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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19683/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti con RR. GG. nn. 19683/2020 e 21636/2021 aventi ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pellegrino – Parte_1 C.F._1
Lise ( ), elettivamente domiciliato in Napoli, piazza delle Medaglie d'Oro n. 27, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Sergio Meo ( ) C.F._3
ATTORE
E
Napoli ( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Barone ( ), C.F._4 presso lo studio della quale, in Napoli, alla via G. Piazzi n. 9, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO - ATTORE
E in persona del sindaco p.t. ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Maria Teresa Mastrangelo ( ), elettivamente domiciliato in Napoli, piazza C.F._5
Municipio, palazzo San Giacomo, presso gli uffici dell'avvocatura municipale
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il giorno Parte_1
12.11.2024.
Il condominio di in Napoli ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione Controparte_1 scritta depositata il giorno 11.11.2024.
Il che non ha depositato note per la trattazione scritta in funzione dell'udienza per la Controparte_2 precisazione delle conclusioni, deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e riposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Vano il tentativo di mediazione, , comproprietario in comunione legale con la moglie, Parte_1
di unità immobiliare al piano terra (con antistante terrazzo) sita in Napoli, CP_3 Controparte_1
(doc. 1), ha citato in giudizio il medesimo condominio per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per i dissesti cagionati al terrazzo di sua proprietà, nonché per la mancata messa in pagina 1 di 6 sicurezza ed il mancato ripristino dello stato dei luoghi e, per l'effetto, per sentirlo condannare al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento della complessiva somma di euro 16.000,00 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del terrazzo oltre ai danni non patrimoniali da determinarsi in via equitativa. L'attore ha, in particolare, dedotto che il 4 maggio 2017 il proprio terrazzo è stato interessato dall'apertura di una profonda voragine in prossimità del muro di confine che ha reso inutilizzabile lo stesso terrazzo. Secondo quanto rilevato da tecnici nominati dal , CP_1 tanto la voragine, quanto i pure riscontrati cedimenti della pavimentazione centrale del terrazzo, sono conseguenza delle pessime condizioni dell'impianto fognario (collocato al di sotto del terrazzo) del
; circostanza, questa, confermata anche dai tecnici del che ha emesso CP_1 Controparte_2 atto (PG/2017/982215 -doc. 4 di parte attrice) di diffida al compimento delle opere necessarie alla messa in sicurezza ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Il condominio di in Napoli ha chiesto il rigetto della domanda attorea deducendo che Controparte_1 la responsabilità per i fatti riportati nell'atto di citazione deve essere ascritta alla rete fognaria del
(del quale ha chiesto la chiamata in causa) e, in ogni caso, che ulteriori interventi da Controparte_2 parte del sono stati preclusi dall'emergenza pandemica in atto. Ancora, il ha CP_1 CP_1 dedotto che l' , nonostante gli eventi riportati in citazione, ha continuato a fruire del terrazzo. Pt_1
Rigettata (con provvedimento del 21.7.2021) l'istanza di rimessione in termini formulata dal convenuto quanto alla chiamata in giudizio dell'ente comunale, il condominio di ha incardinato Controparte_1 un nuovo procedimento (cui è stato assegnato numero di registro generale 216236/2021) mediante atto con il quale, previo accertamento della “sussistenza dell'obbligo di garanzia del Controparte_2 quale responsabile per i dissesti cagionati e dei conseguenti danni arrecati al terrazzo di proprietà del dott. ”, è stato chiesto di condannare il medesimo “a tenere indenne e manlevare il Pt_1 CP_2 per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuta a risarcire in Controparte_4 favore del dott. ” ovvero, in subordine, di accertare il diritto di regresso nei confronti del Pt_1 in relazione a quanto dal condominio pagato all'attore nel giudizio avente R. G. n. CP_2
19683/2020.
Il premesso che il condominio di risulta privo di licenza di Controparte_2 Controparte_1 fognatura, ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei propri confronti dal medesimo , CP_1 dovendo escludersi una propria responsabilità quanto all'apertura della voragine nel terrazzo di proprietà come confermato dagli atti allegati alla propria comparsa di costituzione e risposta. Pt_1
In data 1 luglio 2024 il giudizio avente R. G. 21636/2021 (nel quale erano stati adottati plurimi rinvii senza concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e senza svolgimento di alcuna attività istruttoria), originariamente assegnato alla Sezione sesta civile di questo Tribunale, è stato riunito al giudizio avente R. G. 19683/2020 nel quale, assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c.
(provvedimento del giorno 11.6.2021) e svolta l'istruttoria orale (udienza del 17.1.2023), era già stato nominato consulente tecnico d'Ufficio che aveva depositato il proprio elaborato il 10 giugno 2024.
Mutato il Giudice istruttore, i procedimenti riuniti sono stati quindi trattenuti in decisione all'udienza del 13 novembre 2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. La domanda dell' (attore nel giudizio avente R. G. n. 19683/2020) è fondata nei limiti di Pt_1 seguito indicati.
2.1. Alla luce del susseguirsi di plurime domande formulate (talvolta anche, per la prima volta, in comparsa conclusionale) nei confronti di parti verso le quali alcun contraddittorio può ritenersi ritualmente instaurato, è opportuno richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la pagina 2 di 6 quale la riunione dei giudizi lascia intatta l'autonomia di ciascuno di essi (tra le tantissime, di recente,
Cass., sez. 2, ord. 14 luglio 2023, n. 20248; Cass., sez. 6-3, ord. 16 settembre 2022, n. 27295) pure per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascun giudizio, “con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo” (Cass., sez. 2, ord. 26 febbraio 2021, n. 5434).
Ne discende che, rigettata la domanda di chiamata in causa del terzo formulata dal Controparte_2 convenuto condominio di , in Napoli, il giudizio avente R. G. n. 19683/2020 può Controparte_1 ritenersi instaurato tra le sole parti e condominio di e che, non essendovi stata Pt_1 Controparte_1 alcuna estensione delle domande formulate dall' nei confronti del il giudizio Pt_1 Controparte_2 avente R. G. n. 21636/2021 può ritenersi instaurato tra il solo condominio di via Capaldo n. 30 ed il e risulta trattenuto in decisione senza che sia stata richiesta (prima ancora che Controparte_2 svolta) alcuna attività istruttoria (non potendo estendersi nei confronti del gli esiti CP_2 dell'istruttoria svolta in un giudizio -quello, appunto, avente R. G. n. 19683/2020- al quale tale ente è estraneo, a maggior ragione ove si consideri che la riunione del giudizio avente R. G. n. 21636/2021 a quello precedentemente iscritto è stata disposta allorquando in tale ultimo processo era già esaurita l'attività istruttoria).
2.2. In punto di qualificazione giuridica della domanda, il Tribunale osserva che l'azione risarcitoria promossa dall'attore si fonda sull'art. 2051 c.c. (pur non risultando tale norma espressamente richiamata nell'atto introduttivo del giudizio) atteso che l'istante (senza far riferimento agli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.) ha allegato che i danni subiti sono stati provocati da infiltrazioni di acqua dalla rete fognaria condominiale.
A riguardo è opportuno osservare che, mediante ampio riferimento a Cass., S. U., ord. 30 giugno 2022,
n. 20943, anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Quanto all'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione (potenzialmente lesiva) della cosa, essendo invece il custode onerato della prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla propria sfera di custodia, avente efficacia causale autonoma e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr., ex multis, Cass., sez. 3, sent. 23 marzo
2011, n. 6677, Cass., sez. 3, sent. 1 aprile 2010, n. 8005).
2.3. Ebbene, documentata (doc. 1) la (in verità non contestata) titolarità, in capo all'attore, del diritto di proprietà del terrazzo interessato dai fenomeni oggetto di causa, occorre osservare che, con valutazione
(che questo Giudice ritiene di potere integralmente recepire) fondata su approfonditi accertamenti in fatto, esente da vizi logici e, in parte qua, non contestata dalle parti del giudizio avente R. G.
19683/2020, il c.t.U. ha accertato (pp. 20 e 21 della relazione che qui integralmente si richiama) di potere ascrivere alle sole condotte comunali la creazione della voragine oggetto di causa (dalla pagina 3 di 6 medesima relazione risulta pure l'esecuzione di interventi da parte di ABC verosimilmente idonei al ripristino dello stato dei luoghi) e, invece, alle sole condutture condominiali le lesioni rilevate sul piano di calpestio del terrazzo attoreo (p. 21 della relazione).
2.3.1. Tanto detto, accertato il nesso di causalità tra cosa in custodia (condotta fognaria e CP_5 danno e non offerta dal la prova del fortuito, nei limiti dell'accertata responsabilità della CP_1 parte convenuta nel giudizio avente R. G. n. 19683/2020, occorre allora accogliere la domanda formulata dall' tesa alla condanna del alla messa in sicurezza “ed al pieno ripristino” Pt_1 CP_1 del proprio terrazzo.
2.3.1.1. A dispetto delle eccezioni sollevate dal , non sussistono preclusioni in rito CP_1 all'accoglimento di tale domanda.
Infatti, la condanna alla messa in sicurezza del terrazzo (anche in relazione alle lesioni sul piano di calpestio ascrivibili -per quanto detto- alla rete fognaria di proprietà condominiale) risulta formulata dall' sin dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e deve, pertanto, Pt_1 ritenersi ammissibile alla luce del condiviso principio espresso da Cass., S. U., sent. 15 giugno 2015, n.
12310, non potendo dubitarsi della connessione di tale domanda alla vicenda sostanziale ab origine dedotta in giudizio.
Né l'esame nel merito di tale domanda può ritenersi precluso in conseguenza dell'esperimento di mediazione obbligatoria non avente ad oggetto la medesima pretesa di ripristino dello status quo ante.
Tanto -almeno- alla luce delle seguenti ragioni (ciascuna, di per sé, assorbente): i) l'eccezione relativa al mancato esperimento -in parte qua- della mediazione obbligatoria non è stata formulata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e deve, pertanto, ritenersi tardiva;
ii) la materia condominiale (per la quale l'art. 5, co. 1, d. lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligatorietà del tentativo di mediazione) va circoscritta a quella concernente la violazione o l'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio (libro II, titolo VII, capo II del codice civile ed artt. 61 - 72 disp. att. c.c.) sì che, per le controversie radicate ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti del condominio, non può ritenersi sussistente l'obbligatorietà del tentativo di mediazione.
2.3.1.2. Alla luce di quanto sin qui osservato il deve quindi essere condannato CP_1 all'esecuzione delle opere indicate al paragrafo 6.3. (pagine da 22 a 25), nonché alle pagine 28 e 29 della relazione depositata dal c.t.U.
Non può invece essere accolta la domanda dall' proposta ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., Pt_1 risultando la stessa formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, tardivamente, ferma la valutazione (rimessa alla parte) della possibilità di richiedere tale pronunzia in sede di esecuzione, alla luce dell'art. 614bis c.p.c. nel testo applicabile al momento dell'eventualmente instaurando procedimento ex art. 612 c.p.c.
Ancora, atteso che (come condivisibilmente ritenuto dal c.t.U.) le opere indicate dal consulente (ed oggetto della statuizione di condanna qui adottata) devono essere eseguite in conseguenza dei danni riportati dall' a fronte dello stato delle conduzioni fognarie del , non può essere Pt_1 CP_1 accolta la domanda di “manleva” (nonché quella, subordinata, di “regresso”) dal medesimo CP_1 formulata nei confronti del (cui in danni in esame non sono in alcuna misura Controparte_2 attribuibili).
2.4. Neppure possono essere accolte le ulteriori domande risarcitorie formulate dall' . Pt_1
2.4.1. Con valutazione che si condivide, il c.t.U. (pp. 30 e 34 della relazione in atti) ha ritenuto riconducibile alla sola voragine il danno da mancato utilizzo del terrazzo. Una simile conclusione pagina 4 di 6 risulta per la verità esente da quella censura di contraddittorietà che è stata sollevata dall' nella Pt_1 comparsa conclusionale. Infatti, con valutazione non contrastata sotto il profilo tecnico, il consulente nominato dal Tribunale ha osservato (p. 33 della relazione) che “le lesioni a pavimento ed il lieve avvallamento rilevato nel corso dei sopralluoghi non hanno modificato il grado di sicurezza per
l'utilizzo del terrazzo, trattandosi di un lieve assestamento del terreno che ad oggi non costituisce pericolo. Si precisa comunque che nel caso in cui non si dovesse procedere al rifacimento della rete fognaria condominiale, il perdurare della mancanza di tenuta idraulica della rete fognaria condominiale può peggiorare le caratteristiche di compattezza del terreno andando ad inficiare il grado di sicurezza per l'utilizzo del terrazzo”. La circostanza (confermata dal passaggio della relazione del c.t.U. da ultimo ritrascritto) che l'eventuale mancata esecuzione delle opere da parte del possa (per il futuro) inficiare le condizioni di sicurezza del terrazzo non toglie, infatti, che, CP_1 allo stato (eseguiti i lavori da parte di ABC), non vi sia (secondo quanto confermato dal c.t.U.) pericolo nella fruizione del terrazzo (e che, per il passato, tale pregiudizio sia addebitabile al solo CP_6 confronti del quale l non ha formulato domande). A carico del potrà, pertanto, al Pt_1 CP_1 più, sorgere una responsabilità per i danni da mancata fruibilità del terrazzo solo una volta che, a causa della mancata esecuzione delle opere da parte del medesimo , si registrerà un effettivo CP_1 pregiudizio alla sicurezza dello stato dei luoghi.
In definitiva, essendo, secondo quanto risulta dalla condivisa relazione del c.t.U., la creazione della voragine imputabile in via esclusiva al ed avendo solo tale voragine causato un danno alla CP_2 fruibilità del terrazzo, non è possibile condannare il convenuto al pagamento (a titolo di CP_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale) di somme in favore dell' . Pt_1
Né può (così come per la prima volta richiesto in realtà nella comparsa conclusionale) adottarsi statuizione di condanna in favore dell' nei confronti del L'attore nel giudizio avente R. Pt_1 CP_2
G. n. 19683/2020 non ha infatti mai (prima della comparsa conclusionale -risultando tale richiesta quindi assolutamente irrituale) “esteso” le proprie domande nei confronti della parte citata in giudizio
(nel solo processo avente R. G. n. 21636/21) esclusivamente dal condominio (parte nei confronti della quale, peraltro, per quanto detto, alcuna efficacia può avere l'attività svolta dal consulente nominato da questo Tribunale).
Ancora, non può essere pronunziata condanna del alla restituzione al condominio “delle CP_2 somme sborsate per le indagini e le riparazioni occorse per la ricerca e la individuazione del guasto e il successivo ripristino della zona interessata dalla voragine, come individuata dal CTU, nella complessiva somma di € 9.200,00 oltre IVA”. Fermo restando che (anche) tale domanda è stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, non può non ribadirsi che le operazioni rimesse al c.t.U. sono state integralmente svolte prima della riunione del giudizio avente RG. n.
21636/2021 (del quale, solo, è parte il a quello avente R. G. n. 19683/2020, sì che tali CP_2 operazioni (e le relative risultanze) non sono in alcun modo opponibili al Controparte_2
3. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese di c.t.U., liquidate con decreto depositato il 30.12.2024, devono essere poste, in via definitiva, a carico dell' (atteso che le relative domande hanno Pt_1 trovato accoglimento con riferimento ad una sola area del terrazzo e, comunque, in misura parziale) nella misura del 50% ed a carico del convenuto nella residua misura del 50%. CP_1
4. L'accoglimento (relativamente ad una sola parte del terrazzo) di una domanda formulata dall' Pt_1 ed il rigetto di tutte le domande tese al risarcimento per equivalente del danno (patrimoniale e non patrimoniale) valgono ad integrare una soccombenza reciproca (sostanzialmente equivalente) tra Pt_1
pagina 5 di 6 ed il condominio di che giustifica l'integrale compensazione delle spese di Pt_1 Controparte_1 lite. Analoga compensazione deve essere pronunziata quanto alle spese relative al rapporto processuale tra il condominio di ed il avuto riguardo al rigetto delle domande Controparte_1 Controparte_2 formulate dall'attore nel giudizio avente R. G. n. 21636/2021, al mancato svolgimento di accertamenti aventi efficacia pure nei confronti del ed alla limitatissima attività svolta da tale ultima parte CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il in persona dell'amministratore p. t., Controparte_7 all'esecuzione delle opere indicate nella relazione del c.t.U. al punto 6.3 (pagine 22 – 25), nonché alle pagine 28 e 29 della medesima relazione che qui integralmente si richiama;
2) rigetta tutte le ulteriori domande;
3) pone le spese di c.t.U. come liquidate con decreto depositato il 30.12.2024, in via definitiva, a carico di nella misura del 50% ed a carico del Parte_1 Controparte_7
in persona dell'amministratore p. t. nella residua misura del 50%;
[...]
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i giudizi riuniti.
Così deciso in Napoli, il 2 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti con RR. GG. nn. 19683/2020 e 21636/2021 aventi ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pellegrino – Parte_1 C.F._1
Lise ( ), elettivamente domiciliato in Napoli, piazza delle Medaglie d'Oro n. 27, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Sergio Meo ( ) C.F._3
ATTORE
E
Napoli ( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Barone ( ), C.F._4 presso lo studio della quale, in Napoli, alla via G. Piazzi n. 9, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO - ATTORE
E in persona del sindaco p.t. ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Maria Teresa Mastrangelo ( ), elettivamente domiciliato in Napoli, piazza C.F._5
Municipio, palazzo San Giacomo, presso gli uffici dell'avvocatura municipale
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il giorno Parte_1
12.11.2024.
Il condominio di in Napoli ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione Controparte_1 scritta depositata il giorno 11.11.2024.
Il che non ha depositato note per la trattazione scritta in funzione dell'udienza per la Controparte_2 precisazione delle conclusioni, deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e riposta.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Vano il tentativo di mediazione, , comproprietario in comunione legale con la moglie, Parte_1
di unità immobiliare al piano terra (con antistante terrazzo) sita in Napoli, CP_3 Controparte_1
(doc. 1), ha citato in giudizio il medesimo condominio per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità per i dissesti cagionati al terrazzo di sua proprietà, nonché per la mancata messa in pagina 1 di 6 sicurezza ed il mancato ripristino dello stato dei luoghi e, per l'effetto, per sentirlo condannare al ripristino dello stato dei luoghi ed al pagamento della complessiva somma di euro 16.000,00 a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del terrazzo oltre ai danni non patrimoniali da determinarsi in via equitativa. L'attore ha, in particolare, dedotto che il 4 maggio 2017 il proprio terrazzo è stato interessato dall'apertura di una profonda voragine in prossimità del muro di confine che ha reso inutilizzabile lo stesso terrazzo. Secondo quanto rilevato da tecnici nominati dal , CP_1 tanto la voragine, quanto i pure riscontrati cedimenti della pavimentazione centrale del terrazzo, sono conseguenza delle pessime condizioni dell'impianto fognario (collocato al di sotto del terrazzo) del
; circostanza, questa, confermata anche dai tecnici del che ha emesso CP_1 Controparte_2 atto (PG/2017/982215 -doc. 4 di parte attrice) di diffida al compimento delle opere necessarie alla messa in sicurezza ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Il condominio di in Napoli ha chiesto il rigetto della domanda attorea deducendo che Controparte_1 la responsabilità per i fatti riportati nell'atto di citazione deve essere ascritta alla rete fognaria del
(del quale ha chiesto la chiamata in causa) e, in ogni caso, che ulteriori interventi da Controparte_2 parte del sono stati preclusi dall'emergenza pandemica in atto. Ancora, il ha CP_1 CP_1 dedotto che l' , nonostante gli eventi riportati in citazione, ha continuato a fruire del terrazzo. Pt_1
Rigettata (con provvedimento del 21.7.2021) l'istanza di rimessione in termini formulata dal convenuto quanto alla chiamata in giudizio dell'ente comunale, il condominio di ha incardinato Controparte_1 un nuovo procedimento (cui è stato assegnato numero di registro generale 216236/2021) mediante atto con il quale, previo accertamento della “sussistenza dell'obbligo di garanzia del Controparte_2 quale responsabile per i dissesti cagionati e dei conseguenti danni arrecati al terrazzo di proprietà del dott. ”, è stato chiesto di condannare il medesimo “a tenere indenne e manlevare il Pt_1 CP_2 per quanto lo stesso fosse eventualmente tenuta a risarcire in Controparte_4 favore del dott. ” ovvero, in subordine, di accertare il diritto di regresso nei confronti del Pt_1 in relazione a quanto dal condominio pagato all'attore nel giudizio avente R. G. n. CP_2
19683/2020.
Il premesso che il condominio di risulta privo di licenza di Controparte_2 Controparte_1 fognatura, ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei propri confronti dal medesimo , CP_1 dovendo escludersi una propria responsabilità quanto all'apertura della voragine nel terrazzo di proprietà come confermato dagli atti allegati alla propria comparsa di costituzione e risposta. Pt_1
In data 1 luglio 2024 il giudizio avente R. G. 21636/2021 (nel quale erano stati adottati plurimi rinvii senza concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. e senza svolgimento di alcuna attività istruttoria), originariamente assegnato alla Sezione sesta civile di questo Tribunale, è stato riunito al giudizio avente R. G. 19683/2020 nel quale, assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c.
(provvedimento del giorno 11.6.2021) e svolta l'istruttoria orale (udienza del 17.1.2023), era già stato nominato consulente tecnico d'Ufficio che aveva depositato il proprio elaborato il 10 giugno 2024.
Mutato il Giudice istruttore, i procedimenti riuniti sono stati quindi trattenuti in decisione all'udienza del 13 novembre 2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2. La domanda dell' (attore nel giudizio avente R. G. n. 19683/2020) è fondata nei limiti di Pt_1 seguito indicati.
2.1. Alla luce del susseguirsi di plurime domande formulate (talvolta anche, per la prima volta, in comparsa conclusionale) nei confronti di parti verso le quali alcun contraddittorio può ritenersi ritualmente instaurato, è opportuno richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la pagina 2 di 6 quale la riunione dei giudizi lascia intatta l'autonomia di ciascuno di essi (tra le tantissime, di recente,
Cass., sez. 2, ord. 14 luglio 2023, n. 20248; Cass., sez. 6-3, ord. 16 settembre 2022, n. 27295) pure per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascun giudizio, “con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo” (Cass., sez. 2, ord. 26 febbraio 2021, n. 5434).
Ne discende che, rigettata la domanda di chiamata in causa del terzo formulata dal Controparte_2 convenuto condominio di , in Napoli, il giudizio avente R. G. n. 19683/2020 può Controparte_1 ritenersi instaurato tra le sole parti e condominio di e che, non essendovi stata Pt_1 Controparte_1 alcuna estensione delle domande formulate dall' nei confronti del il giudizio Pt_1 Controparte_2 avente R. G. n. 21636/2021 può ritenersi instaurato tra il solo condominio di via Capaldo n. 30 ed il e risulta trattenuto in decisione senza che sia stata richiesta (prima ancora che Controparte_2 svolta) alcuna attività istruttoria (non potendo estendersi nei confronti del gli esiti CP_2 dell'istruttoria svolta in un giudizio -quello, appunto, avente R. G. n. 19683/2020- al quale tale ente è estraneo, a maggior ragione ove si consideri che la riunione del giudizio avente R. G. n. 21636/2021 a quello precedentemente iscritto è stata disposta allorquando in tale ultimo processo era già esaurita l'attività istruttoria).
2.2. In punto di qualificazione giuridica della domanda, il Tribunale osserva che l'azione risarcitoria promossa dall'attore si fonda sull'art. 2051 c.c. (pur non risultando tale norma espressamente richiamata nell'atto introduttivo del giudizio) atteso che l'istante (senza far riferimento agli elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.) ha allegato che i danni subiti sono stati provocati da infiltrazioni di acqua dalla rete fognaria condominiale.
A riguardo è opportuno osservare che, mediante ampio riferimento a Cass., S. U., ord. 30 giugno 2022,
n. 20943, anche di recente, la Suprema Corte ha affermato che “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass., sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Quanto all'onere probatorio, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione (potenzialmente lesiva) della cosa, essendo invece il custode onerato della prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla propria sfera di custodia, avente efficacia causale autonoma e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr., ex multis, Cass., sez. 3, sent. 23 marzo
2011, n. 6677, Cass., sez. 3, sent. 1 aprile 2010, n. 8005).
2.3. Ebbene, documentata (doc. 1) la (in verità non contestata) titolarità, in capo all'attore, del diritto di proprietà del terrazzo interessato dai fenomeni oggetto di causa, occorre osservare che, con valutazione
(che questo Giudice ritiene di potere integralmente recepire) fondata su approfonditi accertamenti in fatto, esente da vizi logici e, in parte qua, non contestata dalle parti del giudizio avente R. G.
19683/2020, il c.t.U. ha accertato (pp. 20 e 21 della relazione che qui integralmente si richiama) di potere ascrivere alle sole condotte comunali la creazione della voragine oggetto di causa (dalla pagina 3 di 6 medesima relazione risulta pure l'esecuzione di interventi da parte di ABC verosimilmente idonei al ripristino dello stato dei luoghi) e, invece, alle sole condutture condominiali le lesioni rilevate sul piano di calpestio del terrazzo attoreo (p. 21 della relazione).
2.3.1. Tanto detto, accertato il nesso di causalità tra cosa in custodia (condotta fognaria e CP_5 danno e non offerta dal la prova del fortuito, nei limiti dell'accertata responsabilità della CP_1 parte convenuta nel giudizio avente R. G. n. 19683/2020, occorre allora accogliere la domanda formulata dall' tesa alla condanna del alla messa in sicurezza “ed al pieno ripristino” Pt_1 CP_1 del proprio terrazzo.
2.3.1.1. A dispetto delle eccezioni sollevate dal , non sussistono preclusioni in rito CP_1 all'accoglimento di tale domanda.
Infatti, la condanna alla messa in sicurezza del terrazzo (anche in relazione alle lesioni sul piano di calpestio ascrivibili -per quanto detto- alla rete fognaria di proprietà condominiale) risulta formulata dall' sin dalla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e deve, pertanto, Pt_1 ritenersi ammissibile alla luce del condiviso principio espresso da Cass., S. U., sent. 15 giugno 2015, n.
12310, non potendo dubitarsi della connessione di tale domanda alla vicenda sostanziale ab origine dedotta in giudizio.
Né l'esame nel merito di tale domanda può ritenersi precluso in conseguenza dell'esperimento di mediazione obbligatoria non avente ad oggetto la medesima pretesa di ripristino dello status quo ante.
Tanto -almeno- alla luce delle seguenti ragioni (ciascuna, di per sé, assorbente): i) l'eccezione relativa al mancato esperimento -in parte qua- della mediazione obbligatoria non è stata formulata nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. e deve, pertanto, ritenersi tardiva;
ii) la materia condominiale (per la quale l'art. 5, co. 1, d. lgs. n. 28/2010 prevede l'obbligatorietà del tentativo di mediazione) va circoscritta a quella concernente la violazione o l'errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio (libro II, titolo VII, capo II del codice civile ed artt. 61 - 72 disp. att. c.c.) sì che, per le controversie radicate ai sensi dell'art. 2051 c.c. nei confronti del condominio, non può ritenersi sussistente l'obbligatorietà del tentativo di mediazione.
2.3.1.2. Alla luce di quanto sin qui osservato il deve quindi essere condannato CP_1 all'esecuzione delle opere indicate al paragrafo 6.3. (pagine da 22 a 25), nonché alle pagine 28 e 29 della relazione depositata dal c.t.U.
Non può invece essere accolta la domanda dall' proposta ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., Pt_1 risultando la stessa formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, tardivamente, ferma la valutazione (rimessa alla parte) della possibilità di richiedere tale pronunzia in sede di esecuzione, alla luce dell'art. 614bis c.p.c. nel testo applicabile al momento dell'eventualmente instaurando procedimento ex art. 612 c.p.c.
Ancora, atteso che (come condivisibilmente ritenuto dal c.t.U.) le opere indicate dal consulente (ed oggetto della statuizione di condanna qui adottata) devono essere eseguite in conseguenza dei danni riportati dall' a fronte dello stato delle conduzioni fognarie del , non può essere Pt_1 CP_1 accolta la domanda di “manleva” (nonché quella, subordinata, di “regresso”) dal medesimo CP_1 formulata nei confronti del (cui in danni in esame non sono in alcuna misura Controparte_2 attribuibili).
2.4. Neppure possono essere accolte le ulteriori domande risarcitorie formulate dall' . Pt_1
2.4.1. Con valutazione che si condivide, il c.t.U. (pp. 30 e 34 della relazione in atti) ha ritenuto riconducibile alla sola voragine il danno da mancato utilizzo del terrazzo. Una simile conclusione pagina 4 di 6 risulta per la verità esente da quella censura di contraddittorietà che è stata sollevata dall' nella Pt_1 comparsa conclusionale. Infatti, con valutazione non contrastata sotto il profilo tecnico, il consulente nominato dal Tribunale ha osservato (p. 33 della relazione) che “le lesioni a pavimento ed il lieve avvallamento rilevato nel corso dei sopralluoghi non hanno modificato il grado di sicurezza per
l'utilizzo del terrazzo, trattandosi di un lieve assestamento del terreno che ad oggi non costituisce pericolo. Si precisa comunque che nel caso in cui non si dovesse procedere al rifacimento della rete fognaria condominiale, il perdurare della mancanza di tenuta idraulica della rete fognaria condominiale può peggiorare le caratteristiche di compattezza del terreno andando ad inficiare il grado di sicurezza per l'utilizzo del terrazzo”. La circostanza (confermata dal passaggio della relazione del c.t.U. da ultimo ritrascritto) che l'eventuale mancata esecuzione delle opere da parte del possa (per il futuro) inficiare le condizioni di sicurezza del terrazzo non toglie, infatti, che, CP_1 allo stato (eseguiti i lavori da parte di ABC), non vi sia (secondo quanto confermato dal c.t.U.) pericolo nella fruizione del terrazzo (e che, per il passato, tale pregiudizio sia addebitabile al solo CP_6 confronti del quale l non ha formulato domande). A carico del potrà, pertanto, al Pt_1 CP_1 più, sorgere una responsabilità per i danni da mancata fruibilità del terrazzo solo una volta che, a causa della mancata esecuzione delle opere da parte del medesimo , si registrerà un effettivo CP_1 pregiudizio alla sicurezza dello stato dei luoghi.
In definitiva, essendo, secondo quanto risulta dalla condivisa relazione del c.t.U., la creazione della voragine imputabile in via esclusiva al ed avendo solo tale voragine causato un danno alla CP_2 fruibilità del terrazzo, non è possibile condannare il convenuto al pagamento (a titolo di CP_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale) di somme in favore dell' . Pt_1
Né può (così come per la prima volta richiesto in realtà nella comparsa conclusionale) adottarsi statuizione di condanna in favore dell' nei confronti del L'attore nel giudizio avente R. Pt_1 CP_2
G. n. 19683/2020 non ha infatti mai (prima della comparsa conclusionale -risultando tale richiesta quindi assolutamente irrituale) “esteso” le proprie domande nei confronti della parte citata in giudizio
(nel solo processo avente R. G. n. 21636/21) esclusivamente dal condominio (parte nei confronti della quale, peraltro, per quanto detto, alcuna efficacia può avere l'attività svolta dal consulente nominato da questo Tribunale).
Ancora, non può essere pronunziata condanna del alla restituzione al condominio “delle CP_2 somme sborsate per le indagini e le riparazioni occorse per la ricerca e la individuazione del guasto e il successivo ripristino della zona interessata dalla voragine, come individuata dal CTU, nella complessiva somma di € 9.200,00 oltre IVA”. Fermo restando che (anche) tale domanda è stata formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, non può non ribadirsi che le operazioni rimesse al c.t.U. sono state integralmente svolte prima della riunione del giudizio avente RG. n.
21636/2021 (del quale, solo, è parte il a quello avente R. G. n. 19683/2020, sì che tali CP_2 operazioni (e le relative risultanze) non sono in alcun modo opponibili al Controparte_2
3. Avuto riguardo all'esito della lite, le spese di c.t.U., liquidate con decreto depositato il 30.12.2024, devono essere poste, in via definitiva, a carico dell' (atteso che le relative domande hanno Pt_1 trovato accoglimento con riferimento ad una sola area del terrazzo e, comunque, in misura parziale) nella misura del 50% ed a carico del convenuto nella residua misura del 50%. CP_1
4. L'accoglimento (relativamente ad una sola parte del terrazzo) di una domanda formulata dall' Pt_1 ed il rigetto di tutte le domande tese al risarcimento per equivalente del danno (patrimoniale e non patrimoniale) valgono ad integrare una soccombenza reciproca (sostanzialmente equivalente) tra Pt_1
pagina 5 di 6 ed il condominio di che giustifica l'integrale compensazione delle spese di Pt_1 Controparte_1 lite. Analoga compensazione deve essere pronunziata quanto alle spese relative al rapporto processuale tra il condominio di ed il avuto riguardo al rigetto delle domande Controparte_1 Controparte_2 formulate dall'attore nel giudizio avente R. G. n. 21636/2021, al mancato svolgimento di accertamenti aventi efficacia pure nei confronti del ed alla limitatissima attività svolta da tale ultima parte CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna il in persona dell'amministratore p. t., Controparte_7 all'esecuzione delle opere indicate nella relazione del c.t.U. al punto 6.3 (pagine 22 – 25), nonché alle pagine 28 e 29 della medesima relazione che qui integralmente si richiama;
2) rigetta tutte le ulteriori domande;
3) pone le spese di c.t.U. come liquidate con decreto depositato il 30.12.2024, in via definitiva, a carico di nella misura del 50% ed a carico del Parte_1 Controparte_7
in persona dell'amministratore p. t. nella residua misura del 50%;
[...]
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i giudizi riuniti.
Così deciso in Napoli, il 2 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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