Art. 3. (( (Commissioni). )) (( 1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformita' ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalita' e in materia di incompatibilita' nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell' articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 . ))
Versione
27 settembre 1958
27 settembre 1958
>
Versione
21 giugno 2022
21 giugno 2022
Commentari • 3
- 1. Norme di coordinamento e abrogazionihttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/03/2020, n. 1780Provvedimento: […] - è appena il caso di rammentare che il Consiglio, come previsto dall'art. 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si articola in Commissioni, le quali hanno il “ compito di riferire al Consiglio ”, e che l'art. 11, ultimo comma, del medesimo testo normativo (in termini conformi si esprime l'art. 31, 1° comma, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) statuisce che “ Sul conferimento degli uffici direttivi […] il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento ”;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- riesercizio del potere amministrativo·
- art. 115 c.p.c.·
- autogoverno della magistratura·
- fatti notori·
- danno patrimoniale e non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- mancata nomina a magistrato·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- art. 2 legge 241/1990·
- perdita di chance·
- valutazione comparativa dei candidati