Art. 4. 1. I soggetti di cui all'articolo 1, che abbiano ottenuto il permesso straordinario di soggiorno, possono conseguire il riconoscimento dei titoli di studio in loro possesso con le modalita' di cui all' articolo 32 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 .
2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico jugoslavo, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'eta', alla classe cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarita' corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza e' attestato dalla competente autorita' diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la Jugoslavia per i motivi previsti all'articolo 1, comma 1.
3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado si applica l' articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , come modificato dal comma 4 del presente articolo.
4. All'articolo 14, quarto comma, del citato regio decreto n. 653 del 1925 sono soppresse le parole: "tale deliberazione, provvisoriamente esecutoria, e' soggetta alla ratifica del Ministero, sentito il parere della giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sul carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo".
5. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la domanda per il riconoscimento dei diplomi e dei titoli universitari e di istruzione superiore, ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava del 18 febbraio 1983, di cui alla legge 13 dicembre 1984, n. 971 , direttamente alle universita' e agli istituti di istruzione superiore italiani ove esiste un corso di studi corrispondente. La relativa documentazione deve essere vidimata dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari italiane.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 32 della legge n. 763/1981 (Normativa organica per i profughi) e' il seguente:
"Art. 32 (Equipollenza dei titoli di studio). - I profughi di cui all'art. 1, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenere anche l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere anche l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.
Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, e' emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalita', le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.
Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui all' art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 ".
- Il testo dell' art. 14 del R.D. n. 653/1925 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse degli istituti medi di istruzione), come modificato dal comma 4 del presente articolo, e' il seguente:
"Art. 14. - I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino, o in scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno, anche se di tipo diverso, previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza.
L'iscrizione e' concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza, tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell'eta' che non puo' essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni.
E' del pari consentita sempre subordinatamente al requisito dell'eta', l'iscrizione a istituti medi d'istruzione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneita' alla classe cui aspirano.
Il consiglio di classe delibera, nel caso di cui al comma precedente, sull'accoglimento della domanda e puo' sottoporre l'aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi.
Per l'ammissione alla 1a classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purche' risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie".
- La legge n. 971/1984 reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da universita' e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983".
2. I soggetti di cui al comma 1, provenienti da scuole aventi riconoscimento legale secondo l'ordinamento scolastico jugoslavo, che chiedono l'iscrizione ad una classe della scuola dell'obbligo, sono iscritti, indipendentemente dall'eta', alla classe cui si viene iscritti nella scuola italiana dell'obbligo dopo un numero di anni di scolarita' corrispondente a quelli frequentati all'estero con esito positivo. Il carattere legale della scuola di provenienza e' attestato dalla competente autorita' diplomatica o consolare italiana. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai cittadini italiani che sono costretti a lasciare la Jugoslavia per i motivi previsti all'articolo 1, comma 1.
3. Ai fini dell'iscrizione a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado si applica l' articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 , come modificato dal comma 4 del presente articolo.
4. All'articolo 14, quarto comma, del citato regio decreto n. 653 del 1925 sono soppresse le parole: "tale deliberazione, provvisoriamente esecutoria, e' soggetta alla ratifica del Ministero, sentito il parere della giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione sul carattere legale della scuola estera che ha rilasciato il titolo".
5. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare la domanda per il riconoscimento dei diplomi e dei titoli universitari e di istruzione superiore, ai sensi dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava del 18 febbraio 1983, di cui alla legge 13 dicembre 1984, n. 971 , direttamente alle universita' e agli istituti di istruzione superiore italiani ove esiste un corso di studi corrispondente. La relativa documentazione deve essere vidimata dalle competenti autorita' diplomatiche o consolari italiane.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 32 della legge n. 763/1981 (Normativa organica per i profughi) e' il seguente:
"Art. 32 (Equipollenza dei titoli di studio). - I profughi di cui all'art. 1, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenere anche l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere anche l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.
Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, e' emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalita', le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.
Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, pareggiate o legalmente riconosciute, di cui all' art. 14 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 ".
- Il testo dell' art. 14 del R.D. n. 653/1925 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse degli istituti medi di istruzione), come modificato dal comma 4 del presente articolo, e' il seguente:
"Art. 14. - I titoli di studio conseguiti nelle scuole medie governative della Repubblica di San Marino, o in scuole italiane all'estero aventi riconoscimento legale, sono validi per la iscrizione ad istituti del Regno, anche se di tipo diverso, previo eventuale esperimento sulle materie o prove che siano indicate dal consiglio di classe in base a una complessiva valutazione dei programmi svolti nella scuola di provenienza.
L'iscrizione e' concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato avrebbe dato accesso nella scuola di provenienza, tenuto conto della durata complessiva degli studi e subordinatamente al requisito dell'eta' che non puo' essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi nel Regno a partire dai dieci anni.
E' del pari consentita sempre subordinatamente al requisito dell'eta', l'iscrizione a istituti medi d'istruzione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, con titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'ammissione o idoneita' alla classe cui aspirano.
Il consiglio di classe delibera, nel caso di cui al comma precedente, sull'accoglimento della domanda e puo' sottoporre l'aspirante ad un esperimento sulle materie o prove da stabilirsi.
Per l'ammissione alla 1a classe di istituti medi di primo grado si prescinde dal giudizio sull'equipollenza del titolo presentato purche' risulti che questo, nel paese di origine, corrispondeva ad un corso di studi valido per l'ammissione a scuole medie".
- La legge n. 971/1984 reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da universita' e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983".