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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/05/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4817/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace -risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
TRA
., rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Loredana Marasco
APPELLANTE PRINCIPALE
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella PA
Di Mauro
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Stile e Giuseppe Controparte_2
Bandino
APPELLATA – APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Quelle di cui all'udienza di discussione del 12.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.09.2019 la Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1008/2019 del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, depositata in data 26.02.2019 e corretta in data 11.06.2019, che l'aveva condannata a pagare in favore di la somma di euro 3.610,94 oltre Controparte_2
interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, a titolo di risarcimento danni
1
per le lesioni riportate a seguito della caduta in un tombino fognario posto sul bordo della strada comunale in , che era ricoperto da un'asse di legno, PA
che con il peso del corpo si era rotta.
Esponeva che in primo grado la aveva convenuto davanti al Controparte_2
Giudice di Pace il solo il quale, si era costituito in PA
giudizio dichiarando la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto la gestione e la manutenzione dell'impianto fognario spettava alla società n virtù Parte_1
della legge 36/1994 (L. Galli), del testo Unico Ambiente del 2006 e della Legge
Regionale n. 14/1997. In conseguenza di ciò, su richiesta della il giudice CP_2
di prime cure aveva autorizzato la chiamata in causa della che veniva Parte_1
notificata dall'attrice, con estensione della domanda di condanna anche nei confronti di detta chiamata in causa.
In primo grado anche la aveva sollevato l'eccezione di carenza di Parte_1
legittimazione passiva, argomentando, con documenti, che non poteva essere ritenuta responsabile del fatto verificatosi in una strada comunale e relativamente ad un tombino fognario aperto e coperto da un' asse di legno malsana e non adeguata, la cui custodia e gestione era affidata unicamente al PA
per quanto attiene lo smaltimento delle acque piovane.
[...]
Deduceva a motivi di appello l'erroneità dell'impugnata sentenza per errata e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. nonchè delle norme di legge e dei provvedimenti amministrativi che regolano la materia dello smaltimento delle acque piovane e la responsabilità per la cattiva custodia e manutenzione delle strade comunali, che il giudice di primo grado non aveva ben ponderato, ponendo a base della decisione una motivazione omissiva, insufficiente e contraddittoria.
Per tali motivi la hiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della Pt_1
domanda risarcitoria proposta dalla per insussistenza dei presupposti di una CP_2
responsabilità ex art. 2051 c.c., nonché per evidente carenza di legittimazione passiva di essa con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Pt_1
Si costituiva in appello il il quale, proponendo PA
appello incidentale, ribadiva, come fatto in primo grado, sia l'insussistenza di un'insidia o trabocchetto stradale imprevedibile ed inevitabile e quindi dei
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presupposti di cui alla responsabilità ex art. 2051 c.c., sia la propria carenza di legittimazione passiva, indicando la come unico ente effettivo Parte_1
responsabile della manutenzione e gestione della rete fognaria comunale, in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (SII), Contr nonché ai sensi e per gli effetti dello Statuto , la era il soggetto gestore Pt_1
del Servizio Idrico Integrato per l (già Controparte_4
, giusta individuazione, Controparte_5
nel 2002, da parte dell' (in applicazione del Dlgs Controparte_6
152/2006 e della L.r.c. n°14 del 1997 e successiva L.r.c. n°15 del 2015). Nello specifico evidenziava che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, alla spettava Parte_1
“l'attività di gestire, (..) il servizio idrico integrato afferente all
[...]
nonché ogni altro servizio e attività connessa, conseguente, Controparte_4
collegata o funzionale a tale gestione ed alle relative infrastrutture”. Per tali motivi il chiedeva il rigetto dell'appello, con condanna PA
dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio in suo Pt_1
favore; subordinatamente ed in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, proponeva appello incidentale, con il rigetto della domanda attorea proposta in primo grado, con condanna di al pagamento delle spese e Controparte_2
competenze del doppio grado di giudizio in favore di esso PA
.
[...]
Costituitasi in giudizio, l'appellata chiedeva dichiararsi Controparte_2
inammissibili gli appelli principale e incidentale e chiedeva di rigettarli nel merito, con conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese del giudizio di appello, atteso che la responsabilità del sinistro ad essa occorso era da ascriversi esclusivamente al custode del tombino coperto da una tavola di legno, ovvero alla ovvero al in subordine e nell'eventualità di Pt_1 PA
accoglimento dell'appello della per carenza di legittimazione passiva, Pt_1
proponeva essa stessa appello incidentale, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere la domanda risarcitoria nei confronti del PA
, condannandolo al pagamento della somma come liquidata dal Giudice
[...]
di Pace.
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Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello principale della è fondato e va pertanto accolto. Pt_1
Non fondato e da rigettare è l'appello incidentale del PA
Va accolto l'appello incidentale della con condanna del Controparte_2 [...]
al risarcimento dei danni in favore della stessa nella misura già PA
liquidata dal giudice di primo grado.
Invero, nel caso di specie la causa dell'evento occorso alla parte attrice è incontestatamente ravvisabile nella rottura di un'asse di legno posta a copertura di un tombino stradale, verosimilmente fognario per la raccolta delle acque piovane, posto al ciglio della sede viaria comunale che attraversa il PA
. Invero, dalle fotografie dei luoghi prodotte in primo grado, dal rapporto
[...]
dei vigili urbani e dalle testimonianze assunte in primo grado si è acclarato che l'asse di legno, peraltro non particolarmente visibile nella sua consistenza a causa dello sporco stradale, venne meno e si spezzò non appena la ci Controparte_2
camminò sopra, determinando lo sprofondamento della pedone nel tombino con una gamba e causando contusioni a caviglia e zona sacrale. E' vero che per circostanze di tempo e di visibilità la pedone poteva evitare di passare sopra l'asse di legno, ma è altrettanto indubbio che alcun divieto di transito sulla stessa era stato posto, né la zona era stata recintata e impedita al passaggio. E' normale, peraltro, che da un'asse di legno posta su un tombino, ci si attenda che essa sia sana e di spessore tale da sostenere il peso di una persona. La rottura della stessa rappresenta quindi proprio il tipico trabocchetto stradale, imprevedibile e quindi inevitabile, di cui l'ente proprietario e gestore della strada risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Il Giudice di Pace, male interpretando le norme, i provvedimenti amministrativi e i contratti che regolano la vicenda dello smaltimento delle acque piovane e la stessa responsabilità ex art. 2051 c.c., contrariamente da quanto sostenuto dall'appellante ha ritenuto che, trattandosi di un tombino fognario, detta appellante principale Pt_1
fosse la responsabile dell'insidia stradale e che lo fosse solo essa, escludendo la responsabilità del proprietario e custode della strada e dei relativi tombini CP_1
destinati a raccogliere le acque piovane.
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Alla è stata affidata la gestione del solo Servizio Idrico Integrato, costituito Pt_1
“dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue” (art. 141, comma 2,
d.lgs. n. 152/2006).
Non rientrano nelle competenze del gestore del servizio idrico integrato la pulizia delle caditoie, la manutenzione straordinaria di pozzetti e relative tubazioni di collegamento alla rete fognaria … né la realizzazione di opere di raccolta delle acque meteoriche ed il successivo collegamento alla rete fognaria. Tutti i costi afferenti allo svolgimento delle predette attività non possono essere imputati alla tariffa del servizio idrico integrato”. In tal senso è anche la giurisprudenza dominante, anche della Corte di Appello di Salerno.
Ne consegue l'esclusione di ogni responsabilità in capo alla che va Parte_1
invece attribuita all'ente comunale proprietario e custode della strada.
L'accoglimento dell'appello della determina che l'impugnata sentenza va Pt_1
riformata con il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla in primo CP_2
grado nei confronti di detta appellante. La ha però proposto appello CP_2
incidentale proprio in previsione di tale eventualità, chiedendo la condanna del nei cui confronti il giudice in primo grado aveva PA
rigettato la domanda della CP_2
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello della e per l'effetto, in parziale riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza, rigetta nei confronti della la domanda Parte_1
risarcitoria proposta nei confronti di essa da in Parte_1 Controparte_2
primo grado.
2. Rigetta l'appello incidentale del PA
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3. Accoglie l'appello incidentale di e per l'effetto, in riforma Controparte_2
dell'impugnata sentenza, condanna il al PA
pagamento in favore di della somma di euro 3.610,94 oltre Controparte_2
interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
4. Condanna in solido e il al Controparte_2 PA
pagamento in favore della delle spese del doppio grado di giudizio, Parte_1
che liquida per il primo grado in euro 632,50 per compensi di difesa e per il grado di appello in euro 1.276,00 per compensi di difesa e rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre per entrambe le fasi, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge.
5. Condanna il al pagamento in favore di PA [...]
delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado CP_2
in euro 632,50 per compensi di difesa e rimborso contributo unificato e marca da bollo e per il grado di appello in euro 1.276,00 per compensi di difesa, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
6. Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il pagamento all'Erario di un ulteriore importo pari PA
al contributo unificato dovuto per il grado di appello.
Così deciso in Nocera Inferiore il 14.05.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
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