Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 10/03/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 5945 dell'anno 2024 promossa da
(avv. AVVOCATURA DELLO Parte_1
STATO DI PALERMO PALERMO );
CONTRO
(avv. STASI DO OM ); Controparte_1
All'udienza del 10/03/2025 è presente l'avv. Agata Cordio per l'AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO per parte attrice e l'avv.
Fazio in sostituzione dell'avv. STASI DO OM per parte convenuta i quali congiuntamente chiedono di discutere la causa ex art. 281 sexies c.p.c. dandosi atto della avvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Gli avvocati concludono quindi congiuntamente come sopra.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in cancelleria stante l'assenza delle parti.
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
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Catanzaro, all'udienza del 10/03/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5945 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA Parte_1
MARIANO STABILE N. 182 PALERMO, presso l'Avv. AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato in Via Gaetano Daita Controparte_1
90139 Palermo, presso l'Avv. STASI DO OM che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano congiuntamente come da verbale, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
All'udienza odierna le parti hanno dichiarato di essersi accordate e che
2 pertanto è cessata la materia del contendere. Hanno altresì soggiunto congiuntamente che le spese di lite dovevano essere integralmente compensate.
In armonia con le richieste delle parti va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere mentre le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 10/03/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
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