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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1859/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. NUNZIATA CINZIA del foro di Napoli con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTORE-APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. CP_1 P.IVA_1
CC SS e ER ES ( ) del C.F._2
foro di Roma, con rispettivi indirizzi di p.e.c. riportati in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-APPELLATA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da note di p.c. depositate il 5.6.2025
PARTE CONVENUTA
Come da note di p.c. depositate il 20.6.2025
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona Parte_1
n. 1323 del 3 agosto 2023, che aveva rigettato la sua domanda nei confronti di
, è inammissibile in quanto proposto tardivamente, come ha CP_1 prontamente rilevato l'appellata all'atto della sua costituzione nel presente grado di giudizio, senza che l'appellante abbia mai replicato sul punto.
Infatti, l'atto di citazione in appello risulta essere stato notificato in data
04.03.2024 (vedi relata di notifica prodotta sub 1 dall'appellata) quando il termine semestrale per proporre impugnazione, considerando il periodo di sospensione feriale, era scaduto il 1 marzo 2024, dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, era stata pubblicata in data 03.08.2023
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell'appellante in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal dm. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 664,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
Verona 05/12/2025 il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1859/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. NUNZIATA CINZIA del foro di Napoli con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTORE-APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv. CP_1 P.IVA_1
CC SS e ER ES ( ) del C.F._2
foro di Roma, con rispettivi indirizzi di p.e.c. riportati in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-APPELLATA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da note di p.c. depositate il 5.6.2025
PARTE CONVENUTA
Come da note di p.c. depositate il 20.6.2025
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Verona Parte_1
n. 1323 del 3 agosto 2023, che aveva rigettato la sua domanda nei confronti di
, è inammissibile in quanto proposto tardivamente, come ha CP_1 prontamente rilevato l'appellata all'atto della sua costituzione nel presente grado di giudizio, senza che l'appellante abbia mai replicato sul punto.
Infatti, l'atto di citazione in appello risulta essere stato notificato in data
04.03.2024 (vedi relata di notifica prodotta sub 1 dall'appellata) quando il termine semestrale per proporre impugnazione, considerando il periodo di sospensione feriale, era scaduto il 1 marzo 2024, dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, era stata pubblicata in data 03.08.2023
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell'appellante in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 come modificato dal dm. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, dichiara inammissibile l'appello e per l'effetto condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 664,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
Verona 05/12/2025 il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
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