TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 855 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.11.2025 e vertente tra c.f. con sede in Milano, Piazza Gae Parte_1 P.IVA_1
Aulenti, 3, Tower A, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in Parte_1 persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Achille Saletti;
Opponente
e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso nel presente giudizio C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
consegna documenti ex art. 119 T.U.B.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
per parte opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, in via preliminare: respingere l'istanza di concessione della 1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dal convenuto opposto;
nel merito: respingere tutte le domande proposte dal signor nei confronti Controparte_1 della concludente, in quanto infondate per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso: - dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n.
211/2025 – R.G. 433/2025, pronunciato dal Tribunale di Ivrea in data 28 febbraio
2025 e noti-ficato in pari data. - con vittoria di spese e compenso di causa oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CNA. per parte opposta: “a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. b) Nel merito, rigettare
l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, Legge 18 giugno 2009 n.
69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello
“svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., , premettendo di aver Controparte_1
stipulato con la il contratto di credito revolving n. Parte_1
***54526, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere alla predetta compagine sociale la consegna “copia del contratto e dell'estratto conto storico nei limiti della prescrizione” ex art. 119 T.U.B.
In data 25.02.2025, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 211/2025, ingiungendo all'istituto di credito la consegna di “copia del contratto di carta di credito revolving n. ***54526 e dell'estratto conto storico (dalla data di apertura ad oggi o alla data di chiusura)” oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
2 ha proposto opposizione, eccependo l'insussistenza dei Parte_1
presupposti per l'emissione del provvedimento di condanna alla consegna della documentazione inerente al contratto atteso che ben prima del deposito del ricorso monitorio aveva riscontrato la richiesta formulata dalla controparte ex art. 119 T.U.B., evidenziando come la documentazione fosse a disposizione per il ritiro presso la Filiale di Collegno (To). Parte_1
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse Controparte_1
deduzioni e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In difetto di istanze istruttorie, la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata ex art. 281 sexies c.p.c.
****
L'opposizione spiegata da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Dall'esame delle allegazioni delle parti e dagli atti prodotti è emerso come abbia sottoscritto con un contratto che Controparte_1 Parte_1
prevedeva l'apertura di una linea di credito revolving.
Con istanza del 10.05.2025, il cliente ha chiesto alla odierna opponente di consegnare la documentazione bancaria afferente al contratto e, a fronte della allegazione dello omesso riscontro, ha chiesto al Tribunale di Ivrea un provvedimento di ingiunzione alla consegna della documentazione relativa al contratto ed agli estratti conto.
L'istituto di credito ha contestato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 119 T.U.B. per l'ingiunzione alla consegna e, in particolare, quello del diniego, assumendo di aver tempestivamente riscontrato la richiesta stragiudiziale del cliente.
Esaminate le prospettazioni delle parti e la documentazione prodotta nel fascicolo, il motivo di opposizione è fondato.
3 La società opponente ha fornito la prova di aver riscontrato prontamente la richiesta formulata dalla controparte per il tramite della Associazione
A.DIFESA, producendo la comunicazione inoltrata via pec alla parte opposta in data 17.05.2024 del seguente tenore: “la presente per comunicare che la documentazione richiesta è a vostra disposizione;
poiché non è più consentito l'inoltro via email, sarà vostra cura recuperare quanto richiesto qui in agenzia, a Collegno, Viale
XXIV Maggio n. 18, op-pure, se per voi più comodo, presso altra agenzia previo accordo”
(cfr. doc. 3 parte opponente).
Dalla lettura della comunicazione emerge chiaramente come l'istituto di credito abbia messo a disposizione del cliente la documentazione richiesta, invitandolo a recarsi presso la propria filiale.
L'art. 119 comma 4 TUB, posto a fondamento della domanda monitoria, se da un lato prevede espressamene che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”, dall'altro non impone all'istituto di credito l'invio della documentazione presso il domicilio del cliente, essendo ampiamente sufficiente la messa a disposizione della documentazione richiesta.
Del resto, l'obbligo della di consegnare la documentazione inerente ai CP_2
rapporti bancari in essere con i propri clienti di cui all'art. 119, co. 4, TUB, consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza, imposto ad entrambe le parti del contratto dall'art. 1175 e 1375 c.c.
Invero il fondamento del predetto obbligo va individuato nel principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., alla luce del quale la giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato che i clienti hanno diritto
4 a ricevere copia della documentazione contabile e contrattuale, ammettendo per quest'ultima che essa possa essere richiesta anche in momenti successivi alla sottoscrizione, senza alcun limite temporale, dal momento che il contratto per sua stessa natura costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti (v. Tribunale di Milano, sez. VI, ordinanza 20 aprile
Corte d'appello di Milano n.2560/2021; Corte d'appello di Milano n.
1796/2012).
Anche la Suprema Corte ha più volte chiarito che la pretesa della documentazione bancaria da parte di un cliente della banca abbia natura di diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto (v. Cass. civ.,
12 maggio 2006, n.11004; Cass. civ., 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. civ.,
22 maggio 1997, n.4598), non essendo nemmeno subordinato l'esercizio di tale diritto al rispetto di formalità espressive o di determinate vesti documentali (Cass. civ., ord. 10 novembre 2020, n.25158; Cass. civ., 11 marzo
2020, n. 6795).
Nel caso di specie l'istituto di credito ha fornito la piena prova di aver ottemperato tempestivamente alla richiesta di controparte, la quale peraltro in sede di ricorso monitorio, come del resto prima dell'introduzione del giudizio, ha dedotto di non aver avuto alcun riscontro e non giammai che la mera messa a disposizione della documentazione non fosse idonea a ritenere adempiuto l'obbligo gravente sulla controparte.
In definitiva, dunque, l'opposizione proposta deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dell'opposto e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza dello svolgimento di prove costituende e del valore del giudizio applicando lo scaglione di riferimento (causa indeterminabile di non rilevante complessità).
5 Quanto alla determinazione dello scaglione di riferimento giova ricordare come la Suprema Corte abbia affermato che l'art. 5, comma 6, d.m. n.
55/2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a €
260.000,00, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia (così Cass. n. 968 del 2022; Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 955 del 15/01/2025).
Deve essere, infine, disattesa la domanda spiegata da parte opponente volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio. Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza. Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma
è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba
6 reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico- sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, la tesi prospettata dalla parte opposta non appare in astratto e già ex ante sussumibile nel novero di una difesa connotata da malafede o colpa grave, essendo risultata infondata per una diversa interpretazione della disposizione normativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 855/2025 R.G., così provvede:
accoglie l'opposizione proposta da per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 211/2025 del 25.02.2025 emesso dal Tribunale di Ivrea;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opposta;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in
3.800,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge ed € 286,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 855 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza svolta ex art. 127 ter c.p.c. in data 12.11.2025 e vertente tra c.f. con sede in Milano, Piazza Gae Parte_1 P.IVA_1
Aulenti, 3, Tower A, iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in Parte_1 persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Achille Saletti;
Opponente
e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso nel presente giudizio C.F._1 dall'Avv. Andrea Ruocco;
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
consegna documenti ex art. 119 T.U.B.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
per parte opponente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza, in via preliminare: respingere l'istanza di concessione della 1 provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto formulata dal convenuto opposto;
nel merito: respingere tutte le domande proposte dal signor nei confronti Controparte_1 della concludente, in quanto infondate per le ragioni esposte in atti;
in ogni caso: - dichiarare nullo, invalido e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n.
211/2025 – R.G. 433/2025, pronunciato dal Tribunale di Ivrea in data 28 febbraio
2025 e noti-ficato in pari data. - con vittoria di spese e compenso di causa oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CNA. per parte opposta: “a) In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di cui in premessa. b) Nel merito, rigettare
l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma 2, Legge 18 giugno 2009 n.
69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello
“svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso ex art. 633 c.p.c., , premettendo di aver Controparte_1
stipulato con la il contratto di credito revolving n. Parte_1
***54526, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere alla predetta compagine sociale la consegna “copia del contratto e dell'estratto conto storico nei limiti della prescrizione” ex art. 119 T.U.B.
In data 25.02.2025, il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 211/2025, ingiungendo all'istituto di credito la consegna di “copia del contratto di carta di credito revolving n. ***54526 e dell'estratto conto storico (dalla data di apertura ad oggi o alla data di chiusura)” oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
2 ha proposto opposizione, eccependo l'insussistenza dei Parte_1
presupposti per l'emissione del provvedimento di condanna alla consegna della documentazione inerente al contratto atteso che ben prima del deposito del ricorso monitorio aveva riscontrato la richiesta formulata dalla controparte ex art. 119 T.U.B., evidenziando come la documentazione fosse a disposizione per il ritiro presso la Filiale di Collegno (To). Parte_1
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse Controparte_1
deduzioni e insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In difetto di istanze istruttorie, la causa, istruita mediante acquisizione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe indicata ex art. 281 sexies c.p.c.
****
L'opposizione spiegata da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
Dall'esame delle allegazioni delle parti e dagli atti prodotti è emerso come abbia sottoscritto con un contratto che Controparte_1 Parte_1
prevedeva l'apertura di una linea di credito revolving.
Con istanza del 10.05.2025, il cliente ha chiesto alla odierna opponente di consegnare la documentazione bancaria afferente al contratto e, a fronte della allegazione dello omesso riscontro, ha chiesto al Tribunale di Ivrea un provvedimento di ingiunzione alla consegna della documentazione relativa al contratto ed agli estratti conto.
L'istituto di credito ha contestato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 119 T.U.B. per l'ingiunzione alla consegna e, in particolare, quello del diniego, assumendo di aver tempestivamente riscontrato la richiesta stragiudiziale del cliente.
Esaminate le prospettazioni delle parti e la documentazione prodotta nel fascicolo, il motivo di opposizione è fondato.
3 La società opponente ha fornito la prova di aver riscontrato prontamente la richiesta formulata dalla controparte per il tramite della Associazione
A.DIFESA, producendo la comunicazione inoltrata via pec alla parte opposta in data 17.05.2024 del seguente tenore: “la presente per comunicare che la documentazione richiesta è a vostra disposizione;
poiché non è più consentito l'inoltro via email, sarà vostra cura recuperare quanto richiesto qui in agenzia, a Collegno, Viale
XXIV Maggio n. 18, op-pure, se per voi più comodo, presso altra agenzia previo accordo”
(cfr. doc. 3 parte opponente).
Dalla lettura della comunicazione emerge chiaramente come l'istituto di credito abbia messo a disposizione del cliente la documentazione richiesta, invitandolo a recarsi presso la propria filiale.
L'art. 119 comma 4 TUB, posto a fondamento della domanda monitoria, se da un lato prevede espressamene che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”, dall'altro non impone all'istituto di credito l'invio della documentazione presso il domicilio del cliente, essendo ampiamente sufficiente la messa a disposizione della documentazione richiesta.
Del resto, l'obbligo della di consegnare la documentazione inerente ai CP_2
rapporti bancari in essere con i propri clienti di cui all'art. 119, co. 4, TUB, consegue al dovere generale di comportamento secondo correttezza, imposto ad entrambe le parti del contratto dall'art. 1175 e 1375 c.c.
Invero il fondamento del predetto obbligo va individuato nel principio di buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c., alla luce del quale la giurisprudenza di merito ha a più riprese affermato che i clienti hanno diritto
4 a ricevere copia della documentazione contabile e contrattuale, ammettendo per quest'ultima che essa possa essere richiesta anche in momenti successivi alla sottoscrizione, senza alcun limite temporale, dal momento che il contratto per sua stessa natura costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti (v. Tribunale di Milano, sez. VI, ordinanza 20 aprile
Corte d'appello di Milano n.2560/2021; Corte d'appello di Milano n.
1796/2012).
Anche la Suprema Corte ha più volte chiarito che la pretesa della documentazione bancaria da parte di un cliente della banca abbia natura di diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto (v. Cass. civ.,
12 maggio 2006, n.11004; Cass. civ., 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. civ.,
22 maggio 1997, n.4598), non essendo nemmeno subordinato l'esercizio di tale diritto al rispetto di formalità espressive o di determinate vesti documentali (Cass. civ., ord. 10 novembre 2020, n.25158; Cass. civ., 11 marzo
2020, n. 6795).
Nel caso di specie l'istituto di credito ha fornito la piena prova di aver ottemperato tempestivamente alla richiesta di controparte, la quale peraltro in sede di ricorso monitorio, come del resto prima dell'introduzione del giudizio, ha dedotto di non aver avuto alcun riscontro e non giammai che la mera messa a disposizione della documentazione non fosse idonea a ritenere adempiuto l'obbligo gravente sulla controparte.
In definitiva, dunque, l'opposizione proposta deve essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite sono poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dell'opposto e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dell'assenza dello svolgimento di prove costituende e del valore del giudizio applicando lo scaglione di riferimento (causa indeterminabile di non rilevante complessità).
5 Quanto alla determinazione dello scaglione di riferimento giova ricordare come la Suprema Corte abbia affermato che l'art. 5, comma 6, d.m. n.
55/2014, secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad € 26.000,00 e non superiore a €
260.000,00, non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia (così Cass. n. 968 del 2022; Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 955 del 15/01/2025).
Deve essere, infine, disattesa la domanda spiegata da parte opponente volta ad ottenere la condanna della controparte al ristoro dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. atteso che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula che l'avversario deduca e dimostri la ricorrenza nel comportamento processuale della controparte del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio, non potendo dedursi tale circostanza dalla mera soccombenza in giudizio. Con precipuo riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto dal novellato art. 96 c.p.c., appare preferibile la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza. Invero, pur essendo la questione oggettivamente opinabile, militano a favore di tale ricostruzione un argomento letterale ed uno logico-sistematico. In particolare, da una prima angolazione e sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma
è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'avere agito con malafede o colpa grave;
e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba
6 reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico- sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.
Nel caso di specie, la tesi prospettata dalla parte opposta non appare in astratto e già ex ante sussumibile nel novero di una difesa connotata da malafede o colpa grave, essendo risultata infondata per una diversa interpretazione della disposizione normativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 855/2025 R.G., così provvede:
accoglie l'opposizione proposta da per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 211/2025 del 25.02.2025 emesso dal Tribunale di Ivrea;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opposta;
condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in
3.800,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge ed € 286,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
7