Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 26/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. 28/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
in composizione monocratica nella persona del magistrato Stefano Grossi, in esito alla Camera di consiglio del 20 gennaio 2026 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio 21169/I.P., ad Istanza di parte, di opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso dal Vice Procuratore Generale della Procura Regionale per l’Abruzzo nel procedimento n. I00747/2019 del 2/07/2025,
TRA
il Dott. OC Menaguale (c.f. [...]), nato a [...] al Vomano (TE) l’11 novembre 1957 e il Dott. Antonello Genua (c.f. [...]), nato a [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Giulianova (TE), alla via Leopardi n. 1, presso lo studio dell’Avv. Luca Gentile (c.f. [...]), PEC avvocatolucagentile@pec.it, del Foro di Teramo,
CONTRO
la Procura regionale per L’Abruzzo presso la Corte dei conti, in persona del Vice Procuratore Generale pro tempore.
Oggetto: Giudizio 21169/I.P. di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso emesso dal Vice Procuratore generale della Procura regionale per l’Abruzzo nel procedimento n. I00747/2019 del 2/07/2025.
Esaminati gli atti e i documenti di causa.
Alla pubblica udienza del giorno 20 gennaio 2026, è comparso l’Avv. Luca Gentile, che ha dichiarato di riportarsi ai propri scritti difensivi, evidenziando nuovamente la pluralità degli accertamenti tecnici posti in essere dai consulenti tecnici, pur nell’ambito di un unico incarico, la complessità e l’elevato lavoro degli opponenti, la contraddittorietà delle determinazioni della Procura nelle motivazioni contenute nel decreto di liquidazione opposto e la non corretta applicazione della legge sull’equo compenso L. n. 49/2023. In subordine, ha chiesto una diversa liquidazione dei compensi nell’ambito della valutazione discrezionale di spettanza del giudicante;
nella medesima udienza, è comparso il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Stella Iacovelli che, nel contestare le argomentazioni degli opponenti, ha insistito per il rigetto del ricorso in opposizione;
FATTO 1. In data 11.10.2024, nell’ambito del procedimento n. I00747/2019 relativo all’ipotesi di danno da occultamento di perdite di esercizio della società CAM Spa, il Vice Procuratore Generale della Procura Regionale per l’Abruzzo nominava il Dott. OC Menaguale quale Consulente Tecnico d’Ufficio. 2. Vista la particolare complessità dell’incarico, in data 21.11.2024, il Vice Procuratore Generale autorizzava il Dott. Menaguale ad avvalersi della collaborazione del Dott. Antonello Genua, costituendo così un collegio peritale. Il quesito posto ai CTU mirava all’accertamento della correttezza delle rettifiche patrimoniali operate dalla CAM Spa al 31.12.2017, all’impatto delle perdite sul capitale sociale ed all’eventuale danno derivante dal loro occultamento. Nello specifico, il quesito sottoposto al CTU conteneva le seguenti richieste: “Dica il nominato consulente, esaminata la documentazione agli atti del fascicolo istruttorio n. 747/2109 pertinente ai fini dell’espletamento dell’incarico: A) Se le rettifiche alla situazione patrimoniale del CAM spa apportate con l’approvazione del bilancio al 31.12.2017 siano state operate correttamente; B) Se le perdite corrispondenti alle rettifiche di cui al punto precedente, qualora
correttamente registrate negli esercizi di riferimento, avrebbero determinato l’azzeramento del capitale sociale già nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 con conseguente obbligo di adottare a partire da quella data interventi di ricapitalizzazione ai sensi degli artt. 2446 e 2447 cod. civ.; C) Se dall’occultamento delle perdite di cui ai punti precedenti sia scaturito un danno a carico della società specificandone, eventualmente, l’entità.”
I consulenti, acquisiti gli atti, dopo un’approfondita attività di indagine, depositavano la propria relazione conclusiva in data 13.03.2025 e una successiva relazione integrativa, richiesta con ulteriori quesiti, in data 15.05.2025, entrambe ritenute dallo stesso organo inquirente “complete ed esaustive”.
3. In data 28.05.2025, i CTU depositavano istanza di liquidazione del compenso, quantificandolo in € 41.024,00, oltre maggiorazione ex art. 52 per pregio e completezza della prestazione, il tutto aumentato del 40% per l’incarico collegiale ed oltre agli oneri fiscali e previdenziali.
Tale importo era stato calcolato suddividendo l’attività peritale in quattro distinti gruppi di accertamenti, ciascuno autonomo per oggetto, tipologia di indagine e determinazione.
I ricorrenti avevano ritenuto che, ad ognuno degli accertamenti suindicati, fosse applicabile l’art 2 D.M. cit. (perizia amministrativa contabile) fino all’ultimo scaglione (€ 516.456,90), posto che il valore di essi risultava essere superiore al limite tariffario, dovendo altresì l’impegno profuso e le difficoltà che avevano caratterizzato l’incarico, giustificare l’applicazione dell’onorario massimo.
4. Con il decreto impugnato, il Vice Procuratore Generale, dopo aver premesso e considerato che: “i quesiti oggetto dell’incarico peritale sono riferiti ad un medesimo accertamento (correttezza delle rettifiche alla situazione patrimoniale del CAM spa apportate con l’approvazione del bilancio al 31.12.2017 oltreché inscindibili e interconnessi con la conseguenza di doverli ricondurre ad un unico accertamento”, disponeva la liquidazione stessa in forma unitaria, nel compenso massimo dell’ultimo scaglione del DM 30/05/2012, art. 2 (perizia contabile), pari a € 10.256,34, raddoppiato a € 20.512,68 per “la completezza e il pregio della relazione”, nonché aumentati del 40% in quanto incarico collegiale e quindi fissato in € 28.717,45 oltre oneri accessori e fiscali.
5. Con decreto in data 05.08.2025 il Presidente della Sezione ha designato per la trattazione il giudice monocratico il quale, con decreto dell’11/08/2025, ha fissato per la comparizione delle parti la camera di consiglio del 11.11.2025, successivamente rinviata per motivi organizzativi al 20.01.2026, disponendo la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza alla Procura erariale resistente.
6. Con memorie d’udienza autorizzate del 13.10.2025, la Procura erariale ha confutato puntualmente le osservazioni degli opponenti ed ha chiarito che il quesito affidato era unico (individuazione dell’esercizio di perdita del capitale), le singole rettifiche erano strumentali e inscindibili e, comunque, non erano configurabili come incarichi autonomi. Ha richiamato l’ampia giurisprudenza della Cassazione che affermerebbe la regola dell’onnicomprensività dell’onorario, dell’autonomia solo per accertamenti che avrebbero potuto costituire incarichi distinti e dell’irrilevanza della complessità interna delle indagini rispetto al quesito giudiziale. L’attore pubblico ha chiarito che lo scaglione massimo tariffario costituisce un tetto invalicabile; anche stime di valore superiore non consentirebbero compensi ulteriori (cfr. Cass. civ. nn. 1156/1999, 10277/1996). Da ultimo sulle questioni relative sull’equo compenso (l. n. 49/2023), l’organo inquirente ha rilevato che la legge non si applicherebbe agli incarichi conferiti dall’Autorità Giudiziaria e, in ogni caso, la stessa legge considererebbe equi i compensi determinati secondo tariffa ministeriale e la richiesta di oltre € 114.000 sarebbe sproporzionata, evidenziando che i consulenti tecnici non hanno ricostruito ex novo la contabilità, ma hanno verificato le rettifiche già analizzate in precedenti relazioni tecniche. Ha, da ultimo, contro dedotto sull’insussistenza del vizio di motivazione ritenendola pretestuosa; infondata, poiché la complessità sarebbe stata già valorizzata tramite l’aumento massimo consentito ed un ulteriore aumento sarebbe stato illegittimo e arbitrario.
7. Con memorie di replica depositate in data 19 gennaio 2026 i ricorrenti hanno sostenuto che l’impostazione accusatoria confonde l’oggetto finale del quesito con l’autonomia tecnica degli accertamenti richiesti. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. nn. 7317/2023 e 6927/2023), i ricorrenti hanno chiarito che anche a fronte di un quesito formalmente unico sarebbe legittima la liquidazione di compensi distinti quando siano richieste indagini tecniche eterogenee, non ripetitive e non interdipendenti. A questo riguardo hanno evidenziato di aver analizzato 27 rettifiche patrimoniali, distribuite su 10 esercizi, suddivise in 4 gruppi autonomi: - debiti per energia, - ammortamenti, - debiti tributari, - costi diversi. Ogni gruppo avrebbe richiesto l’analisi di fonti documentali differenti, metodologie specifiche, ricostruzioni contabili indipendenti (ad es. debiti tributari vs. ammortamenti finanziari). Sulla base dell’attività espletata hanno ritenuto che l’applicazione di un solo scaglione tariffario sarebbe illegittimo ed inadeguato. Cadrebbe in errore la Procura quando sostiene che il lavoro dei CTU è stato agevolato dalla presenza sia della relazione CH che della perizia Inca Consult. Tale affermazione, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe giuridicamente errata e professionalmente offensiva. Ai sensi degli artt. 2232 c.c. e 64 c.p.c., il CTU è tenuto ad una verifica personale e integrale, anche in presenza di elaborati precedenti. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che la perizia Inca Consult era una perizia di parte mentre la relazione CH non era una vera perizia tecnica. Il lavoro svolto, quindi, si appaleserebbe di “secondo livello”, consistente in: revisione critica, verifica di attendibilità, confutazione motivata di tesi contrapposte. I CTU hanno infatti disatteso le conclusioni di Inca Consult (perdita di capitale al 2012), determinando l’evento al 2015. Hanno richiamato la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1675/2025, secondo la quale la revisione critica di elaborati altrui comporta maggiore responsabilità professionale e deve essere adeguatamente remunerata.
Da ultimo, i ricorrenti hanno contestato la tesi secondo cui la Legge n. 49/2023 non sarebbe applicabile agli incarichi giudiziari. Pur trattandosi di munus publicum, il rapporto del CTU con la giurisdizione deve rispettare i principi di proporzionalità, il decoro professionale e l’art. 36 Cost. La giurisprudenza recente (cfr Tribunale di Imperia n. 238/2025 e Cass. civ. n. 22283/2024) afferma che l’equo compenso è parametro interpretativo vincolante, soprattutto considerando l’obsolescenza del D.M. 30.05.2002 e il mancato aggiornamento ex art. 54 DPR 115/2002.Una liquidazione che riduce del 75% il compenso richiesto, a fronte di una controversia di oltre 40 milioni di euro, sarebbe da qualificarsi come “irrisoria”.
La memoria della Procura evidenzia, ad avviso dei ricorrenti, un’evidente incoerenza. Da un lato, il PM riconosce eccezionale importanza e complessità al lavoro (concedendo il raddoppio ex art. 52), dall’altro, nega la pluralità degli accertamenti, che di quella complessità sarebbe la causa. Il superamento dello scaglione massimo (€ 516.456,00) imporrebbe non solo il raddoppio, ma una liquidazione analitica per gruppi di indagine. La motivazione fondata sulla sola “unicità del risultato finale” è dagli stessi qualificata come apparente, in violazione dei criteri indicati da Cass. n. 32536/2023.
I ricorrenti hanno concluso chiedendo in via principale di accogliere il ricorso in opposizione e di annullare o riformare il decreto di liquidazione del 02.07.2025. In conseguenza, hanno chiesto di rideterminare il compenso in € 41.024,00, oltre maggiorazione ex art. 52 DPR 115/2002, aumento del 40% per collegialità, CPA 4% e IVA 22%, o, in subordine, la maggiore somma ritenuta equa. Con condanna alle spese del giudizio.
8. Nella Camera di Consiglio del 20.01.2026, con l’assistenza del segretario Sig.ra Giuliana Di Vincenzo, comparsi l’Avv. Luca Gentile per gli opponenti e la Procura erariale rappresentata dal Sostituto Procuratore Generale Maria Stella Iacovelli che hanno concluso come in epigrafe, il giudice monocratico si è riservato la decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve valutarsi la sussistenza della giurisdizione di questa Corte a conoscere dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 avverso il decreto di liquidazione del compenso dei consulenti tecnici, emesso nell’ambito di un procedimento di competenza della Corte dei conti.
Si deve rilevare, nel caso di specie, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti.
L’opposizione al decreto di pagamento degli ausiliari del magistrato ha, infatti, natura di rimedio giurisdizionale incidentale e accessorio, funzionalmente e strutturalmente inserito nel procedimento principale, del quale segue la giurisdizione. Ne consegue che, laddove l’incarico di consulenza tecnica sia stato conferito da un magistrato contabile ed il relativo decreto di liquidazione sia stato adottato nell’esercizio della funzione giurisdizionale, la cognizione dell’opposizione spetta al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, nella specie alla Corte dei conti. (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 18092/2002; Cass. civ., sez. I, n. 8298/1997).
Tali principi risultano pienamente coerenti con la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, le quali hanno più volte chiarito che rientrano nella giurisdizione contabile non soltanto le controversie relative al merito della responsabilità amministrativa, ma anche quelle concernenti gli atti interni e strumentali del processo contabile, ivi compresi quelli relativi alla liquidazione di spese e compensi degli ausiliari del magistrato, in quanto intrinsecamente connessi all’esercizio della funzione giurisdizionale e privi di autonomia sostanziale rispetto al giudizio principale.
Né a diverse conclusioni conduce la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2024, la quale – come chiarito dal suo stesso ambito oggettivo – riguarda le controversie aventi ad oggetto il compenso di professionisti incaricati dalla pubblica amministrazione in ambito extraprocessuale, sulla base di atti amministrativi o convenzionali, e non investe la distinta fattispecie del consulente tecnico nominato quale ausiliario del giudice nell’ambito di un procedimento giurisdizionale.
In tale ultimo caso, infatti, l’obbligazione relativa al compenso non trae origine da un rapporto di natura contrattuale, bensì direttamente dalla legge e dall’esercizio della funzione giurisdizionale, restando pertanto estranea all’area ricostruita dalla richiamata pronuncia dell’Adunanza plenaria.
Pertanto, l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 non configura un autonomo giudizio sul compenso professionale, bensì una fase eventuale del procedimento giurisdizionale nel quale l’incarico è stato conferito, sicché correttamente la domanda è stata proposta innanzi a questa Corte, cui spetta la relativa giurisdizione.
2. Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i dottori OC Menaguale e Antonello Genua, in qualità di consulenti tecnici incaricati nell’ambito del procedimento istruttorio n. I00747/2019, hanno impugnato il decreto di liquidazione del compenso emesso in data 2 luglio 2025 dal Vice Procuratore Generale della Procura regionale per l’Abruzzo, lamentando l’erronea quantificazione del compenso riconosciuto per l’attività espletata e chiedendone la rideterminazione in misura superiore, sulla base della dedotta pluralità e autonomia degli accertamenti svolti, nonché in applicazione del principio dell’equo compenso di cui alla legge n. 49 del 2023.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
L’incarico affidato ai consulenti, come emerge chiaramente dal decreto di nomina e dalla formulazione dei quesiti, aveva ad oggetto un unico accertamento: la verifica della correttezza delle rettifiche patrimoniali operate dalla Società CAM S.p.A. nel bilancio al 31 dicembre 2017 e, per l’effetto, l’individuazione dell’esercizio in cui si sarebbe verificata la perdita del capitale sociale ovvero sarebbe sorto l’obbligo di adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ., nonché l’eventuale danno derivante dall’occultamento di tali perdite.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio, occorre avere riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non alla varietà o pluralità delle indagini tecniche svolte per pervenire a tale accertamento (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 18092/2002; Cass. civ., sez. II, n. 3414/2006). La pluralità delle operazioni tecniche, quand’anche complesse ed eterogenee, non è di per sé idonea a configurare una pluralità di accertamenti autonomi, occorrendo che ciascuna indagine sia dotata di una propria autonomia funzionale e decisoria, tale da poter costituire oggetto di un distinto incarico giudiziale, evenienza che nella specie non ricorre.
Le verifiche svolte dai consulenti in relazione a differenti poste contabili (debiti energetici, tributi, ammortamenti, svalutazioni, crediti, ecc.) risultano, infatti, inscindibilmente interconnesse e orientate al raggiungimento di un unico risultato conoscitivo, consistente nella ricostruzione del patrimonio netto della società ai fini dell’individuazione dell’esercizio rilevante sul piano giuridico.
Ne consegue che, ad avviso del giudicante, correttamente l’incarico è stato qualificato in termini unitari e, come tale, liquidato.
Va peraltro evidenziato che, anche a voler valorizzare l’ampiezza e la complessità dell’attività svolta, ciò non consentirebbe comunque di superare i limiti massimi di liquidazione previsti dalla tariffa di cui al D.M. 30 maggio 2002, trattandosi di parametri inderogabili posti a presidio della legalità della spesa pubblica.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che lo scaglione massimo previsto dalla tariffa costituisce un tetto invalicabile, che non può essere superato neppure in presenza di valori economici particolarmente elevati o di accertamenti estesi nel tempo (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 1156/1999; Cass. civ., sez. I, n. 10277/1996).
Pertanto, l’entità delle poste esaminate e il numero degli esercizi oggetto di analisi non assumono rilievo decisivo ai fini della determinazione di un compenso eccedente i limiti normativamente fissati.
Sotto il profilo della complessità dell’incarico e sul divieto di duplicazione valutativa, nel caso di specie, sembra evidente che il decreto impugnato ha integralmente valorizzato la complessità, l’importanza e il pregio dell’attività peritale, mediante l’applicazione dello scaglione massimo previsto dall’art. 2 del D.M. 30 maggio 2002, nonché attraverso l’aumento del doppio ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002 e della ulteriore maggiorazione del 40% per l’incarico collegiale ex art. 53 del medesimo decreto.
Pertanto, ad avviso di questo giudice, un ulteriore incremento del compenso, fondato sulla medesima complessità già valorizzata, si risolverebbe in una duplicazione valutativa non consentita dall’ordinamento, determinando un risultato incompatibile con il sistema tariffario legale e con i limiti inderogabili posti alla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi degli ausiliari.
Altro profilo che occorre valorizzare riguarda il fatto che l’attività demandata ai consulenti non era finalizzata a una ricostruzione contabile ex novo dell’intera gestione societaria, bensì alla verifica della correttezza di rettifiche contabili già individuate e analizzate in precedenti elaborati tecnici, circostanza che, pur non sminuendo la complessità tecnica dell’incarico, ne delimita oggettivamente l’ambito e l’estensione.
Tale delimitazione costituisce ulteriore elemento a sostegno della congruità della liquidazione effettuata, risultando coerente con la natura e la funzione dell’incarico conferito.
Quanto al richiamo al principio dell’equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, deve osservarsi che tale principio non può essere invocato per elidere o superare i limiti tariffari inderogabili previsti per la liquidazione dei compensi degli ausiliari del magistrato. Lo stesso legislatore ha, infatti, espressamente riconosciuto come equi i compensi determinati in conformità ai parametri ministeriali, sicché una liquidazione effettuata nel rispetto di tali parametri non può ritenersi, di per sé, in violazione del principio invocato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto impugnato deve ritenersi conforme ai criteri normativi applicabili, coerentemente motivato e rispettoso dei limiti legali inderogabili, con conseguente infondatezza dell’opposizione proposta.
Considerata la natura del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, in composizione monocratica, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, con pronuncia definitiva, RESPINGE il ricorso e compensa le spese.
Così deciso, all’esito della Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice Dott. Stefano Grossi
(firmato digitalmente)
Depositato in segreteria il 26/01/2026 Il Direttore della segreteria f.to Dott.ssa Antonella Lanzi
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