Decreto cautelare 15 luglio 2021
Ordinanza collegiale 5 agosto 2021
Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Decreto presidenziale 31 dicembre 2021
Sentenza 15 marzo 2023
Accoglimento
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/12/2025, n. 9652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9652 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09652/2025REG.PROV.COLL.
N. 05071/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5071 del 2023, proposto da
Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AB VA, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso De Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, n. 4589 del 15 marzo 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AB VA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025, il Cons. ER AP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. AB VA ha partecipato al concorso interno della Polizia di Stato, per titoli ed esami, per la copertura di 263 posti per vice ispettore di ruolo del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia il 31 dicembre 2018, collocandosi alla posizione n. 464.
L’interessato ha proposto ricorso, con successivi motivi aggiunti, dinanzi al Tar per il Lazio avverso il decreto del Ministero dell’Interno, in data 7 giugno 2021, di approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori del concorso nonché del relativo bando, per la mancata valutazione del titolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Roma, che gli avrebbe consentito di essere collocato in graduatoria in posizione utile.
Il Tar per il Lazio, Sezione Prima Quater, con la sentenza n. 4589 del 15 marzo 2023, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l’effetto, ha annullato gli atti gravati ai sensi di cui in motivazione.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima la clausola del bando contenuta nell’art. 9, comma 1, lett. a, n. 5 e comma 2, nella parte in cui non consente la valutazione dei titoli, benché posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione, che non risultano ancora annotati, per causa non imputabile al concorrente, nel foglio matricolare.
Il Ministero dell’Interno ha interposto appello avverso detta sentenza, svolgendo, in particolare, le seguenti argomentazioni:
- qualora l’interessato avesse indicato il “titolo” nella domanda di partecipazione al concorso, non sarebbe incorso in alcuna ipotesi di dichiarazione falsa o mendace, in quanto egli avrebbe semplicemente dichiarato il possesso di un titolo effettivamente conseguito ma non trascritto ed in tal senso depone la stessa piana lettura dell’art. 3 del bando, ai sensi del quale il candidato era tenuto a dichiarare nella domanda di partecipazione “k) tutti i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, il giorno di rilascio e l’eventuale giudizio conseguito”, per cui non sarebbe stata ravvisabile alcuna responsabilità penale in capo a chi dichiari i titoli posseduti, dei quali intenda ottenere la valutazione della commissione esaminatrice (che è quanto specificamente richiesto) anche se gli stessi non risultano trascritti sul foglio matricolare;
- l’art. 3, che più propriamente riguarda la compilazione della domanda, non imporrebbe al candidato, quale condizione per l’indicazione dei titoli posseduti nella domanda, la previa verifica della loro annotazione nello stato matricolare;
- la dichiarazione che viene richiesta al candidato, infatti, non avrebbe ad oggetto la trascrizione del titolo nel foglio matricolare (non sussistente, nel caso di specie, al momento della presentazione della domanda di partecipazione), ma esclusivamente il possesso di detto titolo (nel caso del ricorrente, l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ricevuto nel 2010);
- secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico costituirebbe un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non potrebbe in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione;
- l’interpretazione delle disposizioni del bando come operata dal Tar con la sentenza appellata si porrebbe in contrasto con i principi consolidati nella giurisprudenza in materia e posti a presidio della par condicio tra i candidati che vincola la Commissione a valutare i soli titoli dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso;
- il soccorso istruttorio non si giustificherebbe nei casi in cui confligge con un altro principio generale, che è quello dell’autoresponsabilità dei concorrenti.
L’appellato ha analiticamente controdedotto, concludendo per il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. La questione controversa afferisce alla mancata attribuzione di punteggio per il titolo relativo all’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, conferito con decreto dirigenziale del 4 giugno 2010, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del 2008.
Tale incarico, infatti, sarebbe rientrato nella tipologia dei titoli previsti dall’art. 9, comma 1, numero 5, del bando di concorso, che contempla “incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.
Il titolo non è stato considerato, sicché il candidato è stato collocato in posizione non utile all’avanzamento, laddove ove fosse stato valutato con attribuzione di due punti, avrebbe consentito al sig. VA di collocarsi in posizione utile.
Il giudice di primo grado ha motivato l’accoglimento del ricorso e, in particolare, l’accertamento di illegittimità della clausola del bando contenuta nell’art. 9, comma a), n. 5 e comma 2, nella parte in cui non consente la valutazione dei titoli, benché posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione, che non risultino ancora annotati, per causa non imputabile al concorrente, nel foglio matricolare, nel seguente modo:
“ Ciò che deve rilevare, ai fini della valutazione da parte della commissione è sempre e soltanto l’effettiva sussistenza del titolo al momento della scadenza del termine, non anche la mancanza formale della sua annotazione nel foglio matricolare (cfr. Tar Lazio, I quater, 15 giugno 2020, n. 6595).
La clausola suddetta, peraltro, nella sua stringente formulazione non lasciava margine al ricorrente di poter comunque dichiarare la sussistenza del titolo vantato nella domanda di partecipazione, pena la presentazione di una dichiarazione falsa, in quanto il titolo, ancorché effettivamente posseduto, non poteva essere dichiarato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del bando, in quanto non formalmente annotato nel foglio matricolare ”.
3. Le doglianze proposte dall’Amministrazione in proposito sono fondate, in quanto ciò che nella fattispecie rileva ed induce ad escludere la valutabilità del titolo non è il fatto che lo stesso non sia stato tempestivamente annotato nel foglio matricolare quanto che lo stesso non è stato dichiarato dal candidato al momento della presentazione della domanda.
Infatti, il bando, all’art. 3, comma 3, lett. k), ha disposto che “nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare: … tutti i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno di rilascio e l’eventuale giudizio conseguito”.
L’art. 9, comma 2, del bando sancisce inoltre che la valutazione dei titoli è effettuata limitatamente ai titoli posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, “purché tali titoli risultino indicati in quest’ultima domanda e annotati altresì, entro la citata scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.
Le condizioni per l’ammissibilità a valutazione dei titoli, quindi, sono due, vale a dire l’indicazione degli stessi nella domanda di partecipazione al concorso e la loro annotazione, alla detta scadenza, nello stato matricolare.
Il sig. VA, invece, venendo meno ad un suo onere, non ha indicato tra i titoli valutabili quello d Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del compartimento Polizia Postale di Roma, sicché, in base al principio di autoresponsabilità, secondo cui il partecipante ad una procedura concorsuale sopporta le conseguenze che derivano dal proprio agire, ed al principio di par condicio tra i candidati, per il quale la disciplina della lex specialis del concorso è a tutti indistintamente applicabile, nessun punteggio avrebbe potuto essere attribuito per il detto titolo, non portato dall’interessato a conoscenza della commissione.
In definitiva, a prescindere dalla annotazione nello stato matricolare, il cui adempimento effettivamente grava sull’Amministrazione, l’indicazione del titolo nella domanda di partecipazione al concorso è onere che grava solo ed esclusivamente sul concorrente, per cui la omissione non può che ridondare in suo danno.
Né può assumere rilievo quanto esposto dall’appellante circa la necessità di non rendere una falsa dichiarazione, in quanto, in modo chiaro ed inequivoco, il richiamato art. 3, comma 3, lett. k), del bando ha disposto che il candidato deve dichiarare tutti i titoli che “intende sottoporre alla valutazione” della commissione esaminatrice, per cui ove il titolo sussista, come nel caso di specie, nessuna dichiarazione mendace e nessuna conseguente responsabilità potrebbe configurarsi per il dichiarante, atteso che la veridicità della dichiarazione riguarda l’esistenza del titolo, non certo la sua valutabilità, che è affidata alla commissione.
In altri termini, una responsabilità per falsa dichiarazione potrebbe sussistere ove il candidato dichiari di possedere un titolo che non possiede, non certo ove il candidato dichiari di possedere un titolo che possiede, fermo restando che la sua valutabilità o meno è attribuita, come ovvio, alla commissione esaminatrice.
D’altra parte la richiamata norma del bando prevede la dichiarazione dei titoli che il candidato intende “sottoporre alla valutazione” della commissione esaminatrice, non la dichiarazione dei titoli “valutabili”.
4. Ne consegue la fondatezza dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno ed il suo accoglimento, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, la reiezione del ricorso proposto in primo grado dal sig. AB VA.
5. Le spese del doppio grado di giudizio, considerata la natura della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 5071 del 2023) e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. AB VA.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
HA TT, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
ER AP, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AP | HA TT |
IL SEGRETARIO