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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TI FR, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 605/2022 depositato il 19/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.a.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 32/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 01/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7020300574 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7020300574 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Oristano ha notificato alla società
Resistente_1 l'avviso sopraindicato con cui ha accertato per l'anno 2012 il reddito di impresa imponibile ai fini IRPEF, del Valore della Produzione ai fini IRAP e dell'IVA dovuta sulla base, in particolare, della presunzione di locazione ai sensi dell'art. 41-ter del D.P.R. 600/1973.
La società ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano che, con sentenza n.
32/2022, lo accoglieva con compensazione delle spese.
L'ufficio ha proposto appello chiedendo l'integrale conferma dell'avviso, mentre la società ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota del 17.11.2023 l'ufficio ha comunicato che la società si è avvalsa della possibilità di definizione agevolata della lite prevista dalla legge di bilancio 29.12.2022, n. 197 art. 1 commi 206 e seguenti ed ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/92, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Cagliari, 16.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
NC LA PP di IE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
TI FR, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 605/2022 depositato il 19/10/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Via Dorando Petri, 1 09170 Oristano OR
elettivamente domiciliato presso dp.oristano@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 S.a.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 32/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 01/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7020300574 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7020300574 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Oristano ha notificato alla società
Resistente_1 l'avviso sopraindicato con cui ha accertato per l'anno 2012 il reddito di impresa imponibile ai fini IRPEF, del Valore della Produzione ai fini IRAP e dell'IVA dovuta sulla base, in particolare, della presunzione di locazione ai sensi dell'art. 41-ter del D.P.R. 600/1973.
La società ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano che, con sentenza n.
32/2022, lo accoglieva con compensazione delle spese.
L'ufficio ha proposto appello chiedendo l'integrale conferma dell'avviso, mentre la società ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con nota del 17.11.2023 l'ufficio ha comunicato che la società si è avvalsa della possibilità di definizione agevolata della lite prevista dalla legge di bilancio 29.12.2022, n. 197 art. 1 commi 206 e seguenti ed ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio per la cessata materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.
Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/92, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Cagliari, 16.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
NC LA PP di IE