CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 12/12/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Sezione prima civile
R.G. 412/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 412/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato l'11.12.2024 e iscritto a ruolo il 19.12.2024, da
(C.F. ) in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
), domiciliataria presso i propri uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n.3; P.IVA_2
appellante
contro
1) (C.F. ), nata in [...] il 10 Parte_2 C.F._1 febbraio 1995 e residente in [...]287, Plaza Huincul, Neuquén – Argentina;
2) (C.F. ), nata in [...] il 24 Parte_3 C.F._2 giugno 1973 e residente in [...]56, General Juan Madariaga, Buenos Aires – Argentina;
3) (C.F. ), nato in [...] il 26 Parte_4 C.F._3 giugno 1999 e residente in [...]56, General Juan Madariaga, Buenos Aires – Argentina;
rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avvocato Giovanni Caridi del Foro di Roma ( ) e dall' Avvocato Graciela Cerulli CodiceFiscale_4 del Foro di Milano ( ), ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._5
Studio di quest'ultima sito in Milano, Via Messina 47, giusta procura depositata in allegato al ricorso di primo grado (fax dei difensori il n. 0637353637 e PEC
); Email_1
1 appellati - contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Trieste n.923/24, pubblicata il 5.11.2024, notificata l'11.11.2024, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 3781/23 – diritti della cittadinanza -.
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositate il 15.7.2025:
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace sentenza resa nel giudizio inter partes avente numero RG 3372/2023 e registrata con n. Sentenza n. 728/2024 pubbl. il 29/07/2024 avente n. cronologico 4388/2024 e Repert. n. 1672/2024 del 5/08/2024, comunicata e notificata in pari data 5.8.2024 rigettando nel merito l'avversa domanda a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio necessario alla dimostrazione della fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano degli appellati.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato il 18.9.2023, gli odierni appellati hanno adito il Tribunale di Trieste chiedendo accertarsi la loro cittadinanza italiana, acquistata iure sanguinis, in quanto tutti (nati in Argentina negli anni compresi tra il 1973 e il 1999) discendenti, con diversi gradi di parentela, da nato a [...] il [...], Persona_1 cittadino italiano emigrato in Argentina nel 1938, ed ivi coniugatosi il 27.4.1940, senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né essersi naturalizzato cittadino argentino.
Hanno prodotto, a comprova della fondatezza della domanda, certificati di nascita e matrimonio dei parenti posti lungo la linea genealogica diretta a partire dall'avo, certificati negativi di naturalizzazione e ulteriore documentazione ritenuta rilevante.
2. Il si è costituito con comparsa depositata l'8.5.2024 (il giorno Parte_1 anteriore alla prima udienza) ed ha svolto, in sintesi, le seguenti difese.
2.1. Preliminarmente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste, per essere competente il Tribunale di Roma, quale Foro del convenuto.
Ciò in quanto la norma speciale prevista dall'art.4 comma 5 del D.L.17/02/2017, n.13, convertito con legge 13 aprile 2017, n. 46 (“Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”) non sarebbe applicabile al caso di specie, dato che il Comune di nascita dell'avo - Persona_2
- , che, nel 1913, era parte del territorio italiano, attualmente è in Slovenia (nel
[...]
1947, con il Trattato di Parigi, passò alla Jugoslavia e, nel 1991, alla Slovenia).
2 2.2. In via di subordine, il ha eccepito l'inammissibilità della Parte_1 domanda contenente l'ordine di procedere ad annotazioni su registri dello stato civile, trattandosi di Comune straniero.
2.3. Nel merito, il convenuto ha contestato la domanda azionata per i seguenti ulteriori motivi:
- i ricorrenti non avrebbero allegato di avere presentato la doverosa istanza di riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa;
- l'avo, essendo emigrato, era comunque diventato cittadino jugoslavo a seguito degli accordi successivi alla seconda guerra mondiale.
3. Con la sentenza qui impugnata, emessa all'esito di procedimento istruito solo documentalmente, il Tribunale di Trieste ha accolto le domande dei ricorrenti (di accertamento della cittadinanza italiana e di condanna del alle conseguenti Parte_1 iscrizioni), compensando le spese di lite tra le parti.
In sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto la propria competenza per territorio, nonché, ammissibile e fondata la domanda di ordinare al , al quale fanno capo i Parte_1
Sindaci, delegati per la funzione dello Stato civile, l'annotazione della sentenza accertativa della cittadinanza.
Nel merito ha poi accertato la cittadinanza dei ricorrenti, in quanto l'avo era emigrato in Argentina nel 1938, da cittadino italiano, e a lui non potevano applicarsi le disposizioni dei trattati di Parigi e di Osimo che disciplinavano la diversa situazione degli italiani rimasti residenti nei territori al momento della cessione alla Jugoslavia.
4. Con l'atto introduttivo del presente gravame, il ha impugnato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Trieste, sostanzialmente riproponendo le difese già svolte in primo grado.
4.1. Ha riproposto l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma.
In tale contesto l'appellante ha affermato che, contrariamente quanto allegato dai ricorrenti e ripreso in sentenza, il Comune di San Pietro di , nel 1913, non era un Per_2
Comune italiano, ma si trovava ancora sotto il dominio austro ungarico. E' divenuto un Comune italiano solamente nel 1920, a seguito del Trattato di Rapallo.
4.2. Con un secondo ordine di considerazioni, il ha ribadito di opporsi Parte_1 all'ordine di procedere alle iscrizioni e trascrizioni della sentenza accertativa della cittadinanza. Tale ordine integrerebbe inammissibilmente un ordine di facere alla pubblica amministrazione e, peraltro, sarebbe inammissibilmente generico quanto all'autorità destinataria.
4.3. Da ultimo, nel merito, il ha ribadito che, a suo dire l'art. 17 bis lett.b) della Parte_1 legge 91/1992 si applicherebbe nel caso di specie.
Il fatto che l'avo, al momento del passaggio del Comune di nascita alla Jugoslavia, si trovasse in Argentina, non sarebbe impeditivo di tale applicazione.
3 I cittadini italiani originari di tali luoghi, ivi non residenti perché emigrati all'estero, seguirebbero le sorti del loro territorio di origine, perdendo la cittadinanza, salva la possibilità di optare per il mantenimento della cittadinanza italiana (Cass. SU sent. 1357 dell'1.6.1964).
Nel caso di specie, in ogni caso, era mancata l'istanza richiesta dalla legge.
5. Gli appellati non si sono costituiti e, concessi comunque i chiesti termini per il deposito di note, dal 14.10.2025, la causa è stata trattenuta con riserva di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati non costituitisi nel presente questo grado di giudizio.
L'atto di appello risulta regolarmente notificato, a mezzo PEC, in data 11.12.2024, ad entrambi i procuratori dei ricorrenti, presso gli indirizzi di posta indicati in atto introduttivo (così integrandosi l'elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Graciela
Cerulli del Foro di Milano contenuta nella procura alle liti depositata in primo grado).
La sentenza di primo grado, in precedenza, era stata notificata all'appellante l'11.11.2024, sicchè l'impugnazione risulta tempestiva.
7. L'eccezione d'incompetenza per territorio è inammissibile, essendo stata proposta dal
, in primo grado, con la costituzione in giudizio depositata solo il Parte_1 giorno prima della prima udienza (9.5.2024), e, quindi, tardivamente, a norma degli artt. 38 e 281 undecies co.3 c.p.c. Né risulta che l'eccezione di incompetenza sia stata rilevata, d'ufficio, dal giudice in prima udienza.
Né a diverse conclusioni possono portare le norme speciali di cui al RD 1611 del 1933, in materia di Foro Erariale, trattandosi di norme che devono intendersi tacitamente abrogate, come autorevolmente e convincentemente affermato:
“L'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.” Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/08/2018, n. 20493 (rv. 650479-01).
8. Per ragioni di ordine logico va esaminato, a questo punto, il terzo motivo di appello, che pare infondato.
8.1. La tesi sostenuta dall'appellante, in sintesi, è che coloro che erano nati nei territori che, all'esito della seconda guerra mondiale, furono ceduti alla Jugoslavia, in forza del Trattato di Parigi del 10.2.1947 tra “le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia”, e,
4 successivamente del Trattato di Osimo del 10.11.1975, sono divenuti cittadini jugoslavi se non hanno esercitato, nelle dovute forme, l'opzione di restare italiani, come prescritto nei predetti trattati.
8.2. In realtà, dalla lettura delle norme internazionali pattizie richiamate emerge, al contrario, che il cambiamento della cittadinanza presupponeva la presenza dell'interessato – o almeno di un suo domicilio o di una stabile residenza - nel territorio ceduto.
8.2.1. Il Trattato di Parigi, all'art.19, in particolare, prevedeva, infatti (enfasi aggiunta):
“1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al di sotto od al di sopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.
3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.
4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.
Pare evidente, dalla lettera dell'art.19 co.1 che il trasferimento di cittadinanza presuppone il domicilio dell'interessato (o dell'avo nel caso di domanda di discendenti) nel territorio ceduto alla data del 10.6.1940.
Il successivo art.20, poi, disciplinava le modalità di esercizio dell'opzione della permanenza nello status di cittadino italiano, riferita, anche questa, a chi fosse domiciliato in territorio italiano.
5 8.2.2. Analoghe previsioni si rinvengono nel Trattato di Osimo, che, all'art.3 prevede (enfasi aggiunta) che:
“La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il 10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti.
Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI del presente Trattato.
Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o dell'altro coniuge.
I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori in conformità con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.”.
In tal caso presupposto per l'applicazione delle regole di mutamento della cittadinanza è la presenza, sempre alla data del 10.6.1940, di residenza permanente nel territorio poi ceduto alla Jugoslavia.
8.3. E' pacifico, nel nostro caso, che l'avo non fosse più in territorio goriziano nel giugno del 1940, dato che, dalla documentazione prodotta in primo grado, risulta essersi coniugato in Argentina, il 27.4.1940, con (doc.2 prodotto dai ricorrenti Controparte_1 in primo grado).
8.4. L'art.17 bis della legge 91/1992, dettando previsioni destinate ad operare in favore dei discendenti dell'avo italiano, delinea un meccanismo di opzione per la cittadinanza italiana che, per operare, presuppone che l'avo fosse, non solo “già residente” nei territori poi ceduti alla Jugoslavia, ma anche che lo fosse “alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
”.
Così facendo, anche l'art. 17 bis non fa altro che partire dal presupposto della presenza (con domicilio o residenza permanente) dell'avo nei territori poi ceduti, alla data del 10.6.1940, condizione che, come visto, non sussiste nel caso di specie,
6 9. Anche il secondo motivo di appello, con il quale ci si lamenta del capo di sentenza contenente l'ordine al di provvedere in merito all'iscrizione/ annotazione della Parte_1 sentenza nei registri dello Stato civile, è infondato.
In proposito basti evidenziare quanto segue.
9.1. In primo luogo, nella materia in esame, la posizione giuridica del privato è di diritto soggettivo, e, nell'ambito dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, non residua discrezionalità amministrativa in capo alla PA. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi concernenti i limiti del giudice ordinario nell'imporre obblighi di facere alla PA.
9.2. Per il resto l'ordine di procedere all'iscrizione o annotazione nei registri dello stato civile può ben essere contenuto in una sentenza, come si ricava dall'art.453 c.c.
9.3. Nel caso di specie, poi, che la sentenza che riconosce la cittadinanza italiana debba essere trascritta negli archivi dello Stato Civile si ricava direttamente dalla previsione esplicita contenuta nell'art.24.1 lett.e) del DPR 3 novembre 2000, n.396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
Ne potrebbe conseguire anche una carenza di interesse all'impugnazione, trattandosi di disposizione (l'ordine), aggiuntiva rispetto a preciso obbligo di legge, già di per sé vincolante per la PA.
9.4. E che la materia dello Stato Civile, poi, faccia capo, in ultima analisi, al
[...]
, pare questione pacifica, essendo, quella posta in essere dai Sindaci in Parte_1 materia, attività delegata dal Governo (art.
1.2 DPR 3 novembre 2000, n. 396). D'altro canto il capo di sentenza in esame contiene sì un ordine indirizzato al
[...]
, ma, a ben vedere, specifica che tale ordine deve intendersi (“per esso”) più CP_2 precisamente all'Ufficiale di Stato civile competente.
10. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, senza necessità di statuire sulle spese, data la contumacia, in questo grado di giudizio, degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.412/2024 RG, così decide:
- rigetta l'appello del e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata (sentenza del Tribunale di Trieste n.923/24, emessa il 2.11.2024 e pubblicata il 5.11.2024).
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 9.12.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Sezione prima civile
R.G. 412/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 412/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato l'11.12.2024 e iscritto a ruolo il 19.12.2024, da
(C.F. ) in persona del Ministro pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.
), domiciliataria presso i propri uffici in Trieste, Piazza Dalmazia n.3; P.IVA_2
appellante
contro
1) (C.F. ), nata in [...] il 10 Parte_2 C.F._1 febbraio 1995 e residente in [...]287, Plaza Huincul, Neuquén – Argentina;
2) (C.F. ), nata in [...] il 24 Parte_3 C.F._2 giugno 1973 e residente in [...]56, General Juan Madariaga, Buenos Aires – Argentina;
3) (C.F. ), nato in [...] il 26 Parte_4 C.F._3 giugno 1999 e residente in [...]56, General Juan Madariaga, Buenos Aires – Argentina;
rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avvocato Giovanni Caridi del Foro di Roma ( ) e dall' Avvocato Graciela Cerulli CodiceFiscale_4 del Foro di Milano ( ), ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._5
Studio di quest'ultima sito in Milano, Via Messina 47, giusta procura depositata in allegato al ricorso di primo grado (fax dei difensori il n. 0637353637 e PEC
); Email_1
1 appellati - contumaci
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Trieste n.923/24, pubblicata il 5.11.2024, notificata l'11.11.2024, a definizione del procedimento avente numero di R.G. 3781/23 – diritti della cittadinanza -.
CONCLUSIONI
Per l'appellante , come da note di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositate il 15.7.2025:
Previo accoglimento dell'appello proposto si chiede che venga annullata, riformata e con qualunque formulata equipollente dichiarata inefficace sentenza resa nel giudizio inter partes avente numero RG 3372/2023 e registrata con n. Sentenza n. 728/2024 pubbl. il 29/07/2024 avente n. cronologico 4388/2024 e Repert. n. 1672/2024 del 5/08/2024, comunicata e notificata in pari data 5.8.2024 rigettando nel merito l'avversa domanda a causa del mancato assolvimento dell'onere probatorio necessario alla dimostrazione della fondatezza della domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano degli appellati.
Con spese e competenze legali di causa integralmente rifuse.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato il 18.9.2023, gli odierni appellati hanno adito il Tribunale di Trieste chiedendo accertarsi la loro cittadinanza italiana, acquistata iure sanguinis, in quanto tutti (nati in Argentina negli anni compresi tra il 1973 e il 1999) discendenti, con diversi gradi di parentela, da nato a [...] il [...], Persona_1 cittadino italiano emigrato in Argentina nel 1938, ed ivi coniugatosi il 27.4.1940, senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né essersi naturalizzato cittadino argentino.
Hanno prodotto, a comprova della fondatezza della domanda, certificati di nascita e matrimonio dei parenti posti lungo la linea genealogica diretta a partire dall'avo, certificati negativi di naturalizzazione e ulteriore documentazione ritenuta rilevante.
2. Il si è costituito con comparsa depositata l'8.5.2024 (il giorno Parte_1 anteriore alla prima udienza) ed ha svolto, in sintesi, le seguenti difese.
2.1. Preliminarmente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trieste, per essere competente il Tribunale di Roma, quale Foro del convenuto.
Ciò in quanto la norma speciale prevista dall'art.4 comma 5 del D.L.17/02/2017, n.13, convertito con legge 13 aprile 2017, n. 46 (“Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”) non sarebbe applicabile al caso di specie, dato che il Comune di nascita dell'avo - Persona_2
- , che, nel 1913, era parte del territorio italiano, attualmente è in Slovenia (nel
[...]
1947, con il Trattato di Parigi, passò alla Jugoslavia e, nel 1991, alla Slovenia).
2 2.2. In via di subordine, il ha eccepito l'inammissibilità della Parte_1 domanda contenente l'ordine di procedere ad annotazioni su registri dello stato civile, trattandosi di Comune straniero.
2.3. Nel merito, il convenuto ha contestato la domanda azionata per i seguenti ulteriori motivi:
- i ricorrenti non avrebbero allegato di avere presentato la doverosa istanza di riconoscimento della cittadinanza in via amministrativa;
- l'avo, essendo emigrato, era comunque diventato cittadino jugoslavo a seguito degli accordi successivi alla seconda guerra mondiale.
3. Con la sentenza qui impugnata, emessa all'esito di procedimento istruito solo documentalmente, il Tribunale di Trieste ha accolto le domande dei ricorrenti (di accertamento della cittadinanza italiana e di condanna del alle conseguenti Parte_1 iscrizioni), compensando le spese di lite tra le parti.
In sintesi, il giudice di primo grado ha ritenuto la propria competenza per territorio, nonché, ammissibile e fondata la domanda di ordinare al , al quale fanno capo i Parte_1
Sindaci, delegati per la funzione dello Stato civile, l'annotazione della sentenza accertativa della cittadinanza.
Nel merito ha poi accertato la cittadinanza dei ricorrenti, in quanto l'avo era emigrato in Argentina nel 1938, da cittadino italiano, e a lui non potevano applicarsi le disposizioni dei trattati di Parigi e di Osimo che disciplinavano la diversa situazione degli italiani rimasti residenti nei territori al momento della cessione alla Jugoslavia.
4. Con l'atto introduttivo del presente gravame, il ha impugnato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Trieste, sostanzialmente riproponendo le difese già svolte in primo grado.
4.1. Ha riproposto l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma.
In tale contesto l'appellante ha affermato che, contrariamente quanto allegato dai ricorrenti e ripreso in sentenza, il Comune di San Pietro di , nel 1913, non era un Per_2
Comune italiano, ma si trovava ancora sotto il dominio austro ungarico. E' divenuto un Comune italiano solamente nel 1920, a seguito del Trattato di Rapallo.
4.2. Con un secondo ordine di considerazioni, il ha ribadito di opporsi Parte_1 all'ordine di procedere alle iscrizioni e trascrizioni della sentenza accertativa della cittadinanza. Tale ordine integrerebbe inammissibilmente un ordine di facere alla pubblica amministrazione e, peraltro, sarebbe inammissibilmente generico quanto all'autorità destinataria.
4.3. Da ultimo, nel merito, il ha ribadito che, a suo dire l'art. 17 bis lett.b) della Parte_1 legge 91/1992 si applicherebbe nel caso di specie.
Il fatto che l'avo, al momento del passaggio del Comune di nascita alla Jugoslavia, si trovasse in Argentina, non sarebbe impeditivo di tale applicazione.
3 I cittadini italiani originari di tali luoghi, ivi non residenti perché emigrati all'estero, seguirebbero le sorti del loro territorio di origine, perdendo la cittadinanza, salva la possibilità di optare per il mantenimento della cittadinanza italiana (Cass. SU sent. 1357 dell'1.6.1964).
Nel caso di specie, in ogni caso, era mancata l'istanza richiesta dalla legge.
5. Gli appellati non si sono costituiti e, concessi comunque i chiesti termini per il deposito di note, dal 14.10.2025, la causa è stata trattenuta con riserva di riferire al collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati non costituitisi nel presente questo grado di giudizio.
L'atto di appello risulta regolarmente notificato, a mezzo PEC, in data 11.12.2024, ad entrambi i procuratori dei ricorrenti, presso gli indirizzi di posta indicati in atto introduttivo (così integrandosi l'elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Graciela
Cerulli del Foro di Milano contenuta nella procura alle liti depositata in primo grado).
La sentenza di primo grado, in precedenza, era stata notificata all'appellante l'11.11.2024, sicchè l'impugnazione risulta tempestiva.
7. L'eccezione d'incompetenza per territorio è inammissibile, essendo stata proposta dal
, in primo grado, con la costituzione in giudizio depositata solo il Parte_1 giorno prima della prima udienza (9.5.2024), e, quindi, tardivamente, a norma degli artt. 38 e 281 undecies co.3 c.p.c. Né risulta che l'eccezione di incompetenza sia stata rilevata, d'ufficio, dal giudice in prima udienza.
Né a diverse conclusioni possono portare le norme speciali di cui al RD 1611 del 1933, in materia di Foro Erariale, trattandosi di norme che devono intendersi tacitamente abrogate, come autorevolmente e convincentemente affermato:
“L'art. 9 del r.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui consente la formulazione dell'eccezione di parte e il rilievo di ufficio dell'incompetenza erariale senza limiti di tempo, deve ritenersi tacitamente abrogato dall'art. 38 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 353 del 1990 e dalla legge n. 69 del 2009) attraverso una interpretazione della norma speciale compatibile con il regime generale sancito da tale ultima disposizione e conforme ai principi espressi dagli artt. 24 e 111 Cost., con la conseguenza che la questione di incompetenza ai sensi dell'art. 25 c.p.c. deve essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione.” Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 03/08/2018, n. 20493 (rv. 650479-01).
8. Per ragioni di ordine logico va esaminato, a questo punto, il terzo motivo di appello, che pare infondato.
8.1. La tesi sostenuta dall'appellante, in sintesi, è che coloro che erano nati nei territori che, all'esito della seconda guerra mondiale, furono ceduti alla Jugoslavia, in forza del Trattato di Parigi del 10.2.1947 tra “le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia”, e,
4 successivamente del Trattato di Osimo del 10.11.1975, sono divenuti cittadini jugoslavi se non hanno esercitato, nelle dovute forme, l'opzione di restare italiani, come prescritto nei predetti trattati.
8.2. In realtà, dalla lettura delle norme internazionali pattizie richiamate emerge, al contrario, che il cambiamento della cittadinanza presupponeva la presenza dell'interessato – o almeno di un suo domicilio o di una stabile residenza - nel territorio ceduto.
8.2.1. Il Trattato di Parigi, all'art.19, in particolare, prevedeva, infatti (enfasi aggiunta):
“1. I cittadini italiani che, al 10 giugno 1940, erano domiciliati in territorio ceduto dall'Italia ad un altro Stato per effetto del presente Trattato, ed i loro figli nati dopo quella data diverranno, sotto riserva di quanto dispone il paragrafo seguente, cittadini godenti di pieni diritti civili e politici dello Stato al quale il territorio viene ceduto, secondo le leggi che a tale fine dovranno essere emanate dallo Stato medesimo entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Essi perderanno la loro cittadinanza italiana al momento in cui diverranno cittadini dello Stato subentrante.
2. Il Governo dello Stato al quale il territorio è trasferito, dovrà disporre, mediante appropriata legislazione entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato, perché tutte le persone di cui al paragrafo 1, di età superiore ai diciotto anni (e tutte le persone coniugate, siano esse al di sotto od al di sopra di tale età) la cui lingua usuale è l'italiano, abbiano facoltà di optare per la cittadinanza italiana entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualunque persona che opti in tal senso conserverà la cittadinanza italiana e non si considererà avere acquistato la cittadinanza dello Stato al quale il territorio viene trasferito. L'opzione esercitata dal marito non verrà considerata opzione da parte della moglie. L'opzione esercitata dal padre, o se il padre non è vivente, dalla madre, si estenderà tuttavia automaticamente a tutti i figli non coniugati, di età inferiore ai diciotto anni.
3. Lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione venne esercitata.
4. Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica, e di pubblica riunione.
Pare evidente, dalla lettera dell'art.19 co.1 che il trasferimento di cittadinanza presuppone il domicilio dell'interessato (o dell'avo nel caso di domanda di discendenti) nel territorio ceduto alla data del 10.6.1940.
Il successivo art.20, poi, disciplinava le modalità di esercizio dell'opzione della permanenza nello status di cittadino italiano, riferita, anche questa, a chi fosse domiciliato in territorio italiano.
5 8.2.2. Analoghe previsioni si rinvengono nel Trattato di Osimo, che, all'art.3 prevede (enfasi aggiunta) che:
“La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il 10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti.
Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI del presente Trattato.
Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza etnica dell'uno o dell'altro coniuge.
I figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori in conformità con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.”.
In tal caso presupposto per l'applicazione delle regole di mutamento della cittadinanza è la presenza, sempre alla data del 10.6.1940, di residenza permanente nel territorio poi ceduto alla Jugoslavia.
8.3. E' pacifico, nel nostro caso, che l'avo non fosse più in territorio goriziano nel giugno del 1940, dato che, dalla documentazione prodotta in primo grado, risulta essersi coniugato in Argentina, il 27.4.1940, con (doc.2 prodotto dai ricorrenti Controparte_1 in primo grado).
8.4. L'art.17 bis della legge 91/1992, dettando previsioni destinate ad operare in favore dei discendenti dell'avo italiano, delinea un meccanismo di opzione per la cittadinanza italiana che, per operare, presuppone che l'avo fosse, non solo “già residente” nei territori poi ceduti alla Jugoslavia, ma anche che lo fosse “alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
”.
Così facendo, anche l'art. 17 bis non fa altro che partire dal presupposto della presenza (con domicilio o residenza permanente) dell'avo nei territori poi ceduti, alla data del 10.6.1940, condizione che, come visto, non sussiste nel caso di specie,
6 9. Anche il secondo motivo di appello, con il quale ci si lamenta del capo di sentenza contenente l'ordine al di provvedere in merito all'iscrizione/ annotazione della Parte_1 sentenza nei registri dello Stato civile, è infondato.
In proposito basti evidenziare quanto segue.
9.1. In primo luogo, nella materia in esame, la posizione giuridica del privato è di diritto soggettivo, e, nell'ambito dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, non residua discrezionalità amministrativa in capo alla PA. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi concernenti i limiti del giudice ordinario nell'imporre obblighi di facere alla PA.
9.2. Per il resto l'ordine di procedere all'iscrizione o annotazione nei registri dello stato civile può ben essere contenuto in una sentenza, come si ricava dall'art.453 c.c.
9.3. Nel caso di specie, poi, che la sentenza che riconosce la cittadinanza italiana debba essere trascritta negli archivi dello Stato Civile si ricava direttamente dalla previsione esplicita contenuta nell'art.24.1 lett.e) del DPR 3 novembre 2000, n.396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).
Ne potrebbe conseguire anche una carenza di interesse all'impugnazione, trattandosi di disposizione (l'ordine), aggiuntiva rispetto a preciso obbligo di legge, già di per sé vincolante per la PA.
9.4. E che la materia dello Stato Civile, poi, faccia capo, in ultima analisi, al
[...]
, pare questione pacifica, essendo, quella posta in essere dai Sindaci in Parte_1 materia, attività delegata dal Governo (art.
1.2 DPR 3 novembre 2000, n. 396). D'altro canto il capo di sentenza in esame contiene sì un ordine indirizzato al
[...]
, ma, a ben vedere, specifica che tale ordine deve intendersi (“per esso”) più CP_2 precisamente all'Ufficiale di Stato civile competente.
10. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, senza necessità di statuire sulle spese, data la contumacia, in questo grado di giudizio, degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.412/2024 RG, così decide:
- rigetta l'appello del e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata (sentenza del Tribunale di Trieste n.923/24, emessa il 2.11.2024 e pubblicata il 5.11.2024).
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 9.12.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
7