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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1411 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Aldo De IS ed Anna
RI De IS, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Aldo De IS ed Anna
RI De IS, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 11/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
11/05/2019 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Cagliari, anno 2019, numero 10, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dai ricorrenti contratto in Cagliari, in data 11.5.2019, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile, confermando le condizioni di cui alla separazione recepiti nella sentenza n. 346 pubblicata il 27.3.2025 (RG. 1411/2025) passata in giudicato, che qui di seguito si riportano:
Pag. 2 di 6 2) Sia disposto per il minore figlio nato a [...]_1
l'08/11/2017 (C.F. ) il regime dell'affido condiviso;
il C.F._3 minore perciò dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Sia stabilito che entrambi i genitori rimangano titolari ed esercitino la responsabilità parentale;
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche;
le cure mediche e le terapie;
l'eventuale indirizzo religioso;
la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche; i viaggi d'istruzione e di svago;
la scelta di attività sportive e ricreative;
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
mentre - limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione
- i genitori esercitino la responsabilità anche separatamente.
3) Sia prescritto che il minore resti collocato presso il domicilio materno nel quale rimarrà fissata la sua residenza anagrafica.
4) Sia stabilito che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, curando di prelevarlo e riaccompagnarlo, secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi fra le parti:
- per una settimana: prelevando il minore all'uscita di scuola e riconducendolo a scuola il giorno successivo, martedì. Quindi prelevando il figlio da scuola il giovedì fino al lunedì successivo in cui lo ricondurrà a scuola.
- Per la settimana successiva: prelevando il figlio da scuola il mercoledì e tenendolo presso di sé fino al venerdì, giorno in cui lo ricondurrà a scuola.
Col regime dell'alternanza.
Nel caso in cui non ci fosse scuola il bambino starà col genitore che avrebbe dovuto prelevarlo all'uscita.
Nel mese di luglio il minore sarà condotto al campo estivo dal genitore con cui è stato la notte precedente.
Qualora impegni lavorativi precludessero all'Ing. di tenere il figlio Pt_2 Part nei giorni di lunedì e giovedì egli, previ tempestivi accordi con la signora e comunque tenuto conto anche delle esigenze della stessa, potrebbe recuperare l'incontro mancato il venerdì pomeriggio.
Sia dato atto che le parti hanno individuato d'intesa una babysitter referenziata, alla quale affidare il bambino nel caso in cui impegni lavorativi dei genitori non consentano il rispetto del calendario convenuto, con la precisazione che la stessa verrà retribuita dal ricorrente che non potrà rispettare il calendario di incontri per proprio impedimento.
Pag. 3 di 6 Si conviene altresì che frequenti le famiglie d'origine di ciascun Per_1 genitore nel rispetto della ripartizione dei tempi di permanenza presso ciascuno dei ricorrenti, con la precisazione peraltro che qualora sia Per_1 condotto dai nonni o presso persone anziane, il genitore alle cui cure il bambino è in quel momento affidato sia presente per accudirlo ovvero, qualora egli sia impossibilitato per motivi di lavoro, il suo accudimento sia rimesso alla babysitter di comune fiducia.
Sia inoltre prescritto che per le vacanze natalizie il bambino stia - col regime dell'alternanza - per la vigilia, il 24 dicembre con un genitore (nel 2025 con l'Ing. ) fino alle 11.00 del 25 dicembre e con l'altro dalle ore 11.00 Pt_2 del 25 dicembre fino alle ore 11.00 del 26 dicembre, quindi con il primo genitore continuativamente fino alle ore 16,00 del 1° gennaio e continuativamente col secondo dalle ore 16.00 del 1° gennaio fino al 7 gennaio, quando sarà ricondotto a scuola, precisandosi che anche riguardo alla disciplina delle festività natalizie sono salvi diversi accordi fra i genitori.
Pasqua e Pasquetta saranno alternate.
Il minore inoltre trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno e la notte del compleanno di quest'ultimo.
Ove possibile il compleanno di verrà trascorso dal bambino con Per_1 entrambi i genitori i quali allestiranno concordemente per lui e per gli amici una festicciola a spese comuni;
il minore peraltro festeggerà con entrambi i genitori il giorno del compleanno secondo il programma che si concorderà (per pranzo ovvero per cena o per merenda) ed a prescindere dal calendario, trascorrerà sia la notte del 7 novembre che quella dell'8 novembre con lo stesso genitore, col regime dell'alternanza annuale, precisandosi che per l'anno 2026 in tali notti starà col padre. Per_1
Le vacanze rituali scolastiche saranno alternate.
Nel mese di luglio il minore frequenterà il campo scuola il cui onere verrà sostenuto nella medesima misura dai genitori;
nel mese di agosto Per_1 starà continuativamente quindici giorni con ciascuno dei genitori (eventualmente ripartibili in più tranche, sull'accordo delle parti) ed in tali periodi gli incontri con l'altro genitore si intenderanno sospesi (salvo diversi accordi tra i genitori per il bene del minore), fermo il diritto di entrambi di sentire quotidianamente al telefono il figlio.
Ove uno dei genitori fosse impossibilitato ad accudire il figlio ed a prelevarlo da scuola per rilevanti motivi di salute propri o di propri congiunti che esulino dalla quotidianità potrà chiedere all'altro genitore variazioni sul calendario convenuto, che dovranno comunque essere tempestivamente rappresentate e convenute.
Pag. 4 di 6 In caso di mancato accordo il genitore che non potrà provvedere a prelevare il figlio da scuola incaricherà dell'adempimento la babysitter di comune fiducia.
5) Sia stabilito che il domicilio coniugale, sito in Cagliari, Via Logudoro, distinto in Catasto al Foglio A/18, n. 7, part. 3618, sub. 338, Zona 1, cat. A/2, resta assegnato alla Signora quale genitore collocatario del Parte_1 minore, che ne è proprietaria esclusiva, unitamente agli arredi e corredi essi pure di sua esclusiva proprietà.
6) Sia disposto che a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, l'Ing. Pt_2 verserà entro il giorno cinque del mese di riferimento l'importo di € 300,00, per 12 mensilità, a far data da quella di gennaio 2025, bonificandolo sul conto corrente della signora (IBAN: IT 61 S 03015 03200 Parte_1
000000425037), assegno determinato in questa misura in considerazione degli oneri gravanti sull'Ing. per l'adempimento di debiti pregressi e Pt_2 per oneri abitativi, nonché degli introiti - anche meramente potenziali - Part ritraibili dalla signora dal proprio patrimonio immobiliare.
Detto assegno verrà rivalutato annualmente con riferimento agli indici ISTAT
- costo della vita, a far data dal gennaio 2026.
7) Sia prescritto che le spese straordinarie per il minore siano ripartite al 50% fra le parti e saranno disciplinate dalle linee guida del protocollo del CNF in vigore, (attualmente quelle del 27.11.2017), ad integrazione del quale venga dato atto che, nell'accordo delle parti costituisce spesa straordinaria il costo della scuola privata frequentata da per il corrente ciclo scolastico, Per_1 inclusi gli oneri per le attività extracurriculari.
Ciascun genitore acquisterà le divise scolastiche per il figlio.
I ricorrenti pattuiscono inoltre che costituisca onere straordinario la spesa per la babysitter, educatrice referenziata concordemente individuata, i cui compensi verranno corrisposti dalla parte che per proprio impedimento dovesse ricorrervi.
Sono spese straordinarie - da dividersi equamente fra i ricorrenti - anche i compensi della pediatra del minore, dott.ssa . Persona_2
Dare infine atto che sono oneri straordinari da suddividere in pari misura fra i genitori il costo del campo estivo che frequenterà a luglio di ogni Per_1 anno e le quote per l'attività di boyscout, i costi per iscrizione, attrezzatura, rette, trasferte, etc. relative alla pratica di un'attività sportiva.
Le spese mediche sanitarie affrontate col ricorso all'assistenza sanitaria di spettanza dell'Ing. non daranno luogo a rimborsi o contribuzioni a Pt_2 Part carico della signora
Pag. 5 di 6 8) Disporre che l'assegno unico, sull'accordo delle parti, venga attribuito in via esclusiva alla signora e che il minore resti fiscalmente a carico di Parte_1 entrambi i genitori in pari misura.
9) Dare atto che non si fa luogo alla previsione di alcun assegno di mantenimento reciproco fra i ricorrenti, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
10) Dare infine atto che non sussistono ulteriori obbligazioni comuni oltre quelle su cui le parti hanno convenuto in sede di separazione che l'adempimento ricada in via esclusiva sull'Ing. . Pt_2
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1411 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Aldo De IS ed Anna
RI De IS, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Aldo De IS ed Anna
RI De IS, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 11/05/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
11/05/2019 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2 stato civile del Comune di Cagliari, anno 2019, numero 10, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dai ricorrenti contratto in Cagliari, in data 11.5.2019, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile, confermando le condizioni di cui alla separazione recepiti nella sentenza n. 346 pubblicata il 27.3.2025 (RG. 1411/2025) passata in giudicato, che qui di seguito si riportano:
Pag. 2 di 6 2) Sia disposto per il minore figlio nato a [...]_1
l'08/11/2017 (C.F. ) il regime dell'affido condiviso;
il C.F._3 minore perciò dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e coi parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Sia stabilito che entrambi i genitori rimangano titolari ed esercitino la responsabilità parentale;
adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio, tra cui le scelte educative e scolastiche;
le cure mediche e le terapie;
l'eventuale indirizzo religioso;
la partecipazione alle attività formative extra-scolastiche; i viaggi d'istruzione e di svago;
la scelta di attività sportive e ricreative;
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
mentre - limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione
- i genitori esercitino la responsabilità anche separatamente.
3) Sia prescritto che il minore resti collocato presso il domicilio materno nel quale rimarrà fissata la sua residenza anagrafica.
4) Sia stabilito che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, curando di prelevarlo e riaccompagnarlo, secondo le seguenti modalità, salvi diversi accordi fra le parti:
- per una settimana: prelevando il minore all'uscita di scuola e riconducendolo a scuola il giorno successivo, martedì. Quindi prelevando il figlio da scuola il giovedì fino al lunedì successivo in cui lo ricondurrà a scuola.
- Per la settimana successiva: prelevando il figlio da scuola il mercoledì e tenendolo presso di sé fino al venerdì, giorno in cui lo ricondurrà a scuola.
Col regime dell'alternanza.
Nel caso in cui non ci fosse scuola il bambino starà col genitore che avrebbe dovuto prelevarlo all'uscita.
Nel mese di luglio il minore sarà condotto al campo estivo dal genitore con cui è stato la notte precedente.
Qualora impegni lavorativi precludessero all'Ing. di tenere il figlio Pt_2 Part nei giorni di lunedì e giovedì egli, previ tempestivi accordi con la signora e comunque tenuto conto anche delle esigenze della stessa, potrebbe recuperare l'incontro mancato il venerdì pomeriggio.
Sia dato atto che le parti hanno individuato d'intesa una babysitter referenziata, alla quale affidare il bambino nel caso in cui impegni lavorativi dei genitori non consentano il rispetto del calendario convenuto, con la precisazione che la stessa verrà retribuita dal ricorrente che non potrà rispettare il calendario di incontri per proprio impedimento.
Pag. 3 di 6 Si conviene altresì che frequenti le famiglie d'origine di ciascun Per_1 genitore nel rispetto della ripartizione dei tempi di permanenza presso ciascuno dei ricorrenti, con la precisazione peraltro che qualora sia Per_1 condotto dai nonni o presso persone anziane, il genitore alle cui cure il bambino è in quel momento affidato sia presente per accudirlo ovvero, qualora egli sia impossibilitato per motivi di lavoro, il suo accudimento sia rimesso alla babysitter di comune fiducia.
Sia inoltre prescritto che per le vacanze natalizie il bambino stia - col regime dell'alternanza - per la vigilia, il 24 dicembre con un genitore (nel 2025 con l'Ing. ) fino alle 11.00 del 25 dicembre e con l'altro dalle ore 11.00 Pt_2 del 25 dicembre fino alle ore 11.00 del 26 dicembre, quindi con il primo genitore continuativamente fino alle ore 16,00 del 1° gennaio e continuativamente col secondo dalle ore 16.00 del 1° gennaio fino al 7 gennaio, quando sarà ricondotto a scuola, precisandosi che anche riguardo alla disciplina delle festività natalizie sono salvi diversi accordi fra i genitori.
Pasqua e Pasquetta saranno alternate.
Il minore inoltre trascorrerà con ciascuno dei genitori il giorno e la notte del compleanno di quest'ultimo.
Ove possibile il compleanno di verrà trascorso dal bambino con Per_1 entrambi i genitori i quali allestiranno concordemente per lui e per gli amici una festicciola a spese comuni;
il minore peraltro festeggerà con entrambi i genitori il giorno del compleanno secondo il programma che si concorderà (per pranzo ovvero per cena o per merenda) ed a prescindere dal calendario, trascorrerà sia la notte del 7 novembre che quella dell'8 novembre con lo stesso genitore, col regime dell'alternanza annuale, precisandosi che per l'anno 2026 in tali notti starà col padre. Per_1
Le vacanze rituali scolastiche saranno alternate.
Nel mese di luglio il minore frequenterà il campo scuola il cui onere verrà sostenuto nella medesima misura dai genitori;
nel mese di agosto Per_1 starà continuativamente quindici giorni con ciascuno dei genitori (eventualmente ripartibili in più tranche, sull'accordo delle parti) ed in tali periodi gli incontri con l'altro genitore si intenderanno sospesi (salvo diversi accordi tra i genitori per il bene del minore), fermo il diritto di entrambi di sentire quotidianamente al telefono il figlio.
Ove uno dei genitori fosse impossibilitato ad accudire il figlio ed a prelevarlo da scuola per rilevanti motivi di salute propri o di propri congiunti che esulino dalla quotidianità potrà chiedere all'altro genitore variazioni sul calendario convenuto, che dovranno comunque essere tempestivamente rappresentate e convenute.
Pag. 4 di 6 In caso di mancato accordo il genitore che non potrà provvedere a prelevare il figlio da scuola incaricherà dell'adempimento la babysitter di comune fiducia.
5) Sia stabilito che il domicilio coniugale, sito in Cagliari, Via Logudoro, distinto in Catasto al Foglio A/18, n. 7, part. 3618, sub. 338, Zona 1, cat. A/2, resta assegnato alla Signora quale genitore collocatario del Parte_1 minore, che ne è proprietaria esclusiva, unitamente agli arredi e corredi essi pure di sua esclusiva proprietà.
6) Sia disposto che a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e fino a quando lo stesso non sarà economicamente autosufficiente, l'Ing. Pt_2 verserà entro il giorno cinque del mese di riferimento l'importo di € 300,00, per 12 mensilità, a far data da quella di gennaio 2025, bonificandolo sul conto corrente della signora (IBAN: IT 61 S 03015 03200 Parte_1
000000425037), assegno determinato in questa misura in considerazione degli oneri gravanti sull'Ing. per l'adempimento di debiti pregressi e Pt_2 per oneri abitativi, nonché degli introiti - anche meramente potenziali - Part ritraibili dalla signora dal proprio patrimonio immobiliare.
Detto assegno verrà rivalutato annualmente con riferimento agli indici ISTAT
- costo della vita, a far data dal gennaio 2026.
7) Sia prescritto che le spese straordinarie per il minore siano ripartite al 50% fra le parti e saranno disciplinate dalle linee guida del protocollo del CNF in vigore, (attualmente quelle del 27.11.2017), ad integrazione del quale venga dato atto che, nell'accordo delle parti costituisce spesa straordinaria il costo della scuola privata frequentata da per il corrente ciclo scolastico, Per_1 inclusi gli oneri per le attività extracurriculari.
Ciascun genitore acquisterà le divise scolastiche per il figlio.
I ricorrenti pattuiscono inoltre che costituisca onere straordinario la spesa per la babysitter, educatrice referenziata concordemente individuata, i cui compensi verranno corrisposti dalla parte che per proprio impedimento dovesse ricorrervi.
Sono spese straordinarie - da dividersi equamente fra i ricorrenti - anche i compensi della pediatra del minore, dott.ssa . Persona_2
Dare infine atto che sono oneri straordinari da suddividere in pari misura fra i genitori il costo del campo estivo che frequenterà a luglio di ogni Per_1 anno e le quote per l'attività di boyscout, i costi per iscrizione, attrezzatura, rette, trasferte, etc. relative alla pratica di un'attività sportiva.
Le spese mediche sanitarie affrontate col ricorso all'assistenza sanitaria di spettanza dell'Ing. non daranno luogo a rimborsi o contribuzioni a Pt_2 Part carico della signora
Pag. 5 di 6 8) Disporre che l'assegno unico, sull'accordo delle parti, venga attribuito in via esclusiva alla signora e che il minore resti fiscalmente a carico di Parte_1 entrambi i genitori in pari misura.
9) Dare atto che non si fa luogo alla previsione di alcun assegno di mantenimento reciproco fra i ricorrenti, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
10) Dare infine atto che non sussistono ulteriori obbligazioni comuni oltre quelle su cui le parti hanno convenuto in sede di separazione che l'adempimento ricada in via esclusiva sull'Ing. . Pt_2
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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