Art. 1. Articolo unico.
Tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e' inserito il seguente art. 13-bis:
"Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il tesoro puo', con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purche' all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.
Il Ministro per il tesoro puo', altresi', disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purche' l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.
I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
L'ente debitore e' liberato dalla obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle societa' per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente art. 6, purche' lo Stato abbia la proprieta' dell'intero capitale".
Tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e' inserito il seguente art. 13-bis:
"Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro per il tesoro puo', con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purche' all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.
Il Ministro per il tesoro puo', altresi', disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purche' l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.
I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
L'ente debitore e' liberato dalla obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle societa' per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente art. 6, purche' lo Stato abbia la proprieta' dell'intero capitale".