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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7255 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa SI Di TE – Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere dott. Renato Castaldo – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4370 dell'anno 2019
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
AL e RR IO;
- appellante
e
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dante De Benedetti e Achille Reali;
- appellata e appellante incidentale avverso
sentenza del Tribunale di Roma n. 10563/2019
oggetto
vendita di cose mobili
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agiva in primo grado per accertare l'inadempimento, da parte di Parte_1 CP_1
alle obbligazioni nascenti dal contratto avente ad oggetto la vendita di un apparecchio
[...] acustico e per ottenere la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto, pari ad € 6.300,00 ed al risarcimento dei danni.
Il Tribunale rigettava integralmente la domanda, con compensazione delle spese tra le parti.
Proponeva, dunque, appello la parte soccombente in primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui compensava le spese di lite tra le parti.
A seguito di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini per il deposito di scritti difensivi, il 2/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante critica la pronuncia del Tribunale nella parte in cui afferma che l'inadempimento era stato solo genericamente contestato dalla parte attrice in primo grado ed in quella in cui accerta che gli apparecchi acustici, oggetto di compravendita, erano tutti perfettamente funzionanti ed esenti da vizi.
Il rilievo appare fondato.
Dalla piattaforma probatoria formatasi in primo grado emerge, infatti, come la parte attrice avesse dettagliatamente documentato le contestazioni dei vizi di conformità degli apparecchi acustici acquistati e le molteplici riparazioni e sostituzioni degli stessi.
In particolare, il doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte attrice ha ad oggetto una e-mail inviata dall'acquirente alla in data 17/10/2013, con la quale la Controparte_1 Pt_1 rappresentava di aver riscontrato problemi con le prime protesi acquistate (doc. 6 fascicolo di parte attrice in primo grado), che, pur consentendo una buona riproduzione dei suoni, tuttavia le provocavano dolore all'orecchio, a causa di alcune componenti eccessivamente voluminose.
A seguito delle riparazioni richieste ed eseguite, l'acquirente vedeva risolto il problema riguardante le dimensioni dell'apparecchio ma riscontrava vizi consistenti nella distorsione dei suoni e produzione di rumori metallici, che persistevano anche a seguito delle operazioni di taratura.
Dai documenti 9-10-11-12 del fascicolo di primo grado di parte attrice risulta, inoltre, che l'acquirente aveva fatto presente tali problematiche agli impiegati di che Controparte_1 avevano ritenuto opportuno eseguire ulteriori riparazioni e sostituzioni. Le allegazioni di parte attrice in primo grado appaiono, dunque, specifiche e supportate da adeguati riscontri oggettivi.
Quanto alla sussistenza dei vizi degli apparecchi acustici, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.” (Sez. Un.,
Sent. n. 11748 del 03/05/2019, Rv. 653791 – 01; Cass. Civ., Sez. II, 29/05/2023, n. 14895).
Benché tale principio sia stato affermato in relazione alla disciplina codicistica della compravendita, l'elaborazione giurisprudenziale in materia di vendita di beni di consumo ha precisato che, anche in tale ambito, “il compratore che esercita l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ha l'onere di provare l'esistenza dei vizi che le giustifichino, non essendo applicabili alle azioni edilizie le agevolazioni probatorie di cui all'art. 132, comma
3, c. cons.” (Cass., Sez. III, Ord. n. 32514 del 22/11/2023, Rv. 669503 - 01).
La giurisprudenza ha, cioè, sottolineato come “con riferimento alla disciplina sulla ripartizione degli oneri probatori, in caso di controversia che abbia ad oggetto la vendita di beni di consumo, fermo restando che, in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato, l'art. 132, terzo comma, cod. cons. ha previsto, in chiave agevolativa di detto onere, che, allorché il difetto di conformità si sia manifestato entro il termine di soli sei mesi dalla consegna - nella disciplina successiva alla novella del 2021, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, tale termine è stato esteso ad un anno - trovi applicazione la c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che siffatta ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il che non toglie che, in ogni caso, il difetto di conformità debba essere allegato e dimostrato. […] L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis, si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato” (Cass., Sez. II, Ord. n. 21084 del 2022, n. 21084/202; Cass.,
Sez. 3, Ord. n. 32514 del 2023).
Tale premessa appare necessaria dal momento che la fattispecie oggetto del presente procedimento deve essere inquadrata nell'ambito della normativa consumeristica, a nulla rilevando le osservazioni della difesa di parte appellata, secondo le quali l'applicazione della relativa disciplina sarebbe da escludersi in considerazione del fatto che l'acquisto dell'apparecchio acustico sarebbe stato finalizzato allo svolgimento di attività professionale da parte della Pt_1
A tal proposito, si evidenzia, infatti, come “in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del
2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato
"consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.” (Cass., Sez. III,
Ord. 20 giugno 2024 n. 17074; Sez. Un., Ord. 27/02/2023 n. 5868, Rv. 667015 - 01).
Nella fattispecie sub iudice, risulta del tutto evidente come una persona affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, di grado medio-grave, sin dalla nascita, come dimostrato dall'appellante mediante certificato medico (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice in primo grado), necessiti di protesi per poter svolgere agevolmente molteplici attività e per vivere serenamente la propria quotidianità, non potendosi ritenere l'acquisto esclusivamente finalizzato allo svolgimento di attività professionale ma dovendosi considerare tale ultimo ambito alla stregua di uno dei possibili spazi di esplicazione della personalità individuale.
Stabilito ciò, in ordine all'onere probatorio gravante sull'acquirente, la riflessione giurisprudenziale esaminata consente di individuarne l'oggetto nella prova della sussistenza dei vizi degli apparecchi acustici.
In quest'ottica, si evidenzia come l'art. 129 cod. cons. annoveri, tra i requisiti oggettivi di conformità, al co.3, lett. d), quello di “possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.”.
Inoltre, tra i requisiti soggettivi, la norma prevede, al co. 2, lett. b), l'“essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato”.
Nel caso di specie, si nota come, dal complesso documentale in atti (cfr. doc.ti 3,4,5,8, 10, 11,12,13 fascicolo di parte attrice in primo grado), risultino le ripetute contestazioni, da parte dell'acquirente, di vizi consistenti nell'inidoneità dell'apparecchio acustico a venire incontro alle peculiari esigenze della portate specificamente a conoscenza del venditore;
Pt_1 circostanza, quest'ultima, mai contestata dalla controparte ed anzi valorizzata al fine di ridimensionare la rilevanza della propria condotta nella scelta delle protesi più adeguate (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello di parte appellata, paragrafo e), pag. 11 e ss.).
Il giudice di prime cure ha valorizzato le dichiarazioni dei testi e , impiegati di Tes_1 Tes_2
sentiti, in primo grado, alle udienze del 29/9/2017 e del 10/1/2018, al fine di Controparte_1 escludere che le protesi fossero affette da vizi di conformità, dal momento che i testi avevano affermato di ricordare conversazioni telefoniche durante le quali la aveva espresso Pt_1 gradimento per i prodotti provati.
Dalla documentazione presentata dalla parte attrice emerge, tuttavia, come l'acquirente avesse,
a seguito dell'esperimento di brevi periodi di prova, rappresentato delle problematiche, a fronte delle quali gli stessi tecnici della avevano riconosciuto l'esistenza di difetti dei Controparte_1 prodotti tali da giustificare interventi di riparazione ed avevano, altresì, ritenuto opportuno accogliere le numerose richieste di sostituzione delle protesi con altre di modelli diversi avanzate dalla cliente (cfr. doc.ti 3,4,5,6,8,9,10,11,12 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Si evidenzia, in proposito, come né le continue richieste di riparazione e sostituzione da parte dell'acquirente, né il ripetuto accoglimento delle stesse da parte degli impiegati di CP_1 possano spiegarsi se non a fronte dell'effettivo riscontro di problematiche che rendessero le protesi inadatte alle esigenze della cliente.
Si ritiene, quindi, che le dichiarazioni dei testi non abbiano attitudine a dimostrare l'insussistenza dei vizi e sembrino, invece, indicative di un atteggiamento generalmente cortese e collaborativo della contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellata. Pt_1
Alle medesime conclusioni induce l'esame del tenore della lettera inviata ad in Controparte_1 data 17/10/2013 (doc. 8 fascicolo di parte attrice in primo grado), nella quale la Pt_1 specificava di essere cliente della convenuta già dal 2003 ed esprimeva stima e fiducia nei confronti della venditrice, evidenziando la propria soddisfazione per i prodotti acquistati in passato e mantenendo toni pacati, in un'ottica propositiva piuttosto che conflittuale, volta a sollecitare la cooperazione al fine di trovare una soluzione adeguata alle proprie necessità.
Le risultanze analizzate consentono, dunque, di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'appellante e di ravvisare la sussistenza di vizi di conformità degli apparecchi rispetto alle stipulazioni contrattuali sotto un duplice profilo: sul piano oggettivo, le protesi non presentavano le caratteristiche di funzionalità e compatibilità che l'acquirente poteva ragionevolmente attendersi, vista la natura del bene, tenuto conto che gli apparecchi acustici devono normalmente essere selezionati e tarati in base alle condizioni del singolo cliente e garantire risultati soddisfacenti in termini di miglioramento delle capacità uditive;
sul piano soggettivo, l'appellata, pur essendo stata portata a conoscenza della specifica patologia della non riusciva a fornire una soluzione tecnicamente adatta a soddisfare le esigenze Pt_1 dell'acquirente.
In questa prospettiva, si precisa come non assumano rilevanza le argomentazioni di parte appellata circa l'assenza di malfunzionamenti delle protesi. Quand'anche dovesse ritenersi condivisibile tale assunto - che, tuttavia, non può ritenersi provato, dal momento che gli interventi di riparazione disposti dagli impiegati potrebbero indurre a ritenere Controparte_1 che alcuni degli apparecchi presentassero anche difetti di funzionamento - i vizi di conformità dovrebbero comunque ritenersi sussistenti, vista la dimostrata inidoneità delle protesi a conseguire l'obiettivo, negozialmente prestabilito, di sopperire adeguatamente al deficit uditivo dell'acquirente.
Né può escludersi la responsabilità dell'appellata in considerazione dell'asserita diligenza della condotta della stessa, essendosi la venditrice mostrata disponibile ad effettuare numerose riparazioni e sostituzioni.
Deve, infatti, evidenziarsi come la diligenza del venditore non escluda la responsabilità per i vizi, in quanto “la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è, come già accennato, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi. (Sez. Un., Sent. n. 11748 del 03/05/2019, Rv. 653791 – 01).
Nella fattispecie in analisi, nonostante lo sforzo diligente consistente nell'effettuare diversi tentativi di riparazione e sostituzione, la non riusciva a fornire un apparecchio Controparte_1 adatto alle necessità dell'acquirente e, dunque, a raggiungere un risultato satisfattivo della pretesa creditoria, fornendo delle protesi esenti da vizi di conformità in senso sia oggettivo sia soggettivo, secondo la definizione normativa sopra esaminata. Deve pertanto essere dichiara la risoluzione del contratto e riconosciuto il conseguente diritto alla restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'apparecchio acustico, pari ad euro
6.300,00 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice in primo grado), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Va anche accolta la domanda dell'appellante di risarcimento del danno nei limiti seguenti.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, sotto il profilo del danno emergente, visto il doc. 7 del fascicolo di parte attrice in primo grado, attestante il finanziamento contratto dall'appellante ai fini dell'acquisto, si riconosce il diritto alla rifusione delle spese ad esso correlate, pari ad euro 466,35, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
In ordine alla pretesa al risarcimento del danno non patrimoniale, quanto a quello da da perdita di chance, correlato alle opportunità lavorative che l'appellante non avrebbe potuto cogliere a causa dell'ipoacusia, si ritengono, invece, insufficienti gli elementi probatori offerti dalla parte appellante. Le testimoni e sentite in primo grado alle udienze del 29/09/2017 e Tes_3 Tes_4
10/05/2017, fornivano, infatti, solo generiche dichiarazioni in merito a possibili ed eventuali opportunità di lavoro rifiutate dall'appellante a causa delle difficoltà derivanti dalla scarsa resa degli apparecchi acustici in uso in quel periodo, non consentendo di ritenere provato il danno- conseguenza, né sotto il profilo dell'an né del quantum.
Mentre va certamente risarcito il danno non patrimoniale attinente alla sfera dei diritti relazionale.
I testi riferivano, infatti, in merito al forte disagio manifestato dalla alle variazioni nello Pt_1 stile di vita ed allo stato d'animo che induceva l'appellante ad un atteggiamento di chiusura, evitando contatti sociali e preferendo le comunicazioni via messaggio piuttosto che a voce o di persona.
Dai doc.ti 19,20,21,22 del fascicolo di parte attrice in primo grado emerge, inoltre, come l'appellante, a seguito dell'acquisto di un diverso apparecchio acustico presso terzi (doc. 17 fascicolo di parte attrice in primo grado), avesse, invece, ripreso le precedenti abitudini e dato impulso alla propria carriera professionale, verosimilmente agevolata, in tali attività, dall'utilizzo di protesi adeguate alle sue necessità.
In quest'ottica, pare opportuno rammentare come l'evoluzione giurisprudenziale, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 8827 e 8828 del 2003, che hanno ricondotto nella sfera applicativa dell'art. 2059 c.c. anche i danni conseguenti alla violazione di diritti fondamentali della persona, e delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26972,26973,26974 e 26975 del 2008, sia addivenuta alla conclusione che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone
a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. (Sez. Un, Sent. n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605494 - 01).
E' stato, altresì, precisato che “Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.” (Sez. Un., Sent. n. 26972 del 11/11/2008,
Rv. 605494 - 01).
Nel caso sub iudice si ravvisa la lesione di interessi costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla salute, alla dignità sociale ed all'uguaglianza in senso sostanziale, che non tollera restrizioni, dovute ad ostacoli di ordine materiale, all'espressione della personalità individuale
(artt. 2, 3, 32 Cost.).
Si ritiene, inoltre, soddisfatto l'onere probatorio incombente sull'appellante in ordine alla prova della sussistenza delle conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, derivanti dalla condotta della controparte, in particolare sotto il profilo del danno morale, ovvero della sofferenza soggettiva causata dai disagi che il deficit uditivo, non adeguatamente compensato dalle protesi, aveva comportato, incidendo sulla possibilità dell'appellante di vivere serenamente tanto la quotidianità quanto la dimensione sociale e relazionale, interferendo con la libera esplicazione della personalità e sfociando in un complessivo, notevole peggioramento della qualità della vita.
Ai fini della determinazione del quantum del risarcimento deve, inoltre, aversi riguardo: alla giovane età dell'appellante ( di 27 anni) al momento dell'acquisto dell'apparecchio acustico della fase esistenziale in cui può annettersi particolare importanza all'esercizio Controparte_1 della capacità relazionale della persona;
all'arco di tempo, di circa 17 mesi, intercorso tra l'acquisto dell' apparecchio acustico della ed il successivo acquisto di protesi Controparte_1 adeguate presso terzi;
al particolare momento della vita in cui l'appellante ha dovuto far fronte ai disagi descritti, ovvero il periodo immediatamente successivo alla laurea, in cui assume particolare rilevanza il diritto a vedere rimossi gli ostacoli all'espressione della propria personalità, alla costruzione del proprio futuro, tanto personale quanto professionale, ed all'instaurazione e coltivazione di relazioni sociali significative.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di poter liquidare in via equitativa il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 1226 c.c., in euro 10.000,00, oltre agli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
I rilievi sopra svolti consentono, altresì, di concludere per il rigetto dell'appello incidentale, dovendosi, dunque, stabilire che le spese di entrambi i gradi del giudizio seguano la soccombenza e si liquidino come in dispositivo, tenuto conto del quantum accolto, con distrazione in favore degli Avv.ti Francesco AL e RR IO, che se ne sono dichiarati antistatari.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante incidentale, di ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma, n. 10563/2019, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara risolto il contratto di compravendita oggetto di causa stipulato tra le parti;
- condanna l'appellata, alla restituzione di euro 6.300,00, oltre agli Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di;
Parte_1
- condanna l'appellata, alla corresponsione del risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale, pari ad euro 466,35, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di;
Parte_1
- condanna l'appellata, alla corresponsione del risarcimento del danno Controparte_1 non patrimoniale, pari ad euro 10.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di;
Parte_1
b) Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
c) condanna l'appellata, alla rifusione, in favore della controparte Controparte_1 Pt_1
, delle spese processuali del primo grado, che liquida in complessivi euro
[...] 5.077,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Francesco AL e RR IO, antistatari;
d) condanna l'appellata, alla rifusione, in favore della controparte Controparte_1 Pt_1
, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...] euro 3.966,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Francesco AL e RR IO, antistatari;
e) Condanna l'appellante incidentale al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Roma, lì 26/11/2025
Il Presidente estensore
SI di TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa SI Di TE – Presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere dott. Renato Castaldo – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 4370 dell'anno 2019
tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
AL e RR IO;
- appellante
e
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Dante De Benedetti e Achille Reali;
- appellata e appellante incidentale avverso
sentenza del Tribunale di Roma n. 10563/2019
oggetto
vendita di cose mobili
conclusioni
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agiva in primo grado per accertare l'inadempimento, da parte di Parte_1 CP_1
alle obbligazioni nascenti dal contratto avente ad oggetto la vendita di un apparecchio
[...] acustico e per ottenere la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto, pari ad € 6.300,00 ed al risarcimento dei danni.
Il Tribunale rigettava integralmente la domanda, con compensazione delle spese tra le parti.
Proponeva, dunque, appello la parte soccombente in primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellata, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui compensava le spese di lite tra le parti.
A seguito di rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini per il deposito di scritti difensivi, il 2/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante critica la pronuncia del Tribunale nella parte in cui afferma che l'inadempimento era stato solo genericamente contestato dalla parte attrice in primo grado ed in quella in cui accerta che gli apparecchi acustici, oggetto di compravendita, erano tutti perfettamente funzionanti ed esenti da vizi.
Il rilievo appare fondato.
Dalla piattaforma probatoria formatasi in primo grado emerge, infatti, come la parte attrice avesse dettagliatamente documentato le contestazioni dei vizi di conformità degli apparecchi acustici acquistati e le molteplici riparazioni e sostituzioni degli stessi.
In particolare, il doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte attrice ha ad oggetto una e-mail inviata dall'acquirente alla in data 17/10/2013, con la quale la Controparte_1 Pt_1 rappresentava di aver riscontrato problemi con le prime protesi acquistate (doc. 6 fascicolo di parte attrice in primo grado), che, pur consentendo una buona riproduzione dei suoni, tuttavia le provocavano dolore all'orecchio, a causa di alcune componenti eccessivamente voluminose.
A seguito delle riparazioni richieste ed eseguite, l'acquirente vedeva risolto il problema riguardante le dimensioni dell'apparecchio ma riscontrava vizi consistenti nella distorsione dei suoni e produzione di rumori metallici, che persistevano anche a seguito delle operazioni di taratura.
Dai documenti 9-10-11-12 del fascicolo di primo grado di parte attrice risulta, inoltre, che l'acquirente aveva fatto presente tali problematiche agli impiegati di che Controparte_1 avevano ritenuto opportuno eseguire ulteriori riparazioni e sostituzioni. Le allegazioni di parte attrice in primo grado appaiono, dunque, specifiche e supportate da adeguati riscontri oggettivi.
Quanto alla sussistenza dei vizi degli apparecchi acustici, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.” (Sez. Un.,
Sent. n. 11748 del 03/05/2019, Rv. 653791 – 01; Cass. Civ., Sez. II, 29/05/2023, n. 14895).
Benché tale principio sia stato affermato in relazione alla disciplina codicistica della compravendita, l'elaborazione giurisprudenziale in materia di vendita di beni di consumo ha precisato che, anche in tale ambito, “il compratore che esercita l'azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ha l'onere di provare l'esistenza dei vizi che le giustifichino, non essendo applicabili alle azioni edilizie le agevolazioni probatorie di cui all'art. 132, comma
3, c. cons.” (Cass., Sez. III, Ord. n. 32514 del 22/11/2023, Rv. 669503 - 01).
La giurisprudenza ha, cioè, sottolineato come “con riferimento alla disciplina sulla ripartizione degli oneri probatori, in caso di controversia che abbia ad oggetto la vendita di beni di consumo, fermo restando che, in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato, l'art. 132, terzo comma, cod. cons. ha previsto, in chiave agevolativa di detto onere, che, allorché il difetto di conformità si sia manifestato entro il termine di soli sei mesi dalla consegna - nella disciplina successiva alla novella del 2021, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, tale termine è stato esteso ad un anno - trovi applicazione la c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che siffatta ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il che non toglie che, in ogni caso, il difetto di conformità debba essere allegato e dimostrato. […] L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis, si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato” (Cass., Sez. II, Ord. n. 21084 del 2022, n. 21084/202; Cass.,
Sez. 3, Ord. n. 32514 del 2023).
Tale premessa appare necessaria dal momento che la fattispecie oggetto del presente procedimento deve essere inquadrata nell'ambito della normativa consumeristica, a nulla rilevando le osservazioni della difesa di parte appellata, secondo le quali l'applicazione della relativa disciplina sarebbe da escludersi in considerazione del fatto che l'acquisto dell'apparecchio acustico sarebbe stato finalizzato allo svolgimento di attività professionale da parte della Pt_1
A tal proposito, si evidenzia, infatti, come “in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del
2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato
"consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.” (Cass., Sez. III,
Ord. 20 giugno 2024 n. 17074; Sez. Un., Ord. 27/02/2023 n. 5868, Rv. 667015 - 01).
Nella fattispecie sub iudice, risulta del tutto evidente come una persona affetta da ipoacusia neurosensoriale bilaterale, di grado medio-grave, sin dalla nascita, come dimostrato dall'appellante mediante certificato medico (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice in primo grado), necessiti di protesi per poter svolgere agevolmente molteplici attività e per vivere serenamente la propria quotidianità, non potendosi ritenere l'acquisto esclusivamente finalizzato allo svolgimento di attività professionale ma dovendosi considerare tale ultimo ambito alla stregua di uno dei possibili spazi di esplicazione della personalità individuale.
Stabilito ciò, in ordine all'onere probatorio gravante sull'acquirente, la riflessione giurisprudenziale esaminata consente di individuarne l'oggetto nella prova della sussistenza dei vizi degli apparecchi acustici.
In quest'ottica, si evidenzia come l'art. 129 cod. cons. annoveri, tra i requisiti oggettivi di conformità, al co.3, lett. d), quello di “possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.”.
Inoltre, tra i requisiti soggettivi, la norma prevede, al co. 2, lett. b), l'“essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato”.
Nel caso di specie, si nota come, dal complesso documentale in atti (cfr. doc.ti 3,4,5,8, 10, 11,12,13 fascicolo di parte attrice in primo grado), risultino le ripetute contestazioni, da parte dell'acquirente, di vizi consistenti nell'inidoneità dell'apparecchio acustico a venire incontro alle peculiari esigenze della portate specificamente a conoscenza del venditore;
Pt_1 circostanza, quest'ultima, mai contestata dalla controparte ed anzi valorizzata al fine di ridimensionare la rilevanza della propria condotta nella scelta delle protesi più adeguate (cfr. comparsa di costituzione e risposta in appello di parte appellata, paragrafo e), pag. 11 e ss.).
Il giudice di prime cure ha valorizzato le dichiarazioni dei testi e , impiegati di Tes_1 Tes_2
sentiti, in primo grado, alle udienze del 29/9/2017 e del 10/1/2018, al fine di Controparte_1 escludere che le protesi fossero affette da vizi di conformità, dal momento che i testi avevano affermato di ricordare conversazioni telefoniche durante le quali la aveva espresso Pt_1 gradimento per i prodotti provati.
Dalla documentazione presentata dalla parte attrice emerge, tuttavia, come l'acquirente avesse,
a seguito dell'esperimento di brevi periodi di prova, rappresentato delle problematiche, a fronte delle quali gli stessi tecnici della avevano riconosciuto l'esistenza di difetti dei Controparte_1 prodotti tali da giustificare interventi di riparazione ed avevano, altresì, ritenuto opportuno accogliere le numerose richieste di sostituzione delle protesi con altre di modelli diversi avanzate dalla cliente (cfr. doc.ti 3,4,5,6,8,9,10,11,12 fascicolo di parte attrice in primo grado).
Si evidenzia, in proposito, come né le continue richieste di riparazione e sostituzione da parte dell'acquirente, né il ripetuto accoglimento delle stesse da parte degli impiegati di CP_1 possano spiegarsi se non a fronte dell'effettivo riscontro di problematiche che rendessero le protesi inadatte alle esigenze della cliente.
Si ritiene, quindi, che le dichiarazioni dei testi non abbiano attitudine a dimostrare l'insussistenza dei vizi e sembrino, invece, indicative di un atteggiamento generalmente cortese e collaborativo della contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte appellata. Pt_1
Alle medesime conclusioni induce l'esame del tenore della lettera inviata ad in Controparte_1 data 17/10/2013 (doc. 8 fascicolo di parte attrice in primo grado), nella quale la Pt_1 specificava di essere cliente della convenuta già dal 2003 ed esprimeva stima e fiducia nei confronti della venditrice, evidenziando la propria soddisfazione per i prodotti acquistati in passato e mantenendo toni pacati, in un'ottica propositiva piuttosto che conflittuale, volta a sollecitare la cooperazione al fine di trovare una soluzione adeguata alle proprie necessità.
Le risultanze analizzate consentono, dunque, di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'appellante e di ravvisare la sussistenza di vizi di conformità degli apparecchi rispetto alle stipulazioni contrattuali sotto un duplice profilo: sul piano oggettivo, le protesi non presentavano le caratteristiche di funzionalità e compatibilità che l'acquirente poteva ragionevolmente attendersi, vista la natura del bene, tenuto conto che gli apparecchi acustici devono normalmente essere selezionati e tarati in base alle condizioni del singolo cliente e garantire risultati soddisfacenti in termini di miglioramento delle capacità uditive;
sul piano soggettivo, l'appellata, pur essendo stata portata a conoscenza della specifica patologia della non riusciva a fornire una soluzione tecnicamente adatta a soddisfare le esigenze Pt_1 dell'acquirente.
In questa prospettiva, si precisa come non assumano rilevanza le argomentazioni di parte appellata circa l'assenza di malfunzionamenti delle protesi. Quand'anche dovesse ritenersi condivisibile tale assunto - che, tuttavia, non può ritenersi provato, dal momento che gli interventi di riparazione disposti dagli impiegati potrebbero indurre a ritenere Controparte_1 che alcuni degli apparecchi presentassero anche difetti di funzionamento - i vizi di conformità dovrebbero comunque ritenersi sussistenti, vista la dimostrata inidoneità delle protesi a conseguire l'obiettivo, negozialmente prestabilito, di sopperire adeguatamente al deficit uditivo dell'acquirente.
Né può escludersi la responsabilità dell'appellata in considerazione dell'asserita diligenza della condotta della stessa, essendosi la venditrice mostrata disponibile ad effettuare numerose riparazioni e sostituzioni.
Deve, infatti, evidenziarsi come la diligenza del venditore non escluda la responsabilità per i vizi, in quanto “la garanzia per vizi non va collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita. Il presupposto di tale responsabilità è, come già accennato, l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per la presenza, nella cosa venduta, di vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. Si tratta di una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza del venditore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei vizi;
essa si traduce nella soggezione del venditore all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi il compratore, al quale è anche riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi. (Sez. Un., Sent. n. 11748 del 03/05/2019, Rv. 653791 – 01).
Nella fattispecie in analisi, nonostante lo sforzo diligente consistente nell'effettuare diversi tentativi di riparazione e sostituzione, la non riusciva a fornire un apparecchio Controparte_1 adatto alle necessità dell'acquirente e, dunque, a raggiungere un risultato satisfattivo della pretesa creditoria, fornendo delle protesi esenti da vizi di conformità in senso sia oggettivo sia soggettivo, secondo la definizione normativa sopra esaminata. Deve pertanto essere dichiara la risoluzione del contratto e riconosciuto il conseguente diritto alla restituzione del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'apparecchio acustico, pari ad euro
6.300,00 (cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice in primo grado), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Va anche accolta la domanda dell'appellante di risarcimento del danno nei limiti seguenti.
Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, sotto il profilo del danno emergente, visto il doc. 7 del fascicolo di parte attrice in primo grado, attestante il finanziamento contratto dall'appellante ai fini dell'acquisto, si riconosce il diritto alla rifusione delle spese ad esso correlate, pari ad euro 466,35, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
In ordine alla pretesa al risarcimento del danno non patrimoniale, quanto a quello da da perdita di chance, correlato alle opportunità lavorative che l'appellante non avrebbe potuto cogliere a causa dell'ipoacusia, si ritengono, invece, insufficienti gli elementi probatori offerti dalla parte appellante. Le testimoni e sentite in primo grado alle udienze del 29/09/2017 e Tes_3 Tes_4
10/05/2017, fornivano, infatti, solo generiche dichiarazioni in merito a possibili ed eventuali opportunità di lavoro rifiutate dall'appellante a causa delle difficoltà derivanti dalla scarsa resa degli apparecchi acustici in uso in quel periodo, non consentendo di ritenere provato il danno- conseguenza, né sotto il profilo dell'an né del quantum.
Mentre va certamente risarcito il danno non patrimoniale attinente alla sfera dei diritti relazionale.
I testi riferivano, infatti, in merito al forte disagio manifestato dalla alle variazioni nello Pt_1 stile di vita ed allo stato d'animo che induceva l'appellante ad un atteggiamento di chiusura, evitando contatti sociali e preferendo le comunicazioni via messaggio piuttosto che a voce o di persona.
Dai doc.ti 19,20,21,22 del fascicolo di parte attrice in primo grado emerge, inoltre, come l'appellante, a seguito dell'acquisto di un diverso apparecchio acustico presso terzi (doc. 17 fascicolo di parte attrice in primo grado), avesse, invece, ripreso le precedenti abitudini e dato impulso alla propria carriera professionale, verosimilmente agevolata, in tali attività, dall'utilizzo di protesi adeguate alle sue necessità.
In quest'ottica, pare opportuno rammentare come l'evoluzione giurisprudenziale, a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale n. 8827 e 8828 del 2003, che hanno ricondotto nella sfera applicativa dell'art. 2059 c.c. anche i danni conseguenti alla violazione di diritti fondamentali della persona, e delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26972,26973,26974 e 26975 del 2008, sia addivenuta alla conclusione che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone
a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. (Sez. Un, Sent. n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605494 - 01).
E' stato, altresì, precisato che “Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.” (Sez. Un., Sent. n. 26972 del 11/11/2008,
Rv. 605494 - 01).
Nel caso sub iudice si ravvisa la lesione di interessi costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla salute, alla dignità sociale ed all'uguaglianza in senso sostanziale, che non tollera restrizioni, dovute ad ostacoli di ordine materiale, all'espressione della personalità individuale
(artt. 2, 3, 32 Cost.).
Si ritiene, inoltre, soddisfatto l'onere probatorio incombente sull'appellante in ordine alla prova della sussistenza delle conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, derivanti dalla condotta della controparte, in particolare sotto il profilo del danno morale, ovvero della sofferenza soggettiva causata dai disagi che il deficit uditivo, non adeguatamente compensato dalle protesi, aveva comportato, incidendo sulla possibilità dell'appellante di vivere serenamente tanto la quotidianità quanto la dimensione sociale e relazionale, interferendo con la libera esplicazione della personalità e sfociando in un complessivo, notevole peggioramento della qualità della vita.
Ai fini della determinazione del quantum del risarcimento deve, inoltre, aversi riguardo: alla giovane età dell'appellante ( di 27 anni) al momento dell'acquisto dell'apparecchio acustico della fase esistenziale in cui può annettersi particolare importanza all'esercizio Controparte_1 della capacità relazionale della persona;
all'arco di tempo, di circa 17 mesi, intercorso tra l'acquisto dell' apparecchio acustico della ed il successivo acquisto di protesi Controparte_1 adeguate presso terzi;
al particolare momento della vita in cui l'appellante ha dovuto far fronte ai disagi descritti, ovvero il periodo immediatamente successivo alla laurea, in cui assume particolare rilevanza il diritto a vedere rimossi gli ostacoli all'espressione della propria personalità, alla costruzione del proprio futuro, tanto personale quanto professionale, ed all'instaurazione e coltivazione di relazioni sociali significative.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene di poter liquidare in via equitativa il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 1226 c.c., in euro 10.000,00, oltre agli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.
I rilievi sopra svolti consentono, altresì, di concludere per il rigetto dell'appello incidentale, dovendosi, dunque, stabilire che le spese di entrambi i gradi del giudizio seguano la soccombenza e si liquidino come in dispositivo, tenuto conto del quantum accolto, con distrazione in favore degli Avv.ti Francesco AL e RR IO, che se ne sono dichiarati antistatari.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante incidentale, di ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma, n. 10563/2019, così decide:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara risolto il contratto di compravendita oggetto di causa stipulato tra le parti;
- condanna l'appellata, alla restituzione di euro 6.300,00, oltre agli Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di;
Parte_1
- condanna l'appellata, alla corresponsione del risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale, pari ad euro 466,35, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore di;
Parte_1
- condanna l'appellata, alla corresponsione del risarcimento del danno Controparte_1 non patrimoniale, pari ad euro 10.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di;
Parte_1
b) Rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
c) condanna l'appellata, alla rifusione, in favore della controparte Controparte_1 Pt_1
, delle spese processuali del primo grado, che liquida in complessivi euro
[...] 5.077,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Francesco AL e RR IO, antistatari;
d) condanna l'appellata, alla rifusione, in favore della controparte Controparte_1 Pt_1
, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi
[...] euro 3.966,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge, da distrarre in favore degli Avv.ti Francesco AL e RR IO, antistatari;
e) Condanna l'appellante incidentale al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Roma, lì 26/11/2025
Il Presidente estensore
SI di TE