 11 Parte_1 cit. app.) – per sostenere che «si sono avvicendati ben due interventi dopo la consegna degli appartamenti di cui l'ultimo effettuato dal (ibidem). CP_1
I riferimenti sugli interventi sono censurabili per genericità.
In ogni caso, va ribadito che non è rilevante l'identità del soggetto che aveva eseguito materialmente i lavori, ma è rilevante l'identità del soggetto che aveva assunto l'impegno nei riguardi dell'appellato di risolvere i problemi, che all'esito del processo va riconosciuta nella persona dell'appellante.
11 Tra l'altro, nella comunicazione da ultimo richiamata dall'appellante, quest'ultima ha tuttavia omesso di riprodurre la prima parte, che giova trascrivere: «con riferimento al sopralluogo effettuato, segnaliamo che è stata attivata da parte della società Parte_1 una chiamata in causa dell'impresa che ha eseguito i lavori» (doc. n. 10 fasc. primo grado appellato).
Non è in discussione la veridicità di questo enunciato.
Ci si chiede allora per quale ragione l'appellante avesse l'interesse a “chiamare in causa” l'autore (materiale) dei lavori, se non quello di far ricadere su di lui, e in ultimo, gli effetti della pretesa avversaria, con questo palesando di essersi avvalsa del terzo per soddisfare gli interessi dedotti nel rapporto con l'appellato.
Il motivo è rigettato.
4. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia corrisponde alla somma attribuita all'appellato (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non
è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre
2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
5. Il rigetto integrale dell'appello costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
12 rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il consigliere estensore
RE AN ME
Il presidente
CI RI
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
CI RI presidente
Roberto Rivello consigliere
RE AN ME consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1439/2022 promossa da
(p. i.v.a. , nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, difesa dall'avv. Stefano Besani, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Gallarate, via Sant'Antonio, n. 2 appellante contro
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, difeso dall'avv. Mauro Carlo Bonini, elettivamente domiciliato in Torino, via
A. Cantore, n. 3 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello di Torino, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa,
- Riformare l'ordinanza impugnata e, per l'effetto,
Preliminarmente
- Concedere la sospensione della provvisoria esecutorietà dell'Ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Verbania in data 07.10.2022 e pubblicata in data 10.10.2022;
Sempre preliminarmente
- Dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'azione per mancata denuncia dei vizi nei termini di legge e per i motivi di cui sopra.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio e del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo.
Nel merito
- Rigettare le domande di parte ricorrente in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui sopra.
Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio e del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo». ha precisato queste conclusioni: «Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello di Torino, contrariis reiectis e previe tutte le maggiori e minori declaratorie, anche incidentali, del caso: previa, in quanto occorra, IN VIA ISTRUTTORIA:
- ACQUISIZIONE del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento per A.T.P. ed al giudizio di prime cure;
- PROVA per TESTI (o, comunque, audizione) del geom. di Arona sulle Controparte_2 seguenti circostanze (già formulate in primo grado):
1. «Vero che, a fronte delle lamentele dell'Amministratore del Controparte_3 di Arona di cui al presente ricorso, su incarico del legale rappresentante della
[...] [...]
presi contatto con la ditta che aveva realizzato la pavimentazione del lastrico Parte_1 di proprietà comune con funzione di copertura dei boxes auto invitandola ad intervenire per l'eliminazione dei vizi e difetti lamentati dal ; CP_1
2. «Vero che su incarico della venne effettuato un intervento che Parte_1 avrebbe dovuto eliminare i vizi e difetti lamentati dal condominio»;
3. «Vero l'intervento rimediale commissionato dalla non risolse gli Parte_1 inconvenienti lamentati dal Condominio ed, anzi, peggiorò la situazione in quanto
2 successivamente ad esso le acque piovane ristagna(va)no e si accumula(va)no addosso alla facciata dell'edificio bi-famigliare facente parte del condominio provocando infiltrazioni nelle parti comuni».
NEL MERITO
- CONFERMARE la statuizione di epigrafe in questa sede gravata;
- CONDANNARE la – in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, sedente in Arona (NO), C.so Liberazione n. 6, p.i. a rifondere al P.IVA_1
Condominio esponente anticipazioni, spese e compensi della procedura, liquidati a norma della Tariffa Professionale Forense vigente, oltre rimborso forfetario e le successive occorrende».
Svolgimento del processo
1. Il aveva convenuto innanzi al Controparte_1 Parte_1
Tribunale di Verbania, assumendo di averla notiziata, poiché costruttrice del fabbricato condominiale, che si stava degradando la pavimentazione del lastrico, avente funzione di copertura delle autorimesse.
Il ricorrente aveva rappresentato che, tramite legale, la convenuta aveva dichiarato di avere dato incarico di provvedere alla soluzione del problema al soggetto che aveva materialmente realizzato la pavimentazione e che, a seguito di un altro sollecito, il tecnico della convenuta, geometra aveva ribadito l'impegno a provvedervi da parte Controparte_2 della convenuta medesima, in caso di inerzia del soggetto incaricato.
Il ricorrente aveva inoltre allegato che, dopo l'intervento, al problema originario, non del tutto risolto, si era aggiunto il ristagno delle acque piovane, causa di infiltrazioni sia nelle parti comuni sia in quelle di proprietà esclusiva, e che, a seguito di contestazione, la convenuta si era assunta l'impegno ad intervenire.
Il ricorrente aveva infine esposto che, a seguito di un'ulteriore formale contestazione, la convenuta aveva replicato, imputando la responsabilità dei danni al soggetto che aveva incaricato di eseguire i lavori, ed offrendosi di partecipare alle spese di sistemazione.
All'esito dell'accertamento tecnico preventivo, promosso dal ricorrente, era emerso che la pavimentazione e il massetto non erano stati eseguiti a regola d'arte.
3 Il ricorrente aveva dunque chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 13.800,00 (rectius 13.080,00), oltre ad i.v.a., interessi e rivalutazione, quale valore per l'eliminazione dei vizi e dei danni.
2. si era costituita in giudizio, assumendo di avere realizzato il CP_1 Parte_1 fabbricato condominiale negli anni 2000/2002, che, nell'anno 2008, il ricorrente aveva proceduto al rifacimento della pavimentazione del lastrico comune soprastante i box auto e aveva incaricato “Concrete G.” del rifacimento delle pavimentazioni esterne, e che, nel febbraio 2010, dopo essere stata notiziata delle infiltrazioni, si era proposta di sistemare i danni.
La convenuta aveva eccepito la nullità della procura alle liti, il decorso della durata decennale della responsabilità del costruttore, la prescrizione dell'azione.
La convenuta aveva anche dedotto di non avere riconosciuto i vizi, che non era sorto un nuovo impegno ad eliminarli, che, a volere ritenere il contrario, la relativa azione si era prescritta, e che, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo, non risultava l'identità dell'autore dei vizi.
La convenuta aveva quindi chiesto il rigetto della domanda.
3. Con ordinanza del 7-10 ottobre 2022, il Tribunale di Verbania ha accolto la domanda del ricorrente e ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite, anche di quelle relative all'accertamento tecnico preventivo.
4. Avverso l'ordinanza, ha proposto appello in base a tre motivi e Parte_1 ha chiesto il rigetto della domanda avversaria.
Il ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stato accertato che i lavori manutentivi sono ad essa riferibili, perché direttamente o indirettamente eseguiti.
Il motivo non è fondato.
Giova anzitutto riportare la motivazione qui rilevante: «Risulta dai documenti in atti che le opere sono state eseguite, nel corso degli anni, o direttamente da Parte_2
4
[...] oppure da imprese incaricate dalla resistente: per Dueci Impermeabilizzazioni di Cicero e
Concrete G sono allegate fatture intestate alla resistente;
ditta AN e ditta ZZ vengono sollecitate all'intervento direttamente dalla resistente, come riportato nella comunicazione del 4 febbraio 2010, lasciando desumere il rapporto diretto tra la società assistita dall'avv. Orioli e le imprese nominate. || Lo stesso teste nulla ha Controparte_2 saputo riferire in relazione a interventi commissionati a terzi dal sentito sul CP_1 cap. 1 di parte resistente “Nel 2008 il procedeva a lavori di Controparte_1 ristrutturazione in autonomia della pavimentazione esterna.”, il teste risponde “nulla so;
so che ci sono state una serie di manutenzioni ma non so chi le ha commissionate”, ma elenca poi una serie di interventi proprio della “dal 2008 al 2010 ma Parte_1 anche 2006 e 2007, con una serie di interventi manutentivi svolti da e » (p. 2 CP_1 CP_1 ord.).
Per l'appellante, nel 2008, ai lavori di rifacimento della pavimentazione del lastrico comune soprastante i box auto aveva provveduto l'appellato, il quale aveva poi incaricato
“Concrete G” del rifacimento delle pavimentazioni esterne, e nel 2010, lei era intervenuta,
«[a]l fine di addivenire ad una soluzione, senza che ciò implicasse riconoscimento alcuno»
(p. 6 cit. app.).
A dimostrazione della bontà della prospettazione, l'appellante ha fatto ricorso alla prova documentale e ad un argomento.
Con riferimento alla prima, l'appellante ha rilevato che, in data 27 aprile 2011, la controparte aveva scritto a suo collaboratore, e a “Concrete G”, al fine di Controparte_2 promuovere la soluzione dei problemi riscontrati – «Stilo la presente, a seguito del sopralluogo odierno eseguito con i tecnici della Concrete-G presso lo stabile in oggetto, fornendo i rispettivi recapiti ai destinatari affinché vi contattiate per definire la soluzione che riterrete opportuna, serve un intervento più incisivo alfine di soluzionare la problematica in maniera definitiva» (doc. n. 6 fasc. primo grado appellato) –, e che, in replica, CP_2 aveva così risposto: «credo che non ci sia nulla da dire se al Tuo sopralluogo hanno
[...] partecipato i tecnici della Concrete-[g], visto che hanno appena rifatto il lavoro e che prima dell'intervento questo problema non esisteva credo anche loro, che ci leggono in copia, siano concordi che debbano intervenire nuovamente per rivedere le pendenze al fine di evitare i lamentati ristagni d'acqua» (ibidem).
5 Con riferimento alla parte argomentativa, l'appellante ha assunto che l'emissione delle fatture nei suoi confronti non è di per sé prova di avere incaricato soggetti terzi dei lavori litigiosi.
Le difese dell'appellante non convincono.
Anzitutto, si confrontano solo parzialmente con la motivazione.
L'appellante non ha censurato né l'accertamento che «ditta AN e ditta ZZ vengono sollecitate all'intervento direttamente dalla resistente», né l'attendibilità o anche la concludenza della testimonianza di che ha fatto l'elenco di «una serie di Controparte_2 interventi proprio della . Parte_1
Inoltre, con riguardo al contenuto delle comunicazioni del 27 aprile 2011, si osserva che la circostanza (pacifica) per cui i lavori erano stati eseguiti da un terzo (“Concrete G”) non è rilevante;
ciò che conta è l'identità del soggetto che ha incaricato il terzo e che il tribunale ha individuato nella persona dell'appellante.
Pertanto, l'espletamento del sopralluogo dell'appellato alla presenza dei tecnici di
“Concrete G” altro non è che la conferma che “Concrete G” è stato l'autore materiale dei lavori.
La circostanza “anomala”, che l'appellante non ha considerato e spiegato, è l'inoltro dell'esito del sopralluogo anche a lei.
Invero, a seguire l'impostazione dell'appellante, secondo cui era stata la controparte ad incaricare dei lavori “Concrete G”, non si comprende l'esigenza di notiziarla dei risultati del sopralluogo, perché appunto (in tesi) soggetto estraneo alla vicenda.
L'anomalia è solo apparente perché l'incarico era stato fornito proprio dall'appellante come si può desumere dall'intestazione della fattura, della quale non è stata fornita una giustificazione seria: «Nel caso che occupa, il Condominio, dopo aver commissionato i lavori
a società terze e non avendo intenzione di corrispondere alcunché, ha richiesto alle società di intestare fattura direttamente alla (p. 7 cit. app.). Parte_1
L'enunciato descrive la vicenda (cioè l'intervenuta intestazione della fattura), ma non spiega perché l'appellante avrebbe dovuto assecondare la richiesta dell'appellato e quindi accettare di essere la destinataria dell'emissione della fattura, o comunque non riferisce che l'appellante aveva contestato l'intestazione, in quanto indebita, di modo da evitare di apparire la titolare del rapporto obbligatorio sotteso.
L'appellante si era dunque avvalsa dell'opera di terzi nei lavori di sistemazione della pavimentazione.
6 La conclusione è suffragata da altre evidenze documentali anteriori e posteriori alle comunicazioni del 27 aprile 2011.
Il 4 febbraio 2010, il legale dell'appellante aveva scritto all'appellato che avrebbe sollecitato la “ditta AN” ad intervenire per rimediare al distacco della pavimentazione soprastante le autorimesse (doc. n. 2 fasc. primo grado appellato).
La premura è ingiustificata, se proveniente da un soggetto estraneo alla vicenda.
Il 21 luglio 2010, aveva comunicato che l'esecutrice “Concrete G Controparte_2
” aveva manifestato la volontà di intervenire e aveva precisato che Parte_3 il legale dell'appellante avrebbe agito nei confronti della medesima, se inadempiente, invitando l'appellato ad astenersi da ogni «iniziativa che comporterebbe solo un aggravio di costi legali e null'altro» (doc. n. 3 fasc. primo grado appellato).
L'individuazione del soggetto esecutore, la prospettazione di un'iniziativa legale in caso di inadempimento, l'invito ad astenersi da iniziative costose sono ingiustificate, se, in ultimo ( era il tecnico di fiducia dell'appellante), riferibili ad un soggetto Controparte_2 estraneo alla vicenda.
Il 17 ottobre 2011, l'appellato aveva comunicato alla controparte, dietro richiesta telefonica di quest'ultima, «quanto ancora da eseguire secondo i precedenti accordi», tra cui la soluzione ai problemi derivati dai lavori di ripristino della “pavimentazione cortile sopra alle autorimesse”, eseguiti da “Concrete G/Concrete Pav” (doc. n. 7 fasc. primo grado appellato).
La comunicazione è chiaro indice della qualità dell'appellante di parte del rapporto litigioso.
Il 20 giugno 2018, l'appellato aveva diffidato l'appellante ad intervenire: «l'intervento fatto eseguire qualche anno fa sul lastrico di proprietà condominiale costituente copertura dei boxes auto e di contorno all'aiuola finalizzato ad eliminare i ristagni delle acque piovane non ha risolto il problema che, anzi, si è aggravato in quanto, a causa della non corretta esecuzione dell'intervento rimediale (errato nella formazione delle pendenze), ora le acque si accumulano principalmente addosso alla facciata dell'edificio bi-famigliare provocando infiltrazioni nelle proprietà esclusive» (doc. n. 8 fasc. primo grado appellato).
La comunicazione è chiaro indice della qualità dell'appellante di parte del rapporto litigioso.
Il 23 luglio 2018, l'appellante aveva scritto a “Concrete Pav” e all'appellato al fine di imputare al primo, soggetto che «ha eseguito i lavori di impermeabilizzazione del lastrico
7 solare, eseguendo successivamente al completamento dell'opera […] un intervento di sistemazione in quanto si generavano infiltrazioni di acqua al piano sottostante», la responsabilità per quanto lamentato dal secondo (doc. n. 9 fasc. primo grado appellato).
La presa di posizione è ingiustificata, se proveniente da un soggetto estraneo alla vicenda.
L'accertamento compiuto dal tribunale in argomento non merita dunque censura.
Il motivo è rigettato.
L'appellante ha anche riproposto le eccezioni di decadenza e prescrizione ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Le eccezioni vanno però trattate unitamente all'esame del secondo motivo d'appello, in quanto vertente sulla questione dell'insorgenza di una nuova obbligazione, soggetta ad un autonomo termine (ordinario) di prescrizione.
2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato l'accertamento del riconoscimento dei vizi e dell'assunzione dell'impegno ad eseguire interventi risolutivi.
Il motivo non è fondato.
Secondo il tribunale gli «[i]nterventi ripetuti […], unitamente alle comunicazioni […] del
Geom. e dell'avv. Orioli, rappresentano non solo riconoscimento dell'esistenza di vizi CP_2 nelle opere ma anche l'impegno a eseguire interventi risolutivi, peraltro […] concretamente avviati» (pp. 2 s. ord.).
L'appellante ha contestato l'intervenuto riconoscimento sulla base di due rilievi.
In primo luogo, nella comunicazione del legale dell'appellante del 4 ottobre (rectius 4 febbraio) 2010, si legge: «gli interventi già eseguiti e quelli che il sig. farà eseguire CP_4 non costituiscono riconoscimento di alcuna tenutezza, ma solo semplicemente manifestazione di buona volontà, così da evitare un'inutile lite giudiziaria» (p. 8 cit. app.).
In secondo luogo, la comunicazione del 24 gennaio 2011 di (già citata Controparte_2 nel primo motivo d'appello) è irrilevante perché proveniente da un soggetto terzo.
Si osserva che la riserva secondo cui gli interventi non costituivano riconoscimento di un obbligo di intervento (ovverosia affermazione di responsabilità), quale sorta di c.d.
“protestatio”, non è determinante.
La riserva fa riferimento (altresì) ad interventi già eseguiti, rispetto ai quali si rivela tardiva;
detto altrimenti, non è emerso che per gli interventi pregressi la parte avesse fatto tempestiva “riserva”, sicché per essi non può valere l'eccezione dell'appellante.
8 In diritto, «l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare
l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.»
(Cass. civ., sez. II^, ord. 6 novembre 2023, n. 30786).
La riserva, per il suo contenuto, è anche irrilevante.
In diritto, «il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo
l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere» (Cass. civ., n.
30786/2023 cit.).
Nessuna delle parti ha dubitato dell'applicabilità dei predetti principî di diritto anche alle fattispecie sussumibili sotto l'art. 1669 c.c. (v., in argomento, Cass. civ., sez. II^, sent.
5 settembre 2000, n. 11672).
In fatto, dalle plurime comunicazioni citate nell'esame del primo motivo d'appello e anche dalla dichiarazione del teste («io ricordo una serie di sopralluoghi, dal Controparte_2
2008 al 2010 ma anche 2006 e 2007, con una serie di interventi manutentivi svolti da
e ritengo risolti», verbale d'udienza del 3 giugno 2021), risulta che l'appellante CP_1 CP_1 era intervenuta più volte al fine di risolvere i problemi lamentati.
Come già esposto, l'appellante non ha censurato la bontà della deposizione del teste.
Le comunicazioni richiamate nel primo motivo d'appello provenienti da un terzo (il riferimento è alla comunicazione del 21 luglio 2010 di non sono il titolo Controparte_2 che ha impegnato l'appellante, ma rappresentano un elemento di prova che si inserisce nel compendio probatorio, da cui complessivamente si può desumere che l'appellante si era prodigata nel risolvere i problemi lamentati dall'appellato.
Le eccezioni di decorso della durata decennale della responsabilità e di prescrizione sono infondate, siccome riferite ai lavori originari («Innanzitutto non risulta rispettato il termine decennale inerente il rapporto sostanziale di responsabilità, termine decorrente dal compimento dell'opera, e quindi dal 2000 – 2002. || Allo stesso modo, non risulta rispettato neppure il termine prescrizionale previsto dall'art. 1669, comma 2, c.p.c. ||La relativa azione si prescrive in un anno dalla denunzia, la quale non è stata allegata in primo grado, ma si presume sicuramente anteriore al 04.02.2010, data in cui l'Avv. Orioli,
9 precedente difensore dell'appellante, rispondeva alla corrispondenza intercorso con il Rag.
», p. 8 cit. app.). Parte_4
L'appellante ha assunto che «[i]n ogni caso, l'ultimo intervento effettuato dalla
[...] risale al 2008 e, pertanto, anche nella denegata ipotesi in cui si Controparte_5 ritenesse che esso costituisce un riconoscimento, l'azione sarebbe irrimediabilmente prescritta» (pp. 9 s. cit. app.).
L'eccezione non è fondata.
In primo luogo, gli interventi, ancorché indiretti, dell'appellante si collocano anche in epoca successiva al 2008 (cfr. anche soltanto le comunicazioni del 2010).
In secondo luogo, l'appellato ha sollecitato l'appellante ad intervenire per rimediare ai vizi (v. comunicazioni del 17 ottobre 2011 e del 20 giugno 2018) e ha promosso un accertamento tecnico preventivo nel 2019, con ciò interrompendo il decorso del termine di prescrizione.
Il motivo è rigettato.
3. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha contestato l'imputabilità dei difetti dell'opera.
Il motivo non è fondato.
Il motivo è articolato in tre punti, da esaminarsi partitamente.
Anzitutto, l'appellante ha così dedotto: «Il Giudice di primo grado, […], non ha in alcun modo motivato la ritenuta responsabilità dell'odierna appellante, limitandosi a dichiarare che “risulta dai documenti in atti che le opere sono state eseguit[e], nel corso degli anni, o direttamente da oppure da imprese incaricate dalla Parte_1 resistente”. || Come dimostrato dalla corrispondenza prodotta dalla parte ricorrente in primo grado, però, per alcuni lavori le società terze sono state incaricate direttamente dal
|| Controparte, pertanto, avrebbe dovuto provare che i vizi contestati CP_1 nell'odierna vertenza fossero riconducibili all'operato della e non alle opere Parte_1 delle altre società, intervenute su diretta richiesta del Condominio, e successive a quelle poste in essere dall'appellante» (p. 10 cit. app.).
Queste difese costituiscono fondamentalmente la reiterazione di quelle contenute nel primo motivo d'appello.
La loro infondatezza riposa su quanto già ivi esposto.
10 Altrettanto dicasi rispetto all'ulteriore argomento, secondo cui il consulente tecnico d'ufficio, in sede di accertamento tecnico preventivo, avrebbe sì accertato il grave difetto dedotto, ma senza indicare l'autore dell'opera (p. 10 cit. app.).
Invero, la responsabilità per i gravi difetti è stata accertata in capo all'appellante nel compulsare il primo motivo d'appello.
Inoltre, l'appellante ha ripreso quanto osservato dal consulente di parte: «Da quanto
[…] scritto dal ctp architetto a pag. 2 del suo elaborato, dopo la vendita Persona_1 degli appartamenti nel 2002, il Condominio commissionò dei lavori di manutenzione pochi anni dopo: “il manufatto è stato realizzato nel 2000/2002 successivamente rifatto alcuni anni dopo e poi fino al 2018 nessuna contestazione in merito è stata sollevata. Si ritiene pertanto che eventuali infiltrazioni, possano derivare dalla vetustà oppure dalla mancata e corretta manutenzione, […], o per interventi fatti eseguire dall'amministratore di condominio in maniera non risolutiva od addirittura peggiorativa dello stato dei luoghi”»
(pp. 10 s. cit. app.).
Si osserva che l'assenza di contestazioni dall'ultimazione della costruzione al 2018 è smentita in modo manifesto dai fatti di causa;
basta infatti rammentare le comunicazioni tra le parti, risalenti agli anni 2010 e 2011.
L'enunciato inerente agli interventi fatti eseguire dall'amministratore di condominio
è generico e soprattutto irrilevante: sicuramente si tratta di lavori richiesti dall'appellato, ma altro aspetto, che è quello che conta, è l'identità del soggetto incaricato dall'appellato di eseguire i lavori.
Infine, l'appellante ha menzionato la comunicazione sempre di del Persona_1
30 luglio 2018, rivolta all'appellato, e l'ha riprodotta – «la società considerato il Parte_1 tempo trascorso dall'esecuzione dei lavori e del primo intervento di riparazione eseguito nei termini di garanzia, nonché rilevato che il condominio ha eseguito interventi senza darne comunicazione alla società che hanno modificato le situazioni iniziali» (p. 11 Parte_1 cit. app.) – per sostenere che «si sono avvicendati ben due interventi dopo la consegna degli appartamenti di cui l'ultimo effettuato dal (ibidem). CP_1
I riferimenti sugli interventi sono censurabili per genericità.
In ogni caso, va ribadito che non è rilevante l'identità del soggetto che aveva eseguito materialmente i lavori, ma è rilevante l'identità del soggetto che aveva assunto l'impegno nei riguardi dell'appellato di risolvere i problemi, che all'esito del processo va riconosciuta nella persona dell'appellante.
11 Tra l'altro, nella comunicazione da ultimo richiamata dall'appellante, quest'ultima ha tuttavia omesso di riprodurre la prima parte, che giova trascrivere: «con riferimento al sopralluogo effettuato, segnaliamo che è stata attivata da parte della società Parte_1 una chiamata in causa dell'impresa che ha eseguito i lavori» (doc. n. 10 fasc. primo grado appellato).
Non è in discussione la veridicità di questo enunciato.
Ci si chiede allora per quale ragione l'appellante avesse l'interesse a “chiamare in causa” l'autore (materiale) dei lavori, se non quello di far ricadere su di lui, e in ultimo, gli effetti della pretesa avversaria, con questo palesando di essersi avvalsa del terzo per soddisfare gli interessi dedotti nel rapporto con l'appellato.
Il motivo è rigettato.
4. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese del grado gravano sull'appellante, soccombente totale.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia corrisponde alla somma attribuita all'appellato (scaglione euro 5.201,00-26.000,00).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non
è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre
2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
5. Il rigetto integrale dell'appello costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando,
12 rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al rimborso a favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.888,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Il consigliere estensore
RE AN ME
Il presidente
CI RI
13