Parere definitivo 14 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/11/2025, n. 9142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9142 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09142/2025REG.PROV.COLL.
N. 00568/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2023, proposto da DA HI, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 156;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3526/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2025 il Cons. IE Di AR e udito l’avvocato Antonio Maria Di Leva;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È appellata la sentenza di cui in epigrafe, con la quale l’adito TAR per la Campania ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: a) dell'ordinanza di demolizione con rimessione in pristino dello stato dei luoghi n. 114 del 27.03.2015, notificata il 30.07.2015, a firma del Dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento; b) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso, tra cui: b.1) la relazione istruttoria a firma del titolare della P.O. ivi richiamata e costituente parte integrante del provvedimento impugnato sub a); b.2) l'accertamento dell'U.T.C. esperito unitamente alla P.M. in data 10.04.2014, prot. n. 16203 del 15.04.2014, richiamato nel provvedimento impugnato sub a). Con il ricorso per motivi aggiunti è stato inoltre chiesto l’annullamento: c) dell'ingiunzione n. 406 del 09.12.2015 a firma del Dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento, avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31, co. 4-bis, d.P.R. 380/2001, notificata alla parte ricorrente in data 15.01.2016; d) di ogni altro atto antecedente, susseguente o comunque connesso con quello che precede, tra cui il processo verbale redatto dal personale di Vigilanza Urbana in data 1°.12.2015, acclarato al prot. comunale n. 57409 del 07.12.2015, recante constatazione dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 114 del 27.03.2015, richiamato nel provvedimento impugnato sub a).
2.- In particolare, la sentenza ha accolto parzialmente il ricorso introduttivo (e cioè per la parte relativa agli interventi ulteriori rispetto a quelli aventi ad oggetto la tettoia, la pavimentazione in calcestruzzo e gli infissi, ritenendoli privi di rilevanza sotto il profilo edilizio) e ha respinto il ricorso per motivi aggiunti, così condannando la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Sorrento che, previa compensazione in misura di metà, venivano liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge.
3.- L’appello, nei limiti dell’interesse, lamenta:
3.1.- Errores in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge (d.P.R. 6.6.2001, n. 380, artt. 6 e 31; l. 7.8.1990, n. 241, art. 3, 7 e 10; d.lgs. 22.1.2004, n. 42, art. 146) - Eccesso di potere per difetto di interesse pubblico all'adozione del provvedimento - Difetto di motivazione- Manifesta ingiustizia – Genericità.
L’appellante torna ad insistere sul fatto che, per gli interventi sanzionati, non vi sarebbe necessità del preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art 146, D.lgs. 42/2004, rientrando le relative presunte infrazioni nella categoria di cui al successivo art. 149, e cioè quali opere minori non aventi rilevanza paesaggisticamente apprezzabile.
I contestati interventi, inoltre, sotto il profilo urbanistico, risulterebbero ascrivibili alla categoria dell’attività edilizia libera, come disciplinata dall’art. 6, del d.P.R. 380/01, nel testo applicabile ratione temporis , realizzabili senza alcun titolo abilitativo.
3.2.- Errores in iudicando - Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione- Violazione e falsa applicazione di legge (d.P.R. 6.6.2001 n. 380, art. 31 comma 4-bis; l. 7.8.1990 n. 241 art. 3; l. 24.11.1981 n. 689 art. 1; art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale).
In relazione ai motivi aggiunti proposti nel corso del giudizio di primo grado avverso l’ingiunzione n. 406 del 09.12.2015, a firma del Dirigente del III Dipartimento, avente ad oggetto l’irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, co. 4-bis d.P.R. 380/2001, ferma restando l’illegittimità derivata dall’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 31, d.P.R. 380/2001, già contestata nei confronti dell’ingiunzione a demolire, vengono reiterati i vizi concernenti la violazione del principio di legalità espresso dall’art. 1 della L. 689/1981, tenuto conto che l’accertamento dei presunti illeciti edilizi, come da relativo verbale della P.M. e U.T.C. prot. n. 16203 del 15.04.2014, risulta avvenuto in data 10.04.2014 e quindi in tempo antecedente l’entrata in vigore del comma 4-bis dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, aggiunto dall’art. 17 comma lett. q-bis) della L. 11.11.2014 n. 164, in sede di conversione del D.L. 12.09.2014 n. 133 (in Gazzetta Ufficiale n. 262). Si reitera inoltre la correlata violazione del principio di irretroattività della legge, posto dall’art. 11 co. 1 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile e, comunque, si eccepisce la prescrizione del diritto di credito portato dall’impugnata ordinanza sanzionatoria.
4.- Resiste il Comune di Sorrento.
5.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
6.- Alla udienza pubblica del 7 ottobre 2025, la causa è passata in decisione.
7.- L’appello è infondato.
8.- In fatto, la vicenda è chiara.
L’ordine di demolizione e rimessione in pristino, cui poi è seguita l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, aveva riguardo alle seguenti consistenze: - tettoia di mt 6,20 X 5,10 e altezza massima di mt. 3,10, con sottostante pavimentazione in calcestruzzo; - n. 2 infissi in alluminio esterni a precedenti infissi, realizzati mediante cornici in muratura; - posa in opera di pavimentazione esterna su area antistante il manufatto di mt 8,00 X 4,50 adibito a ricovero del cane; - spargimento di brecciolino sul piazzale interno al cancello esteso mt. 20,00 X mt 5,00; - posa in opera di ringhiera in legno sul muro di confinamento dal terrapieno al piazzale; - sostituzione di ringhiere in castagno con ringhiere in legno semilavorato; - integrazione dell’impianto di illuminazione esterna con posa in opera di 3 paletti sovrastati da lampada; - sostituzione di incannucciati con schermature mediante messa a dimora di rampicanti.
La suddetta ordinanza motivava con riferimento all’inesistenza di titolo abilitativo, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
9.- Al netto del parziale accoglimento contenuto nella sentenza impugnata, l’operato dell’amministrazione comunale di Sorrento in riferimento alle restanti opere edilizie, come vagliato dal giudice di prime cure, si appalesa legittimo.
Più in particolare, in merito alla realizzazione della tettoria, all’apposizione di infissi in alluminio e alla pavimentazione, si tratta di interventi che hanno alterato lo stato dei luoghi e per i quali la ricorrente si sarebbe dovuta munire di autorizzazione ex art. 146, D.lgs. n. 42/2004.
Le opere sanzionate con l’ordinanza impugnata configurano, infatti, un intervento di costruzione, trasformazione edilizia e urbanistica ai sensi degli artt. 3 e 10, d.P.R. n. 380/2001, con conseguente assoggettabilità al regime del permesso di costruire, nonché di modifica e alterazione dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 146 D.lgs. n. 42/2004, con conseguente assoggettabilità al regime dell’autorizzazione paesaggistica ex art.146 citato.
È infatti soggetta al rilascio di permesso di costruire ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l’alterazione, come nel caso che qui ricorre, abbiano rilievo ambientale ed estetico o anche solo funzionale, a prescindere dalla natura dei materiali utilizzati, che possono anche non consistere in opere in muratura (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 268/2001; id., VI, sentenza n. 419/2003).
Legittimamente, quindi, l’amministrazione comunale di Sorrento ha irrogato la sanzione demolitoria, sia in relazione all’art. 31, d.P.R. n. 380/2001, sia in relazione all’art.167, D.lgs. n. 42/2004.
Mette conto sottolineare, inoltre, che nella odierna vicenda gli abusi edilizi realizzati non possono essere vagliati in senso atomistico, bensì vanno considerati come la continuazione, mediante sovrapposizione, di nuovi abusi rispetto a quelli già accertati dal Comune.
Più nel dettaglio, l’accertamento tecnico prot. n. 16203/2014, prodromico all’adozione della sanzione demolitoria e ripristinatoria, segue la verificazione compiuta nel procedimento RED n.09/2007 del 10.04.2014 a carico della ricorrente. Tale accertamento era poi compiuto comunque successivamente all’emissione dell’ordinanza n. 385/2010, già emessa nei confronti della ricorrente, con la quale venivano sanzionati una serie di abusi edilizi presso la proprietà.
È infatti pacifico nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui, in presenza di manufatti abusivi non condonati né sanati, gli ulteriori interventi realizzati su tali manufatti -sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti mere pertinenze urbanistiche- ripetono le medesime caratteristiche di abusività dell’opera principale alla quale ineriscono, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.
Va inoltre escluso che le ridette opere siano annoverabili fra gli interventi ‘minori’ non assoggettabili a sanzione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
La tettoia va valutata avuto riguardo alle sue dimensioni e alla destinazione duratura nel tempo, elementi, questi, da cui deriva l’attitudine alla trasformazione permanente del territorio.
L’art. 3, co. 1, lett. e.5), del d.P.R. n. 380/2001 riconduce alla nuova costruzione anche l’installazione di manufatti leggeri e di strutture di qualsiasi genere che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.
L’opera realizzata non è né una struttura precaria, né è facilmente amovibile.
A ciò si aggiunga che sono stati integrati infissi in alluminio, che, in quanto modificativi dell’aspetto esteriore del preesistente edificio, avrebbero dovuto essere preceduto dall’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
Anche la posa in opera della pavimentazione in calcestruzzo, riducendo la permeabilità, ed essendo quindi idonea a modificare lo stato dei luoghi, avrebbe dovuto essere preceduta dal rilascio dell’apposita autorizzazione prevista dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.
A fronte di tali evidenze, l’amministrazione comunale di Sorrento non avrebbe potuto sottrarsi al dovere di perseguire l’illecito, essendo l’ordine di demolizione un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive, che non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione, neppure quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla sua realizzazione, non potendo configurarsi alcun legittimo affidamento in relazione a situazioni contra legem (Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9, Cons. St. sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595; sez. VI, 11 gennaio 2021, n. 347).
Ancora legittima è l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Le affermazioni della ricorrente circa una presunta non applicabilità della sanzione sono infatti infondate, atteso che l’accertamento dell’abuso è avvenuto quando la normativa di riferimento (legge n. 164/2014, recante la novella all’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001) era già entrata in vigore.
L’ordinanza n. 114/2015 è stata notificata alla ricorrente in data 30 luglio 2015; a tale data la novella era entrata in vigore. Alla data di accertamento da parte del Comando P.M., ovvero il 1°12.2015 (cfr. ‘Premesso’ dell’Ordinanza n. 406/2015), l’ordine non era stato ottemperato; a tale data la novella era entrata in vigore. Attesa l’accertata inottemperanza, è stato con successiva ordinanza n. 406/2015, qui impugnata, emessa in data 9.12.2015 e notificata il 15.01.2016, che il Comune ha ingiunto ricorrente e al conduttore il pagamento della somma di € 20.000,00 ai sensi del novellato art. 31 comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001.
Infine infondata è l’eccezione di prescrizione del ridetto diritto di credito, che persiste fino alla
demolizione dei manufatti abusivi, attesa la natura permanente dell’illecito edilizio.
10.- Le spese del giudizio sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo sulla base della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la ricorrente a rifondere in favore del Comune di Sorrento le spese del giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IP, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
IE Di AR, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE Di AR | Marco IP |
IL SEGRETARIO