Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/11/2025, n. 2059
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Sentenza 23 novembre 2025

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La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, si è pronunciata sull'appello proposto da un avvocato avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto, la quale aveva condannato il legale alla restituzione di una somma ricevuta a titolo di spese processuali, ritenendo sussistente un indebito oggettivo. L'appellante, un avvocato, contestava la sentenza di primo grado sostenendo che il pagamento era stato effettuato a favore della sua associazione professionale, la quale aveva emesso regolare fattura quietanzata, e che il Tribunale aveva erroneamente omesso di considerare l'art. 38 c.c. in materia di associazioni. In secondo luogo, l'appellante deduceva l'illegittimità della richiesta di restituzione nei suoi confronti, poiché il reale destinatario del pagamento sarebbe stato il suo cliente, che lo aveva designato quale soggetto abilitato a ricevere la somma ai sensi dell'art. 1188 c.c. La parte appellata, un Comune, si era costituita in giudizio resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza impugnata. Il giudice ha ritenuto fondata la censura dell'appellante circa la sua legittimazione passiva, evidenziando che il pagamento delle spese processuali, in assenza di una richiesta di distrazione a favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e di una conseguente pronuncia giudiziale in tal senso, non configura un incasso a titolo personale da parte dell'avvocato, bensì un pagamento ricevuto quale mero mandatario all'incasso per conto del cliente. Pertanto, il soggetto legittimato passivo all'azione di ripetizione dell'indebito non è il rappresentante, bensì il rappresentato, ossia il cliente vittorioso in primo grado. La Corte ha richiamato consolidati orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il pagamento delle spese processuali effettuato in favore del difensore della controparte, qualora questi non sia distrattario, viene ricevuto a nome e per conto del cliente. Di conseguenza, la domanda proposta dal Comune nei confronti dell'avvocato è stata rigettata. La Corte ha disposto un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, condannando il Comune alla rifusione delle spese legali in favore dell'avvocato appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/11/2025, n. 2059
    Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
    Numero : 2059
    Data del deposito : 23 novembre 2025

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