Articolo 113 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 112Articolo 114
Versione
6 maggio 1952
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Versione
29 aprile 1981
Art. 113.
(( (Nomina del capo pilota e dei sottocapi). )) ((In ogni corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti.
Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacita' direttiva, dei maggiori titoli previsti dall'art. 105, nonche' del servizio prestato nella corporazione in qualita' di pilota effettivo.
I membri della predetta terna sono prescelti dalla assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due anni di anzianita' rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota.
Il Ministro della marina mercantile puo' autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito dell'anzianita'.
Se l'organico della corporazione non consente l'indicazione della suddetta terna ovvero l'assemblea dei piloti non e' in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma.
Il capo e i sottocapi piloti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
I capi e i sottocapi piloti gia' nominati all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116 e 118.))
Entrata in vigore il 29 aprile 1981
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