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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/11/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Martina Gasparini Presidente Dott. Elena Garbo Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2045 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Sergio Benetti e Luca Siviero, con domicilio eletto presso lo studio in Vicenza, Via Battaglione Framarin n. 14.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Renzo Villanova, C.F._3 con domicilio eletto presso lo studio in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 51.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 1811 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 28/10/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante NE ER
1. In totale riforma della sentenza nr. 1811/2024 del 25.10.2024 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, voglia la Corte d'Appello adita rigettare tutte le domande proposte da ed nei confronti di . CP_1 CP_2 Parte_1
2. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Per la parte appellata 1) rigettarsi l'appello e ogni domanda dell'appellante perché infondati in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza ex adverso impugnata n. 1811/2024 del 28/10/2024; 2) spese di lite rifuse
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Vicenza, e CP_1 CP_2
, proprietari del terreno agricolo con fabbricato rurale nel Comune di Salcedo,
[...] foglio 2 mappale 1657 catasto terreni e 1658 catasto fabbricati, convenivano in giudizio chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta Parte_1 usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul fondo della convenuta.
1.1. Esponeva parte attrice:
- il terreno era stato sempre coltivato a prato, vigneto, ad alberi da frutto ed in parte a bosco ed il fabbricato era stato da sempre utilizzato per ricovero attrezzi agricoli, deposito fieno e merce varia;
- per accedere dalla via pubblica avevano da sempre, e comunque da oltre 20 anni anche tramite i loro danti causa, esercitato il passaggio in modo pubblico, pacifico e continuato, a piedi e con veicoli, con bestiame e mezzi agricoli compresi trattori, attraverso i terreni della convenuta, mappali 462, 389 e 390;
- il passaggio largo circa m. 3,5 visibile e apparente, era descritto nella planimetria e nelle foto allegate.
2. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto di ogni domanda, contestando l'esistenza dei requisiti ed evidenziando la sussistenza di un passaggio alternativo lungo i mappali 385, 384, 463 e 462, confinante con i mappali 327 e 887 che consentirebbe all'attrice di raggiungere la via pubblica.
3. Il Tribunale di Vicenza, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova testimoniale e c.t.u., così disponeva:
1. ACCERTA e DICHIARA che (C.F. ), nato a [...] C.F._2 Thiene (VI) il 11.3.1967 ed (C.F. ), nato a [...]_2 C.F._3
(VI) il 29.11.1988, hanno acquistato per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. la servitù di passaggio pedonale, carraia e con mezzi agricoli a motore, della larghezza di metri 3,50, corrente lungo tutto il percorso segnato nel documento 3 allegato dagli attori in giudizio, a favore dei fondi censiti al catasto terreni mappale n. 1657 e al catasto fabbricati mappale n. 1658, foglio 2, Comune di Salcedo di loro proprietà e gravante sui fondi censiti al catasto terreni mappali nn. 462, 398 e 390, foglio 2, Comune di Salcedo di proprietà di . Parte_1
2. ORDINA al Signor Conservatore territorialmente competente di operare le trascrizioni di legge, con esonero da responsabilità.
3. CONDANNA a rifondere le spese di lite a ed Parte_1 CP_1
quantificate pari ad euro 3.830,00 per compensi, oltre al 15% per spese CP_2 generali, euro 219,05 per anticipazioni e spese;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di
. Parte_1
4. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che:
- la prova del presupposto dell'apparenza era “stata comunque pienamente raggiunta per il tramite delle testimonianze assunte in corso di causa, che hanno consentito di accertare che da più di quarant'anni gli attori, e prima di loro il padre, percorrono e transitano lungo i terreni della convenuta con animali, a piedi o con mezzi agricoli a motore per raggiungere dalla pubblica via Ceccona i propri fondi, anche a scopo agricolo, attraverso il tracciato indicato, in modo pubblico, pacifico e continuo, rendendo così la prova positiva dell'esercizio di un possesso uti dominus”;
- i testimoni attorei , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
“tutti attendibili e credibili per aver reso dichiarazioni attinenti fatti di loro diretta percezione, per aver lungamente frequentato i luoghi di causa e per aver reso pag. 2/7 deposizioni lineari e non contraddittorie, anche le une con le altre e con gli accertamenti dell'ausiliario, hanno dichiarato, tra l'altro, che: (i) i hanno transitato anche con CP_2 mezzi agricoli lungo il percorso oggetto di causa (punti 1-8 doc. 3 attori) da più di quarant'anni (ii) che detto percorso è sempre stato più evidente (a causa evidentemente della pressione esercitata dai mezzi agricoli) nei segmenti più in salita, ovverossia sul tratto iniziale (punti 1- 4) e finale (punti 7-8), (iii) che la parte più pianeggiante del percorso (punti 5-7) è stata nel tempo annacquata dall'acqua piovana che vi si è riversata dopo che quattro o cinque anni prima (dell'escussione del teste) veniva chiuso il fossato che raccoglieva l'acqua e la faceva defluire verso valle”
- inoltre, aggiungeva il primo giudice, il consulente tecnico d'ufficio incaricato, aveva reperito documentazione fotografica delle ormaie lasciate dai mezzi agricoli sul percorso in questione ed evidenziato che: “il passaggio coincidente con la richiesta di accertamento della servitù di usucapione è stato ad ogni modo, pur anche solo parzialmente, visibile sempre, a partire dal 1999, sia avuto riguardo al segmento finale di tracciato sul mappale n. 390 (punti 7-8: cfr. doc. 3 attori) sia avuto riguardo al segmento di tracciato sul mappale n. 462 (punti 1-4: cfr. doc. 3 attori), ovverossia nei tratti in cui la ripidità del terreno è maggiore”;
- i testimoni della convenuta, invece, rilevava il primo giudice: “oltre a non esser totalmente indifferenti alla materia del contendere vuoi perché legati da un rapporto di lavoro o vuoi perché legati da un rapporto di parentela con la convenuta, e pur avendo frequentato solo sporadicamente i luoghi di causa, hanno rilasciato dichiarazioni contraddittorie con i risultati degli accertamenti tecnici svolti dal consulente tecnico d'ufficio”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello come CP_1 CP_2 da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e per le difese conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
* * * I motivi di appello 6. Con il primo motivo si lamenta l'erronea valutazione della c.t.u. dalla quale emergerebbe che, tramite le ortofoto, i segni visibili (ormaie) del passaggio dei CP_2 sui terreni dell'appellante sarebbero parziali, non presenti nella parte intermedia e principale del tragitto, mappale 392, e comunque visibili dal 1999, non utili ai fini dell'usucapione essendo stata incardinata la causa nel 2018. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 1061 c.c., in relazione all'assenza di opere apparenti indispensabili per l'usucapione della servitù, dell'art. 1058 c.c., in quanto il transito sarebbe avvenuto solo per 19 anni e per mera tolleranza dell'appellante, mentre il teste , sulla visibilità del percorso avrebbe parlato di Tes_1
“erba abbattuta” non sufficiente per integrare il requisito richiesto. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per la errata valutazione della prova testimoniale non avendo i testi confermato la visibilità e la consistenza del percorso per il tempo necessario. Inoltre, i due testi sarebbero Tes_5 attendibili in quanto “non hanno alcun interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio. Essi, infatti, come riportato anche nella sentenza appellata, coltivano gratuitamente i fondi di proprietà della signora Pt_1
pag. 3/7 Part ma, anche nel caso in cui venisse riconosciuta la servitù di passaggio rivendicata dagli odierni appellati, comunque potrebbero proseguire l'attività esercitata”. Analogamente il teste non avrebbe alcun interesse in relazione a tali terreni in Tes_6 quanto “i beni in questione non rientrano nel regime patrimoniale della comunione in essere tra lui e l'odierna appellante”. Che ha riferito “preciso che a parte il tratto iniziale evidente e segnato (punti da 1 a 4 doc. 3 attori) il prosieguo era dato da nessun segno visibile”. Con il quarto motivo si deduce che erroneamente sarebbe stato ritenuto irrilevante l'altro accesso, “strada vicinale Marangoni”, lungo i mappali 385, 384, 463 e 462, confinante con i mappali 327 e 887 che consentirebbe all'attrice di raggiungere la via pubblica. Circostanza che, secondo parte appellante, escluderebbe l'acquisizione di una servitù di passaggio per usucapione ed in particolare per la mancanza del requisito della continuità del passaggio per almeno venti anni.
7. I primi tre motivi di appello, incentrati sull'istruttoria ed esaminati congiuntamente, sono infondati per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Innanzitutto, in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (cfr. Cass. 3404/2009 e 9275/2018). Detta presunzione opera anche in materia di servitù, dovendosi la tolleranza provare da chi la eccepisce (cfr. Cass. 16961/2009 e 2598/1997). Onere, invece, non assolto dalla convenuta ora appellante a fronte di un transito pedonale e con veicoli da circa quaranta anni sul fondo servente, come si vedrà meglio appresso.
7.3. Sul requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, infatti, è stato affermato che non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (cfr. Cass. 12362/2009 e 25270/2024). Ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (cfr. Cass. 29555/2023). In particolare, “in tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus dereliquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore. (Nella specie è stato ritenuta l'esistenza del possesso della servitù di passaggio anche se il viottolo di accesso al fondo dominante non era utilizzato pag. 4/7 nei periodi in cui le condizioni atmosferiche impedivano di praticare il passaggio)”, cfr. Cass. 3076/2005 e 13700/2011. 7.4. Ciò premesso, il teste , indicato da parte attrice e sentito all'udienza Testimone_1 del 24/9/2020, dopo aver confermato il transito sul fondo degli appellanti a piedi, con animali e con mezzi agricoli, quali trattori, carri, falciatrici e simili, in risposta al capitolo 2) (Vero che il possesso del passaggio di cui al capitolo che precede è sempre stato ed è esercitato sulla striscia di terreno della larghezza di m. 3,5 così come indicata e raffigurata nell'estratto di mappa e nelle fotografie che mi vengono esibite (doc. n. 3 e n. 6 di parte attrice) ha riferito: “E' vero, confermo la circostanza. Preciso che ho visto da almeno trent'anni passare di lì i trattori e prima le motofalciatrici dei Parte_2 dire questo in quanto da molto tempo sono amico di essendo un CP_1 compagno di scuola…Per quello che posso ricordare il passaggio su questa capezzagna anche su mezzi agricoli da parte dei me lo ricordo da quando avevo 10-11 anni;
Pt_3 il prossimo novembre compio 53 anni”. In risposta al cap. 3 ha riferito: “Posso confermare che il passaggio è sempre stato esercitato sul terreno di cui alle foto che vedo, che sono le nr. Da 1 a 8 del documento 3 e le 2 foto dei documenti 4 e 6.” Inoltre, il teste , sentito a prova contraria sul capitolo articolato da parte Tes_1 convenuta riguardante il “tratto di capezzagna corrispondente ai nn.
1-3 nella planimetria e foto n. 1 del doc. 3 sigg. ”, ha ulteriormente precisato: “in questa CP_2 stagione il passaggio è impraticabile con le automobili, considerate le condizioni del terreno dopo le piogge”. Il teste , sentito all'udienza del 7/3/2023, dopo aver precisato che conosce Tes_3 gli attori (“vivo nella loro stessa via”) ha dichiarato: “li ho sempre visti passare a piedi lungo il percorso che vedo qui segnato in giallo (punti da 1 a 8); preciso di averli visti passare anche con mezzi agricoli da quando hanno acquistato il trattore, sarà stato un trenta anni fa”. Il teste , tecnico agronomo incaricato dalla parte attrice, sentito alla Testimone_2 stessa udienza, ha dichiarato: “ADR sono stato sul posto 2/3 volte, la prima volta nel
1994/1995 con l'Università di Padova per una ricerca e sono salito fino alla proprietà dei signori e all'epoca c'era un percorso tracciato…Il percorso che ricordo nel CP_2
1995 e quello che ho osservato nella perizia sono i medesimi di cui alla mappa di cui al documento nr. 3 di parte attrice”.
7.5. Dalla c.t.u. espletata è emerso che:
- il tratto iniziale del percorso in oggetto si dirama dalla via comunale e, da gennaio 2012, con “ormaie visibili (mezzi motorizzati)”;
- nella successiva integrazione della c.t.u. del 5/1/23, acquisite ortofoto presso pubblici uffici o agenzie terze relative al periodo dal 1998 al 2018, si precisa che l'ortofoto del 2000 (data del volo 23/6/1999) “rivela che il percorso oggetto di causa era parzialmente visibile…con ormaie da passaggio motorizzato” nel tratto iniziale “in distacco dalla strada comunale” e finale.
7.6. In questo quadro istruttorio, appare maggiormente plausibile quanto affermato dai testi , e sull'esercizio sistematico, reiterato e apparente del Tes_1 Tes_3 Tes_2 transito e, dunque, sulla situazione di asservimento del fondo. I predetti testi hanno, infatti, reso una testimonianza pienamente attendibile in quanto dettagliata, precisa e congruente con le altre risultanze istruttorie anche documentali. pag. 5/7 I primi tre motivi di appello vanno, pertanto, respinti.
8. Anche il quarto motivo di appello è infondato e va respinto. Premesso che la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua non implicante necessariamente un'utilizzazione continuativa del transito, nel caso di costituzione per usucapione, il contenuto del diritto va stabilito in funzione della sola utilità obiettiva, cui sono riferibili gli atti di esercizio, nei quali si è realizzato il possesso della servitù, secondo il principio tantum praescriptum tantum possessum e dunque, anche ove ritualmente allegati e provati i relativi fatti su quanto eccepito dall'appellante, sarebbe comunque irrilevante l'eventuale sussistenza di altro passaggio per accedere dal fondo dominante alla via pubblica come asserito dalla stessa parte appellante.
8.1. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante:
- la giurisprudenza citata dalla parte appellante attiene a fattispecie diversa, come già evidenziato dal primo giudice, nel precedente citato, avente ad oggetto l'usucapione di una “servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle”, non si esclude, come affermato dall'appellante: “l'acquisizione di una servitù di passaggio per usucapione laddove il preteso fondo dominante possa essere raggiunto mediante percorsi alternativi a quello che attraverserebbe il fondo servente”;
- rilevava il giudice di prime cure, infatti, che nella fattispecie oggetto della citata Cass. 11834/2021 si escludeva l'esistenza dei requisiti in quanto: “il percorso oggetto della domanda di usucapione (su scalinata) non conduceva affatto ai fondi asseritamente dominanti, posto che essi si collocavano solo lateralmente al percorso, cui dunque non era affatto funzionale”, v. pag. 4 e 5 della sentenza appellata.
8.2. In conclusione, è ben vero che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili obiettivamente destinate al suo esercizio e che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù' (cfr. Cass. 7004/2017), come nella specie ove senz'altro il passaggio in questione è ben definito e connotato dalla presenza di segni visibili di opere destinate all'esercizio della servitù medesima. Funzionalità che in ogni caso si evince in modo evidente dall'andamento del percorso che si dirama dalla via pubblica e giunge, nel tratto finale e significativamente, esclusivamente sul fondo degli attori ora appellati, mappali 1657 e 1658.
9. Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna alle Parte_1 spese del grado in favore della parte appellata. Spese liquidate come da dispositivo tenuto conto delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: pag. 6/7 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado che si Parte_1 liquidano in € 1.923,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e in solido;
CP_1 CP_2
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 12/11/2025 Il Cons. Ausiliario Il Presidente Francesco Marchio Dott. Martina Gasparini
pag. 7/7
Composta dai Signori Magistrati Dott. Martina Gasparini Presidente Dott. Elena Garbo Consigliere Dott. Francesco Marchio Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2045 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Sergio Benetti e Luca Siviero, con domicilio eletto presso lo studio in Vicenza, Via Battaglione Framarin n. 14.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Renzo Villanova, C.F._3 con domicilio eletto presso lo studio in Bassano del Grappa (VI), Via Roma n. 51.
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza definitiva n. 1811 del Tribunale di Vicenza pubblicata il 28/10/2024.
CONCLUSIONI Per la parte appellante NE ER
1. In totale riforma della sentenza nr. 1811/2024 del 25.10.2024 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, voglia la Corte d'Appello adita rigettare tutte le domande proposte da ed nei confronti di . CP_1 CP_2 Parte_1
2. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Per la parte appellata 1) rigettarsi l'appello e ogni domanda dell'appellante perché infondati in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza ex adverso impugnata n. 1811/2024 del 28/10/2024; 2) spese di lite rifuse
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Vicenza, e CP_1 CP_2
, proprietari del terreno agricolo con fabbricato rurale nel Comune di Salcedo,
[...] foglio 2 mappale 1657 catasto terreni e 1658 catasto fabbricati, convenivano in giudizio chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'intervenuta Parte_1 usucapione della servitù di passaggio pedonale e carrabile gravante sul fondo della convenuta.
1.1. Esponeva parte attrice:
- il terreno era stato sempre coltivato a prato, vigneto, ad alberi da frutto ed in parte a bosco ed il fabbricato era stato da sempre utilizzato per ricovero attrezzi agricoli, deposito fieno e merce varia;
- per accedere dalla via pubblica avevano da sempre, e comunque da oltre 20 anni anche tramite i loro danti causa, esercitato il passaggio in modo pubblico, pacifico e continuato, a piedi e con veicoli, con bestiame e mezzi agricoli compresi trattori, attraverso i terreni della convenuta, mappali 462, 389 e 390;
- il passaggio largo circa m. 3,5 visibile e apparente, era descritto nella planimetria e nelle foto allegate.
2. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto di ogni domanda, contestando l'esistenza dei requisiti ed evidenziando la sussistenza di un passaggio alternativo lungo i mappali 385, 384, 463 e 462, confinante con i mappali 327 e 887 che consentirebbe all'attrice di raggiungere la via pubblica.
3. Il Tribunale di Vicenza, istruita la causa con l'acquisizione di documenti, prova testimoniale e c.t.u., così disponeva:
1. ACCERTA e DICHIARA che (C.F. ), nato a [...] C.F._2 Thiene (VI) il 11.3.1967 ed (C.F. ), nato a [...]_2 C.F._3
(VI) il 29.11.1988, hanno acquistato per usucapione ventennale ex art. 1158 c.c. la servitù di passaggio pedonale, carraia e con mezzi agricoli a motore, della larghezza di metri 3,50, corrente lungo tutto il percorso segnato nel documento 3 allegato dagli attori in giudizio, a favore dei fondi censiti al catasto terreni mappale n. 1657 e al catasto fabbricati mappale n. 1658, foglio 2, Comune di Salcedo di loro proprietà e gravante sui fondi censiti al catasto terreni mappali nn. 462, 398 e 390, foglio 2, Comune di Salcedo di proprietà di . Parte_1
2. ORDINA al Signor Conservatore territorialmente competente di operare le trascrizioni di legge, con esonero da responsabilità.
3. CONDANNA a rifondere le spese di lite a ed Parte_1 CP_1
quantificate pari ad euro 3.830,00 per compensi, oltre al 15% per spese CP_2 generali, euro 219,05 per anticipazioni e spese;
infine, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di
. Parte_1
4. Rilevava il Tribunale, per quanto ancora di interesse, che:
- la prova del presupposto dell'apparenza era “stata comunque pienamente raggiunta per il tramite delle testimonianze assunte in corso di causa, che hanno consentito di accertare che da più di quarant'anni gli attori, e prima di loro il padre, percorrono e transitano lungo i terreni della convenuta con animali, a piedi o con mezzi agricoli a motore per raggiungere dalla pubblica via Ceccona i propri fondi, anche a scopo agricolo, attraverso il tracciato indicato, in modo pubblico, pacifico e continuo, rendendo così la prova positiva dell'esercizio di un possesso uti dominus”;
- i testimoni attorei , , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
“tutti attendibili e credibili per aver reso dichiarazioni attinenti fatti di loro diretta percezione, per aver lungamente frequentato i luoghi di causa e per aver reso pag. 2/7 deposizioni lineari e non contraddittorie, anche le une con le altre e con gli accertamenti dell'ausiliario, hanno dichiarato, tra l'altro, che: (i) i hanno transitato anche con CP_2 mezzi agricoli lungo il percorso oggetto di causa (punti 1-8 doc. 3 attori) da più di quarant'anni (ii) che detto percorso è sempre stato più evidente (a causa evidentemente della pressione esercitata dai mezzi agricoli) nei segmenti più in salita, ovverossia sul tratto iniziale (punti 1- 4) e finale (punti 7-8), (iii) che la parte più pianeggiante del percorso (punti 5-7) è stata nel tempo annacquata dall'acqua piovana che vi si è riversata dopo che quattro o cinque anni prima (dell'escussione del teste) veniva chiuso il fossato che raccoglieva l'acqua e la faceva defluire verso valle”
- inoltre, aggiungeva il primo giudice, il consulente tecnico d'ufficio incaricato, aveva reperito documentazione fotografica delle ormaie lasciate dai mezzi agricoli sul percorso in questione ed evidenziato che: “il passaggio coincidente con la richiesta di accertamento della servitù di usucapione è stato ad ogni modo, pur anche solo parzialmente, visibile sempre, a partire dal 1999, sia avuto riguardo al segmento finale di tracciato sul mappale n. 390 (punti 7-8: cfr. doc. 3 attori) sia avuto riguardo al segmento di tracciato sul mappale n. 462 (punti 1-4: cfr. doc. 3 attori), ovverossia nei tratti in cui la ripidità del terreno è maggiore”;
- i testimoni della convenuta, invece, rilevava il primo giudice: “oltre a non esser totalmente indifferenti alla materia del contendere vuoi perché legati da un rapporto di lavoro o vuoi perché legati da un rapporto di parentela con la convenuta, e pur avendo frequentato solo sporadicamente i luoghi di causa, hanno rilasciato dichiarazioni contraddittorie con i risultati degli accertamenti tecnici svolti dal consulente tecnico d'ufficio”.
5. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituivano e chiedendo il rigetto dell'appello come CP_1 CP_2 da comparsa di costituzione e risposta. Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni e per le difese conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione.
* * * I motivi di appello 6. Con il primo motivo si lamenta l'erronea valutazione della c.t.u. dalla quale emergerebbe che, tramite le ortofoto, i segni visibili (ormaie) del passaggio dei CP_2 sui terreni dell'appellante sarebbero parziali, non presenti nella parte intermedia e principale del tragitto, mappale 392, e comunque visibili dal 1999, non utili ai fini dell'usucapione essendo stata incardinata la causa nel 2018. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 1061 c.c., in relazione all'assenza di opere apparenti indispensabili per l'usucapione della servitù, dell'art. 1058 c.c., in quanto il transito sarebbe avvenuto solo per 19 anni e per mera tolleranza dell'appellante, mentre il teste , sulla visibilità del percorso avrebbe parlato di Tes_1
“erba abbattuta” non sufficiente per integrare il requisito richiesto. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per la errata valutazione della prova testimoniale non avendo i testi confermato la visibilità e la consistenza del percorso per il tempo necessario. Inoltre, i due testi sarebbero Tes_5 attendibili in quanto “non hanno alcun interesse che, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., avrebbe potuto legittimare la loro partecipazione al giudizio. Essi, infatti, come riportato anche nella sentenza appellata, coltivano gratuitamente i fondi di proprietà della signora Pt_1
pag. 3/7 Part ma, anche nel caso in cui venisse riconosciuta la servitù di passaggio rivendicata dagli odierni appellati, comunque potrebbero proseguire l'attività esercitata”. Analogamente il teste non avrebbe alcun interesse in relazione a tali terreni in Tes_6 quanto “i beni in questione non rientrano nel regime patrimoniale della comunione in essere tra lui e l'odierna appellante”. Che ha riferito “preciso che a parte il tratto iniziale evidente e segnato (punti da 1 a 4 doc. 3 attori) il prosieguo era dato da nessun segno visibile”. Con il quarto motivo si deduce che erroneamente sarebbe stato ritenuto irrilevante l'altro accesso, “strada vicinale Marangoni”, lungo i mappali 385, 384, 463 e 462, confinante con i mappali 327 e 887 che consentirebbe all'attrice di raggiungere la via pubblica. Circostanza che, secondo parte appellante, escluderebbe l'acquisizione di una servitù di passaggio per usucapione ed in particolare per la mancanza del requisito della continuità del passaggio per almeno venti anni.
7. I primi tre motivi di appello, incentrati sull'istruttoria ed esaminati congiuntamente, sono infondati per le assorbenti considerazioni che seguono.
7.1. Innanzitutto, in materia di acquisto per usucapione di diritti reali immobiliari, poiché l'uso prolungato nel tempo di un bene non è normalmente compatibile con la mera tolleranza, essendo quest'ultima configurabile, di regola, nei casi di transitorietà ed occasionalità, in presenza di un esercizio sistematico e reiterato di un potere di fatto sulla cosa spetta a chi lo abbia subito l'onere di dimostrare che lo stesso è stato dovuto a mera tolleranza (cfr. Cass. 3404/2009 e 9275/2018). Detta presunzione opera anche in materia di servitù, dovendosi la tolleranza provare da chi la eccepisce (cfr. Cass. 16961/2009 e 2598/1997). Onere, invece, non assolto dalla convenuta ora appellante a fronte di un transito pedonale e con veicoli da circa quaranta anni sul fondo servente, come si vedrà meglio appresso.
7.3. Sul requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, infatti, è stato affermato che non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente (cfr. Cass. 12362/2009 e 25270/2024). Ai fini dell'usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (cfr. Cass. 29555/2023). In particolare, “in tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante;
pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus dereliquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore. (Nella specie è stato ritenuta l'esistenza del possesso della servitù di passaggio anche se il viottolo di accesso al fondo dominante non era utilizzato pag. 4/7 nei periodi in cui le condizioni atmosferiche impedivano di praticare il passaggio)”, cfr. Cass. 3076/2005 e 13700/2011. 7.4. Ciò premesso, il teste , indicato da parte attrice e sentito all'udienza Testimone_1 del 24/9/2020, dopo aver confermato il transito sul fondo degli appellanti a piedi, con animali e con mezzi agricoli, quali trattori, carri, falciatrici e simili, in risposta al capitolo 2) (Vero che il possesso del passaggio di cui al capitolo che precede è sempre stato ed è esercitato sulla striscia di terreno della larghezza di m. 3,5 così come indicata e raffigurata nell'estratto di mappa e nelle fotografie che mi vengono esibite (doc. n. 3 e n. 6 di parte attrice) ha riferito: “E' vero, confermo la circostanza. Preciso che ho visto da almeno trent'anni passare di lì i trattori e prima le motofalciatrici dei Parte_2 dire questo in quanto da molto tempo sono amico di essendo un CP_1 compagno di scuola…Per quello che posso ricordare il passaggio su questa capezzagna anche su mezzi agricoli da parte dei me lo ricordo da quando avevo 10-11 anni;
Pt_3 il prossimo novembre compio 53 anni”. In risposta al cap. 3 ha riferito: “Posso confermare che il passaggio è sempre stato esercitato sul terreno di cui alle foto che vedo, che sono le nr. Da 1 a 8 del documento 3 e le 2 foto dei documenti 4 e 6.” Inoltre, il teste , sentito a prova contraria sul capitolo articolato da parte Tes_1 convenuta riguardante il “tratto di capezzagna corrispondente ai nn.
1-3 nella planimetria e foto n. 1 del doc. 3 sigg. ”, ha ulteriormente precisato: “in questa CP_2 stagione il passaggio è impraticabile con le automobili, considerate le condizioni del terreno dopo le piogge”. Il teste , sentito all'udienza del 7/3/2023, dopo aver precisato che conosce Tes_3 gli attori (“vivo nella loro stessa via”) ha dichiarato: “li ho sempre visti passare a piedi lungo il percorso che vedo qui segnato in giallo (punti da 1 a 8); preciso di averli visti passare anche con mezzi agricoli da quando hanno acquistato il trattore, sarà stato un trenta anni fa”. Il teste , tecnico agronomo incaricato dalla parte attrice, sentito alla Testimone_2 stessa udienza, ha dichiarato: “ADR sono stato sul posto 2/3 volte, la prima volta nel
1994/1995 con l'Università di Padova per una ricerca e sono salito fino alla proprietà dei signori e all'epoca c'era un percorso tracciato…Il percorso che ricordo nel CP_2
1995 e quello che ho osservato nella perizia sono i medesimi di cui alla mappa di cui al documento nr. 3 di parte attrice”.
7.5. Dalla c.t.u. espletata è emerso che:
- il tratto iniziale del percorso in oggetto si dirama dalla via comunale e, da gennaio 2012, con “ormaie visibili (mezzi motorizzati)”;
- nella successiva integrazione della c.t.u. del 5/1/23, acquisite ortofoto presso pubblici uffici o agenzie terze relative al periodo dal 1998 al 2018, si precisa che l'ortofoto del 2000 (data del volo 23/6/1999) “rivela che il percorso oggetto di causa era parzialmente visibile…con ormaie da passaggio motorizzato” nel tratto iniziale “in distacco dalla strada comunale” e finale.
7.6. In questo quadro istruttorio, appare maggiormente plausibile quanto affermato dai testi , e sull'esercizio sistematico, reiterato e apparente del Tes_1 Tes_3 Tes_2 transito e, dunque, sulla situazione di asservimento del fondo. I predetti testi hanno, infatti, reso una testimonianza pienamente attendibile in quanto dettagliata, precisa e congruente con le altre risultanze istruttorie anche documentali. pag. 5/7 I primi tre motivi di appello vanno, pertanto, respinti.
8. Anche il quarto motivo di appello è infondato e va respinto. Premesso che la servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua non implicante necessariamente un'utilizzazione continuativa del transito, nel caso di costituzione per usucapione, il contenuto del diritto va stabilito in funzione della sola utilità obiettiva, cui sono riferibili gli atti di esercizio, nei quali si è realizzato il possesso della servitù, secondo il principio tantum praescriptum tantum possessum e dunque, anche ove ritualmente allegati e provati i relativi fatti su quanto eccepito dall'appellante, sarebbe comunque irrilevante l'eventuale sussistenza di altro passaggio per accedere dal fondo dominante alla via pubblica come asserito dalla stessa parte appellante.
8.1. Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante:
- la giurisprudenza citata dalla parte appellante attiene a fattispecie diversa, come già evidenziato dal primo giudice, nel precedente citato, avente ad oggetto l'usucapione di una “servitù di passaggio su di una scalinata presente sul fondo dei convenuti ed utilizzata dall'attrice per accedere alla propria cantina, collocata sul fondo costeggiato dalla scalinata medesima, nonostante quest'ultimo avesse altro accesso dalla pubblica via e la scalinata fosse stata realizzata non già per accedere a detta cantina, ma per collegare due strade pubbliche, collocate una a monte e l'altra a valle”, non si esclude, come affermato dall'appellante: “l'acquisizione di una servitù di passaggio per usucapione laddove il preteso fondo dominante possa essere raggiunto mediante percorsi alternativi a quello che attraverserebbe il fondo servente”;
- rilevava il giudice di prime cure, infatti, che nella fattispecie oggetto della citata Cass. 11834/2021 si escludeva l'esistenza dei requisiti in quanto: “il percorso oggetto della domanda di usucapione (su scalinata) non conduceva affatto ai fondi asseritamente dominanti, posto che essi si collocavano solo lateralmente al percorso, cui dunque non era affatto funzionale”, v. pag. 4 e 5 della sentenza appellata.
8.2. In conclusione, è ben vero che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili obiettivamente destinate al suo esercizio e che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù' (cfr. Cass. 7004/2017), come nella specie ove senz'altro il passaggio in questione è ben definito e connotato dalla presenza di segni visibili di opere destinate all'esercizio della servitù medesima. Funzionalità che in ogni caso si evince in modo evidente dall'andamento del percorso che si dirama dalla via pubblica e giunge, nel tratto finale e significativamente, esclusivamente sul fondo degli attori ora appellati, mappali 1657 e 1658.
9. Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna alle Parte_1 spese del grado in favore della parte appellata. Spese liquidate come da dispositivo tenuto conto delle attività difensive svolte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede: pag. 6/7 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado che si Parte_1 liquidano in € 1.923,00 per compensi oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e in solido;
CP_1 CP_2
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 12/11/2025 Il Cons. Ausiliario Il Presidente Francesco Marchio Dott. Martina Gasparini
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