Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/05/2025, n. 1709
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Sentenza 14 maggio 2025

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Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza in una causa avente ad oggetto l'appello avverso una decisione del Giudice di Pace relativa a un risarcimento danni ex art. 2051 c.c. La parte appellante principale, condannata in primo grado al pagamento di € 3.610,94 per lesioni subite a seguito della caduta in un tombino fognario coperto da un'asse di legno, ha impugnato la sentenza deducendo l'errata applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. e delle norme in materia di gestione delle acque piovane e manutenzione stradale, sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva e l'insussistenza di una motivazione adeguata nella sentenza impugnata. L'appellato, a sua volta appellante incidentale, ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva, indicando la società gestore del servizio idrico integrato come unico ente responsabile, e ha proposto appello incidentale subordinato. L'appellata, infine, ha chiesto l'inammissibilità e il rigetto di entrambi gli appelli, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, ma ha proposto a sua volta appello incidentale per ottenere la condanna dell'ente gestore in caso di accoglimento dell'appello principale.

Il Tribunale ha accolto l'appello principale, rigettando la domanda risarcitoria nei confronti dell'appellante principale, ritenendo che la responsabilità fosse da ascrivere all'ente proprietario e custode della strada e non al gestore del servizio idrico integrato, la cui competenza si limita alla captazione, adduzione, distribuzione di acqua, fognatura e depurazione, escludendo la pulizia delle caditoie e la manutenzione straordinaria dei pozzetti. È stato rigettato l'appello incidentale dell'ente gestore. È stato invece accolto l'appello incidentale dell'appellata, condannando l'ente proprietario e custode della strada al risarcimento dei danni nella misura già liquidata dal Giudice di Pace, in quanto la rottura dell'asse di legno ha costituito un trabocchetto stradale imprevedibile e inevitabile. Le spese del doppio grado di giudizio sono state poste a carico, in solido, dell'ente gestore e dell'ente proprietario e custode della strada, con distrazione in favore del difensore dell'appellata. È stato infine dichiarato sussistente il presupposto per il pagamento di un ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/05/2025, n. 1709
    Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
    Numero : 1709
    Data del deposito : 14 maggio 2025

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