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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1364/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nel procedimento n. 1364/2018, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO RU, domiciliata come in atti;
RICORRENTE E
– (C.F ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, domiciliato come in atti;
RESISTENTE OGGETTO: INDEBITO CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16 aprile 2018, la ricorrente ha chiesto di dichiarare non dovuta la restituzione dell'indebito pari a € 3.239,01, relativo al periodo 01/01/2009 – 31/07/2010, avanzata dall' con comunicazione del 03.10.2017. La ricorrente ha, a tal fine, dedotto che CP_1
l' ha iniziato a trattenere mensilmente la somma di € 20,00 sulla pensione di invalidità civile CP_1
a decorrere da gennaio 2018 ritenendo erroneamente che vi fosse stato un superamento dei limiti reddituali. L' costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso contestando le pretese della CP_1 ricorrente e sostenendo la legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito. L' , inoltre, CP_1 ha dedotto la pendenza – all'epoca della costituzione in giudizio - di altro giudizio (RG n. 113/2012 Tribunale di Castrovillari ex Rossano) avente ad oggetto il medesimo periodo. La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo da parte ricorrente, il Giudicante decide la causa con sentenza.
1 Innanzitutto, va rilevato che ininfluente è, nel presente giudizio, la sentenza n. 939/2015 del Tribunale di Castrovillari, ex , che riguarda altro e successivo periodo rispetto a quello Pt_2 per cui è causa. Ha, invece, rilievo nel presente giudizio la sentenza n. 146/2019 pubbl. il 21/02/2019, resa nel proc. RG n. 113/2012 dal Tribunale di Castrovillari (munita di attestazione del passaggio in giudicato, cfr. doc. prodotto dalla difesa della ricorrente il 16.01.2025) con la quale, ritenuta illegittima la pretesa restitutoria dell' , in assenza di prova del superamento dei limiti CP_1 reddituali, è stato accolto il ricorso allora presentato dall'odierna ricorrente. Essendo, quindi, sopravvenuta, nelle more del presente giudizio, la sentenza n. 146/2019 deve essere dichiarata la cessata materia del contendere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Nella fattispecie è evidente che essendo stata la predetta sentenza, favorevole alla ricorrente, pronunciata in riferimento agli stessi periodi oggetto del presente giudizio (01/01/2009 – CP_ 31/07/2010) – come emerge dalla documentazione depositata dall' (vedi ricorso introduttivo del giudizio n. 113/2012) - è venuto meno ogni interesse alla pronuncia in questo procedimento, soprattutto ove si consideri che diversamente si violerebbe anche il principio del “ne bis in idem”, ove fosse consentito un nuovo giudizio per l'ottenimento dello stesso bene della vita già ottenuto in precedente giudizio e si creerebbe un contrasto tra giudicati, una duplicazione di pronunce sullo stesso oggetto e un'illegittima duplicazione di compensi. Quanto detto è assorbente rispetto ad ogni altra considerazione. Le spese di lite, in ragione della natura della decisione e del comportamento processuale delle parti, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 11.12.2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nel procedimento n. 1364/2018, vertente TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO RU, domiciliata come in atti;
RICORRENTE E
– (C.F ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, domiciliato come in atti;
RESISTENTE OGGETTO: INDEBITO CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16 aprile 2018, la ricorrente ha chiesto di dichiarare non dovuta la restituzione dell'indebito pari a € 3.239,01, relativo al periodo 01/01/2009 – 31/07/2010, avanzata dall' con comunicazione del 03.10.2017. La ricorrente ha, a tal fine, dedotto che CP_1
l' ha iniziato a trattenere mensilmente la somma di € 20,00 sulla pensione di invalidità civile CP_1
a decorrere da gennaio 2018 ritenendo erroneamente che vi fosse stato un superamento dei limiti reddituali. L' costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso contestando le pretese della CP_1 ricorrente e sostenendo la legittimità della richiesta di restituzione dell'indebito. L' , inoltre, CP_1 ha dedotto la pendenza – all'epoca della costituzione in giudizio - di altro giudizio (RG n. 113/2012 Tribunale di Castrovillari ex Rossano) avente ad oggetto il medesimo periodo. La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., depositate solo da parte ricorrente, il Giudicante decide la causa con sentenza.
1 Innanzitutto, va rilevato che ininfluente è, nel presente giudizio, la sentenza n. 939/2015 del Tribunale di Castrovillari, ex , che riguarda altro e successivo periodo rispetto a quello Pt_2 per cui è causa. Ha, invece, rilievo nel presente giudizio la sentenza n. 146/2019 pubbl. il 21/02/2019, resa nel proc. RG n. 113/2012 dal Tribunale di Castrovillari (munita di attestazione del passaggio in giudicato, cfr. doc. prodotto dalla difesa della ricorrente il 16.01.2025) con la quale, ritenuta illegittima la pretesa restitutoria dell' , in assenza di prova del superamento dei limiti CP_1 reddituali, è stato accolto il ricorso allora presentato dall'odierna ricorrente. Essendo, quindi, sopravvenuta, nelle more del presente giudizio, la sentenza n. 146/2019 deve essere dichiarata la cessata materia del contendere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula, infatti, che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito [Cassazione civile , sez. II, 21 febbraio 2007 , n. 4034]. Nella fattispecie è evidente che essendo stata la predetta sentenza, favorevole alla ricorrente, pronunciata in riferimento agli stessi periodi oggetto del presente giudizio (01/01/2009 – CP_ 31/07/2010) – come emerge dalla documentazione depositata dall' (vedi ricorso introduttivo del giudizio n. 113/2012) - è venuto meno ogni interesse alla pronuncia in questo procedimento, soprattutto ove si consideri che diversamente si violerebbe anche il principio del “ne bis in idem”, ove fosse consentito un nuovo giudizio per l'ottenimento dello stesso bene della vita già ottenuto in precedente giudizio e si creerebbe un contrasto tra giudicati, una duplicazione di pronunce sullo stesso oggetto e un'illegittima duplicazione di compensi. Quanto detto è assorbente rispetto ad ogni altra considerazione. Le spese di lite, in ragione della natura della decisione e del comportamento processuale delle parti, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Assunta Pacelli - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. DICHIARA cessata la materia del contendere;
2. COMPENSA le spese di lite tra le parti;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 11.12.2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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