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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 815/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BALUGANI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in LARGO ALDO MORO 28, MODENA;
RICORRENTE contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. FARRO MASSIMO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA M. VERNIERI 73,
SALERNO;
CONVENUTA nonché nei confronti di
(( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato C/O 43100 PARMA;
CP_2
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia così provvedere:
- accertare e dichiarare che il sig. doveva essere inquadrato, sin dalla sua Parte_1 assunzione, quale operaio di livello IV,ambito professionale G1, secondo il CCNL
Logistica e Trasporti – Cooperative;
- accertare e dichiarare che il sig. deve percepire una differenza retributiva pari Parte_1 ad Euro 29.512,12 lordi, a titolo di erroneo inquadramento professionale e per il mancato pagamento del TFR,
- condannare parte resistente al pagamento in favore del sig. della somma di Parte_1
Euro 29.512,12 lordi;
ai relativi interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa;
- condannare parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Per Controparte_1
«In via preliminare a) Accertare e dichiarare. l'inammissibilità della domanda e la nullità del ricorso introduttivo per violazione degli artt. 414 e 156 c.p.c.;
nel merito
Pag. 2 di 9 b) rigettare la domanda proposta dal sig. perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto;
c) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e pertanto, condannare il sig.
al pagamento della complessiva somma di € 856,87, o quella maggiore o Parte_1 minore accertata in corso di causa, a titolo di indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. “353” del C.C.N.L. di categoria;
d) condannare il ricorrente, sig. al risarcimento dei danni, in favore della Parte_1 società resistente ai sensi dell'art. 96 del c.p.c., della somma che il Giudice riterrà equa;
e) vittoria di spese, diritti, ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertata l'avvenuta prestazione di opera lavorativa subordinata quale descritta ed allegata dal/la ricorrente nel periodo, negli orari e con espletamento delle mansioni, da costui/ei indicati, a favore ed alle dipendenze della società convenuta, con diritto al richiesto inquadramento ex lege, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato tout court,
a tempo indeterminato per i motivi argomentati in ricorso, come da costui/ei rappresentati, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.N.L. applicabile, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva;
2) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti all'inquadramento, alle mansioni, agli orari osservati alle ferie non fruite ed altri istituti contrattuali, in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
3) condannare la convenuta alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva, a favore del/la ricorrente, nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si chiede;
4) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_2 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Pag. 3 di 9 Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.11.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare alle dipendenze Controparte_1 della quale aveva lavorato da giugno 2018 a luglio 2021, al pagamento in suo favore di € 29.512,12 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto applicando il corretto livello di inquadramento IV, ambito professionale G1 CCNL Logistica Trasporti, al quale avrebbe avuto diritto in ragione delle mansioni effettivamente svolte, nonché a titolo di TFR non corrisposto;
inoltre, il ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta alla regolarizzazione della sua posizione contributiva.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di € 856,87 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
3. A seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si è costituito in CP_2 giudizio aderendo alla domanda attorea di regolarizzazione della posizione previdenziale.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
7. Il ricorrente ha allegato di essere stato inizialmente inquadrato al livello VI del
CCNL Logistica Trasporti e che, successivamente, la datrice di lavoro avrebbe modificato il contratto collettivo applicabile al rapporto, inquadrandolo al livello
D1 CCNL Servizi Ausiliari – Antip Cisal.
Pag. 4 di 9 8. Dai documenti prodotti in causa risulta che il ricorrente abbia intrattenuto con la società convenuta due differenti rapporti di lavoro:
- contratto a tempo determinato dal 18.6.2018, con iniziale scadenza al
31.7.2018 e successivamente prorogato fino al 28.12.2018, con inquadramento al livello VI del CCNL Logistica Trasporti (docc.
1-2 convenuta);
- contratto a tempo indeterminato dall'1.7.2019 al 25.6.2022, con inquadramento al livello D1 CCNL Servizi Ausiliari (docc.
3-4 convenuta).
9. Nel periodo gennaio-giugno 2019, risulta dalle stesse buste paga prodotte dal ricorrente (doc. 1 ricorrente) che lo stesso fosse impiegato presso una diversa società, ossia in assenza di allegazione e prova Controparte_1 che tale terzo soggetto, neppure convenuto in giudizio, dovesse in realtà costituire un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro con la convenuta, questo periodo non può essere considerato ai fini del giudizio.
10. Conseguentemente, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato nel luglio
2019 il ricorrente ha instaurato un nuovo e diverso rapporto di lavoro con la convenuta, che non può essere considerato la prosecuzione del rapporto precedente, stante l'intervallo di sei mesi trascorso nel frattempo.
11. Non si è quindi avuta una modifica in peius delle condizioni contrattuali in corso di rapporto, ma l'applicazione di determinati trattamenti economici e normativi
(parametrati sulla base del CCNL legittimamente scelto dal datore di lavoro in esercizio della libertà sindacale) che sono rimasti invariati dall'assunzione a tempo indeterminato fino alle dimissioni.
12. In ogni caso, poi, si rileva che non è stato dimostrato dal ricorrente di avere svolto mansioni non corrispondenti al livello di inquadramento, anche per il periodo in cui era assunto a tempo determinato.
13. In tema di assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle previste in contratto, l'art. 2103 co. 7 c.c. così prevede:
Pag. 5 di 9 «Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi».
14. Com'è noto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il giudice, nella determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato, debba seguire un procedimento articolato nelle seguenti tre fasi: accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
confronto tra i risultati delle due indagini (v. ex multis Cass. 12 maggio 2006, n. 11037; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580).
15. Occorre pertanto innanzitutto esaminare quanto emerso dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali in merito alle mansioni concretamente disbrigate dal ricorrente.
16. Il teste , citato da parte convenuta, ha riferito quanto segue: Tes_1
«Forse sono stato dipendente della convenuta molti anni fa, mi pare 2015-2016, ma non ricordo con precisione. Lavoro per dal 2019-2020, sono impiegato. CP_1
Conosco il ricorrente, ha lavorato anni fa a Parma presso . Faceva il CP_1 magazziniere. Non ha mai fatto l'autista a quanto so, credo che non avesse la patente.
Come magazziniere caricava e scaricava la merce.
ADR vedevo il ricorrente tutti i giorni da quando ho ripreso a lavorare per CP_1 nel 2019 e non ». CP_1
17. All'udienza del 24.1.2024, il ricorrente ha dato atto di non avere citato il teste e di rinunciarvi.
18. L'unico testimone escusso ha quindi riferito che il ricorrente ha svolto attività di magazziniere e che non svolgesse attività di autista.
19. Si tratta di mansioni compatibili con il livello D1 CCNL Servizi Ausiliari, essendo l'attività di carico e scarico delle merci e del loro posizionamento in magazzino
Pag. 6 di 9 addirittura comprese nelle declaratorie professionali dell'inferiore livello D2 (doc.
6 ricorrente).
20. Inoltre, tali mansioni sono altresì compatibili con il livello VI CCNL Logistica
Trasporti, tra le cui declaratorie professionali è presente il profilo «attività manuali di carico e scarico merci – facchino» (doc. 6 convenuta).
21. Sono quindi infondate le domande di condanna della ricorrente al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento.
22. In via riconvenzionale, la società convenuta ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
23. L'art. 335 CCNL Servizi Ausiliari prevede che, in caso di risoluzione del rapporto senza il rispetto dei termini di preavviso, la parte recedente deve corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione mensile che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso, nel caso di specie di durata pari a 15 giorni.
24. È pacifico e incontestato che il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni in data 21.6.2022, senza più presentarsi successivamente al lavoro. È dunque dovuta dal ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 856,87 (importo ottenuto dividendo la retribuzione globale di fatto di € 1.485,25 per la quota giornaliera di 26 e moltiplicando il quoziente per i 15 giorni di preavviso dovuto).
25. All'udienza del 9.4.2024, parte convenuta ha dato atto di non avere saldato il debito per retribuzioni e TFR di € 3.362,30 netti, come da cedolino paga di giugno 2022 contestualmente prodotto;
in sede di note conclusive, parte ricorrente ha chiesto in via subordinata, quantomeno, la condanna al pagamento di tale importo.
26. Si ritiene ammissibile la modifica delle conclusioni ai sensi dell'art. 420 co. 1
c.p.c., non avendo parte convenuta dimostrato di avere consegnato precedentemente il cedolino e dovendosi quindi ritenere che i fatti su cui si basa la modifica richiesta siano stati conosciuti dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso.
Pag. 7 di 9 27. Nel cedolino è presente una trattenuta per mancato preavviso di € 399,87; dal netto in busta dovuto al ricorrente devono quindi essere detratti ulteriori (€
856,87-€ 399,87 =) € 457,00, per un netto dovuto pari quindi a € 2.905,30.
28. Parte convenuta, all'udienza in cui ha prodotto il cedolino, ha altresì dedotto che dal dovuto andrebbe detratto anche l'importo di € 2.300,00, che la società sarebbe obbligata a pagare alla società finanziaria con cui il ricorrente ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio.
29. Il contratto, tempestivamente prodotto in sede di costituzione, riporta la data del
7.4.2021 e prevede la cessione di € 121,00 mensili per 36 mesi a decorrere dall'1.5.2021 (doc. 14 convenuta). Alla data delle dimissioni del 21.6.2022 il debito era stato solo parzialmente rimborsato, restando ancora dovuto dalla datrice di lavoro alla società finanziaria per conto del dipendente l'importo di €
2.346,68, come da comunicazione di al ricorrente del 4.10.2022 mai CP_1 successivamente contestata (doc. 10 convenuta).
30. In definitiva, dunque, l'importo ancora dovuto dalla società al ricorrente è pari a
(€ 2.905,30 – € 2.346,68 =) € 558,62, oltre accessori ex art. 429 co. 3 c.p.c.
31. Essendo stata accolta la sola domanda del ricorrente relativa al saldo dell'ultima busta paga e rigettate le altre, sussiste una situazione di soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c., giustificandosi quindi la compensazione delle spese di lite.
32. Sono altresì compensate le spese di lite tra e le altre parti in causa, in CP_2
ragione della posizione processuale meramente adesiva assunta dall'
[...]
. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 di € 558,62, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Parte_1
Pag. 8 di 9 2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Parma, 19/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BALUGANI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in LARGO ALDO MORO 28, MODENA;
RICORRENTE contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. FARRO MASSIMO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA M. VERNIERI 73,
SALERNO;
CONVENUTA nonché nei confronti di
(( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_2
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato C/O 43100 PARMA;
CP_2
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia così provvedere:
- accertare e dichiarare che il sig. doveva essere inquadrato, sin dalla sua Parte_1 assunzione, quale operaio di livello IV,ambito professionale G1, secondo il CCNL
Logistica e Trasporti – Cooperative;
- accertare e dichiarare che il sig. deve percepire una differenza retributiva pari Parte_1 ad Euro 29.512,12 lordi, a titolo di erroneo inquadramento professionale e per il mancato pagamento del TFR,
- condannare parte resistente al pagamento in favore del sig. della somma di Parte_1
Euro 29.512,12 lordi;
ai relativi interessi maturati, all'eventuale regolarizzazione contributiva e retributiva dello stesso e ai danni patiti dallo stesso da determinarsi in maniera equitativa;
- condannare parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Per Controparte_1
«In via preliminare a) Accertare e dichiarare. l'inammissibilità della domanda e la nullità del ricorso introduttivo per violazione degli artt. 414 e 156 c.p.c.;
nel merito
Pag. 2 di 9 b) rigettare la domanda proposta dal sig. perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto;
c) accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e pertanto, condannare il sig.
al pagamento della complessiva somma di € 856,87, o quella maggiore o Parte_1 minore accertata in corso di causa, a titolo di indennità di mancato preavviso ai sensi dell'art. “353” del C.C.N.L. di categoria;
d) condannare il ricorrente, sig. al risarcimento dei danni, in favore della Parte_1 società resistente ai sensi dell'art. 96 del c.p.c., della somma che il Giudice riterrà equa;
e) vittoria di spese, diritti, ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione in via principale
1) accertata l'avvenuta prestazione di opera lavorativa subordinata quale descritta ed allegata dal/la ricorrente nel periodo, negli orari e con espletamento delle mansioni, da costui/ei indicati, a favore ed alle dipendenze della società convenuta, con diritto al richiesto inquadramento ex lege, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato tout court,
a tempo indeterminato per i motivi argomentati in ricorso, come da costui/ei rappresentati, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.N.L. applicabile, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva;
2) riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti all'inquadramento, alle mansioni, agli orari osservati alle ferie non fruite ed altri istituti contrattuali, in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
3) condannare la convenuta alla Controparte_1 regolarizzazione contributiva, a favore del/la ricorrente, nella misura prevista ex lege da quantificarsi all'esito del presente giudizio, anche a mezzo di C.T.U. tecnico-contabile che si d'ora si chiede;
4) in ogni caso consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_2 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Pag. 3 di 9 Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.11.2022, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Parma di condannare alle dipendenze Controparte_1 della quale aveva lavorato da giugno 2018 a luglio 2021, al pagamento in suo favore di € 29.512,12 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto applicando il corretto livello di inquadramento IV, ambito professionale G1 CCNL Logistica Trasporti, al quale avrebbe avuto diritto in ragione delle mansioni effettivamente svolte, nonché a titolo di TFR non corrisposto;
inoltre, il ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta alla regolarizzazione della sua posizione contributiva.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di € 856,87 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
3. A seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si è costituito in CP_2 giudizio aderendo alla domanda attorea di regolarizzazione della posizione previdenziale.
4. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
7. Il ricorrente ha allegato di essere stato inizialmente inquadrato al livello VI del
CCNL Logistica Trasporti e che, successivamente, la datrice di lavoro avrebbe modificato il contratto collettivo applicabile al rapporto, inquadrandolo al livello
D1 CCNL Servizi Ausiliari – Antip Cisal.
Pag. 4 di 9 8. Dai documenti prodotti in causa risulta che il ricorrente abbia intrattenuto con la società convenuta due differenti rapporti di lavoro:
- contratto a tempo determinato dal 18.6.2018, con iniziale scadenza al
31.7.2018 e successivamente prorogato fino al 28.12.2018, con inquadramento al livello VI del CCNL Logistica Trasporti (docc.
1-2 convenuta);
- contratto a tempo indeterminato dall'1.7.2019 al 25.6.2022, con inquadramento al livello D1 CCNL Servizi Ausiliari (docc.
3-4 convenuta).
9. Nel periodo gennaio-giugno 2019, risulta dalle stesse buste paga prodotte dal ricorrente (doc. 1 ricorrente) che lo stesso fosse impiegato presso una diversa società, ossia in assenza di allegazione e prova Controparte_1 che tale terzo soggetto, neppure convenuto in giudizio, dovesse in realtà costituire un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro con la convenuta, questo periodo non può essere considerato ai fini del giudizio.
10. Conseguentemente, al momento dell'assunzione a tempo indeterminato nel luglio
2019 il ricorrente ha instaurato un nuovo e diverso rapporto di lavoro con la convenuta, che non può essere considerato la prosecuzione del rapporto precedente, stante l'intervallo di sei mesi trascorso nel frattempo.
11. Non si è quindi avuta una modifica in peius delle condizioni contrattuali in corso di rapporto, ma l'applicazione di determinati trattamenti economici e normativi
(parametrati sulla base del CCNL legittimamente scelto dal datore di lavoro in esercizio della libertà sindacale) che sono rimasti invariati dall'assunzione a tempo indeterminato fino alle dimissioni.
12. In ogni caso, poi, si rileva che non è stato dimostrato dal ricorrente di avere svolto mansioni non corrispondenti al livello di inquadramento, anche per il periodo in cui era assunto a tempo determinato.
13. In tema di assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle previste in contratto, l'art. 2103 co. 7 c.c. così prevede:
Pag. 5 di 9 «Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi».
14. Com'è noto, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il giudice, nella determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato, debba seguire un procedimento articolato nelle seguenti tre fasi: accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
confronto tra i risultati delle due indagini (v. ex multis Cass. 12 maggio 2006, n. 11037; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580).
15. Occorre pertanto innanzitutto esaminare quanto emerso dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali in merito alle mansioni concretamente disbrigate dal ricorrente.
16. Il teste , citato da parte convenuta, ha riferito quanto segue: Tes_1
«Forse sono stato dipendente della convenuta molti anni fa, mi pare 2015-2016, ma non ricordo con precisione. Lavoro per dal 2019-2020, sono impiegato. CP_1
Conosco il ricorrente, ha lavorato anni fa a Parma presso . Faceva il CP_1 magazziniere. Non ha mai fatto l'autista a quanto so, credo che non avesse la patente.
Come magazziniere caricava e scaricava la merce.
ADR vedevo il ricorrente tutti i giorni da quando ho ripreso a lavorare per CP_1 nel 2019 e non ». CP_1
17. All'udienza del 24.1.2024, il ricorrente ha dato atto di non avere citato il teste e di rinunciarvi.
18. L'unico testimone escusso ha quindi riferito che il ricorrente ha svolto attività di magazziniere e che non svolgesse attività di autista.
19. Si tratta di mansioni compatibili con il livello D1 CCNL Servizi Ausiliari, essendo l'attività di carico e scarico delle merci e del loro posizionamento in magazzino
Pag. 6 di 9 addirittura comprese nelle declaratorie professionali dell'inferiore livello D2 (doc.
6 ricorrente).
20. Inoltre, tali mansioni sono altresì compatibili con il livello VI CCNL Logistica
Trasporti, tra le cui declaratorie professionali è presente il profilo «attività manuali di carico e scarico merci – facchino» (doc. 6 convenuta).
21. Sono quindi infondate le domande di condanna della ricorrente al pagamento di differenze retributive per superiore inquadramento.
22. In via riconvenzionale, la società convenuta ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
23. L'art. 335 CCNL Servizi Ausiliari prevede che, in caso di risoluzione del rapporto senza il rispetto dei termini di preavviso, la parte recedente deve corrispondere un'indennità pari all'importo della retribuzione mensile che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso, nel caso di specie di durata pari a 15 giorni.
24. È pacifico e incontestato che il ricorrente ha rassegnato le proprie dimissioni in data 21.6.2022, senza più presentarsi successivamente al lavoro. È dunque dovuta dal ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a € 856,87 (importo ottenuto dividendo la retribuzione globale di fatto di € 1.485,25 per la quota giornaliera di 26 e moltiplicando il quoziente per i 15 giorni di preavviso dovuto).
25. All'udienza del 9.4.2024, parte convenuta ha dato atto di non avere saldato il debito per retribuzioni e TFR di € 3.362,30 netti, come da cedolino paga di giugno 2022 contestualmente prodotto;
in sede di note conclusive, parte ricorrente ha chiesto in via subordinata, quantomeno, la condanna al pagamento di tale importo.
26. Si ritiene ammissibile la modifica delle conclusioni ai sensi dell'art. 420 co. 1
c.p.c., non avendo parte convenuta dimostrato di avere consegnato precedentemente il cedolino e dovendosi quindi ritenere che i fatti su cui si basa la modifica richiesta siano stati conosciuti dal ricorrente successivamente al deposito del ricorso.
Pag. 7 di 9 27. Nel cedolino è presente una trattenuta per mancato preavviso di € 399,87; dal netto in busta dovuto al ricorrente devono quindi essere detratti ulteriori (€
856,87-€ 399,87 =) € 457,00, per un netto dovuto pari quindi a € 2.905,30.
28. Parte convenuta, all'udienza in cui ha prodotto il cedolino, ha altresì dedotto che dal dovuto andrebbe detratto anche l'importo di € 2.300,00, che la società sarebbe obbligata a pagare alla società finanziaria con cui il ricorrente ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio.
29. Il contratto, tempestivamente prodotto in sede di costituzione, riporta la data del
7.4.2021 e prevede la cessione di € 121,00 mensili per 36 mesi a decorrere dall'1.5.2021 (doc. 14 convenuta). Alla data delle dimissioni del 21.6.2022 il debito era stato solo parzialmente rimborsato, restando ancora dovuto dalla datrice di lavoro alla società finanziaria per conto del dipendente l'importo di €
2.346,68, come da comunicazione di al ricorrente del 4.10.2022 mai CP_1 successivamente contestata (doc. 10 convenuta).
30. In definitiva, dunque, l'importo ancora dovuto dalla società al ricorrente è pari a
(€ 2.905,30 – € 2.346,68 =) € 558,62, oltre accessori ex art. 429 co. 3 c.p.c.
31. Essendo stata accolta la sola domanda del ricorrente relativa al saldo dell'ultima busta paga e rigettate le altre, sussiste una situazione di soccombenza reciproca ex art. 92 co. 2 c.p.c., giustificandosi quindi la compensazione delle spese di lite.
32. Sono altresì compensate le spese di lite tra e le altre parti in causa, in CP_2
ragione della posizione processuale meramente adesiva assunta dall'
[...]
. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 di € 558,62, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
Parte_1
Pag. 8 di 9 2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Parma, 19/02/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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