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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv. MALASPINA SERGIO e MAGALINI CHIARA MARIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Milano, viale Regina
Margherita 30;
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza reietta,
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'importo dovuto al Ricorrente a titolo di competenze di fine rapporto
(saldo del TFR ecc.) come meglio specificato in atti;
- e per l'effetto condannare (di seguito, anche, “ o la “Società”), Controparte_1 CP_1
C.F. e P.I. , con sede legale in 43126 Parma (PR), Via Licinio Ferretti, 50/a, P.IVA_1 domicilio digitale /PEC estratto da INI PEC in persona del legale Email_1 rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Signor C.F. Controparte_2
, residente in [...]
MANIN N. 14, a
1) corrispondere al Ricorrente l'importo ancora dovuto a titolo di saldo delle competenze di fine rapporto (TFR ecc.) pari all'importo lordo di Euro 12.109,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e/o le maggiori e /o minori somme dovute anche a seguito di
CTU contabile in caso di contestazione dei conteggi;
2) Condannare la Resistente a consegnare: a) Conteggio TFR b) Cedolino paga del TFR e delle competenze di fine rapporto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, comprensivi delle spese generali ex art. 15 D.M. n.
585/94 con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare della quale è stato dipendente Controparte_1 sino al licenziamento del 3.5.2023, al pagamento in suo favore di € 12.109,54 a titolo di saldo delle competenze di fine rapporto ancora dovute.
Pag. 2 di 5 2. non si costituita in giudizio nonostante regolare notifica ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
3. È stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, il quale non è comparso all'udienza di assunzione della prova nonostante regolare notifica.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Com'è noto, il creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale ha solo l'onere di provare il titolo del credito e allegare l'inadempimento, gravando invece sul debitore l'onere di provare di avere esattamente adempiuto alle sue obbligazioni (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n.
13533).
7. Il ricorrente ha documentato di essere stato assunto da con contratto a CP_1
tempo indeterminato a far data dal 26.5.2008, con qualifica di Comandante Pilota
(doc. 1 ricorrente) e di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 3.5.2023, dopo un lungo periodo di collocazione in Cassa Integrazione
Guadagni Straordinari in ragione delle notevoli difficoltà finanziarie affrontate dalla società nel periodo di pandemia da Covid-19 (doc. 2 ricorrente).
8. Il ricorrente ha altresì allegato di essere debitore di complessivi lordi € 165.023,26 per competenze di fine rapporto (€ 3.033,81 lordi per integrazione retribuzione ordinaria;
€ 17.713 lordi per arretrati anni precedenti;
€ 75,19 lordi per permessi r.o.l./p.a.r. non goduti;
€ 541,03 lordi per cassa integrazione straordinaria;
€
120.884,24 lordi per trattamento fine rapporto;
€ 21.931,95 lordi per indennità sostitutiva di preavviso;
€ 421,77 lordi per gratifica natalizia;
€ 421,77 lordi per quattordicesima mensilità), corrispondenti a netti € 113.940,80, e di avere ricevuto dalla società complessivi € 103.230,00 netti.
9. Gli importi allegati trovano in gran parte riscontro nei cedolini depositati in atti
(doc. 4 ricorrente) e nella certificazione unica 2024 (doc. 5 ricorrente); può
Pag. 3 di 5 pertanto essere ritenuto sufficientemente dimostrata l'esistenza del credito complessivo allegato, anche tenuto conto del fatto che il lavoratore ha allegato di non avere mai ricevuto dalla società i cedolini paga delle competenze di fine rapporto.
10. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c., la mancata comparizione del legale rappresentante a rendere interrogatorio formale sui fatti allegati in ricorso nonostante regolare notifica permette, in una valutazione complessiva del quadro probatorio in atti, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
11. La convenuta, rimanendo non contumace, non ha adempiuto al suo onere probatorio dell'esatto adempimento delle obbligazioni azionate in ricorso.
12.
Per questi motivi
, la convenuta deve essere condannata al pagamento del residuo debito lordo di € 12.109,54, maggiorati di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
13. Inoltre, deve altresì essere accolta l'ulteriore domanda del ricorrente di condanna della convenuta alla consegna del conteggio del TFR e del cedolino paga delle competenze di fine rapporto, costituendo anch'essa un'obbligazione del datore di lavoro di cui il ricorrente ha allegato l'inadempimento e di cui la convenuta non ha dimostrato l'adempimento.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura non complessa della stessa;
non è disposta la distrazione delle spese richiesta nelle conclusioni, avendo i procuratori di parte ricorrente rinunciato alla stessa con dichiarazione resa in udienza (cfr. verbale di udienza del
25.2.2025).
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
12.109,54 lordi per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di del Controparte_1 Parte_1
conteggio del TFR e del cedolino paga delle competenze di fine rapporto
3. condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in €
118,50 per esborsi.
Così deciso in Parma, 01/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv. MALASPINA SERGIO e MAGALINI CHIARA MARIA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Milano, viale Regina
Margherita 30;
RICORRENTE contro
Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza reietta,
IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare l'importo dovuto al Ricorrente a titolo di competenze di fine rapporto
(saldo del TFR ecc.) come meglio specificato in atti;
- e per l'effetto condannare (di seguito, anche, “ o la “Società”), Controparte_1 CP_1
C.F. e P.I. , con sede legale in 43126 Parma (PR), Via Licinio Ferretti, 50/a, P.IVA_1 domicilio digitale /PEC estratto da INI PEC in persona del legale Email_1 rappresentante pro tempore e Amministratore Unico Signor C.F. Controparte_2
, residente in [...]
MANIN N. 14, a
1) corrispondere al Ricorrente l'importo ancora dovuto a titolo di saldo delle competenze di fine rapporto (TFR ecc.) pari all'importo lordo di Euro 12.109,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e/o le maggiori e /o minori somme dovute anche a seguito di
CTU contabile in caso di contestazione dei conteggi;
2) Condannare la Resistente a consegnare: a) Conteggio TFR b) Cedolino paga del TFR e delle competenze di fine rapporto.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, comprensivi delle spese generali ex art. 15 D.M. n.
585/94 con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare della quale è stato dipendente Controparte_1 sino al licenziamento del 3.5.2023, al pagamento in suo favore di € 12.109,54 a titolo di saldo delle competenze di fine rapporto ancora dovute.
Pag. 2 di 5 2. non si costituita in giudizio nonostante regolare notifica ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
3. È stato disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, il quale non è comparso all'udienza di assunzione della prova nonostante regolare notifica.
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Com'è noto, il creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale ha solo l'onere di provare il titolo del credito e allegare l'inadempimento, gravando invece sul debitore l'onere di provare di avere esattamente adempiuto alle sue obbligazioni (Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n.
13533).
7. Il ricorrente ha documentato di essere stato assunto da con contratto a CP_1
tempo indeterminato a far data dal 26.5.2008, con qualifica di Comandante Pilota
(doc. 1 ricorrente) e di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo in data 3.5.2023, dopo un lungo periodo di collocazione in Cassa Integrazione
Guadagni Straordinari in ragione delle notevoli difficoltà finanziarie affrontate dalla società nel periodo di pandemia da Covid-19 (doc. 2 ricorrente).
8. Il ricorrente ha altresì allegato di essere debitore di complessivi lordi € 165.023,26 per competenze di fine rapporto (€ 3.033,81 lordi per integrazione retribuzione ordinaria;
€ 17.713 lordi per arretrati anni precedenti;
€ 75,19 lordi per permessi r.o.l./p.a.r. non goduti;
€ 541,03 lordi per cassa integrazione straordinaria;
€
120.884,24 lordi per trattamento fine rapporto;
€ 21.931,95 lordi per indennità sostitutiva di preavviso;
€ 421,77 lordi per gratifica natalizia;
€ 421,77 lordi per quattordicesima mensilità), corrispondenti a netti € 113.940,80, e di avere ricevuto dalla società complessivi € 103.230,00 netti.
9. Gli importi allegati trovano in gran parte riscontro nei cedolini depositati in atti
(doc. 4 ricorrente) e nella certificazione unica 2024 (doc. 5 ricorrente); può
Pag. 3 di 5 pertanto essere ritenuto sufficientemente dimostrata l'esistenza del credito complessivo allegato, anche tenuto conto del fatto che il lavoratore ha allegato di non avere mai ricevuto dalla società i cedolini paga delle competenze di fine rapporto.
10. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c., la mancata comparizione del legale rappresentante a rendere interrogatorio formale sui fatti allegati in ricorso nonostante regolare notifica permette, in una valutazione complessiva del quadro probatorio in atti, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
11. La convenuta, rimanendo non contumace, non ha adempiuto al suo onere probatorio dell'esatto adempimento delle obbligazioni azionate in ricorso.
12.
Per questi motivi
, la convenuta deve essere condannata al pagamento del residuo debito lordo di € 12.109,54, maggiorati di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
13. Inoltre, deve altresì essere accolta l'ulteriore domanda del ricorrente di condanna della convenuta alla consegna del conteggio del TFR e del cedolino paga delle competenze di fine rapporto, costituendo anch'essa un'obbligazione del datore di lavoro di cui il ricorrente ha allegato l'inadempimento e di cui la convenuta non ha dimostrato l'adempimento.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura non complessa della stessa;
non è disposta la distrazione delle spese richiesta nelle conclusioni, avendo i procuratori di parte ricorrente rinunciato alla stessa con dichiarazione resa in udienza (cfr. verbale di udienza del
25.2.2025).
Pag. 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
12.109,54 lordi per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna al pagamento in favore di del Controparte_1 Parte_1
conteggio del TFR e del cedolino paga delle competenze di fine rapporto
3. condanna al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre
15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, e in €
118,50 per esborsi.
Così deciso in Parma, 01/04/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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