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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6035/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6035/2019 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Rondini e dall'Avv. Nadia Trappolini;
Attore
CONTRO
c.f. ; CP_1 C.F._2
c.f. , in persona di c.f. CP_2 C.F._3 CP_1
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale;
C.F._2
c.f. CP_3 C.F._4 quali eredi di c.f. , tutti rappresentati e difesi Persona_1 C.F._5 dall'Avv. Marco Ferraro e dall'Avv. Maurizio Gugliotta;
Convenuti
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 28/05/2024.
Conclusioni per i convenuti: come da note scritte del 03/06/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti del notaio allegando, in sintesi, che egli, Parte_1 Persona_1 con atto di compravendita del 12/07/2013 rogato dal convenuto, aveva acquistato da CP_4 la nuda proprietà sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Assisi al
[...]
Fg. 172, part. 224, sub. 4-7-8-9-906, e che in occasione di tale atto il notaio aveva omesso di rilevare, in relazione all'atto di provenienza del 16/04/2004, con cui il dante causa CP_5
[...
[...] aveva a sua volta acquistato la nuda proprietà da e
[...] Persona_2 CP_6
la trascrizione di una domanda giudiziale di revocatoria promossa dalla banca
[...]
Unicredit S.p.A. nei confronti di e rispetto alla quale era Persona_2 CP_6 intervenuta sentenza di revoca n. 388/2008 del Tribunale di Perugia, annotata in data
22/04/2008. L'attore allegava che, in data 31/07/2018, egli aveva ricevuto precetto per la somma di € 99.223,29 da parte di quale cessionaria di Unicredit S.p.A., quale CP_7 creditrice di e che aveva iniziato l'esecuzione forzata nei Persona_2 CP_6 suoi confronti ex art. 602 c.p.c. Allegava dunque la responsabilità professionale del notaio convenuto e chiedeva la condanna di questo al risarcimento del danno, consistente nella spesa necessaria ad evitare l'espropriazione dei beni pignorati.
Si costituiva il convenuto, eccependo il difetto di nesso causale tra la condotta e il danno, in quanto l'attore conosceva l'intervenuta revoca dell'atto di compravendita del 16/04/2004, essendo figlio dei debitori e e il difetto di danno, Persona_2 CP_6 trattandosi comunque del pagamento di un debito certo ed esigibile. Chiedeva quindi il rigetto della domanda risarcitoria, con condanna ex art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con provvedimento del 04/07/2022 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte del convenuto. Il procedimento veniva riassunto dall'attore nei confronti degli eredi del convenuto, i quali si costituivano con comparsa del
03/06/2024. Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22/07/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sussistenza della responsabilità
La fattispecie in esame ha ad oggetto la responsabilità contrattuale del professionista notaio per mancata rilevazione, in occasione di una compravendita immobiliare, di una trascrizione pregiudizievole.
Nella giurisprudenza di legittimità costituisce un principio ampiamente consolidato quello per cui, nella materia della responsabilità civile, occorre distinguere la lesione dell'interesse protetto, ossia il danno-evento, dal concreto pregiudizio subito a causa della lesione di tale interesse, ossia il danno-conseguenza (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 576/2008). Il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse in sé, poiché altrimenti si configurerebbe un danno in re ipsa, e la responsabilità
2 civile assumerebbe una funzione sanzionatoria, e non più riparatoria (cfr. Cass. Civ., S.U., n.
16601/2017).
L'inadempimento del contratto o il fatto illecito provocano la lesione dell'interesse del creditore, e dunque un danno-evento, ma ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone l'art. 1223 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.
31233/2018).
Pertanto, se da un lato l'inadempimento di per sé, quale danno-evento, è condizione necessaria e sufficiente al fine di paralizzare la pretesa dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'altro lato esso, al pari del fatto illecito ex art. 2043 c.c., è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno, per il quale occorre l'esistenza, come detto, di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33645/2022, secondo cui “La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056.
Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art.
2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non
c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”.
A fronte di tali principi di diritto, anche ove sussista un danno-evento, ma non anche un danno-conseguenza, la domanda risarcitoria dovrà comunque essere rigettata.
Per quanto invece attiene alla prova di tale danno-conseguenza, se da un lato il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento del contratto da parte del debitore, il quale dovrà provare di avere correttamente adempiuto (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001), dall'altro lato egli non può esimersi dal fornire una rigorosa prova non solo del pregiudizio concretamente subito, ma anche e soprattutto del suo nesso di causalità con l'inadempimento. Per il danno-conseguenza,
3 dunque, a differenza del danno-evento, non sarà sufficiente la mera allegazione, con prova contraria a carico del debitore, ma occorrerà la prova positiva, da parte del creditore, dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 10050/2022).
2.1. Danno-evento
Sul piano del danno-evento, deve ritenersi sussistente la violazione, da parte del notaio, delle regole di diligenza che gli impongono, in ragione della sua qualifica professionale, un rigoroso controllo circa l'esistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
Il principio risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui se al notaio è richiesta la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce - salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti - obbligo inerente all'incarico conferito ed è oggetto della prestazione d'opera professionale (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 34949/2024).
Nel caso di specie, è incontestato il fatto che sull'atto di provenienza con cui il venditore aveva a sua volta acquistato da e fosse Controparte_4 Persona_2 CP_6 stata trascritta la domanda giudiziale di revoca ex art. 2901 c.c., e che parimenti la relativa domanda fosse stata accolta dal Tribunale, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita del 16/04/2004, anch'essa annotata nei Registri Immobiliari.
È parimenti documentato che tali gravami non siano stati rilevati nell'atto di compravendita del
12/07/2013, atteso che l'ipoteca e la trascrizione di domanda giudiziale di revoca menzionati nell'atto di compravendita in questione riguardano un rapporto giuridico con un istituto di credito diverso da Unicredit S.p.A., ossia dal rapporto che ha dato origine all'esecuzione forzata nei confronti dell'attore ex art. 602 c.p.c.
Sussiste quindi il danno-evento, ossia l'inadempimento del contratto d'opera professionale da parte del notaio, venuto meno ai propri obblighi di diligenza.
2.2. Danno-conseguenza
Sebbene sussista il danno-evento, manca però il danno-conseguenza.
Sul piano causale, infatti, la domanda attorea si fonda sul presupposto che, se l'attore avesse conosciuto la presenza di trascrizioni pregiudizievoli, e dunque la possibilità di essere assoggettato ad esecuzione forzata, non avrebbe stipulato l'atto, per cui la colposa omissione del notaio costituirebbe il fattore causale che avrebbe determinato il danno, ossia il pagamento necessario ad evitare l'espropriazione da parte del creditore procedente.
4 Il convenuto, sul punto, ha eccepito la conoscenza, in capo all'attore, dell'esistenza della trascrizione pregiudizievole, con conseguente interruzione del nesso causale.
Tale eccezione è fondata.
Se si afferma che, ove l'attore avesse conosciuto l'esistenza della trascrizione pregiudizievole, egli non avrebbe stipulato la compravendita, allora, per converso, deve concludersi che, ove invece egli abbia stipulato la compravendita nonostante fosse, di fatto, a conoscenza dell'esistenza di tale trascrizione pregiudizievole, l'omissione del notaio non costituisce causa del danno.
In tal caso, infatti, avendo l'attore stipulato la compravendita nonostante la conoscenza della trascrizione, il danno, inteso come costo necessario per evitare l'espropriazione, si sarebbe comunque verificato, per l'evidente ragione che, anche ove il notaio avesse indicato la presenza della trascrizione pregiudizievole, comunque già di fatto nota all'attore, egli avrebbe comunque stipulato l'atto, con ciò incorrendo in ogni caso nel rischio di essere assoggettato all'esecuzione forzata.
Nel caso di specie, sussistono molteplici elementi fattuali che, esaminati congiuntamente ai sensi dell'art. 2729 c.c., inducono a ritenere che l'attore fosse a conoscenza della trascrizione pregiudizievole che aveva colpito l'atto di compravendita del 16/04/2004.
In primo luogo, occorre considerare la sequenza cronologica degli atti unitamente alla qualità soggettiva delle parti.
Da un lato, infatti, sul piano cronologico, e con atto del Persona_2 CP_6
16/04/2004, avevano ceduto a la nuda proprietà degli immobili che questo, Controparte_4 con atto del 12/07/2013, ha poi ceduto all'attore, laddove l'atto del 16/04/2004 era stato dichiarato inefficace con sentenza n. 388/2008 di questo Tribunale. Dall'altro lato, sul piano personale, è pacifico che l'attore sia il figlio di e ossia dei Persona_2 CP_6 danti causa di dal quale l'attore ha acquistato la nuda proprietà degli Controparte_4 immobili.
In secondo luogo, occorre considerare, sul piano del concreto uso dell'immobile oggetto di compravendita, il fatto che esso fosse adibito ad abitazione sia degli originari danti causa e sia ad abitazione dell'attore. Persona_2 CP_6
5 Da un lato, infatti, aveva acquistato non la piena proprietà, bensì la sola Controparte_4 nuda proprietà, permanendo il diritto di abitazione in capo ai venditori e Persona_2
come si evince dall'art. 14 del contratto del 16/04/20041. CP_6
Dall'altro lato, l'attore, come da lui stesso affermato, ha abitato senza soluzione di continuità nel predetto immobile, come si evince dall'affermazione, resa a pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, secondo cui “nel caso in cui il bene dovesse essere venduto all'asta, il convenuto perderebbe la propria casa di abitazione, nella quale vive fin dalla nascita, con ulteriore danno morale, oltre a quello conseguente allo stress del procedimento esecutivo in corso, danni che vanno a sommarsi al grave pregiudizio economico susseguente alla vicenda per cui è Giudizio”, laddove il riferimento al convenuto anziché all'attore appare un mero refuso, visto che domanda si fonda proprio sul danno patito dall'attore in quanto assoggettato ad esecuzione forzata.
In terzo luogo, nella compravendita del 12/07/2013 si dà atto dell'esistenza di una trascrizione di domanda giudiziale di revoca avverso l'atto di provenienza del 16/04/2004, ancorché proposta da diverso istituto di credito.
L'attore, sul punto, ha precisato che tale citazione in revocatoria sarebbe stata “medio tempore risolta transattivamente dai debitori, con conseguente cancellazione sia della domanda giudiziale che dell'ipoteca”2, ma non ha né allegato, né provato o richiesto di provare quando, in concreto, sarebbe avvenuta l'estinzione del debito.
La circostanza è significativa sia nell'ipotesi in cui l'attore fosse a conoscenza della prospettiva di estinzione del debito, sia nell'ipotesi contraria. Nel primo caso, infatti, la conoscenza della trattativa in corso per estinguere il debito da parte dei suoi genitori evidenzierebbe la condivisione delle informazioni relative all'esposizione debitoria dei genitori medesimi, nell'ambito delle quali non potrebbe che ricomprendersi anche la conoscenza dell'ulteriore sentenza di revoca del 2008. Nel secondo caso, invece, l'attore avrebbe acquistato l'immobile nonostante la piena conoscenza, esplicitata nello stesso atto di compravendita, della pendenza dell'ipoteca e della domanda giudiziale di revoca, e dunque della consapevolezza del rischio di essere assoggettato ad esecuzione forzata.
Questi elementi, congiuntamente valutati, inducono il Tribunale a ritenere, ai sensi dell'art. 2729
c.c., che l'attore fosse senz'altro a conoscenza della declaratoria di inefficacia che, nel 2008, aveva colpito l'atto di compravendita del 16/04/2004, considerato non solo che egli era il figlio dei debitori che avevano compiuto l'atto dispositivo revocato ex art. 2901 c.c., ma soprattutto che egli coabitava con i medesimi debitori, suoi genitori, nel medesimo immobile oggetto dell'atto dispositivo revocato.
È pur vero che egli, nato nel 1994, era ancora infante al momento della vendita del
16/04/2004, così come era adolescente nel 2008, allorquando è intervenuta la sentenza di revoca della compravendita. Egli, tuttavia, era maggiorenne, e come tale pienamente capace di agire, allorquando ha stipulato la compravendita del 12/07/2013, e deve quindi ritenersi ampiamente probabile che egli, abitando con i propri genitori destinatari di una sentenza di revoca in relazione alla compravendita del medesimo immobile che egli, nel 2013, si accingeva ad acquistare a titolo derivativo, fosse stato reso edotto dello stato giuridico dell'immobile.
Occorre del resto considerare che, con l'atto del 12/07/2013, l'immobile, dopo essere stato ceduto, quanto meno in relazione alla nuda proprietà, a sarebbe “rientrato” Controparte_4 nella proprietà del nucleo familiare mediante la cessione all'attore, figlio degli originari proprietari, laddove peraltro il prezzo di vendita, pattuito in € 97.000,00 nella compravendita del 16/04/2004 e in € 82.000,00 in quella del 12/07/2013, era in entrambi i casi manifestamente inferiore all'effettivo valore di mercato, che è risultato essere pari a €
164.372,00 in occasione della perizia estimativa svolta nel giudizio di esecuzione3.
Per tali ragioni, complessivamente considerate, si deve ritenere sussistente la conoscenza, in capo all'attore, al momento dell'acquisto in data 12/07/2013, dello stato giuridico dell'immobile acquistato, e in particolare della presenza di una sentenza di inefficacia ex art. 2901 c.c. che aveva colpito l'atto di provenienza del 16/04/2004.
Conseguentemente, deve ritenersi insussistente il nesso di causalità tra il fatto, ossia tra l'omessa rilevazione della trascrizione ad opera del notaio, e il danno, ossia tra il costo necessario per evitare l'espropriazione, poiché l'attore ha compiuto l'acquisto nonostante fosse a conoscenza del gravame, per cui la sottoposizione ad esecuzione forzata si sarebbe comunque verificata.
3. Conclusioni e spese
In conclusione, va revocata la dichiarazione di contumacia degli eredi di Persona_1 essendosi questi costituiti con comparsa del 03/06/2024. Nel merito, la domanda è infondata per difetto di danno-conseguenza e va rigettata.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 Cfr. pag. 38 del doc. 10 di parte attrice 7 77/2018, essendo pacifica la violazione dell'art. 1176 c.c. da parte del notaio che ha omesso un'adeguata verifica delle trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto dell'atto da lui rogato.
Per le medesime ragioni, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., reciprocamente invocati dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca la dichiarazione di contumacia degli eredi di Persona_1
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 06/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 di parte convenuta 2 Cfr. pag. 3 della citazione 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6035/2019 R.G. tra c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Rondini e dall'Avv. Nadia Trappolini;
Attore
CONTRO
c.f. ; CP_1 C.F._2
c.f. , in persona di c.f. CP_2 C.F._3 CP_1
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale;
C.F._2
c.f. CP_3 C.F._4 quali eredi di c.f. , tutti rappresentati e difesi Persona_1 C.F._5 dall'Avv. Marco Ferraro e dall'Avv. Maurizio Gugliotta;
Convenuti
Conclusioni per l'attore: come da note scritte del 28/05/2024.
Conclusioni per i convenuti: come da note scritte del 03/06/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo agiva nei confronti del notaio allegando, in sintesi, che egli, Parte_1 Persona_1 con atto di compravendita del 12/07/2013 rogato dal convenuto, aveva acquistato da CP_4 la nuda proprietà sugli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Assisi al
[...]
Fg. 172, part. 224, sub. 4-7-8-9-906, e che in occasione di tale atto il notaio aveva omesso di rilevare, in relazione all'atto di provenienza del 16/04/2004, con cui il dante causa CP_5
[...
[...] aveva a sua volta acquistato la nuda proprietà da e
[...] Persona_2 CP_6
la trascrizione di una domanda giudiziale di revocatoria promossa dalla banca
[...]
Unicredit S.p.A. nei confronti di e rispetto alla quale era Persona_2 CP_6 intervenuta sentenza di revoca n. 388/2008 del Tribunale di Perugia, annotata in data
22/04/2008. L'attore allegava che, in data 31/07/2018, egli aveva ricevuto precetto per la somma di € 99.223,29 da parte di quale cessionaria di Unicredit S.p.A., quale CP_7 creditrice di e che aveva iniziato l'esecuzione forzata nei Persona_2 CP_6 suoi confronti ex art. 602 c.p.c. Allegava dunque la responsabilità professionale del notaio convenuto e chiedeva la condanna di questo al risarcimento del danno, consistente nella spesa necessaria ad evitare l'espropriazione dei beni pignorati.
Si costituiva il convenuto, eccependo il difetto di nesso causale tra la condotta e il danno, in quanto l'attore conosceva l'intervenuta revoca dell'atto di compravendita del 16/04/2004, essendo figlio dei debitori e e il difetto di danno, Persona_2 CP_6 trattandosi comunque del pagamento di un debito certo ed esigibile. Chiedeva quindi il rigetto della domanda risarcitoria, con condanna ex art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con provvedimento del 04/07/2022 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte del convenuto. Il procedimento veniva riassunto dall'attore nei confronti degli eredi del convenuto, i quali si costituivano con comparsa del
03/06/2024. Infine, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22/07/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sussistenza della responsabilità
La fattispecie in esame ha ad oggetto la responsabilità contrattuale del professionista notaio per mancata rilevazione, in occasione di una compravendita immobiliare, di una trascrizione pregiudizievole.
Nella giurisprudenza di legittimità costituisce un principio ampiamente consolidato quello per cui, nella materia della responsabilità civile, occorre distinguere la lesione dell'interesse protetto, ossia il danno-evento, dal concreto pregiudizio subito a causa della lesione di tale interesse, ossia il danno-conseguenza (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 576/2008). Il diritto al risarcimento del danno sussiste ove la lesione dell'interesse giuridicamente tutelato abbia causato anche un effettivo pregiudizio nella sfera del creditore, e non anche a fronte della mera lesione dell'interesse in sé, poiché altrimenti si configurerebbe un danno in re ipsa, e la responsabilità
2 civile assumerebbe una funzione sanzionatoria, e non più riparatoria (cfr. Cass. Civ., S.U., n.
16601/2017).
L'inadempimento del contratto o il fatto illecito provocano la lesione dell'interesse del creditore, e dunque un danno-evento, ma ai fini del risarcimento del danno dovrà esistere anche un danno-conseguenza, cioè un effettivo pregiudizio derivante in modo immediato e diretto dall'inadempimento o dal fatto illecito, come dispone l'art. 1223 c.c. (cfr., Cass. Civ., n.
31233/2018).
Pertanto, se da un lato l'inadempimento di per sé, quale danno-evento, è condizione necessaria e sufficiente al fine di paralizzare la pretesa dell'altro contraente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dall'altro lato esso, al pari del fatto illecito ex art. 2043 c.c., è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini del risarcimento del danno, per il quale occorre l'esistenza, come detto, di un effettivo pregiudizio causalmente riconducibile all'illecito.
Tali principi sono stati da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 33645/2022, secondo cui “La fattispecie del fatto illecito si perfeziona con il danno conseguenza: ciò vuol dire che la perdita subita e il mancato guadagno (art. 1223) non sono un posterius rispetto al danno ingiusto, ma sono i criteri di determinazione di quest'ultimo, secondo la lettera dell'art. 2056.
Diversamente da quanto pur affermato in dottrina, il «danno» di cui fa menzione la seconda parte dell'art.
2043 non è altra cosa dal «danno ingiusto» di cui si parla nella prima parte: se non c'è danno conseguenza non
c'è danno ingiusto. Causalità materiale e causalità giuridica non sono così le fasi di una successione cronologica, ma sono i due diversi punti di vista in sede logico-analitica dell'unitario fenomeno del danno ingiusto (di «profili diversi» dell'unico danno già discorreva Cass. sez. U. n. 576 del 2008, punto n. 5.1.), il quale non è identificabile se non alla luce di questa dualità di nessi causali, l'uno informato al criterio della regolarità causale, l'altro a quello della conseguenzialità immediata e diretta. Cagionato l'evento di danno, la fattispecie del fatto illecito è integrata con la realizzazione delle conseguenze pregiudizievoli, senza che fra evento e conseguenza vi sia un distacco temporale: la distinzione è logica, non cronologica”.
A fronte di tali principi di diritto, anche ove sussista un danno-evento, ma non anche un danno-conseguenza, la domanda risarcitoria dovrà comunque essere rigettata.
Per quanto invece attiene alla prova di tale danno-conseguenza, se da un lato il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento del contratto da parte del debitore, il quale dovrà provare di avere correttamente adempiuto (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 13533/2001), dall'altro lato egli non può esimersi dal fornire una rigorosa prova non solo del pregiudizio concretamente subito, ma anche e soprattutto del suo nesso di causalità con l'inadempimento. Per il danno-conseguenza,
3 dunque, a differenza del danno-evento, non sarà sufficiente la mera allegazione, con prova contraria a carico del debitore, ma occorrerà la prova positiva, da parte del creditore, dei fatti costitutivi del diritto al risarcimento (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 10050/2022).
2.1. Danno-evento
Sul piano del danno-evento, deve ritenersi sussistente la violazione, da parte del notaio, delle regole di diligenza che gli impongono, in ragione della sua qualifica professionale, un rigoroso controllo circa l'esistenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli.
Il principio risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui se al notaio è richiesta la preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari costituisce - salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti - obbligo inerente all'incarico conferito ed è oggetto della prestazione d'opera professionale (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 34949/2024).
Nel caso di specie, è incontestato il fatto che sull'atto di provenienza con cui il venditore aveva a sua volta acquistato da e fosse Controparte_4 Persona_2 CP_6 stata trascritta la domanda giudiziale di revoca ex art. 2901 c.c., e che parimenti la relativa domanda fosse stata accolta dal Tribunale, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita del 16/04/2004, anch'essa annotata nei Registri Immobiliari.
È parimenti documentato che tali gravami non siano stati rilevati nell'atto di compravendita del
12/07/2013, atteso che l'ipoteca e la trascrizione di domanda giudiziale di revoca menzionati nell'atto di compravendita in questione riguardano un rapporto giuridico con un istituto di credito diverso da Unicredit S.p.A., ossia dal rapporto che ha dato origine all'esecuzione forzata nei confronti dell'attore ex art. 602 c.p.c.
Sussiste quindi il danno-evento, ossia l'inadempimento del contratto d'opera professionale da parte del notaio, venuto meno ai propri obblighi di diligenza.
2.2. Danno-conseguenza
Sebbene sussista il danno-evento, manca però il danno-conseguenza.
Sul piano causale, infatti, la domanda attorea si fonda sul presupposto che, se l'attore avesse conosciuto la presenza di trascrizioni pregiudizievoli, e dunque la possibilità di essere assoggettato ad esecuzione forzata, non avrebbe stipulato l'atto, per cui la colposa omissione del notaio costituirebbe il fattore causale che avrebbe determinato il danno, ossia il pagamento necessario ad evitare l'espropriazione da parte del creditore procedente.
4 Il convenuto, sul punto, ha eccepito la conoscenza, in capo all'attore, dell'esistenza della trascrizione pregiudizievole, con conseguente interruzione del nesso causale.
Tale eccezione è fondata.
Se si afferma che, ove l'attore avesse conosciuto l'esistenza della trascrizione pregiudizievole, egli non avrebbe stipulato la compravendita, allora, per converso, deve concludersi che, ove invece egli abbia stipulato la compravendita nonostante fosse, di fatto, a conoscenza dell'esistenza di tale trascrizione pregiudizievole, l'omissione del notaio non costituisce causa del danno.
In tal caso, infatti, avendo l'attore stipulato la compravendita nonostante la conoscenza della trascrizione, il danno, inteso come costo necessario per evitare l'espropriazione, si sarebbe comunque verificato, per l'evidente ragione che, anche ove il notaio avesse indicato la presenza della trascrizione pregiudizievole, comunque già di fatto nota all'attore, egli avrebbe comunque stipulato l'atto, con ciò incorrendo in ogni caso nel rischio di essere assoggettato all'esecuzione forzata.
Nel caso di specie, sussistono molteplici elementi fattuali che, esaminati congiuntamente ai sensi dell'art. 2729 c.c., inducono a ritenere che l'attore fosse a conoscenza della trascrizione pregiudizievole che aveva colpito l'atto di compravendita del 16/04/2004.
In primo luogo, occorre considerare la sequenza cronologica degli atti unitamente alla qualità soggettiva delle parti.
Da un lato, infatti, sul piano cronologico, e con atto del Persona_2 CP_6
16/04/2004, avevano ceduto a la nuda proprietà degli immobili che questo, Controparte_4 con atto del 12/07/2013, ha poi ceduto all'attore, laddove l'atto del 16/04/2004 era stato dichiarato inefficace con sentenza n. 388/2008 di questo Tribunale. Dall'altro lato, sul piano personale, è pacifico che l'attore sia il figlio di e ossia dei Persona_2 CP_6 danti causa di dal quale l'attore ha acquistato la nuda proprietà degli Controparte_4 immobili.
In secondo luogo, occorre considerare, sul piano del concreto uso dell'immobile oggetto di compravendita, il fatto che esso fosse adibito ad abitazione sia degli originari danti causa e sia ad abitazione dell'attore. Persona_2 CP_6
5 Da un lato, infatti, aveva acquistato non la piena proprietà, bensì la sola Controparte_4 nuda proprietà, permanendo il diritto di abitazione in capo ai venditori e Persona_2
come si evince dall'art. 14 del contratto del 16/04/20041. CP_6
Dall'altro lato, l'attore, come da lui stesso affermato, ha abitato senza soluzione di continuità nel predetto immobile, come si evince dall'affermazione, resa a pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice, secondo cui “nel caso in cui il bene dovesse essere venduto all'asta, il convenuto perderebbe la propria casa di abitazione, nella quale vive fin dalla nascita, con ulteriore danno morale, oltre a quello conseguente allo stress del procedimento esecutivo in corso, danni che vanno a sommarsi al grave pregiudizio economico susseguente alla vicenda per cui è Giudizio”, laddove il riferimento al convenuto anziché all'attore appare un mero refuso, visto che domanda si fonda proprio sul danno patito dall'attore in quanto assoggettato ad esecuzione forzata.
In terzo luogo, nella compravendita del 12/07/2013 si dà atto dell'esistenza di una trascrizione di domanda giudiziale di revoca avverso l'atto di provenienza del 16/04/2004, ancorché proposta da diverso istituto di credito.
L'attore, sul punto, ha precisato che tale citazione in revocatoria sarebbe stata “medio tempore risolta transattivamente dai debitori, con conseguente cancellazione sia della domanda giudiziale che dell'ipoteca”2, ma non ha né allegato, né provato o richiesto di provare quando, in concreto, sarebbe avvenuta l'estinzione del debito.
La circostanza è significativa sia nell'ipotesi in cui l'attore fosse a conoscenza della prospettiva di estinzione del debito, sia nell'ipotesi contraria. Nel primo caso, infatti, la conoscenza della trattativa in corso per estinguere il debito da parte dei suoi genitori evidenzierebbe la condivisione delle informazioni relative all'esposizione debitoria dei genitori medesimi, nell'ambito delle quali non potrebbe che ricomprendersi anche la conoscenza dell'ulteriore sentenza di revoca del 2008. Nel secondo caso, invece, l'attore avrebbe acquistato l'immobile nonostante la piena conoscenza, esplicitata nello stesso atto di compravendita, della pendenza dell'ipoteca e della domanda giudiziale di revoca, e dunque della consapevolezza del rischio di essere assoggettato ad esecuzione forzata.
Questi elementi, congiuntamente valutati, inducono il Tribunale a ritenere, ai sensi dell'art. 2729
c.c., che l'attore fosse senz'altro a conoscenza della declaratoria di inefficacia che, nel 2008, aveva colpito l'atto di compravendita del 16/04/2004, considerato non solo che egli era il figlio dei debitori che avevano compiuto l'atto dispositivo revocato ex art. 2901 c.c., ma soprattutto che egli coabitava con i medesimi debitori, suoi genitori, nel medesimo immobile oggetto dell'atto dispositivo revocato.
È pur vero che egli, nato nel 1994, era ancora infante al momento della vendita del
16/04/2004, così come era adolescente nel 2008, allorquando è intervenuta la sentenza di revoca della compravendita. Egli, tuttavia, era maggiorenne, e come tale pienamente capace di agire, allorquando ha stipulato la compravendita del 12/07/2013, e deve quindi ritenersi ampiamente probabile che egli, abitando con i propri genitori destinatari di una sentenza di revoca in relazione alla compravendita del medesimo immobile che egli, nel 2013, si accingeva ad acquistare a titolo derivativo, fosse stato reso edotto dello stato giuridico dell'immobile.
Occorre del resto considerare che, con l'atto del 12/07/2013, l'immobile, dopo essere stato ceduto, quanto meno in relazione alla nuda proprietà, a sarebbe “rientrato” Controparte_4 nella proprietà del nucleo familiare mediante la cessione all'attore, figlio degli originari proprietari, laddove peraltro il prezzo di vendita, pattuito in € 97.000,00 nella compravendita del 16/04/2004 e in € 82.000,00 in quella del 12/07/2013, era in entrambi i casi manifestamente inferiore all'effettivo valore di mercato, che è risultato essere pari a €
164.372,00 in occasione della perizia estimativa svolta nel giudizio di esecuzione3.
Per tali ragioni, complessivamente considerate, si deve ritenere sussistente la conoscenza, in capo all'attore, al momento dell'acquisto in data 12/07/2013, dello stato giuridico dell'immobile acquistato, e in particolare della presenza di una sentenza di inefficacia ex art. 2901 c.c. che aveva colpito l'atto di provenienza del 16/04/2004.
Conseguentemente, deve ritenersi insussistente il nesso di causalità tra il fatto, ossia tra l'omessa rilevazione della trascrizione ad opera del notaio, e il danno, ossia tra il costo necessario per evitare l'espropriazione, poiché l'attore ha compiuto l'acquisto nonostante fosse a conoscenza del gravame, per cui la sottoposizione ad esecuzione forzata si sarebbe comunque verificata.
3. Conclusioni e spese
In conclusione, va revocata la dichiarazione di contumacia degli eredi di Persona_1 essendosi questi costituiti con comparsa del 03/06/2024. Nel merito, la domanda è infondata per difetto di danno-conseguenza e va rigettata.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 Cfr. pag. 38 del doc. 10 di parte attrice 7 77/2018, essendo pacifica la violazione dell'art. 1176 c.c. da parte del notaio che ha omesso un'adeguata verifica delle trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile oggetto dell'atto da lui rogato.
Per le medesime ragioni, non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., reciprocamente invocati dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca la dichiarazione di contumacia degli eredi di Persona_1
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Perugia, 06/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 1 di parte convenuta 2 Cfr. pag. 3 della citazione 6