Art. 6. Coordinamento con le disposizioni vigenti 1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1 della presente legge provvedono al coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 , del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , nonche' delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni nonche' prevedendo le opportune disposizioni transitorie.
Note all' art. 6:
- Per il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e per il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 , si vedano le note all'articolo 2.
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 , recante «Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150 », e' pubblicato nella G.U. 20 marzo 2006, n. 66.