Art. 3. (( (Commissioni). )) (( 1. Il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in conformita' ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalita' e in materia di incompatibilita' nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell' articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 . ))
Versione
27 settembre 1958
27 settembre 1958
>
Versione
21 giugno 2022
21 giugno 2022
Commentari • 3
- 1. Questioni aperte sulla riforma costituzionale della giustiziaSiro De Flammineis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
1. Premessa Con questo scritto si intende cercare di riannodare, per brevi passaggi, i fili di un dibattito, attualmente molto vivace, che contrappone gli argomenti a favore e quelli contrari alla riforma costituzionale del Titolo IV della Costituzione, in vista del prossimo referendum. Si può provare ad effettuare alcuni ragionamenti, di logica deduttiva, unita ad un vaglio di concreto empirismo, per evidenziare gli aspetti più rilevanti delle ragioni di sostegno alla riforma e come queste riescano ad essere significativamente contro dedotte da argomenti avversi. Si è scelto di adottare una tecnica di esposizione particolarmente schematica, anche ponendo questioni francamente dubbie, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 8
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/03/2020, n. 1780Provvedimento: […] - è appena il caso di rammentare che il Consiglio, come previsto dall'art. 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, si articola in Commissioni, le quali hanno il “ compito di riferire al Consiglio ”, e che l'art. 11, ultimo comma, del medesimo testo normativo (in termini conformi si esprime l'art. 31, 1° comma, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) statuisce che “ Sul conferimento degli uffici direttivi […] il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento ”;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- riesercizio del potere amministrativo·
- art. 115 c.p.c.·
- autogoverno della magistratura·
- fatti notori·
- danno patrimoniale e non patrimoniale·
- risarcimento danni·
- mancata nomina a magistrato·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- art. 2 legge 241/1990·
- perdita di chance·
- valutazione comparativa dei candidati