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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5538 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Teresa Sciortino e dell'Avv. Maurizio Maggio mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12536/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta SCIORTINO TERESA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PECO GIULIO e Avv.ta CERNIGLIARO DELIA) CP_1
“ e “ Controparte_2 [...]
Controparte_3
(Avv. MAGGIO MAURIZIO)
[...]
convenuti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊condanna l' alla rifusione Controparte_4
delle spese di lite in favore di parte ricorrente e delle altre parti resistenti, che liquida per la prima in euro 3.290,00, oltre CU di euro 43,00, spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA come per legge, e per le seconde in euro 3.950,00 oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 31/08/2024 la ricorrente conveniva in giudizio il “
[...]
, il “ Controparte_2 Controparte_5
e l' chiedendo: “ - - in via
[...] CP_1
principale: dire e dichiarare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali
con riferimento alla retribuzione percetta da parte del datore di lavoro per
l'anno 1998 (per 52 settimane o in subordine per 35 settimane relative ai mesi di
febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, dicembre 1998 e
cioè per i mesi in cui l' riconosce di avere ricevuto la contribuzione e di CP_1
essere in possesso dei corretti DDMM10) e conseguentemente il diritto della
signora ad avere attribuiti sull'estratto contributivo le 52 settimane Parte_1
dell'anno 1998 (in subordine le 35 settimane), con la condanna dell' alla CP_1
rettifica dell'estratto certificativo ed il riconoscimento dell'avvenuto versamento
della contribuzione per il periodo suddetto;
- in subordine, ove risulti accertata
una omissione contributiva per l'intero anno 1998, o solo per alcuni mesi ed
accertata l'avvenuta prescrizione del potere del datore di versarli, • accertare
l'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso;
•
emettere sentenza di condanna generica della sussistenza del danno ex art 2116
Con cc per omissione;
• condannare la in persona del legale rappresentante pro
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tempore e/o la subentrata, individualmente o solidalmente, alla CP_7
costituzione di una rendita vitalizia reversibile, in modo da potere presentare
domanda di pensione alla data di maturazione del diritto, comprensiva del
versamento relativo all'anno 1998; • col favore delle spese”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio il “
[...]
e il “ Controparte_2 Controparte_5
, aderendo alla domanda formulata
[...]
dalla ricorrente nei confronti dell' perché totalmente fondata o, in CP_1
subordine, fondata per tutte le settimane di contribuzione dell'anno 1998, ad eccezione dei mesi di gennaio, aprile ed agosto 1998 o di alcuni di essi.
Eccepivano, altresì, la prescrizione estintiva ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
del diritto ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia a carico del datore di lavoro convenuto presso l' ex art. 13, L. n. 1338/1962. CP_1
Si costituiva anche l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone CP_1
il rigetto.
Nelle more del giudizio, esattamente in data 19/12/2024, l' comunicava di CP_4
avere aggiornato l'estratto contributivo della ricorrente e che avrebbe perciò
provveduto a chiudere la pratica per cessata materia del contendere. Inoltre, in data 20/12/2024, con un ulteriore messaggio comunicava che il ricorso amministrativo inoltrato dalla ricorrente il 17/07/2024 era stato definito amministrativamente in data 19/12/2024 con il seguente esito: “Cessata materia
del contendere. Il periodo richiesto 1998 è stato inserito in estratto”.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Alla luce di quanto rappresentato dall' e di quanto emergente dalla CP_1
documentazione versata in atti, e tenuto conto delle richieste conclusive prospettate dalle parti, è evidentemente venuta meno nel corso del giudizio ogni posizione di contrasto tra di esse e l'eventuale interesse nella ricorrente ad ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219). Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la
cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta
carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che
siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle
ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito …” (cfr., ex multis,
Cass. 22650/08).
Ma ai fini delle spese deve valutarsi la condotta tenuta dall' soccombente CP_1
virtuale, il quale ha dato esecuzione ai propri obblighi oltre i termini stabiliti dalla legge e soltanto dopo la proposizione del ricorso, sicché il medesimo va condannato al pagamento delle spese di lite in favore sia di parte ricorrente che delle altre parti convenute, come liquidate per la prima avuto riguardo ai valori minimi stabiliti nelle cause previdenziali di valore indeterminabile laddove non si
è sostanzialmente svolta una attività istruttoria e per le seconde – oltre che sulla scorta dello stesso criterio testè enunciato – anche tenendo conto della difesa da parte di un unico professionista di due parti.
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
15/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Teresa Sciortino e dell'Avv. Maurizio Maggio mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 12536/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ta SCIORTINO TERESA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. PECO GIULIO e Avv.ta CERNIGLIARO DELIA) CP_1
“ e “ Controparte_2 [...]
Controparte_3
(Avv. MAGGIO MAURIZIO)
[...]
convenuti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊condanna l' alla rifusione Controparte_4
delle spese di lite in favore di parte ricorrente e delle altre parti resistenti, che liquida per la prima in euro 3.290,00, oltre CU di euro 43,00, spese generali, IVA
(se dovuta) e CPA come per legge, e per le seconde in euro 3.950,00 oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 31/08/2024 la ricorrente conveniva in giudizio il “
[...]
, il “ Controparte_2 Controparte_5
e l' chiedendo: “ - - in via
[...] CP_1
principale: dire e dichiarare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali
con riferimento alla retribuzione percetta da parte del datore di lavoro per
l'anno 1998 (per 52 settimane o in subordine per 35 settimane relative ai mesi di
febbraio, marzo, maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre, dicembre 1998 e
cioè per i mesi in cui l' riconosce di avere ricevuto la contribuzione e di CP_1
essere in possesso dei corretti DDMM10) e conseguentemente il diritto della
signora ad avere attribuiti sull'estratto contributivo le 52 settimane Parte_1
dell'anno 1998 (in subordine le 35 settimane), con la condanna dell' alla CP_1
rettifica dell'estratto certificativo ed il riconoscimento dell'avvenuto versamento
della contribuzione per il periodo suddetto;
- in subordine, ove risulti accertata
una omissione contributiva per l'intero anno 1998, o solo per alcuni mesi ed
accertata l'avvenuta prescrizione del potere del datore di versarli, • accertare
l'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso;
•
emettere sentenza di condanna generica della sussistenza del danno ex art 2116
Con cc per omissione;
• condannare la in persona del legale rappresentante pro
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tempore e/o la subentrata, individualmente o solidalmente, alla CP_7
costituzione di una rendita vitalizia reversibile, in modo da potere presentare
domanda di pensione alla data di maturazione del diritto, comprensiva del
versamento relativo all'anno 1998; • col favore delle spese”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio il “
[...]
e il “ Controparte_2 Controparte_5
, aderendo alla domanda formulata
[...]
dalla ricorrente nei confronti dell' perché totalmente fondata o, in CP_1
subordine, fondata per tutte le settimane di contribuzione dell'anno 1998, ad eccezione dei mesi di gennaio, aprile ed agosto 1998 o di alcuni di essi.
Eccepivano, altresì, la prescrizione estintiva ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
del diritto ad ottenere la costituzione della rendita vitalizia a carico del datore di lavoro convenuto presso l' ex art. 13, L. n. 1338/1962. CP_1
Si costituiva anche l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone CP_1
il rigetto.
Nelle more del giudizio, esattamente in data 19/12/2024, l' comunicava di CP_4
avere aggiornato l'estratto contributivo della ricorrente e che avrebbe perciò
provveduto a chiudere la pratica per cessata materia del contendere. Inoltre, in data 20/12/2024, con un ulteriore messaggio comunicava che il ricorso amministrativo inoltrato dalla ricorrente il 17/07/2024 era stato definito amministrativamente in data 19/12/2024 con il seguente esito: “Cessata materia
del contendere. Il periodo richiesto 1998 è stato inserito in estratto”.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Alla luce di quanto rappresentato dall' e di quanto emergente dalla CP_1
documentazione versata in atti, e tenuto conto delle richieste conclusive prospettate dalle parti, è evidentemente venuta meno nel corso del giudizio ogni posizione di contrasto tra di esse e l'eventuale interesse nella ricorrente ad ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta
(cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219). Pertanto, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere. Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la
cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta
carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che
siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle
ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno
dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito …” (cfr., ex multis,
Cass. 22650/08).
Ma ai fini delle spese deve valutarsi la condotta tenuta dall' soccombente CP_1
virtuale, il quale ha dato esecuzione ai propri obblighi oltre i termini stabiliti dalla legge e soltanto dopo la proposizione del ricorso, sicché il medesimo va condannato al pagamento delle spese di lite in favore sia di parte ricorrente che delle altre parti convenute, come liquidate per la prima avuto riguardo ai valori minimi stabiliti nelle cause previdenziali di valore indeterminabile laddove non si
è sostanzialmente svolta una attività istruttoria e per le seconde – oltre che sulla scorta dello stesso criterio testè enunciato – anche tenendo conto della difesa da parte di un unico professionista di due parti.
Così deciso in Palermo, il 18/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro (firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro