Articolo 6 della Legge 17 giugno 2022, n. 71
Articolo 5Articolo 7
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21 giugno 2022
Art. 6. Coordinamento con le disposizioni vigenti 1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 , del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , nonche' delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonche' prevedendo le opportune disposizioni transitorie.
Note all' art. 6:
- Per il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e per il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , si vedano le note all'articolo 2.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 , recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150 », e' pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66.
Entrata in vigore il 21 giugno 2022
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