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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 9706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9706 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24635/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24635/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CO LO e dell'avv. ,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 142/D 84123 SALERNOpresso il difensore avv.
CO LO
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEI Controparte_1 P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA ORAZIO, 31 ROMA, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità totale e/o parziale del contratto di mutuo fondiario per le
causali e titoli giuridici di cui in premessa e, per l'effetto, ulteriormente DICHIARARE non dovuti gli
interessi così come corrisposti da piano di ammortamento, ovvero dovuti nella misura che sarà
determinata al tasso legale ex art. 1284 c.c. o al tasso sostitutivo ex art. 117 coma 7, TUB, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della singola rimessa, attesa la violazione degli
artt. 1418 c.c., 1346 c.c., 117 comma 4 TUB, art. 1283 c.c. e art. 6 Delibera CICR 9\2\2000;
2) CONDANNARE, per l'ulteriore l'effetto, la convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice CP_2
degli interessi indebitamente corrisposti, ovvero, in via subordinata e gradata, della differenza, alla
stregua dei criteri di cui all'art. 1284 c.c., ovvero ancora in via più gradata, ex art. 117 TUB, comma
7, degli interessi così come,
in ogni caso, accertati e quantificati a seguito di ricalcolo di CTU contabile del piano di
ammortamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o invalidità della fideiussione specifica per le causali e
titoli giuridici di cui in premessa e per l'effetto DICHIARARE che la stessa è improduttiva di effetti e
conseguentemente liberare i garanti da qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'istituto di
credito;
4) CONDANNARE la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze legali del presente
giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte convenuta:
pagina 2 di 8 respingere, per le causali tutte di cui in premessa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
formulata da parte attrice, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non
provata.
Con riserva di più ampiamente dedurre, produrre e modificare le proprie conclusioni, nonché di
articolare mezzi istruttori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 171 ter c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Pt_2 Parte_3
il al fine di ottenere che fosse dichiarata la nullità di un contratto di mutuo e/o della Controparte_3
garanzia prestata dal dante causa delle attrici.
Parte attrice, in particolare, esponeva:
- che in data 29.11.2011 la e la (oggi Parte_1 Controparte_4 CP_3
veniva stipulato un contratto di mutuo fondiario ipotecario ai sensi dell'art. 38 e ss. del
[...]
D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), per l'importo di € 730.000,00, con contestale iscrizione di ipoteca;
- che il contratto prevedeva un piano di ammortamento cd “alla francese” della durata di 240
mesi ed un rimborso mediante pagamento di 240 rate mensili posticipate a tasso variabile,
indicizzato al parametro EU 3 mesi ed uno spread di 5,75 punti o, in caso di omessa rilevazione del predetto tasso, indicizzato al LIBOR 3 mesi Euro;
- che in data 29/11/2011, la banca mutuante richiedeva a , deceduto in data Persona_1
28/3/2020, il rilascio di una fideiussione specifica a garanzia del credito derivante dal predetto finanziamento ipotecario;
- che e succedevano per legge al garante;
Pt_2 Parte_3
pagina 3 di 8 - che il contratto di mutuo era nullo per indeterminatezza delle condizioni econiche pattuite;
- che, infatti, il tasso di interesse indicizzato faceva riferimento al TA EU, senza indicarne la tipologia e senza indicare il divisore in giorni;
- che il piano di ammortamento alla francese era stato costruito in regime di interessi comporsi, in difetto di pattuizione sul punto;
- che, in tal modo tale piano di ammortamento implicava l'addebito di interessi anatocistici;
- che il contratto di mutuo e la fideiussione specifica erano nulli per violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e buona fede;
- che, infatti, pur essendo il finanziamento già assistito da garanzia ipotecaria, la banca aveva preteso l'ulteriore garanzia personale;
- che tale eccesso di garanzia era da considerarsi abusivo.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_3
particolare, evidenziando la piena determinabilità delle condizioni economiche pattuite con il contratto.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione ex art, 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Eccezione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Va, per prima cosa, disattesa l'eccezione di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali in punto di parametro di indicizzazione del tasso di interesse, considerato in primo luogo come la tipologia di
TA EU preso in considerazione quale indice di riferimento risulta espressamente individuato nell'EU 3 mesi, sconfessando pertanto, la doglianza mossa da parte attrice.
pagina 4 di 8 In merito all'indeterminatezza del contratto sotto il profilo della mancata indicazione in ordine al divisore, ossia se debba intendersi 360 o 365, va condivisa la difesa sul punto articolata da parte convenuta, la quale ha evidenziato come il dato possa ricavarsi inequivocabilmente per relationem,
sulla base del tasso indicato come riferimento alla data di stipula del contratto, dato coincidente con il
TA EU 3 mesi a base 365 giorni pubblicato nella medesima data.
La giurisprudenza, infatti, è sempre stata costante nel riconoscere la legittimità della pattuizione per
relationem, a condizione che il richiamo esterno sia, come nel caso di specie, univoco, escludendosi in tal modo qualsiasi profilo di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della pattuizione.
Eccezione di nullità del contratto di mutuo per mancata pattuizione del regime composto degli
interessi.
Parte attrice ha evidenziato come il piano di ammortamento del mutuo oggetto di causa fosse stato previsto “alla francese”, ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata fosse prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti andasse progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
Orbene, a detta dell'attrice tale modalità di ammortamento nasconderebbe una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., tutte le volte in cui,
come appunto nel caso di specie, l'istituto di credito abbia strutturato il rapporto applicando interessi composti, anzichè interessi semplici
Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella pagina 5 di 8 scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
Parte attrice ha però contestato l'articolazione in concreto del piano di ammortamento, avendo a suo dire la banca applicato interessi composti in difetto di pattuizione.
Sennonchè sul punto va richiamata la decisione recente adottata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Sentenza n. 15130/2024), le quali hanno chiarito come: “ In tema di mutuo bancario, a
tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di
tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi
debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e
i clienti.
Tale principio è destinato a trovare piena applicazione anche in riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile, come quello in esame, rispetto al quale soltanto si pone la differenza, costituita dal fatto che il piano di ammortamento allegato al contratto per definizione è destinato a variare nel corso del rapporto al mutare del parametro di indicizzazione pattuito.
Eccezione di nullità per violazione dei principii di correttezza in materia di eccesso di garanzia.
pagina 6 di 8 Parte attrice ha, poi, dedotto la nullità del contratto di mutuo o, quanto meno, della fideiussione specifica, sostenendo come la pretesa al rilascio di tale ulteriore garanzia personale fosse contraria a correttezza e buona fede, oltre che tale da privare di causa la fideiussione specifica, essendo il credito derivante dal mutuo già ampiamento soddisfatto per effetto della garanzia ipotecaria.
L'eccezione è infondata, se solo si consideri come la garanzia personale si aggiunga a quella reale ed è
diretta a operare per il caso in cui, per qualsiasi ragione, quella ipotecaria non consenta la soddisfazione del credito della banca erogatrice.
Premesso come parte attrice affermi in modo assiomatico che la garanzia ipotecaria sarebbe di per sé
sufficiente a tutelare le ragioni creditorie della banca, va in ogni caso evidenziato come l'affiancamento all'ipoteca di una garanzia personale possa rispondere a svariate finalità, quali la maggiore semplicità
di escussione, piuttosto che la volontà di sganciare il rischio di soddisfazione del credito rispetto alle vicende attinenti il mercato immobiliare.
Conclusioni.
Le ragioni tutte esposte, pertanto, portano a respingere le domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli attori, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_3
[...]
- condanna le attrici a rifondere in via tra di loro solidale la convenuta delle spese di lite, liquidate pagina 7 di 8 in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice
CE RR
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CE Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24635/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Pt_3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CO LO e dell'avv. ,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliato in CORSO GARIBALDI 142/D 84123 SALERNOpresso il difensore avv.
CO LO
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEI Controparte_1 P.IVA_2
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA ORAZIO, 31 ROMA, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità totale e/o parziale del contratto di mutuo fondiario per le
causali e titoli giuridici di cui in premessa e, per l'effetto, ulteriormente DICHIARARE non dovuti gli
interessi così come corrisposti da piano di ammortamento, ovvero dovuti nella misura che sarà
determinata al tasso legale ex art. 1284 c.c. o al tasso sostitutivo ex art. 117 coma 7, TUB, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della singola rimessa, attesa la violazione degli
artt. 1418 c.c., 1346 c.c., 117 comma 4 TUB, art. 1283 c.c. e art. 6 Delibera CICR 9\2\2000;
2) CONDANNARE, per l'ulteriore l'effetto, la convenuta al pagamento nei confronti dell'attrice CP_2
degli interessi indebitamente corrisposti, ovvero, in via subordinata e gradata, della differenza, alla
stregua dei criteri di cui all'art. 1284 c.c., ovvero ancora in via più gradata, ex art. 117 TUB, comma
7, degli interessi così come,
in ogni caso, accertati e quantificati a seguito di ricalcolo di CTU contabile del piano di
ammortamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità e/o invalidità della fideiussione specifica per le causali e
titoli giuridici di cui in premessa e per l'effetto DICHIARARE che la stessa è improduttiva di effetti e
conseguentemente liberare i garanti da qualsiasi obbligo di pagamento nei confronti dell'istituto di
credito;
4) CONDANNARE la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze legali del presente
giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per parte convenuta:
pagina 2 di 8 respingere, per le causali tutte di cui in premessa, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione
formulata da parte attrice, in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non
provata.
Con riserva di più ampiamente dedurre, produrre e modificare le proprie conclusioni, nonché di
articolare mezzi istruttori, ai sensi e per gli effetti degli articoli 171 ter c.p.c.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Pt_2 Parte_3
il al fine di ottenere che fosse dichiarata la nullità di un contratto di mutuo e/o della Controparte_3
garanzia prestata dal dante causa delle attrici.
Parte attrice, in particolare, esponeva:
- che in data 29.11.2011 la e la (oggi Parte_1 Controparte_4 CP_3
veniva stipulato un contratto di mutuo fondiario ipotecario ai sensi dell'art. 38 e ss. del
[...]
D.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), per l'importo di € 730.000,00, con contestale iscrizione di ipoteca;
- che il contratto prevedeva un piano di ammortamento cd “alla francese” della durata di 240
mesi ed un rimborso mediante pagamento di 240 rate mensili posticipate a tasso variabile,
indicizzato al parametro EU 3 mesi ed uno spread di 5,75 punti o, in caso di omessa rilevazione del predetto tasso, indicizzato al LIBOR 3 mesi Euro;
- che in data 29/11/2011, la banca mutuante richiedeva a , deceduto in data Persona_1
28/3/2020, il rilascio di una fideiussione specifica a garanzia del credito derivante dal predetto finanziamento ipotecario;
- che e succedevano per legge al garante;
Pt_2 Parte_3
pagina 3 di 8 - che il contratto di mutuo era nullo per indeterminatezza delle condizioni econiche pattuite;
- che, infatti, il tasso di interesse indicizzato faceva riferimento al TA EU, senza indicarne la tipologia e senza indicare il divisore in giorni;
- che il piano di ammortamento alla francese era stato costruito in regime di interessi comporsi, in difetto di pattuizione sul punto;
- che, in tal modo tale piano di ammortamento implicava l'addebito di interessi anatocistici;
- che il contratto di mutuo e la fideiussione specifica erano nulli per violazione da parte della banca degli obblighi di correttezza e buona fede;
- che, infatti, pur essendo il finanziamento già assistito da garanzia ipotecaria, la banca aveva preteso l'ulteriore garanzia personale;
- che tale eccesso di garanzia era da considerarsi abusivo.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_3
particolare, evidenziando la piena determinabilità delle condizioni economiche pattuite con il contratto.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza del 16.12.2025 tratteneva la causa in decisione ex art, 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Eccezione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Va, per prima cosa, disattesa l'eccezione di indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali in punto di parametro di indicizzazione del tasso di interesse, considerato in primo luogo come la tipologia di
TA EU preso in considerazione quale indice di riferimento risulta espressamente individuato nell'EU 3 mesi, sconfessando pertanto, la doglianza mossa da parte attrice.
pagina 4 di 8 In merito all'indeterminatezza del contratto sotto il profilo della mancata indicazione in ordine al divisore, ossia se debba intendersi 360 o 365, va condivisa la difesa sul punto articolata da parte convenuta, la quale ha evidenziato come il dato possa ricavarsi inequivocabilmente per relationem,
sulla base del tasso indicato come riferimento alla data di stipula del contratto, dato coincidente con il
TA EU 3 mesi a base 365 giorni pubblicato nella medesima data.
La giurisprudenza, infatti, è sempre stata costante nel riconoscere la legittimità della pattuizione per
relationem, a condizione che il richiamo esterno sia, come nel caso di specie, univoco, escludendosi in tal modo qualsiasi profilo di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della pattuizione.
Eccezione di nullità del contratto di mutuo per mancata pattuizione del regime composto degli
interessi.
Parte attrice ha evidenziato come il piano di ammortamento del mutuo oggetto di causa fosse stato previsto “alla francese”, ossia mediante la previsione della restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata fosse prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti andasse progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi.
Orbene, a detta dell'attrice tale modalità di ammortamento nasconderebbe una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283 c.c., tutte le volte in cui,
come appunto nel caso di specie, l'istituto di credito abbia strutturato il rapporto applicando interessi composti, anzichè interessi semplici
Tale doglianza, che richiama alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella pagina 5 di 8 scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese, in quanto tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato.
Parte attrice ha però contestato l'articolazione in concreto del piano di ammortamento, avendo a suo dire la banca applicato interessi composti in difetto di pattuizione.
Sennonchè sul punto va richiamata la decisione recente adottata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Sentenza n. 15130/2024), le quali hanno chiarito come: “ In tema di mutuo bancario, a
tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di
tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione
della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi
debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della
normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e
i clienti.
Tale principio è destinato a trovare piena applicazione anche in riferimento ai contratti di mutuo a tasso variabile, come quello in esame, rispetto al quale soltanto si pone la differenza, costituita dal fatto che il piano di ammortamento allegato al contratto per definizione è destinato a variare nel corso del rapporto al mutare del parametro di indicizzazione pattuito.
Eccezione di nullità per violazione dei principii di correttezza in materia di eccesso di garanzia.
pagina 6 di 8 Parte attrice ha, poi, dedotto la nullità del contratto di mutuo o, quanto meno, della fideiussione specifica, sostenendo come la pretesa al rilascio di tale ulteriore garanzia personale fosse contraria a correttezza e buona fede, oltre che tale da privare di causa la fideiussione specifica, essendo il credito derivante dal mutuo già ampiamento soddisfatto per effetto della garanzia ipotecaria.
L'eccezione è infondata, se solo si consideri come la garanzia personale si aggiunga a quella reale ed è
diretta a operare per il caso in cui, per qualsiasi ragione, quella ipotecaria non consenta la soddisfazione del credito della banca erogatrice.
Premesso come parte attrice affermi in modo assiomatico che la garanzia ipotecaria sarebbe di per sé
sufficiente a tutelare le ragioni creditorie della banca, va in ogni caso evidenziato come l'affiancamento all'ipoteca di una garanzia personale possa rispondere a svariate finalità, quali la maggiore semplicità
di escussione, piuttosto che la volontà di sganciare il rischio di soddisfazione del credito rispetto alle vicende attinenti il mercato immobiliare.
Conclusioni.
Le ragioni tutte esposte, pertanto, portano a respingere le domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli attori, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_3
[...]
- condanna le attrici a rifondere in via tra di loro solidale la convenuta delle spese di lite, liquidate pagina 7 di 8 in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,0 per spese generali.
Così deciso in Milano il 16 dicembre 2025
Il giudice
CE RR
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