CA
Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/11/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
RG 302 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Prima Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da
AVV. con il patrocinio dell'Avvocato Sandro Parte_1
IN
Appellante nei confronti di in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Alessia Carretta
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 69/2023 del Tribunale di
Grosseto, pubblicata in data 23 gennaio 2023, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza impugnata, contrarie domande ed eccezioni tutte disattese, previa sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande formulate dal
[...] poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non CP_1 provate.
1 Con la vittoria dei compensi professionali e delle spese dei due gradi di giudizio”; per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello proposto dall'Avv. e questa Parte_1 integralmente confermando, voglia condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di rappresentanza e difesa del presente giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con sentenza n. 91/2008 (R.G. n. 465/97), depositata in Cancelleria in data 21.01.2008, il Tribunale di Grosseto rigettava la domanda formulata dal Comune di di rilascio di una area di CP_1 proprietà comunale, occupata da e Controparte_2 CP_3 accogliendo invece la domanda riconvenzionale dei convenuti indicati, avente ad oggetto la declaratoria di intervenuta usucapione del diritto di proprietà di detta area, condannando il
Comune di al pagamento delle spese processuali. CP_1 CP_2
e la sua famiglia avevano abitato i luoghi, gestito un ristorante e il non aveva interrotto la prescrizione, dopo che il titolo CP_1 era venuto meno. notificava atto di precetto col Controparte_2 patrocinio dell'Avv. intimando il pagamento delle Parte_1 spese processuali. Seguiva carteggio fra l'Avv. e l'Avv. Parte_1
Tamburro, all'epoca dei fatti difensore del e i Controparte_1 legali si accordavano, su richiesta del primo, perché il pagamento delle spese legali che dovevano essere rimborsate a fosse CP_2 effettuato sull' IBAN corrispondente all'associazione professionale della quale l'Avv. faceva parte;
pacificamente egli Parte_1 riceveva il mandato di pagamento, emetteva fattura e rilasciava regolare quietanza. Successivamente il Comune di appellava CP_1 la sentenza di primo grado e otteneva la declaratoria dell'obbligo di rilascio del terreno conteso da parte del . La sentenza CP_2 della Corte d'Appello di Firenze si pronunciava anche in punto di spese di lite, condannando alla refusione delle spese di CP_2 primo e secondo grado a favore del Questa Controparte_1
2 sentenza veniva poi confermata a seguito di ricorso per Cassazione.
Nelle more della decisione di quest'ultima Autorità Giudiziaria, il chiedeva all'Avv. la restituzione di Controparte_1 Parte_1 quanto oggetto del mandato di pagamento num. 4233/2008 ricevuto, fatturato e quietanzato. L'Avv. replicava di avere Parte_1 ricevuto il pagamento per il cliente e che quindi non era lui il destinatario della richiesta di restituzione somme, anche perché la sentenza non recava la condanna al pagamento a favore dell'antistatario. La causa veniva istruita documentalmente nonchè mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore dell'ente. Sulle precisate conclusioni, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Tribunale decideva la causa con la sentenza oggi impugnata, che statuiva l'esistenza dell'indebito oggettivo e condannava l'Avv. a restituire al la Parte_1 Controparte_1 somma oggetto del mandato di pagamento citato, oltre interessi.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale di Grosseto ha evidenziato che chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione del medesimo, essendo il negozio privo di causa, e che il legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione è il soggetto che ha ricevuto tale pagamento. A pag. 3 della sentenza si legge: “Con mandato di pagamento del 29.07.2008 il di CP_1 CP_1 ha eseguito il pagamento dell'importo suddetto sul conto corrente indicato dal convenuto nella comunicazione del 14.07.2008 (cfr. all.
4 fasc. attore), intestato ad e avente Persona_1 come causale “ Atto di precetto – Persona_2
Impegno e liquidazione avv. (5 1-3/840)” (cfr. Parte_1 all. 5 fasc. attore)”. A sostegno della soluzione adottata, il
Tribunale ha citato giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “non assume alcun rilievo chi sia il soggetto cui giuridicamente può imputarsi il pagamento (cfr. Cass. Civ. n.
25170/2016)”. A conclusione del proprio ragionamento, basato
3 innanzitutto sulle risultanze della istruttoria documentale, il giudice di prime cure ha dato atto del pagamento effettuato dal di seguendo le modalità indicate dal difensore della CP_1 CP_1 parte vittoriosa e, infine, dato che la sentenza di primo grado era stata posta nel nulla all'esito dell'impugnazione decisa dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1075 del 19.07.2010(passata in giudicato stante il rigetto del ricorso per cassazione proposto dal ), ha dichiarato la sussistenza dell'indebito CP_2 oggettivo, essendo il negozio rimasto privo di causa. Ha inoltre ritenuto irrilevante il richiamo dell'attore/appellante all'art. 38
c.c. in materia di associazioni, dato che il ha dimostrato CP_1 documentalmente di essersi rapportato sempre con il solo Avv.
che ha dettato le modalità di pagamento. Inoltre, egli Parte_1 ha emesso e quietanzato una fattura solo a suo nome, invece che a nome dell'associazione professionale e quando gli è stata chiesta la restituzione della somma, “nulla ha eccepito sul fatto di non essere stato il destinatario del pagamento, limitandosi a rifiutare ogni pagamento in quanto non vi è stata alcuna dichiarazione di distrazione delle spese ad opera dell'autorità giudiziaria (cfr. all. 12 fasc. attore)” (pag. 6 della sentenza). Il Tribunale ha altresì respinto la deduzione secondo la quale l'Avv. era Parte_1 semplicemente l'indicatario del cliente e come tale non CP_2 il destinatario del pagamento, essendo l'effettivo CP_2 creditore (“Alla luce dei principi di diritto enunciati, non assume rilevanza l'identità del soggetto cui è giuridicamente imputato il pagamento, essendo tenuto alla ripetizione il solo soggetto che ha effettivamente ricevuto lo stesso, sicché ogni questione sull'eventuale qualifica di indicatario o rappresentante del creditore in capo al convenuto è del tutto irrilevante” (cfr. pag.
6 della sentenza). Ha concluso per la condanna alla restituzione a favore del della somma indebitamente pagata, Controparte_1 dando atto che la stessa parte attrice aveva presunto la buona fede dell'accipiens e che quindi gli interessi erano dovuti solo dal
4 giorno della domanda, nonché per il pagamento delle spese di lite a favore dello stesso . CP_1
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo d'appello l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'obbligo dell'Avv.
di restituire la somma a suo tempo ricevuta dal Parte_1 [...]
ritenendo che il medesimo avesse percepito detto CP_1 compenso, nonostante il pagamento fosse stato effettuato a favore dell'associazione professionale “ Parte_2
” e che detta associazione avesse emesso fattura
[...] regolarmente quietanzata dall'Avv. . Riteneva altresì Parte_1
l'errore del primo giudice per aver giudicato irrilevante relativamente al caso in esame, l' art. 38 c.c., a norma del quale
“per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo
”. CP_1
Col secondo motivo d'appello l'appellante ha indicato l'illegittimità della richiesta formulata dal Controparte_1 nei confronti dell'Avv. , dato che il reale destinatario Parte_1 del pagamento era , che ai sensi e per gli effetti Controparte_2 di cui all'art. 1188 c.c., avrebbe designato l'Avv. come Parte_1 soggetto designato a ricevere il pagamento.
Parte appellata si costituiva in giudizio resistendo all'appello, confutando analiticamente i motivi proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 21 gennaio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe mediante il deposito di note scritte e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento. Parte appellante ha fondato la sua tesi difensiva sul duplice errore del Tribunale, occorso sia in fatto che in diritto. Anzitutto, il Tribunale ha ritenuto l'Avv. legittimato passivo, mentre l'istruttoria Parte_1 documentale aveva dimostrato che il pagamento del di CP_1 CP_1 era andato a favore dell'associazione professionale della quale l'Avv. all'epoca faceva parte e che questa aveva emesso Parte_1 la fattura poi quietanzata, relativa alla vittoria di spese in primo grado dei propri clienti. In diritto, aveva omesso l'esame dell'art. 93 c.p.c., che permette all'avvocato munito di procura di chiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente a favore suo, anziché del cliente (c.d. distrazione); questo a fronte di una dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese e di non aver ancora riscosso gli onorari.
La distrazione delle spese a favore del difensore fa sorgere quindi un rapporto obbligatorio diretto tra avvocato e parte soccombente relativamente alle spese di lite. Nel caso di specie, l'Avv.
non chiese la distrazione delle spese processuali a suo Parte_1 favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e nessuna pronuncia in tal senso venne emessa dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 91/2008.
Questa mancanza esclude sul nascere qualsivoglia possibilità per la parte (il originariamente soccombente, poi Controparte_1 risultata vittoriosa a seguito del giudizio di grado superiore, di chiedere alcunché al procuratore al quale sono state consegnate le somme. La Suprema Corte di Cassazione – Sez. II Civile con sentenza n. 15030 del 31 maggio 2019 ha infatti affermato che «il pagamento delle spese processuali effettuato dalla parte soccombente in primo grado direttamente in favore del difensore della controparte
6 viene…ricevuto da quest'ultimo - in disparte il caso, che non ricorre nella fattispecie, in cui egli sia distrattario - non a titolo personale, quale creditore in proprio, ma quale procuratore della parte vittoriosa, vale a dire in nome e per conto del cliente. Ne discende che, come questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, detto pagamento, nel caso di riforma della statuizione delle spese, non elide in capo alla parte, che è l'unica legittimata passiva,
l'obbligo di rimborsare la somma corrisposta al suo difensore in forza di un titolo ormai venuto meno (Cass. n. 18564 del 2014)» (in termini analoghi si vedano anche Cass. civ., Sez. Lav., sent. 3 settembre 2014, n. 18564, Cass. civ., Sez. Lav., sent. 22 luglio
2004, n. 13736 e App. Milano, Sez. IV, sent. 5 marzo 2021, n. 723;
i principi di diritto enunciati nelle suddette pronunce sono stati recentemente ritenuti del tutto condivisibili da Cass. civ., Sez.
III, ord. 14 aprile 2025, n. 9761, la quale, tra l'altro, ha sottolineato che «l'azione di ripetizione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza successivamente riformata, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 cod. civ., dalla quale differisce per natura e funzione, poiché non vengono in rilievo, tra l'altro, gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens: il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (Cass., sez. L, 05/08/2005, n. 16559; Cass., sez. 3,
13/04/2007, n. 8829; Cass., sez. 3, 30/04/2009, n. 10124; Cass., sez. 5, 21/04/2010, n. 9480; Cass., sez. L, 17/12/2010, n. 25589;
Cass., sez. 3, 21/12/2017, n. 30658; Cass., sez. 3, 20/05/2020, n.
9245) e si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza (Cass., sez. 3, 05/02/2024, n.
3207)».
Attesa l'assenza, nella sentenza n. 91/2008 del Tribunale di
7 Grosseto, di una pronuncia di distrazione delle spese a favore dell'Avv. , non può che ritenersi che quest'ultimo abbia Parte_1 ricevuto il denaro dall'ente pubblico in qualità di semplice mandatario all'incasso (qualsiasi impropria auto qualifica come
“antistatario” da parte dell'Avv. eventualmente Parte_1 intervenuta durante i contatti telefonici e scritti tra il medesimo e il di risulta irrilevante). CP_1 CP_1
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito, tra le altre, in Cass. civ., Sez. III, sent.
23 febbraio 2021, n. 4862 (relativa ad un caso in cui un istituto bancario terzo pignorato aveva effettuato il pagamento nelle mani del legale del creditore procedente;
quest'ultimo, dunque, non aveva ricevuto materialmente l'importo, avendolo incassato il suo difensore/mandatario), «la ripetizione d'indebito oggettivo, rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato» (Sez. 1, Sentenza n. 9775 del
12/05/2016 (Rv. 639612 - 01); Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7871 del
6/4/2011; Sez. 1, Sentenza n. 7510 del 31/03/2011 (Rv. 617392 -
01))».
Con la medesima pronuncia, la Cassazione ha altresì rammentato come sia del tutto indifferente, ai fini della individuazione dei soggetti legittimati, dal lato attivo e dal lato passivo, all'azione di indebito pagamento, la prova del trasferimento al mandante della somma incassata (cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. 6 aprile
8 2011, n. 7871; Cass. civ., Sez. III, sent. 23 luglio 2004, n. 13829;
Cass. civ., Sez. III, sent. 19 luglio 2004, n. 13357; Cass. civ.,
Sez. III, sent. 27 maggio 1995, n. 5926)
Nel caso in esame è pacifica la mancanza di richiesta di distrazione delle spese così come la mancanza della conseguente statuizione giudiziale sul punto. Gli insegnamenti della Suprema Corte, cui questa Corte intende dar seguito, impongono l'integrale riforma della sentenza n. 69/2023 del Tribunale di Grosseto, dato che, in definitiva, l'Avv. , il quale aveva incassato somme a Parte_1 titolo di spese processuali, avrebbe potuto essere considerato accipiens e quindi legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito (artt. 2033 c.c. e 336
c.p.c.) esperita dal soltanto qualora si fosse Controparte_1 dichiarato antistatario e avesse ottenuto la distrazione delle medesime, in suo favore, in sentenza, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; invece, avendo egli evidentemente ricevuto il denaro come puro mandatario all'incasso per conto dei propri assistiti, esclusivamente questi ultimi, nella loro veste di soggetti in favore dei quali era stata pronunciata condanna al rimborso delle spese di lite, avrebbero potuto e dovuto essere convenuti in giudizio dal per la ripetizione. CP_1
Pertanto, la domanda proposta dal nei confronti Controparte_1 dell'Avv. , volta ad ottenere la condanna di costui Parte_1 alla restituzione della somma di € 31.126,06, oltre interessi legali e quant'altro legalmente dovuto fino al saldo effettivo, deve essere totalmente rigettata.
Atteso l'accoglimento dell'appello e la conseguente integrale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi d'ufficio un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che tenga conto dell'esito della lite.
Attesa la soccombenza del esso deve essere Controparte_1 condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso, a favore dell'Avv. delle spese di lite relative ad entrambi i Parte_1
9 gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
13 agosto 2022, n. 147, posto che l'attività difensiva si è esaurita, anche dinanzi al giudice di prime cure, dopo il 23.10.2022
(controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, sulla base del criterio del disputatum/petitum; adozione dei valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche;
escluso il compenso per la fase istruttoria, in quanto non tenuta, con riferimento al solo giudizio di appello).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello come in atti proposto dall' AVV.
[...]
avverso la sentenza n. 69/2023 del Tribunale Grosseto Parte_1 che, per l'effetto, riforma integralmente;
RIGETTA le domande proposte dal nei confronti Controparte_1 dell'AVV. ; Parte_1
CONDANNA il al rimborso, a favore della Controparte_1 controparte AVV. delle spese di lite relative al Parte_1 presente giudizio di appello, che liquida in € 3473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Firenze, 10 novembre 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
10 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile
La Corte di Appello di Firenze – Sezione Prima Civile, composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull' appello proposto da
AVV. con il patrocinio dell'Avvocato Sandro Parte_1
IN
Appellante nei confronti di in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. Alessia Carretta
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 69/2023 del Tribunale di
Grosseto, pubblicata in data 23 gennaio 2023, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze in riforma della sentenza impugnata, contrarie domande ed eccezioni tutte disattese, previa sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande formulate dal
[...] poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque non CP_1 provate.
1 Con la vittoria dei compensi professionali e delle spese dei due gradi di giudizio”; per l'appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze respingere l'appello proposto dall'Avv. e questa Parte_1 integralmente confermando, voglia condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di rappresentanza e difesa del presente giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con sentenza n. 91/2008 (R.G. n. 465/97), depositata in Cancelleria in data 21.01.2008, il Tribunale di Grosseto rigettava la domanda formulata dal Comune di di rilascio di una area di CP_1 proprietà comunale, occupata da e Controparte_2 CP_3 accogliendo invece la domanda riconvenzionale dei convenuti indicati, avente ad oggetto la declaratoria di intervenuta usucapione del diritto di proprietà di detta area, condannando il
Comune di al pagamento delle spese processuali. CP_1 CP_2
e la sua famiglia avevano abitato i luoghi, gestito un ristorante e il non aveva interrotto la prescrizione, dopo che il titolo CP_1 era venuto meno. notificava atto di precetto col Controparte_2 patrocinio dell'Avv. intimando il pagamento delle Parte_1 spese processuali. Seguiva carteggio fra l'Avv. e l'Avv. Parte_1
Tamburro, all'epoca dei fatti difensore del e i Controparte_1 legali si accordavano, su richiesta del primo, perché il pagamento delle spese legali che dovevano essere rimborsate a fosse CP_2 effettuato sull' IBAN corrispondente all'associazione professionale della quale l'Avv. faceva parte;
pacificamente egli Parte_1 riceveva il mandato di pagamento, emetteva fattura e rilasciava regolare quietanza. Successivamente il Comune di appellava CP_1 la sentenza di primo grado e otteneva la declaratoria dell'obbligo di rilascio del terreno conteso da parte del . La sentenza CP_2 della Corte d'Appello di Firenze si pronunciava anche in punto di spese di lite, condannando alla refusione delle spese di CP_2 primo e secondo grado a favore del Questa Controparte_1
2 sentenza veniva poi confermata a seguito di ricorso per Cassazione.
Nelle more della decisione di quest'ultima Autorità Giudiziaria, il chiedeva all'Avv. la restituzione di Controparte_1 Parte_1 quanto oggetto del mandato di pagamento num. 4233/2008 ricevuto, fatturato e quietanzato. L'Avv. replicava di avere Parte_1 ricevuto il pagamento per il cliente e che quindi non era lui il destinatario della richiesta di restituzione somme, anche perché la sentenza non recava la condanna al pagamento a favore dell'antistatario. La causa veniva istruita documentalmente nonchè mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore dell'ente. Sulle precisate conclusioni, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il Tribunale decideva la causa con la sentenza oggi impugnata, che statuiva l'esistenza dell'indebito oggettivo e condannava l'Avv. a restituire al la Parte_1 Controparte_1 somma oggetto del mandato di pagamento citato, oltre interessi.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il Tribunale di Grosseto ha evidenziato che chi ha effettuato un pagamento non dovuto ha diritto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione del medesimo, essendo il negozio privo di causa, e che il legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione è il soggetto che ha ricevuto tale pagamento. A pag. 3 della sentenza si legge: “Con mandato di pagamento del 29.07.2008 il di CP_1 CP_1 ha eseguito il pagamento dell'importo suddetto sul conto corrente indicato dal convenuto nella comunicazione del 14.07.2008 (cfr. all.
4 fasc. attore), intestato ad e avente Persona_1 come causale “ Atto di precetto – Persona_2
Impegno e liquidazione avv. (5 1-3/840)” (cfr. Parte_1 all. 5 fasc. attore)”. A sostegno della soluzione adottata, il
Tribunale ha citato giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “non assume alcun rilievo chi sia il soggetto cui giuridicamente può imputarsi il pagamento (cfr. Cass. Civ. n.
25170/2016)”. A conclusione del proprio ragionamento, basato
3 innanzitutto sulle risultanze della istruttoria documentale, il giudice di prime cure ha dato atto del pagamento effettuato dal di seguendo le modalità indicate dal difensore della CP_1 CP_1 parte vittoriosa e, infine, dato che la sentenza di primo grado era stata posta nel nulla all'esito dell'impugnazione decisa dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1075 del 19.07.2010(passata in giudicato stante il rigetto del ricorso per cassazione proposto dal ), ha dichiarato la sussistenza dell'indebito CP_2 oggettivo, essendo il negozio rimasto privo di causa. Ha inoltre ritenuto irrilevante il richiamo dell'attore/appellante all'art. 38
c.c. in materia di associazioni, dato che il ha dimostrato CP_1 documentalmente di essersi rapportato sempre con il solo Avv.
che ha dettato le modalità di pagamento. Inoltre, egli Parte_1 ha emesso e quietanzato una fattura solo a suo nome, invece che a nome dell'associazione professionale e quando gli è stata chiesta la restituzione della somma, “nulla ha eccepito sul fatto di non essere stato il destinatario del pagamento, limitandosi a rifiutare ogni pagamento in quanto non vi è stata alcuna dichiarazione di distrazione delle spese ad opera dell'autorità giudiziaria (cfr. all. 12 fasc. attore)” (pag. 6 della sentenza). Il Tribunale ha altresì respinto la deduzione secondo la quale l'Avv. era Parte_1 semplicemente l'indicatario del cliente e come tale non CP_2 il destinatario del pagamento, essendo l'effettivo CP_2 creditore (“Alla luce dei principi di diritto enunciati, non assume rilevanza l'identità del soggetto cui è giuridicamente imputato il pagamento, essendo tenuto alla ripetizione il solo soggetto che ha effettivamente ricevuto lo stesso, sicché ogni questione sull'eventuale qualifica di indicatario o rappresentante del creditore in capo al convenuto è del tutto irrilevante” (cfr. pag.
6 della sentenza). Ha concluso per la condanna alla restituzione a favore del della somma indebitamente pagata, Controparte_1 dando atto che la stessa parte attrice aveva presunto la buona fede dell'accipiens e che quindi gli interessi erano dovuti solo dal
4 giorno della domanda, nonché per il pagamento delle spese di lite a favore dello stesso . CP_1
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo d'appello l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato l'obbligo dell'Avv.
di restituire la somma a suo tempo ricevuta dal Parte_1 [...]
ritenendo che il medesimo avesse percepito detto CP_1 compenso, nonostante il pagamento fosse stato effettuato a favore dell'associazione professionale “ Parte_2
” e che detta associazione avesse emesso fattura
[...] regolarmente quietanzata dall'Avv. . Riteneva altresì Parte_1
l'errore del primo giudice per aver giudicato irrilevante relativamente al caso in esame, l' art. 38 c.c., a norma del quale
“per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo
”. CP_1
Col secondo motivo d'appello l'appellante ha indicato l'illegittimità della richiesta formulata dal Controparte_1 nei confronti dell'Avv. , dato che il reale destinatario Parte_1 del pagamento era , che ai sensi e per gli effetti Controparte_2 di cui all'art. 1188 c.c., avrebbe designato l'Avv. come Parte_1 soggetto designato a ricevere il pagamento.
Parte appellata si costituiva in giudizio resistendo all'appello, confutando analiticamente i motivi proposti e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 21 gennaio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come riportato in epigrafe mediante il deposito di note scritte e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5 Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento. Parte appellante ha fondato la sua tesi difensiva sul duplice errore del Tribunale, occorso sia in fatto che in diritto. Anzitutto, il Tribunale ha ritenuto l'Avv. legittimato passivo, mentre l'istruttoria Parte_1 documentale aveva dimostrato che il pagamento del di CP_1 CP_1 era andato a favore dell'associazione professionale della quale l'Avv. all'epoca faceva parte e che questa aveva emesso Parte_1 la fattura poi quietanzata, relativa alla vittoria di spese in primo grado dei propri clienti. In diritto, aveva omesso l'esame dell'art. 93 c.p.c., che permette all'avvocato munito di procura di chiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente a favore suo, anziché del cliente (c.d. distrazione); questo a fronte di una dichiarazione del difensore di aver anticipato le spese e di non aver ancora riscosso gli onorari.
La distrazione delle spese a favore del difensore fa sorgere quindi un rapporto obbligatorio diretto tra avvocato e parte soccombente relativamente alle spese di lite. Nel caso di specie, l'Avv.
non chiese la distrazione delle spese processuali a suo Parte_1 favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e nessuna pronuncia in tal senso venne emessa dal Tribunale di Grosseto con la sentenza n. 91/2008.
Questa mancanza esclude sul nascere qualsivoglia possibilità per la parte (il originariamente soccombente, poi Controparte_1 risultata vittoriosa a seguito del giudizio di grado superiore, di chiedere alcunché al procuratore al quale sono state consegnate le somme. La Suprema Corte di Cassazione – Sez. II Civile con sentenza n. 15030 del 31 maggio 2019 ha infatti affermato che «il pagamento delle spese processuali effettuato dalla parte soccombente in primo grado direttamente in favore del difensore della controparte
6 viene…ricevuto da quest'ultimo - in disparte il caso, che non ricorre nella fattispecie, in cui egli sia distrattario - non a titolo personale, quale creditore in proprio, ma quale procuratore della parte vittoriosa, vale a dire in nome e per conto del cliente. Ne discende che, come questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, detto pagamento, nel caso di riforma della statuizione delle spese, non elide in capo alla parte, che è l'unica legittimata passiva,
l'obbligo di rimborsare la somma corrisposta al suo difensore in forza di un titolo ormai venuto meno (Cass. n. 18564 del 2014)» (in termini analoghi si vedano anche Cass. civ., Sez. Lav., sent. 3 settembre 2014, n. 18564, Cass. civ., Sez. Lav., sent. 22 luglio
2004, n. 13736 e App. Milano, Sez. IV, sent. 5 marzo 2021, n. 723;
i principi di diritto enunciati nelle suddette pronunce sono stati recentemente ritenuti del tutto condivisibili da Cass. civ., Sez.
III, ord. 14 aprile 2025, n. 9761, la quale, tra l'altro, ha sottolineato che «l'azione di ripetizione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza successivamente riformata, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 cod. civ., dalla quale differisce per natura e funzione, poiché non vengono in rilievo, tra l'altro, gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens: il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (Cass., sez. L, 05/08/2005, n. 16559; Cass., sez. 3,
13/04/2007, n. 8829; Cass., sez. 3, 30/04/2009, n. 10124; Cass., sez. 5, 21/04/2010, n. 9480; Cass., sez. L, 17/12/2010, n. 25589;
Cass., sez. 3, 21/12/2017, n. 30658; Cass., sez. 3, 20/05/2020, n.
9245) e si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza (Cass., sez. 3, 05/02/2024, n.
3207)».
Attesa l'assenza, nella sentenza n. 91/2008 del Tribunale di
7 Grosseto, di una pronuncia di distrazione delle spese a favore dell'Avv. , non può che ritenersi che quest'ultimo abbia Parte_1 ricevuto il denaro dall'ente pubblico in qualità di semplice mandatario all'incasso (qualsiasi impropria auto qualifica come
“antistatario” da parte dell'Avv. eventualmente Parte_1 intervenuta durante i contatti telefonici e scritti tra il medesimo e il di risulta irrilevante). CP_1 CP_1
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadito, tra le altre, in Cass. civ., Sez. III, sent.
23 febbraio 2021, n. 4862 (relativa ad un caso in cui un istituto bancario terzo pignorato aveva effettuato il pagamento nelle mani del legale del creditore procedente;
quest'ultimo, dunque, non aveva ricevuto materialmente l'importo, avendolo incassato il suo difensore/mandatario), «la ripetizione d'indebito oggettivo, rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato» (Sez. 1, Sentenza n. 9775 del
12/05/2016 (Rv. 639612 - 01); Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7871 del
6/4/2011; Sez. 1, Sentenza n. 7510 del 31/03/2011 (Rv. 617392 -
01))».
Con la medesima pronuncia, la Cassazione ha altresì rammentato come sia del tutto indifferente, ai fini della individuazione dei soggetti legittimati, dal lato attivo e dal lato passivo, all'azione di indebito pagamento, la prova del trasferimento al mandante della somma incassata (cfr. anche Cass. Civ., Sez. III, sent. 6 aprile
8 2011, n. 7871; Cass. civ., Sez. III, sent. 23 luglio 2004, n. 13829;
Cass. civ., Sez. III, sent. 19 luglio 2004, n. 13357; Cass. civ.,
Sez. III, sent. 27 maggio 1995, n. 5926)
Nel caso in esame è pacifica la mancanza di richiesta di distrazione delle spese così come la mancanza della conseguente statuizione giudiziale sul punto. Gli insegnamenti della Suprema Corte, cui questa Corte intende dar seguito, impongono l'integrale riforma della sentenza n. 69/2023 del Tribunale di Grosseto, dato che, in definitiva, l'Avv. , il quale aveva incassato somme a Parte_1 titolo di spese processuali, avrebbe potuto essere considerato accipiens e quindi legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito (artt. 2033 c.c. e 336
c.p.c.) esperita dal soltanto qualora si fosse Controparte_1 dichiarato antistatario e avesse ottenuto la distrazione delle medesime, in suo favore, in sentenza, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; invece, avendo egli evidentemente ricevuto il denaro come puro mandatario all'incasso per conto dei propri assistiti, esclusivamente questi ultimi, nella loro veste di soggetti in favore dei quali era stata pronunciata condanna al rimborso delle spese di lite, avrebbero potuto e dovuto essere convenuti in giudizio dal per la ripetizione. CP_1
Pertanto, la domanda proposta dal nei confronti Controparte_1 dell'Avv. , volta ad ottenere la condanna di costui Parte_1 alla restituzione della somma di € 31.126,06, oltre interessi legali e quant'altro legalmente dovuto fino al saldo effettivo, deve essere totalmente rigettata.
Atteso l'accoglimento dell'appello e la conseguente integrale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi d'ufficio un nuovo regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che tenga conto dell'esito della lite.
Attesa la soccombenza del esso deve essere Controparte_1 condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al rimborso, a favore dell'Avv. delle spese di lite relative ad entrambi i Parte_1
9 gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
13 agosto 2022, n. 147, posto che l'attività difensiva si è esaurita, anche dinanzi al giudice di prime cure, dopo il 23.10.2022
(controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra €
26.000,01 ed € 52.000,00, sulla base del criterio del disputatum/petitum; adozione dei valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche;
escluso il compenso per la fase istruttoria, in quanto non tenuta, con riferimento al solo giudizio di appello).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
ACCOGLIE l'appello come in atti proposto dall' AVV.
[...]
avverso la sentenza n. 69/2023 del Tribunale Grosseto Parte_1 che, per l'effetto, riforma integralmente;
RIGETTA le domande proposte dal nei confronti Controparte_1 dell'AVV. ; Parte_1
CONDANNA il al rimborso, a favore della Controparte_1 controparte AVV. delle spese di lite relative al Parte_1 presente giudizio di appello, che liquida in € 3473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge, e delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in € 3809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Firenze, 10 novembre 2025
Il consigliere relatore G.A.
Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
10 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11