TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4720/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 17/02/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nata ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via P.Gobetti n.22, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Milano n.57, presso lo studio dell'avv. Salvatore Andolina, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente nella via Bruno Buozzi n.25, elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via Milano n.57, presso lo studio dell'avv. Salvatore Andolina, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, in
Avola (SR) il giorno 18/02/2004 (Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2004).
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Avola (SR) il giorno 18/02/2004;
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Genova, l'11/02/2006), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
pagina1 di 3 - di essersi separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita del 20/09/2017, autorizzata in data 26/09/2017;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 2/12/2024, il Presidente fissava udienza del 17/02/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata convenzione di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza ove vorranno, autorizzandosi al rilascio del passaporto per l'espatrio.
2. Le parti rinunciano a richiedersi assegno a titolo di mantenimento e/o per alimenti e, in genere,
a qualunque pretesa di carattere economico essendo entrambi economicamente indipendenti.
3. I coniugi danno atto che il figlio ormai divenuto maggiorenne, studente universitario, Per_1
ha trasferito il proprio domicilio nella città di Messina, nella via XXVII Luglio n. 90, al fine di poter ivi frequentare il corso di laurea in Logopedia (All. n.3) e, conseguentemente, convengono di provvedere entrambi al di lui mantenimento, in parti uguali, fin quando il medesimo non avrà terminato i propri studi e sarà diventato, a qualunque titolo, economicamente autonomo ed indipendente, all'uopo versando la somma di € 300,00 cadauno entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente acceso presso l'agenzia di Avola della Banca Intesa, identificato con il codice
IBAN [...] intestato al medesimo figlio, affinchè questi possa provvedere al pagamento del proprio vitto e dell'alloggio; i coniugi convengono, inoltre, che, fin quando il medesimo non sarà divenuto economicamente autonomo ed indipendente, le spese
pagina2 di 3 straordinarie, quelle inerenti l'iscrizione universitaria, l'acquisto dei libri e le spese sanitarie, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
4. I ricorrenti dichiarano di avere provveduto a dividersi e ad attribuirsi i beni mobili comuni e di avere regolato, ogni rapporto patrimoniale tra di loro, riconoscendo entrambi di essere così tacitati e soddisfatti.
5. La casa coniugale sita in Avola (Sr) nella via Gobetti n. 22, di proprietà esclusiva della sig.ra
, viene definitivamente assegnata a quest'ultima”. Parte_1
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
celebrato con rito concordatario, in Avola (SR), il giorno 18/02/2004 (Atto n. 5, Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 18/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4720/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 17/02/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ) nata ad [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via P.Gobetti n.22, elettivamente domiciliata in Avola (SR), Via Milano n.57, presso lo studio dell'avv. Salvatore Andolina, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ) nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente nella via Bruno Buozzi n.25, elettivamente domiciliato in Avola (SR), Via Milano n.57, presso lo studio dell'avv. Salvatore Andolina, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, in
Avola (SR) il giorno 18/02/2004 (Atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2004).
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Avola (SR) il giorno 18/02/2004;
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Genova, l'11/02/2006), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente;
pagina1 di 3 - di essersi separati consensualmente con convenzione di negoziazione assistita del 20/09/2017, autorizzata in data 26/09/2017;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 2/12/2024, il Presidente fissava udienza del 17/02/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata convenzione di negoziazione assistita, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi vivranno separati e potranno fissare la loro residenza ove vorranno, autorizzandosi al rilascio del passaporto per l'espatrio.
2. Le parti rinunciano a richiedersi assegno a titolo di mantenimento e/o per alimenti e, in genere,
a qualunque pretesa di carattere economico essendo entrambi economicamente indipendenti.
3. I coniugi danno atto che il figlio ormai divenuto maggiorenne, studente universitario, Per_1
ha trasferito il proprio domicilio nella città di Messina, nella via XXVII Luglio n. 90, al fine di poter ivi frequentare il corso di laurea in Logopedia (All. n.3) e, conseguentemente, convengono di provvedere entrambi al di lui mantenimento, in parti uguali, fin quando il medesimo non avrà terminato i propri studi e sarà diventato, a qualunque titolo, economicamente autonomo ed indipendente, all'uopo versando la somma di € 300,00 cadauno entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente acceso presso l'agenzia di Avola della Banca Intesa, identificato con il codice
IBAN [...] intestato al medesimo figlio, affinchè questi possa provvedere al pagamento del proprio vitto e dell'alloggio; i coniugi convengono, inoltre, che, fin quando il medesimo non sarà divenuto economicamente autonomo ed indipendente, le spese
pagina2 di 3 straordinarie, quelle inerenti l'iscrizione universitaria, l'acquisto dei libri e le spese sanitarie, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno.
4. I ricorrenti dichiarano di avere provveduto a dividersi e ad attribuirsi i beni mobili comuni e di avere regolato, ogni rapporto patrimoniale tra di loro, riconoscendo entrambi di essere così tacitati e soddisfatti.
5. La casa coniugale sita in Avola (Sr) nella via Gobetti n. 22, di proprietà esclusiva della sig.ra
, viene definitivamente assegnata a quest'ultima”. Parte_1
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al suo mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
celebrato con rito concordatario, in Avola (SR), il giorno 18/02/2004 (Atto n. 5, Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 2004), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 18/02/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3