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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/10/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 4827/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Ceccani, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, cumulando la domanda di cessazione degli effetti civili alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Veroli (FR), il 14.02.2015, scegliendo Per_ il regime di separazione dei beni;
che dalla relazione sentimentale nascevano due figli, e , Per_1 rispettivamente, nelle date del 20.11.2006 e dell'8.07.2015; che l'affectio coniugalis veniva meno per incompatibilità caratteriali;
che gli stessi non si erano riconciliati, né intendevano riconciliarsi.
1. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, vista la sentenza di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone del 7.02.2025 n.
41/2025 (all. al fascicolo processuale), passata in giudicato (si veda attestazione di passaggio in giudicato versata in atti il 4.09.2025), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime riportato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025.
2. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
3. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Veroli (FR), il 14.02.2015 da nata a [...], il [...], ed nato a [...], Parte_1 Parte_2 il 30.10.1988 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015,
Nr. 1, Parte I, Serie );
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 2.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 4827/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Ceccani, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, cumulando la domanda di cessazione degli effetti civili alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio concordatario in Veroli (FR), il 14.02.2015, scegliendo Per_ il regime di separazione dei beni;
che dalla relazione sentimentale nascevano due figli, e , Per_1 rispettivamente, nelle date del 20.11.2006 e dell'8.07.2015; che l'affectio coniugalis veniva meno per incompatibilità caratteriali;
che gli stessi non si erano riconciliati, né intendevano riconciliarsi.
1. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, vista la sentenza di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone del 7.02.2025 n.
41/2025 (all. al fascicolo processuale), passata in giudicato (si veda attestazione di passaggio in giudicato versata in atti il 4.09.2025), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime riportato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025.
2. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
3. Considerata la promozione congiunta del ricorso e la natura costitutivo-necessaria della pronuncia sullo status coniugale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Veroli (FR), il 14.02.2015 da nata a [...], il [...], ed nato a [...], Parte_1 Parte_2 il 30.10.1988 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015,
Nr. 1, Parte I, Serie );
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Veroli (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno prestato consenso con le note in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 2.10.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema