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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 13/11/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. n. 72.2025
Liquidazione controllata 72-1.2025
II TRIBUNALE DI VO
Sezione Fallimentare
in composizione collegiale composta dai Giudici
Presidente Rel. Dott. DAVIDE ATZENI
Giudice Dott. STEFANO POGGIO
Giudice Dott.ssa ANNA FERRETTI
ha pronunciato la seguente SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di assistita dall'avv. Massimo Re Parte 1 و
******
visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 72.2025, Liquidazione controllata R.G. 72-1.2025, procedura richiesta in proprio da Parte 1 esaminato il piano di liquidazione di cui al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa datato 30.10.2025 e redatto nell'interesse di residente in [...], Parte 1 con l'ausilio dell'Avv. Massimo Re;
vista la relazione redatta in data 10.6.2025 ai sensi dell'art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dal Dott. Persona 1 professionista già nominato dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;
preso atto della situazione economica e patrimoniale della ricorrente e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;
ritenuto che
la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla dal Dott. Persona 1 ; rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che: il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;
la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
ritenuto più in dettaglio nel merito che:
Parte 1 -presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare tra l'altro nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 5.894,00 e nei confronti di istituti di credito per € 175.639,00 (verso Controparte 1 per € 17.325,00 (verso Controparte_2 e per CP 2; il debito complessivo della Sig.ra€ 14.403,00 (verso Controparte_3 [...] Pt 1 ammonta ad € 4.574,00 per debiti privilegiati e ad € 221.320,00 per debiti chirografari oltre interessi, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;
circa invece l'attivo Parte 1 non è proprietaria di beni immobili;
non è proprietaria di autovetture e/o di altri beni mobili registrati;
svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato presso la ASL Parte 2 (Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga) quale Operatrice Socio-Sanitaria percependo una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.781,00, ed ha messo a disposizione della procedura la somma di € 850,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 3 anni per complessivi € 30.600,00; considerato, pertanto, che la ricorrente ha presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente la messa a disposizione a favore dei creditori di un importo mensile di € 850,00= per n. 12 mensilità per il periodo di n. 3 anni per complessivi € 30.600,00; atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori (sebbene in misura piuttosto contenuta); rilevato che, l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dal Dott. Persona 1 che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14; rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale "il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2
d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs."; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);
-ritenuto – in applicazione del disposto dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII - che debba considerarsi escluso dalla procedura di liquidazione controllata l'importo pari alla differenza tra lo stipendio mensile percepito dalla ricorrente (attualmente pari a circa € 1781,00 mensili netti) e la somma di € 850,00 mensili che la stessa ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori, e ciò in considerazione del fatto, risultante dagli atti e dalla documentazione allegata al ricorso, che la differenza medesima è necessaria alla ricorrente per far fronte alle proprie esigenze personali e di vita;
ritenuto che
esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;
PQM
visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Parte 1 residente in Albenga, via Einaudi n. 23;
NOMINA
Giudice delegato il dr. DAVIDE ATZENI;
NOMINA liquidatore il Dott. Persona 1 con studio in Savona, via dei Vegerio n° 6/7;
ORDINA al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;
GN ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
visto l'art. 268 comma 4 lett. b) CCII,
DICHIARA che l'importo pari alla differenza tra lo stipendio mensile da lavoro dipendente percepito dalla Sig.ra Parte 1 e la somma di € 850,00 mensili che essa ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori non è compreso nella procedura di liquidazione controllata;
ORDINA al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della
Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;
ORDINA la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att.
C.P.C, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa:
DISPONE che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. ORDINA che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Si comunichi anche al liquidatore.
Savona, 13.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Davide Atzeni
Liquidazione controllata 72-1.2025
II TRIBUNALE DI VO
Sezione Fallimentare
in composizione collegiale composta dai Giudici
Presidente Rel. Dott. DAVIDE ATZENI
Giudice Dott. STEFANO POGGIO
Giudice Dott.ssa ANNA FERRETTI
ha pronunciato la seguente SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di assistita dall'avv. Massimo Re Parte 1 و
******
visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 72.2025, Liquidazione controllata R.G. 72-1.2025, procedura richiesta in proprio da Parte 1 esaminato il piano di liquidazione di cui al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa datato 30.10.2025 e redatto nell'interesse di residente in [...], Parte 1 con l'ausilio dell'Avv. Massimo Re;
vista la relazione redatta in data 10.6.2025 ai sensi dell'art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dal Dott. Persona 1 professionista già nominato dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;
preso atto della situazione economica e patrimoniale della ricorrente e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;
ritenuto che
la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dalla dal Dott. Persona 1 ; rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che: il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;
la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
ritenuto più in dettaglio nel merito che:
Parte 1 -presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare tra l'altro nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 5.894,00 e nei confronti di istituti di credito per € 175.639,00 (verso Controparte 1 per € 17.325,00 (verso Controparte_2 e per CP 2; il debito complessivo della Sig.ra€ 14.403,00 (verso Controparte_3 [...] Pt 1 ammonta ad € 4.574,00 per debiti privilegiati e ad € 221.320,00 per debiti chirografari oltre interessi, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall'attivazione della presente procedura;
circa invece l'attivo Parte 1 non è proprietaria di beni immobili;
non è proprietaria di autovetture e/o di altri beni mobili registrati;
svolge attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato presso la ASL Parte 2 (Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga) quale Operatrice Socio-Sanitaria percependo una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.781,00, ed ha messo a disposizione della procedura la somma di € 850,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 3 anni per complessivi € 30.600,00; considerato, pertanto, che la ricorrente ha presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente la messa a disposizione a favore dei creditori di un importo mensile di € 850,00= per n. 12 mensilità per il periodo di n. 3 anni per complessivi € 30.600,00; atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori (sebbene in misura piuttosto contenuta); rilevato che, l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dal Dott. Persona 1 che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14; rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale "il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale" di cui all'art. 41, comma 2
d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs."; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914);
-ritenuto – in applicazione del disposto dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCII - che debba considerarsi escluso dalla procedura di liquidazione controllata l'importo pari alla differenza tra lo stipendio mensile percepito dalla ricorrente (attualmente pari a circa € 1781,00 mensili netti) e la somma di € 850,00 mensili che la stessa ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori, e ciò in considerazione del fatto, risultante dagli atti e dalla documentazione allegata al ricorso, che la differenza medesima è necessaria alla ricorrente per far fronte alle proprie esigenze personali e di vita;
ritenuto che
esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;
PQM
visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Parte 1 residente in Albenga, via Einaudi n. 23;
NOMINA
Giudice delegato il dr. DAVIDE ATZENI;
NOMINA liquidatore il Dott. Persona 1 con studio in Savona, via dei Vegerio n° 6/7;
ORDINA al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;
GN ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201 Codice della Crisi di Impresa;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
visto l'art. 268 comma 4 lett. b) CCII,
DICHIARA che l'importo pari alla differenza tra lo stipendio mensile da lavoro dipendente percepito dalla Sig.ra Parte 1 e la somma di € 850,00 mensili che essa ha dichiarato di mettere a disposizione dei propri creditori non è compreso nella procedura di liquidazione controllata;
ORDINA al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della
Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;
ORDINA la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att.
C.P.C, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa:
DISPONE che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. ORDINA che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Si comunichi anche al liquidatore.
Savona, 13.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Davide Atzeni