Ordinanza collegiale 15 gennaio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02255/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2255 del 2025, proposto da
RE PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Melfi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Ragusa, via Dante n. 112, e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC vito.melfi@avvragusa.legalmail.it;
contro
Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 475/24 del 29.11.2024, R.G. n. 2896/2024, del Tribunale di Ragusa Settore Lavoro e Previdenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AN US IO DA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2025 e depositato in data 31 ottobre 2025 la deducente ha proposto la domanda in epigrafe.
2. Il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa non si è costituito in giudizio.
3. All’esito della camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con ordinanza 15 gennaio 2026, n. 71, è stato rilevato:
- che la parte ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 475/24 del 29 novembre 2024, R.G. n. 2896/2024, del Tribunale di Ragusa Settore Lavoro e Previdenza, con il quale è stato ingiunto al Consorzio intimato “ di pagare […] le spese legali, liquidate in complessivi € 567,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA, distratte a favore del difensore ” (agendo il deducente, dunque, quale difensore distrattario, unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali, nei limiti della somma liquidata dal giudice);
- che non risultava, tuttavia, versato nel fascicolo del giudizio il citato decreto ingiuntivo n. 475/24 del 29 novembre 2024, R.G. n. 2896/2024, del Tribunale di Ragusa Settore Lavoro e Previdenza (essendo stato depositato, invece, il decreto ingiuntivo n. 195/2024 del 19 aprile 2024 RG n. 968/2024 del Tribunale di Ragusa Sezione Lavoro), ciò anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., mentre l’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. prevede che “ Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato ”.
Con la citata ordinanza, pertanto, è stato assegnato alla parte ricorrente il termine ivi stabilito per depositare in atti il titolo esecutivo eseguendo - con contestuale rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 - ed espressa precisazione che, in caso contrario, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
La parte ricorrente non ha dato seguito alla misura istruttoria.
4. Alla camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
L’art. 114, comma 2, cod. proc. amm. prevede che “ Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato ”.
Nel caso in esame, neppure dopo l’ordinanza 15 gennaio 2026, n. 71 la parte ricorrente ha depositato nel fascicolo del giudizio il titolo eseguendo (decreto ingiuntivo n. 475/24 del 29 novembre 2024, R.G. n. 2896/2024, del Tribunale di Ragusa Settore Lavoro e Previdenza).
Orbene, l’omesso deposito di copia autentica del decreto azionato determina l’inammissibilità del ricorso, per palese violazione del citato art. 114, comma 2, cod. proc. amm. (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 26 agosto 2024, n. 4698).
6. Nessuna statuizione deve essere resa in punto di spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del Consorzio intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE NA RO, Presidente
AN US IO DA, Primo Referendario, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN US IO DA | NE NA RO |
IL SEGRETARIO