TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe – presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5116/2025 V.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Nicola Parte_1 Armenise;
-RICORRENTE- E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Nicola Armenise;
Controparte_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso congiunto depositato in data 13.10.2025 e Parte_1 CP_1
premesso che:
[...]
1. questo Tribunale aveva emesso il 21.05.2002 la sentenza n. 633/2002 dichiarativa dello scioglimento del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nella convenzione divorzile, tra le quali vi era la previsione di un contributo al mantenimento dei figli ed nonché dell'assegno divorzile in favore Per_1 Per_2 della moglie;
2. nelle more i figli erano diventati economicamente autosufficienti;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo al mantenimento dei figli e la rideterminazione dell'assegno divorzile.
La causa veniva rimessa immediatamente la Collegio ex art. 473 bis.51 c.p.c. ed il P.M. chiedeva l'accoglimento della domanda congiunta in data 28.10.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.10.2025 da
[...]
e modificando le condizioni di divorzio statuite Parte_1 Controparte_1 nella citata sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 02.10.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe – presidente -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5116/2025 V.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Nicola Parte_1 Armenise;
-RICORRENTE- E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Nicola Armenise;
Controparte_1
-RESISTENTE- N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - RITENUTO IN FATTO Con ricorso congiunto depositato in data 13.10.2025 e Parte_1 CP_1
premesso che:
[...]
1. questo Tribunale aveva emesso il 21.05.2002 la sentenza n. 633/2002 dichiarativa dello scioglimento del loro matrimonio e che da allora i loro rapporti erano stati regolati dalle condizioni concordate nella convenzione divorzile, tra le quali vi era la previsione di un contributo al mantenimento dei figli ed nonché dell'assegno divorzile in favore Per_1 Per_2 della moglie;
2. nelle more i figli erano diventati economicamente autosufficienti;
chiedevano la modifica delle condizioni di divorzio, disponendosi la revoca del contributo al mantenimento dei figli e la rideterminazione dell'assegno divorzile.
La causa veniva rimessa immediatamente la Collegio ex art. 473 bis.51 c.p.c. ed il P.M. chiedeva l'accoglimento della domanda congiunta in data 28.10.2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.- E' risaputo che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nella norma suindicata, che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”. La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio divorzile, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici e personali, per quello che qui interessa) tra i coniugi e rispetto alla prole al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni personali e patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).
Se tale è l'oggetto della delibazione rimessa al giudice in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per farvi luogo possa intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cassaz. Civ., Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
2.- Nel caso di specie, le parti hanno consensualmente dato atto dell'accordo intercorso tra loro per regolare diversamente i loro rapporti, in ragione delle sopravvenienze innanzi indicate.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione dei loro rapporti personali ed economici così come proposta ed avendo le parti raggiunto un'intesa anche in punto di spese processuali.
4.- La presente sentenza é provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 13.10.2025 da
[...]
e modificando le condizioni di divorzio statuite Parte_1 Controparte_1 nella citata sentenza:
1. prende atto che i rapporti tra le parti siano disciplinati secondo la nuova regolazione concordata tra di loro nella convenzione datata 02.10.2025, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Bari, così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. I Civile il 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato