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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 438/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da ricorrente Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2644 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 Società_1 srl, in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Cassino avverso l'avviso di pagamento n. 2644, di € 10.892,00, notificato il giorno 11.10.2023, avente ad oggetto la TARI per l'anno 2018 collegata ad un immobile con capannone industriale con annesso ufficio ubicato in Cassino alla Indirizzo_1.
La ricorrente ha premesso di svolgere presso il suddetto immobile un'attività di raccolta, di smaltimento, di stoccaggio, di riciclaggio, di trasformazione e di commercio di rottami ferrosi e di rifiuti pericolosi e speciali;
ragion per cui, iscritta all'apposito Albo Nazionale, essa non produceva rifiuti urbani bensì trattava e gestiva rifiuti-materie prime prodotti da altre società, di natura ferrosa e speciale, frutto di scarto di attività metallurgiche, per loro natura rientranti nella categoria di rifiuti speciali e pericolosi che non potevano certamente essere smaltiti nelle vie ordinarie mediante conferimento al servizio pubblico di raccolta. Tali materiali venivano, infatti, gestiti e smaltiti personalmente dalla Società_1 srl che provvedeva in proprio al recupero ed allo smaltimento di tali scarti inviandoli ad apposite fonderie. La Società_1 srl ha quindi eccepito la non debenza della tassa in relazione all'area di capannone adibita prettamente all'attività di cui sopra, pari a 1.845 mq, ossia al vero e proprio opificio industriale, in quanto superfice ove si formavano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali al cui smaltimento aveva sempre provveduto in proprio ed a proprie spese.
Il Comune di Cassino avrebbe potuto e dovuto semmai richiedere la TARI esclusivamente per la restante area dell'azienda, quella adibita ad ufficio la cui dimensione era pari a pari a 91 mq, unica produttiva di rifiuti urbani smaltibili in via ordinaria. Tutte metrature, queste, già conosciute dall'ente comunale che, nel corso del 2023, a seguito di istanza, interlocuzione tra le parti e produzione di documentazione, aveva riconosciuto alla Società_1 l'esenzione del 30% della superficie da tassare.
Ciononostante, per l'annualità 2018 il Comune notificava alla parte l'odierno atto senza tenere conto dell'avventa riduzione della superficie tassabili pur riconosciuta.
Il Comune di Cassino si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso di parte sostenendo che la società era sempre venuta meno all'obbligo dichiarativo non avendo mai presentato la dichiarazione né avendo mai trasmesso documentazione attestante la produzione dei rifiuti speciali in via prevalente e lo smaltimento in proprio. Il riconoscimento della riduzione della superficie tassabile sarebbe valso a partire dall'avvenuta dichiarazione da parte del contribuente, ossia a partire dall'annualità 2023.
Il processo è stato discusso all'udienza del 14.04.2025 e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Società_1 Società_1 srl non può essere accolto in quanto infondato.
Venendo al merito della questione e della fondatezza della pretesa si osserva che della normativa in tema di rifiuti si evince il costante onere del contribuente di portare a conoscenza dell'amministrazione, ogni dato o elemento utile al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile. Ma l'esistenza dei presupposti giustificativi l'esenzione devono essere di volta in volta dedotti a partire dalla denunzia originaria o in quelle di variazione. È dunque assolutamente pacifico che le eventuali circostanze, motivi e cause di esenzione devono essere indicate e ben documentate e che, in caso di loro mancata indicazione in denuncia, tali esenzioni non potranno avere effetto. Ebbene, dalla documentazione presente in atti, la società ricorrente ha dato prova che quanto detto è avvenuto solo a partire dall'anno 2023.
Fino a quel momento nessuna prova è stata fornita circa la presentazione al Comune di Cassino la denuncia obbligatoria e la documentazione necessaria ad ottenere l'esclusione di alcune aree del suo immobile (opificio di mq 1845) dalla superficie tassabile. Tale omissione non ha consentito di porre l'ente comunale in primis in condizione di esercitare i suoi poteri di accertamento e controllo all'epoca delle annualità contestate né di determinarsi in merito alla possibile esclusione di locali da poter escludere dal conteggio del tributo.
Tali principi in materia di rifiuti sono ormai da tempo assodati e più volte la giurisprudenza della Corte di
Cassazione li ha ribaditi, affermando che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. Per quanto concerne la TARI, poiché la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, ne consegue che è obbligo del contribuente, in sede di dichiarazione, informare il Comune della particolare destinazione dei locali, dell'esatta loro dimensione, documentando quindi la produzione in essi di rifiuti speciali e il loro smaltimento.
La Società_1 Società_1 srl, prima dell'anno 2023, non aveva presentato nessuna dichiarazione nè informazione in tal senso.
Il Comune, pertanto, quanto alle annualità pregresse, tra cui rientra l'odierno 2018, non poteva certamente essere in grado di conoscere lo stato dei luoghi e controllarne la rispondenza alle pretese della contribuente, né è possibile sapere se lo stato di quei luoghi, quell'anno, era il medesimo di quelli così come dichiarati nel
2023. E' dunque del tutto logico che l'esenzione della superficie tassabile parta dal momento in cui vi è stata dichiarazione formale o il Comune è venuto formalmente in possesso della documentazione trasmessa dalla
Società_1, ossia a partire dall'annualità 2023, non prima.
Per questi motivi
il ricorso va respinto. Le spese, che seguono il criterio della soccombenza e vanno quantificate in euro 1200,00, oltre IVA e cpa, e liquidate in favore del convenuto Comune di Cassino.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi €.1.200,00= oltre accessori dovuti per legge.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 438/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da ricorrente Srl Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cassino
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2644 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 Società_1 srl, in persona del legale rappresentante, ha proposto ricorso nei confronti del Comune di Cassino avverso l'avviso di pagamento n. 2644, di € 10.892,00, notificato il giorno 11.10.2023, avente ad oggetto la TARI per l'anno 2018 collegata ad un immobile con capannone industriale con annesso ufficio ubicato in Cassino alla Indirizzo_1.
La ricorrente ha premesso di svolgere presso il suddetto immobile un'attività di raccolta, di smaltimento, di stoccaggio, di riciclaggio, di trasformazione e di commercio di rottami ferrosi e di rifiuti pericolosi e speciali;
ragion per cui, iscritta all'apposito Albo Nazionale, essa non produceva rifiuti urbani bensì trattava e gestiva rifiuti-materie prime prodotti da altre società, di natura ferrosa e speciale, frutto di scarto di attività metallurgiche, per loro natura rientranti nella categoria di rifiuti speciali e pericolosi che non potevano certamente essere smaltiti nelle vie ordinarie mediante conferimento al servizio pubblico di raccolta. Tali materiali venivano, infatti, gestiti e smaltiti personalmente dalla Società_1 srl che provvedeva in proprio al recupero ed allo smaltimento di tali scarti inviandoli ad apposite fonderie. La Società_1 srl ha quindi eccepito la non debenza della tassa in relazione all'area di capannone adibita prettamente all'attività di cui sopra, pari a 1.845 mq, ossia al vero e proprio opificio industriale, in quanto superfice ove si formavano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali al cui smaltimento aveva sempre provveduto in proprio ed a proprie spese.
Il Comune di Cassino avrebbe potuto e dovuto semmai richiedere la TARI esclusivamente per la restante area dell'azienda, quella adibita ad ufficio la cui dimensione era pari a pari a 91 mq, unica produttiva di rifiuti urbani smaltibili in via ordinaria. Tutte metrature, queste, già conosciute dall'ente comunale che, nel corso del 2023, a seguito di istanza, interlocuzione tra le parti e produzione di documentazione, aveva riconosciuto alla Società_1 l'esenzione del 30% della superficie da tassare.
Ciononostante, per l'annualità 2018 il Comune notificava alla parte l'odierno atto senza tenere conto dell'avventa riduzione della superficie tassabili pur riconosciuta.
Il Comune di Cassino si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso di parte sostenendo che la società era sempre venuta meno all'obbligo dichiarativo non avendo mai presentato la dichiarazione né avendo mai trasmesso documentazione attestante la produzione dei rifiuti speciali in via prevalente e lo smaltimento in proprio. Il riconoscimento della riduzione della superficie tassabile sarebbe valso a partire dall'avvenuta dichiarazione da parte del contribuente, ossia a partire dall'annualità 2023.
Il processo è stato discusso all'udienza del 14.04.2025 e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso della Società_1 Società_1 srl non può essere accolto in quanto infondato.
Venendo al merito della questione e della fondatezza della pretesa si osserva che della normativa in tema di rifiuti si evince il costante onere del contribuente di portare a conoscenza dell'amministrazione, ogni dato o elemento utile al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile. Ma l'esistenza dei presupposti giustificativi l'esenzione devono essere di volta in volta dedotti a partire dalla denunzia originaria o in quelle di variazione. È dunque assolutamente pacifico che le eventuali circostanze, motivi e cause di esenzione devono essere indicate e ben documentate e che, in caso di loro mancata indicazione in denuncia, tali esenzioni non potranno avere effetto. Ebbene, dalla documentazione presente in atti, la società ricorrente ha dato prova che quanto detto è avvenuto solo a partire dall'anno 2023.
Fino a quel momento nessuna prova è stata fornita circa la presentazione al Comune di Cassino la denuncia obbligatoria e la documentazione necessaria ad ottenere l'esclusione di alcune aree del suo immobile (opificio di mq 1845) dalla superficie tassabile. Tale omissione non ha consentito di porre l'ente comunale in primis in condizione di esercitare i suoi poteri di accertamento e controllo all'epoca delle annualità contestate né di determinarsi in merito alla possibile esclusione di locali da poter escludere dal conteggio del tributo.
Tali principi in materia di rifiuti sono ormai da tempo assodati e più volte la giurisprudenza della Corte di
Cassazione li ha ribaditi, affermando che grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è
l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. Per quanto concerne la TARI, poiché la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, ne consegue che è obbligo del contribuente, in sede di dichiarazione, informare il Comune della particolare destinazione dei locali, dell'esatta loro dimensione, documentando quindi la produzione in essi di rifiuti speciali e il loro smaltimento.
La Società_1 Società_1 srl, prima dell'anno 2023, non aveva presentato nessuna dichiarazione nè informazione in tal senso.
Il Comune, pertanto, quanto alle annualità pregresse, tra cui rientra l'odierno 2018, non poteva certamente essere in grado di conoscere lo stato dei luoghi e controllarne la rispondenza alle pretese della contribuente, né è possibile sapere se lo stato di quei luoghi, quell'anno, era il medesimo di quelli così come dichiarati nel
2023. E' dunque del tutto logico che l'esenzione della superficie tassabile parta dal momento in cui vi è stata dichiarazione formale o il Comune è venuto formalmente in possesso della documentazione trasmessa dalla
Società_1, ossia a partire dall'annualità 2023, non prima.
Per questi motivi
il ricorso va respinto. Le spese, che seguono il criterio della soccombenza e vanno quantificate in euro 1200,00, oltre IVA e cpa, e liquidate in favore del convenuto Comune di Cassino.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese del giudizio che liquida in complessivi €.1.200,00= oltre accessori dovuti per legge.