Articolo 7 della Legge 3 luglio 1989, n. 257
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 luglio 1989
Art. 7. 1. Ai fini dell'applicazione del trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, si osservano le disposizioni degli articoli 1 e 2, dell'articolo 3, comma 1, e degli articoli 4, 5 e 6 della presente legge.
2. Quando l'esecuzione in Italia di una sentenza penale thailandese comporta l'applicazione della liberazione condizionale o di altra misura analoga disposta dalle autorita' thailandesi, la corte di appello la converte in una misura prevista dalla legge italiana che, per quanto possibile, corrisponda a quella convertita; in ogni caso non deve essere aggravato il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti thailandesi.
3. Il riconoscimento di una sentenza penale thailandese per l'esecuzione della pena in Italia e l'esecuzione in Thailandia di una sentenza penale italiana sono subordinati alla condizione che il condannato abbia prestato il suo consenso volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche dello stesso.
Nota all'art. 7.
Il trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984, e' stato ratificato con la legge 27 luglio 1988, n. 369 , la quale ha altresi' dato piena ed intera esecuzione al trattato medesimo.
Entrata in vigore il 20 luglio 1989