Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 360 del 2025, proposto da
- BE NS TA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B14C2D1E7F, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Ente, in Potenza alla via Verrastro n. 4, e domicilio digitale in atti di causa;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 13BM.2025/D.00294 del 7 agosto 2025, in parte qua ;
- per la declaratoria d'inefficacia del contratto, se e in quanto eventualmente sottoscritto, con il conseguente subentro della ricorrente in corso d'esecuzione ovvero, in subordine, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025, il Consigliere avv. NE NA;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La BE NS TA s.p.a. con ricorso notificato il 30 settembre 2025 e depositato il successivo 6 di ottobre è insorta avverso il provvedimento in epigrafe, nella parte in cui ha disposto la sua esclusione dal lotto n. 71 (“catetere per PTA a rilascio di farmaco Paclitaxel”, d’importo triennale pari a € 358800,00) della “procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all’AOR San Carlo di Potenza e all’Azienda sanitaria di Matera”, avendo la stessa deducente riferito la quantità e l’importo indicati nell’offerta economica (rispettivamente n. 120 pezzi, di costo unitario pari a € 640,00, per un importo offerto pari a € 76800,00) al fabbisogno annuale e non, come diversamente prescritto dalla legge di gara, a quello triennale di durata dell’affidamento.
1.1. In diritto, la ricorrente ha dedotto un unico articolato motivo, così rubricato: «Violazione di legge per violazione dell’art. 101 d.lgs. n. 50 del 2016 nonché dell’art. 12, ultimo comma del disciplinare. Violazione dell’art. 5 (principio di buona fede e di tutela dell’affidamento), dell’art. 10 (principio di tassatività delle cause d’esclusione e di massima partecipazione) e dell’art. 1 (principio del risultato). violazione dell’art. 20 del disciplinare di gara. Error in procedendo ».
2. La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza.
3. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è infondato, alla stregua delle ragioni che seguono.
4.1. L’odierna deducente si duole, in buona sostanza, del fatto che l’errore in cui è incorsa (fatto non contestato) sarebbe superabile senza necessità di ricorrere a operazioni interpretative e manipolative. In particolare, la stazione appaltante si sarebbe dovuta limitare a prendere atto di quanto rappresentato dalla deducente nel chiarimento tempestivamente reso, ossia di aver indicato su base annua per mero errore i dati (quantità e importo) esposti nell’offerta, e a emendare l’offerta tramite una semplice moltiplicazione per i tre anni di complessiva durata dell’affidamento, dei valori ivi riportati.
4.2. In senso opposto, il Collegio richiama il diffuso formante giurisprudenziale secondo cui l'errore nella formulazione dell'offerta economica va inteso come “materiale” ove sussistano elementi univoci per ricondurlo a un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un'analisi che deve concernere il solo documento recante l'errore e non anche elementi a esso esterni o collaterali; se, viceversa, l'esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estenda a una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo non coerente con i canoni della “immediata evidenza” e della “pura materialità” dell'errore emendabile (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2025, n. 4407; id., 5 aprile 2022, n. 2529; id., 24 agosto 2021, n. 6025).
4.2.1. Nel caso in esame, l’errore che ha condotto all’impugnata esclusione non è in alcun modo rilevabile ictu oculi , né emendabile secondo quanto innanzi rilevato. Invero, non è dato rinvenire nell’ambito dell’offerta economica di cui è questione elementi di sorta dai quali si sarebbe potuta desumere la riferibilità a una sola annualità (anziché all’intero periodo di affidamento) della quantità e dell’importo indicati dalla società ricorrente nelle colonne del modulo di offerta generato automaticamente dal sistema e sottoscritto dall’operatore economico. In effetti, onde “sanare” la posizione della ricorrente sarebbe necessario il ricorso agli elementi esterni costituiti, appunto, dall’apporto chiarificatore esterno e dalla conseguente indagine ricostruttiva della volontà negoziale. In tal modo, tuttavia, si darebbe la stura a una inammissibile integrazione postuma dell’offerta, con travalicamento dei limiti di applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio perimetrati dall’art. 101 del vigente codice dei contratti pubblici e con parallela violazione dei generali principi di par condicio e di autoresponsabilità.
4.2.2. Da altra prospettiva, milita nel senso dell’approdo di reiezione qui raggiunto la chiarezza prescrittiva della lex specialis , sia per l’univocità, sul punto, del modulo dell’offerta economica che integra la documentazione di gara (il quale, come detto, prevede le colonne “fabbisogno triennale” e “importo triennale complessivo offerto IVA esclusa”), sia perché l’art. 3 del disciplinare, concernente l’oggetto della procedura comparativa, fa testuale riferimento alla «fornitura triennale» di dispositivi medici, successivamente specificando per ciascun singolo lotto l’importo triennale a base d’asta.
Si tratta, a ben vedere, di molteplici e conducenti elementi espressivi della volontà negoziale della stazione appaltante, idonei a rendere palese l’orizzonte temporale sul quale calibrare in ogni sua parte l’offerta economica, risultando quindi recessivo l’argomento propugnato dalla ricorrente, ossia l’indicazione solo su base annua dei quantitativi richiesti nell’allegato denominato “elenco dei fabbisogni”.
5. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
6. Sussistono i presupposti, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, coll'intervento dei magistrati:
EF AN, Presidente
NE NA, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NE NA | EF AN |
IL SEGRETARIO