Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Taranto
N. 1276 pronunciata il 29.5.2023
Oggetto: una tantum o assegno reversibile ex art. 2, commi 3 e 4, della legge n°210/1992.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente (relatore) dott.ssa Luisa Santo Consigliere dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
472/2023 del Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Parte_1
Lecce.
APPELLANTE contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Maraglino. Controparte_1
APPELLATA
All'udienza del 10 gennaio 2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 luglio 2023 il ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del G.U. del Tribunale del Lavoro di Taranto, emessa il 29 maggio
2023, con la quale era stato riconosciuto il diritto di all'assegno Persona_1
reversibile per quindici anni ex art. 2, comma 1, della legge n°210/1992 e, per il resto, era stato rigettato il ricorso con compensazione delle spese di causa.
A sostegno della impugnazione, il ha dedotto la omessa pronuncia, Parte_1
da parte del giudice di prime cure, sulla eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale ex artt. 3, 4 e 5 della legge n°210/1992, per mancato completamento dell'iter amministrativo, in quanto, al momento della proposizione del ricorso giudiziario, non era ancora intervenuto il prescritto parere da parte della CMO competente sulla correlazione causale tra decesso e patologia a seguito di trasfusione;
ha altresì riproposto la eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziaria per decorso del termine triennale al momento della proposizione dell'istanza in sede amministrativa.
Ha infine rilevato il vizio di ultrapetizione, rilevando che non Controparte_1
aveva chiesto la reversibilità del beneficio ex lege n°210/1992 di cui aveva goduto il proprio coniuge ( ) ma si era limitata a richiedere il riconoscimento dei Persona_2
benefici di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge n°210/1992 spettanti agli eredi di soggetti che abbiano contratto malattie a causa di trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie, benefici che presuppongono l'accertamento del nesso di causalità tra le patologie conseguenti ai predetti trattamenti sanitari e la morte del dante causa, nesso di causalità nella fattispecie escluso all'esito della espletata c.t.u. medico-legale.
Il appellante ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello e, per effetto, Parte_1
ha chiesto rigettarsi la domanda proposta dall'appellata in riforma della sentenza di primo grado, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio eccependo la inammissibilità della Controparte_1
impugnazione per mancata specificazione dei motivi di appello. Nel merito ha rilevato la sussistenza di tutti i requisiti per l'ottenimento della prestazione riconosciuta all'esito del primo grado di giudizio ovvero il decesso del proprio dante causa, in favore del quale era stato erogato l'indennizzo ex lege n°210/92, e la propria qualità di coniuge del danneggiato.
Ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 10 gennaio la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente il Collegio ritiene la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi.
Ed invero l'amministrazione appellante, nell'impugnazione de qua, ha riproposto le eccezioni rigettate dal giudice di primo grado, argomentando in ordine ai motivi che ne avrebbero dovuto determinare, secondo la prospettazione di parte appellante,
l'accoglimento ed ha inoltre proposto l'eccezione di ultrapetizione, consentendo al
Collegio di cogliere la “natura, portata e senso della critica” (Cass. civ. Sez. II, 19 marzo
2019, n. 7675, che si pone sulla scia di Cassazione Sezioni Unite n. 27199/2017).
Passando agli esami dei motivi di appello, il Collegio ritiene infondata la eccezione di inammissibilità della domanda, proposta da per presunta Persona_1
violazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge n°210/1992 ovvero per mancato completamento dell'iter amministrativo, in quanto, al momento della proposizione del ricorso giudiziario, non era ancora intervenuto il prescritto parere da parte della CMO competente sulla correlazione causale tra decesso e patologia a seguito di trasfusione.
Ed invero tra la proposizione della domanda amministrativa del 29 marzo 2019 ( ricevuta dall'amministrazione appellante il 4 aprile 2019) e la proposizione del ricorso giudiziario
( 14 luglio 2021), nonostante l'assenza di un provvedimento formale di rigetto della domanda predetta, erano decorsi i termini virtuali per l'esaurimento della fase amministrativa e si era quindi formato il c.d. silenzio rigetto, attesa l'inerzia della amministrazione.
Va altresì rigettata la eccezione di decadenza per decorso del termine triennale al momento della proposizione dell'istanza in sede amministrativa, considerato che non è estensibile analogicamente, alla domanda proposta ex art. 2, commi 3 e 4, della legge n°210/1992, la norma di cui all'art. 3, comma 1°, della legge 210/1992 che prevede il termine di decadenza di tre anni per la proposizione della domanda di indennizzo, termine che decorre dal momento della conoscenza in capo al danneggiato della indennizzabilità del danno ( la norma è stata ritenuta incostituzionale con sentenza della Corte
Costituzionale n°35 del 6 marzo 2023, nella parte in cui fa decorrere il termine triennale dalla sola conoscenza del danno e non dalla sua indennizzabilità), in quanto, da una parte trattasi di norma che limita l'esercizio del diritto e come tale non suscettibile di
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interpretazione analogica, dall'altra non può rimettersi all'interprete la individuazione del dies a quo di decorrenza del termine predetto.
Passando all'esame della fattispecie, preliminarmente sono necessarie alcune precisazioni in diritto in ordine alle prestazioni assistenziali spettanti ai soggetti legati da un vincolo di parentela al soggetto danneggiato (e/o eredi di quest'ultimo) dall'esito di emotrasfusione o vaccinazione obbligatoria.
Prima della riforma normativa di cui alla legge finanziaria 2004 che ha modificato l'art. 2, comma 1, della legge n°210/1992, era prevista la reversibilità tout court per quindici anni, dell'indennizzo ( assegno reversibile) riconosciuto in favore del danneggiato.
In sostanza se il de cuius aveva ottenuto, all'esito dell'accertamento del nesso causale tra la patologia denunciata ed il trattamento sanitario, un assegno ex lege n°210/1992, detto assegno era reversibile in favore degli eredi per la durata di 15 anni.
La legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 3, comma 145) che "la reversibilità dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992,
n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge” ovvero quando a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge sia derivata la morte, .
Il comma 3 dell'art. 2 della legge n°210/1992 stabilisce che “qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia”.
Orbene le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, legge n°210/1992 erano concesse, prima della riforma di cui alla legge finanziaria per il 2004, al ricorrere di condizioni oggettive e soggettive diverse da quelle previste dal successivo comma 3 dell'art.
2. La reversibilità dell'assegno di cui al comma 1, che presuppone che il de cuius ne abbia beneficiato fino al decesso, era prevista in favore degli eredi del danneggiato a prescindere dal nesso
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causale tra le patologie determinate dal trattamento sanitario e il decesso del danneggiato, mentre, per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge n°210/1992, sono
“considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro” e dette prestazioni sono concesse solo se è accertato il nesso causale tra le patologie conseguenti al trattamento sanitario e il decesso del danneggiato.
Orbene, passando all'esame del caso di specie, si rileva che l'appellata ha chiesto nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio ( e ancor prima in sede amministrativa;
v. domanda del 29 marzo 2019 prodotta in atti), in qualità di coniuge del danneggiato, unicamente il riconoscimento del proprio diritto all'assegno una tantum ex art. 2, commi
3 e 4, della legge n°210/1992 previsto nell'ipotesi in cui il decesso del danneggiato sia stato determinato da vaccinazioni o patologie previste dalla legge n°210/1992.
Si riportano di seguito le conclusioni di cui al primo grado di giudizio: “a) accertare e dichiarare che, nei termini probabilistici fatti propri dalle legge n°210/1992, sussiste nesso causale diretto e/o indiretto tra epatite cronica HCV correlata, la cirrosi epatica contratta in vita da in conseguenza delle emotrasfusioni Persona_2
somministrategli e la di lui morte intervenuta il 13 ottobre 2013; b) per l'effetto, dichiarare il diritto di , coniuge del defunto , CP_1 Controparte_1 Persona_2
alla reversibilità dell'indennizzo e quindi a percepire l'assegno una tantum previsto dall'art. 2, comma 3°, della legge n°210/1992 e dall'art. 1, comma 3, della legge
n°238/1997; c) conseguentemente condannare il , in persona del Parte_1
tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro CP_2
77.438,53 prevista a titolo di indennizzo dalla predetta normativa, maggiorato degli interessi legali maturati a decorrere dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, risalente al 4 aprile 2019, sino al saldo effettivo”.
Pertanto, a prescindere dalla applicabilità o meno nella fattispecie delle norme di cui all'art. 2, comma 1°, della legge n°210/1992 nella loro formulazione anteriore alla riforma di cui alla legge finanziaria per l'anno 2004 (v. sopra), si rileva che la condanna del al pagamento dell'assegno reversibile per 15 anni ex art. 2, comma Parte_1
1°, della legge n°210/1992 ( ovvero alla reversibilità della prestazione di cui aveva goduto
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il danneggiato ex lege n°210/1992), contenuta nella sentenza impugnata, è affetta dal vizio ultrapetizione, per carenza di domanda giudiziaria.
Si dà atto inoltre del formarsi del giudicato in ordine alla decisione, contenuta nella sentenza appellata, di rigetto dell'unica domanda proposta dalla appellata ovvero quella sopra riportata.
Per quanto sopra esposto, l'appello deve essere accolto con conseguente rigetto del ricorso proposto da . Persona_1
In considerazione della particolarità della questione giuridica, si conferma la compensazione delle spese del primo grado e si dispone la compensazione altresì delle spese del grado di appello.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 5 luglio 2023 da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Persona_1
5 luglio 2023 del Tribunale di Taranto, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da Persona_1
con ricorso introduttivo del 14 luglio 2021.
[...]
Compensate tra le parti le spese del doppio questo grado.
Così deciso in Lecce il 10 gennaio 2025
Il Presidente
dott.ssa Caterina Mainolfi
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